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Incidenti in itinere

CAUSA DI SERVIZIO NEGATA A CHI PROVOCA L'INCIDENTE
Non spetta il riconoscimento della causa di servizio al dipendente pubblico vittima di un infortunio in occasione di un incidente stradale verificatosi in itinere, mentre si recava al lavoro con mezzo proprio, allorché risulti che la responsabilità dell'incidente sia imputabile al medesimo dipendente. Così ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 20 marzo 2007, n. 1309, seguendo un orientamento della Cassazione secondo il quale "la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice".
La vicenda Il ricorrente, dipendente pubblico, ricorreva all'autorità giudiziaria avverso il rigetto della domanda presentata all'istituto di previdenza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro. Il giudice di primo grado respingeva il ricorsa individuando la ragione dell'infondatezza nel fatto che l'incidente in questione era stato causato da un errore di guida non scusabile del ricorrente, che si era immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo "stop". Sotto questo profilo, al giudice era parso legittimo quanto deliberato dell'istituto previdenziale che aveva negato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integrava gli estremi della colpa grave, ed escludeva il nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infortunio subito in itinere. Il dipendente ha appellato la sentenza del giudice di primo innanzi al Consiglio di Stato, il quale tuttavia l'ha confermata respingendo le istanze del ricorrente.
Le motivazioni Il Consiglio di Stato evidenzia che l'istituto di previdenza, pronunciandosi sulla domanda dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite a seguito di un incidente stradale occorso mentre si recava, con la sua autovettura, al lavoro, aveva escluso il nesso di casualità tra il servizio prestato e l'infortunio in itinere. La ragione del diniego, riconosciuto legittima dal giudice di primo grado, era riconducibile al fatto che il dipendente ometteva di fermarsi allo "stop", divenendo così egli stesso causa dell'incidente. Per l'effetto, con la sua condotta gravemente colposa il dipendente interrompeva il collegamento causale diretto tra il servizio, l'incidente e le conseguenti lesioni. Il Consiglio di Stato condivide la motivazione, chiara, precisa e circostanziata: l'ente di previdenza, nell'ambito della sua competenza, ha deliberato in modo convincente e chiaro sulla domanda del ricorrente, non riconoscendo la sussistenza di un nesso causale tra le infermità subite dall'interessato e il servizio.
Né giova, secondo il Consiglio di Stato, il richiamo fatto dal dipendente alla distinzione tra dolo e colpa grave, e all'indirizzo giurisprudenziale del giudice ordinario secondo la quale, eccezione fatta per i casi caratterizzati da "rischio elettivo" - inteso quale scelta arbitraria di una condotta anomala e rischiosa da parte del lavoratore -, la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell'incidente non interrompe il nesso di causalità. Nella specie, il richiamato orientamento non conferma le conclusioni alle quali pretende di pervenire il ricorrente, dal momento che lo stesso precisa in modo univoco che "la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice" (si veda, Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo "stop", non è stato per nulla fugato.
Questa è quanto deciso dal Consiglio di Stato; per completezza occorre ricordare che in qualche pronuncia la Cassazione ha giudicato nel senso opposto, sulla base del citato principio di diritto secondo il quale la colpa esclusiva del lavoratore non osta alla dichiarazione di sussistenza della causa di servizio delle lesioni riportate, salvo - in ipotesi di infortunio in itinere - il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività. Invero, proprio in riferimento ad un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro alla propria abitazione, e aveva provocato un incidente per non aver osservato un segnale di stop, la Cassazione ha giudicato che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione delle regole della circolazione stradale è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 4.12.2001, n. 15312.
Ugualmente, si discosta in parte da quanto giudicato nella sentenza de quo un diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale il lavoratore pubblico che subisca un incidente durante il percorso dalla sede di lavoro a quella di abitazione, deve essere indennizzato, in quanto e nella misura in cui tale evento dannoso si possa ascrivere alla specie dell'infortunio in itinere, ravvisabile ogni volta che si possa configurare un nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio ed evento dannoso; detto nesso, peraltro, risulta interrotto soltanto dal dolo o dalla colpa grave del dipendente, che però, trattandosi di fatto negativo o impeditivo, deve essere allegata e dimostrata dall'Amministrazione,e non dal dipendente che deve, al contrario, provare solo il fatto costitutivo della sussistenza del nesso causale tra evento e servizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 19.1.2006, n. 732.

Anna Nardone

Pubblicato su "il sole 24 ore scuola" n. 11, 1-14 giugno 2004

INFORTUNI IN ITINERE: I LIMITI DEL RISARCIMENTO
L'alunno che subisce un infortunio nel percorso tra scuola e casa non ha diritto al risarcimento del danno: la copertura previdenziale INAIL riguarda solo il rischio strettamente connesso con lo svolgimento da parte degli alunni di attività para-lavorativa nell'ambiente scolastico - quali esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Limitandosi alla protezione di queste singole attività, la copertura speciale non offre tutela allo studente prima o dopo, e quindi neanche nel percorso tra scuola e casa o viceversa. Differente è la situazione degli insegnanti, per i quali la protezione INAIL è generale, perché riguarda il docente in quanto lavoratore dipendente: essa comprende sia l'infortunio in itinere, sia lo svolgimento di ogni attività lavorativa a scuola, ivi comprese quelle pratiche.
La vicenda
I genitori di un alunno infortunato si sono rivolti al giudice (Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro) chiedendo il riconoscimento dell'infortunio in itinere e la condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennizzo per il danno occorso al figlio mentre percorreva con la bicicletta il tratto di strada tra scuola e casa. A sostegno della domanda hanno dedotto che l'infortunio era accaduto mentre il figlio tornava a casa dopo aver svolto attività di laboratorio, e che quindi, quale studente addetto ad esperienze pratiche o tecnico-scientifiche o ad esercitazioni di lavoro, rientrava tra i soggetti assicurati copertura previdenziale INAIL. Nel giudizio, si è costituito l'INAIL rilevando che gli studenti sono assicurati solo per rischi derivanti dalle attività previste tassativamente dalle norme, e cioè quelli derivanti da esercitazioni pratiche, di lavoro, esperienze tecnico-scientifiche, dalle quali è escluso quanto accada in itinere. Il giudice adito ha respinto il ricorso negando il risarcimento del danno da parte dell'INAIL per l'infortunio occorso all'alunno nel percorso dalla scuola a casa. (Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 328/2004.
Motivazioni
Il giudice rileva che la protezione assicurativa invocata non è connessa allo status di studente di istituti professionali tout-court, ma presuppone lo svolgimento di attività pratiche: in particolare, il DPR 1124/64 considera attività protette le esperienze ed esercitazioni pratiche in scuole professionali e individua tra le persone protette gli insegnanti e gli alunni. Dunque, lo studente che si infortuni svolgendo queste attività è sottoposto a assicurazione INAIL. Lo scopo della norma è quella di tutelare singole situazioni, per gli specifici rischi analiticamente descritti, in ragione del particolare pericolo connesso a esercitazioni tecnico-scientifiche, pratiche e di lavoro, svolte nel contesto scolastico. La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile per lo studente che è presente nell'edificio scolastico per ogni e qualsiasi attività didattica (teorica o pratica), bensì solo quelli connessi ad attività di tipo lavorativo svolto nell'ambiente scolastico. Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente relativamente al quale la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell'ambiente lavorativo, di tal che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo "status" di lavoratore. Pertanto la disposizione non può essere interpretata allo stesso modo delle norme generali assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione oggettiva. Il rischio protetto è solo quello generato da una attività strettamente connessa con lo svolgimento di discipline para-lavorative nell'ambiente scolastico, e nessuna estensione è possibile al di fuori di queste singole attività protette: la normativa di favore non può avere quindi rilevanza, per lo studente, nell'infortunio in itinere. Se al contrario si aderisse alla tesi dell'estensibilità all'infortunio in itinere della disposizione che assicura gli studenti addetti al laboratorio o ad attività pratiche, si arriverebbe a risultati paradossali. Ed invero, se lo studente si infortunasse andando da casa a scuola per assistere a lezioni teoriche, non avrebbe valenza la copertura assicurativa; se al contrario l'infortunio avvenisse nel tragitto verso la scuola per la partecipazione ad attività di laboratorio, o comunque pratiche, si estenderebbe la protezione. E' evidente che questa interpretazione non è logicamente e giuridicamente plausibile. Il rischio di subire un incidente nel percorso tra scuola e casa è uguale indipendentemente dal fatto che lo studente assista o abbia assistito a lezioni teoriche ovvero a esercitazioni pratiche, ed è di tipo generico; e la tutela assicurativa per il rischio inerente le attività pratiche di laboratorio non può essere estesa a proteggere questo ulteriore rischio. Quanto all'estensione per gli insegnanti della protezione INAIL all'infortunio in itinere, essa si giustifica proprio con lo status di lavoratore dipendente dell'insegnante, che si reca a scuola (suo luogo di lavoro) ed è ivi protetto per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ivi compresa quella inerente l'attività pratica. I docenti sono a tutti gli effetti lavoratori, a differenza degli studenti che non lo sono, ma vengono assicurati in via eccezionale solo per eventuali infortuni nello svolgimento di attività para-lavorative, di laboratorio o esercitazioni pratiche. Questa diversa disciplina riservata alla posizione di insegnanti e studenti non presenta nessun profilo di incongruenza né di incostituzionalità. Alla luce dei motivi dedotti il giudice conclude che nessun indennizzo è dovuto all'alunno di cui è causa per il danno occorso mentre percorreva il tratto di strada tra scuola e casa, non potendosi estendere la copertura previdenziale INAIL per gli infortuni sul lavoro, posta a la tutela degli alunni impegnati esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, agli infortuni in itinere.

Anna Nardone

Pubblicato su "il sole 24 ore scuola" n. 18, 12-25 novembre 2004

INCIDENTE “IN ITINERE”: LA COLPA E L’INDENNIZZO
Rientrano nella nozione di causa di servizio, quindi possono essere oggetto di equo indennizzo, gli infortuni “in itinere”, ossia quegli eventi dannosi che coinvolgono il dipendente nel tragitto casa - luogo di lavoro e viceversa. Le modalità di accertamento sono contenute nel D.P.R. n. 349 del 1994. La dipendenza dell’infortunio da causa di servizio è verificata dalla Commissione Medica Ospedaliera insediata presso l’ospedale militare. Ricevuto il parere, l’amministrazione trasmette la pratica al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, il quale deve, entro tre mesi, valutare se l’infermità o la lesione possa dare luogo all’equo indennizzo. Se il parere del C.P.P.O. non è vincolante per l’amministrazione, essa però “è tenuta a motivare le ragioni per le quali eventualmente decide di discostarsene”. Il procedimento si conclude, quindi, con il provvedimento che riconosce o meno la corresponsione dell’equo indennizzo all’infortunato, atto che deve essere debitamente motivato. La colpa grave può essere causa di esclusione dal risarcimento. E’ importante precisare, però, che la determinazione finale spetta in ogni caso all’amministrazione, la quale - come sopra evidenziato - può motivatamente discostarsi dal parere del Comitato. Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito che l’amministrazione non può motivare il proprio diniego conformandosi al parere negativo del Comitato, senza esporre le ragioni medico-legali che l’hanno indotta a disattendere il parere della Commissione medica. (TAR Toscana sent. n. 174/98). Pertanto, prima di impugnare la decisione si dovrà necessariamente attendere la notifica del decreto ministeriale per conoscere le determinazioni e le motivazioni dell’amministrazione.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Corriere della Sera”19 marzo 1999, inserto Corriere Scuola.

STORIA DI UN’INSEGNANTE SCIPPATA E NON RISARCITA
Il caso prospettato riguarda il risarcimento dei danni riportati in seguito ad un infortunio cosiddetto “in itinere”. Si tratta di una casistica ben determinata, riguardante gli eventi dannosi che coinvolgono il lavoratore non sul luogo di esercizio delle proprie mansioni, bensì nel percorso che lo stesso segue per spostarsi dalla propria abitazione alla sede di servizio e viceversa.
La risarcibilità di tali tipologie infortunistiche non trova uno specifico riferimento normativo, ma è essenzialmente il frutto di una costruzione giurisprudenziale, fondata sull’estensione delle disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e dell’ equo indennizzo. La tutela del lavoratore si deve estendere a tutte quelle ipotesi anche solo indirettamente riconducibili al rapporto di lavoro. Ovviamente, non è risarcibile qualsiasi tipo d’infortunio, allorché intervengano alcuni limiti al concetto di “causa di servizio”. E’, così, ricompresa nella tutela “ogni attività preliminare e/o successiva che si trovi col servizio in un rapporto finalistico e non meramente casuale e marginale”; deve, quindi, sussistere il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l’evento dannoso, cui il dipendente non deve aver dato causa con il proprio comportamento doloso o gravemente colposo (vedi T.A.R. Campania, Napoli sentenza n. 246/97). Parimenti, sono escluse le ipotesi di rischio generico, in quanto “il lavoratore ... trovandosi nelle identiche condizioni in cui si trova un qualsiasi utente di strada, corre un’alea a tutti comune” (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1383/93).
Nel caso di uno scippo, si deve - purtroppo - concludere che il danno subito, pur riferibile al percorso casa - luogo di lavoro, è dipeso da un evento non direttamente riconducibile al rapporto lavorativo, ma ricompreso nella sfera del rischio generico.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Corriere della Sera” del 4 dicembre 1998, inserto Corriere Scuola.

VA RISARCITO L’INFORTUNIO DURANTE LA PAUSA PRANZO
E’ indennizzabile l’infortunio in itinere anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia tornato a casa per la pausa pranzo, usufruendo di un mezzo proprio, laddove il percorso seguito costituisce quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, e sia seguito per motivi collegabili all’attività lavorativa, e non per ragioni personali o in orari non collegabili a detta attività; l’uso del veicolo privato per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro sia giustificato in considerazione della mancanza di trasporto pubblico ovvero dell’incompatibilità degli orari del trasporto pubblico rispetto all’orario di lavoro dell’infortunato; sia assente una mensa aziendale, ovvero – come nella specie - non offra quel particolare regime dietetico seguito da lavoratore, e che solo al proprio domicilio può seguire. Così decide la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza 27.05.2009, n. 12326, nella quale torna a pronunciarsi in materia di indennizzabilità degli infortuni in itinere, ribadendo i propri indirizzi ormai consolidati.
La vicenda
Un docente universitario veniva coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale perdeva la vita, mentre si recava all’università su una moto che si scontrava con altra autovettura. Gli eredi ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell’infortunio in itinere in quanto il professore era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto essendo affetto da varie patologie e non avendo l’università una mensa: pertanto richiedevano il riconoscimento dell’infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico. La Cassazione, definitivamente pronunciando, giudica sussistenti nella specie tutti i presupposti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere meritevole di indennizzo.
Motivi della decisione
La Cassazione ribadisce il proprio consolidato indirizzo secondo cui un infortunio occorso a un lavoratore può ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, allorchè sussista uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. In particolare, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuino la legittimità o meno dell’ uso del mezzo in questione secondo gli «standars» comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni (cfr. Cass. Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376; Cass. sez. lav. 27 gennaio 2006. n. 1712; Cass., sez. lav., 4 aprile 2005. n. 6929). L’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione: b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. Presupposti questi la cui sussistenza è stata verificata nel caso di specie: l’infortunio avveniva allorché il docente veniva coinvolto in un incidente stradale per essere stata la sua moto investita da una autovettura; nell’incidente il professore perdeva la vita. Veniva accertato che il professore aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito; che, inoltre, l’orario in cui si era verificato l’incidente era e compatibile con quello di normale consumazione dei pasti; in ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo, veniva considerato che nel periodo estivo – di cui era causa - il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talché il mezzo privato diventava “una vera e propria necessità.
In tema di infortunio in itinere, un orientamento della giurisprudenza nega la tutela al dipendente pubblico vittima di un sinistro verificatosi nel tragitto casa-lavoro con mezzo proprio, allorché risulti che la responsabilità dell'incidente sia a lui imputabile. Infatti si ritiene che la violazione del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (cfr. Cass. Sez. Lav. 6.8.2003 n. 11885; Cons. Stato, Sez. VI, 20.3.2007 n. 1309). Un opposto indirizzo della Cassazione afferma invece il principio di diritto secondo il quale la colpa esclusiva del lavoratore non osta all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, salvo il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività. E proprio in riferimento ad un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva provocato un incidente per non aver osservato il codice della strada, la Cassazione giudicava che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 4.12.2001, n. 15312).

Anna Nardone

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 13 del 25 giugno - 27 agosto 2009.

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