Stipendi, assegni e indennità
T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento. Sentenza 30 novembre 2004 n. 407.
(Competenza e giurisdizione – impiego pubblico privato – ripetizione somme non dovute)
Ai sensi dell’art. 63 testo unico 30 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente per oggetto la ripetizione di emolumenti non dovuti al Pubblico dipendente.
Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Campania, Sentenza 13.6.2008 n. 467.
(Stipendi, assegni e indennità – Invalidi per servizio)
Ai sensi dell'art. 169, DPR 29.12.1973, n. 1092, "la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte".
Il procedimento volto ad ottenere la pensione privilegiata è pertanto attivabile esclusivamente a domanda dell'interessato e soggiace al predetto termine di decadenza quinquennale.
Non esiste alcun riferimento normativo, nemmeno a livello interpretativo, che possa indurre a ritenere sussistente un obbligo d'avvio d'ufficio incombente sull'Amministrazione. La sola deroga al principio dell'avvio a domanda deve essere individuata - nel caso della pensione privilegiata di reversibilità - dalla previsione del comma quarto dell'articolo 184, il quale si riferisce esclusivamente ad ipotesi di morte violenta nell'adempimento di obblighi di servizio.
T.A.R. Toscana. Sentenza del 25 novembre 2003 n. 5922.
Il beneficio previsto dall’art. 2 R.D.L. 17 maggio 1923 n.1284, che ha modificato gli artt. 43 e44 R.D. 30 settembre 1922 n.1290 a favore dei pubblici dipendenti invalidi di guerra, e cioè l’abbreviazione di uno o due anni del periodo utile ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici, è estensibile anche agli invalidi per servizio.