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Albi professionali

GLI ALBI PROFESSIONALI NON SONO EQUIPARABILI
Non è possibile equiparare le iscrizioni a due diversi albi professionali neppure se quella posseduta possa in astratto ritenersi assorbente rispetto a quella richiesta dal bando – nella specie, rispettivamente, iscrizione all’albo degli ingegneri e iscrizione all’albo dei geometri. Infatti, mentre può al limite considerarsi assorbente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi il titolo di studio superiore di quello inferiore prescritto dal relativo bando, questo non è predicabile relativamente alla iscrizione ad albi professionali per loro natura infungibili in quanto calibrati su profili professionali specifici alle singole professioni. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (com’è noto, l’autorità giudiziaria competente a decidere sugli appelli proposti avverso le decisioni del TAR Sicilia), con sentenza 335/2005 ha affermato il suesposto principio respingendo le ragioni dei due candidati esclusi da concorsuale per l’accesso ad un pubblico impiego in quanto – pur iscritti all’albo degli ingegneri – erano privi del prescritto requisito stabilito dal bando della iscrizione all’albo dei geometri.
La vicenda
I ricorrenti, aspiranti all’impiego nell’ambito di una procedura concorsuale, sono stati estromessi dal concorso in quanto privi del requisito, stabilito dallo stesso bando di concorso, della iscrizione all’albo dei geometri. I medesimi hanno eccepito al giudice adito che il principio della tassatività delle disposizioni del bando di concorso dovrebbe trovare nel caso in esame un necessario temperamento, nella considerazione che, in relazione al profilo funzionale da ricoprire e alle mansioni da espletare, lo stesso bando, al fine di circoscrivere la rosa dei partecipanti, richiedeva il possesso necessario e imprescindibile del titolo di studio di geometra a dimostrazione di una professionalità minima; ma l’ulteriore requisito richiesto dal bando della iscrizione all’albo professionale dei geometri sarebbe secondo gli appellanti non così astringente e tale da escludere dal concorso stesso coloro i quali erano iscritti all’albo professionale degli ingegneri, titolo questo ritenuto equipollente e assorbente della iscrizione all’albo dei geometri. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri sarebbe cioè oggettivamente più ampia rispetto all’iscrizione all’albo dei geometri. Si dica per inciso che è intervenuto nel giudizio il Consiglio nazionale degli ingegneri, il quale – rispetto alla clausola del bando, richiedente oltre che il possesso del diploma di geometra anche l’iscrizione all’albo – ha fornito una interpretazione estensiva del secondo requisito (iscrizione all’albo professionale), che comprenderebbe a suo dire anche l’iscrizione all’albo degli ingegneri, iscrizione che garantirebbe l’accertamento della professionalità del soggetto in ordine all’espletamento di mansioni qualitativamente più rilevanti e quantitativamente più ampie, ma comunque assorbenti quelle proprie dei geometri. Il giudice d’appello siciliano ha respinto le ragioni dei ricorrenti, affermando che la prescrizione del bando di iscrizione all’albo dei geometri va interpretata in modo rigoroso.
Le motivazioni
La questione fondamentale portata alla cognizione del Consiglio è se l’espressa previsione del bando di concorso del necessario possesso, ai fini dell’ammissione al concorso stesso, oltre che del titolo di studio di geometra anche della iscrizione al relativo albo professionale, sia tassativa, ovvero permetta, quanto al secondo requisito, l’ammissibilità della iscrizione all’albo degli ingegneri quale titolo più ampio ed assorbente del primo. Il giudice ha risolto il quesito nel senso di ritenere che il bando di concorso - in quanto legge speciale della procedura - debba essere soggetto a stretta e rigorosa interpretazione, con la conseguenza della impossibilità di equiparare le due iscrizioni ai due diversi albi professionali (quello dei geometri e quello degli ingegneri), stante che tale equiparazione non può essere affidata a posteriori alla discrezionalità della pubblica amministrazione, discrezionalità, peraltro, già esercitata e consumata dalla stessa nel momento della deliberazione del bando stesso e della specificazione dei requisiti per l’ammissione. Invero, il concorso de quo, ai sensi del bando, sua legge speciale, era riservato esclusivamente alla categoria professionale dei geometri esercitanti la relativa professione, senza che potesse essere riconosciuta una analogia di materie e funzioni fra l’attività svolta dai soggetti iscritti all’albo dei geometri e quella tipica degli ingegneri. Il Collegio siciliano aggiunge l’avviso che mentre può al limite considerarsi assorbente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi il titolo di studio superiore di quello inferiore prescritto dal relativo bando, questo non è predicabile relativamente alla iscrizione ad albi professionali per loro natura infungibili in quanto calibrati su profili professionali specifici alle singole professioni.
Peraltro si giudica generalmente che anche l'equipollenza di un titolo di studio ad altro deve risultare da un provvedimento legislativo o amministrativo che la dichiari formalmente, restando escluso che sia rimesso all'amministrazione di valutare, volta per volta, se il titolo posseduto e presentato dal candidato sia idoneo a consentire la partecipazione al concorso. Le norme di un bando di concorso devono infatti interpretarsi, secondo il principio dell'affidamento, per ciò che esse espressamente dicono, rimanendo preclusa all'amministrazione e agli aspiranti ogni indagine rivolta, attraverso procedimenti ermeneutici ed integrativi, all'individuazione di ulteriori ed inespressi significati. Pertanto, a fronte di una clausola di un bando di concorso pubblico che espressamente richieda tra i requisiti di ammissione un determinato titolo di studio, senza prevedere l'espressa equipollenza con altri titoli di studio, si ritiene legittima l’esclusione per mancato possesso di un requisito richiesto dal bando di un concorrente che possieda una diverso titolo.

Anna Nardone

Pubblicato su “il Sole 24 Ore Scuola”, 17 giugno 2005.

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