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Studenti

Allievo DSA. Esami di Stato.


IL TAR DI MILANO AMMETTE CON RISERVA UNO STUDENTE DSA AGLI ESAMI DI MATURITÀ
(Tar Milano, Sezione III, decreto n. 768/2017)
 

A seguito di ricorso presentato da questo studio legale, il Presidente della III sezione del TAR per la Lombardia di Milano, con decreto provvisorio e urgente, ha ammesso con riserva uno studente affetto da DSA (Disturbi specifici di apprendimento) a sostenere gli esami di Stato conclusivi del ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado.
Nella fattispecie allo studente, presentatosi come candidato esterno (c.d. privatista), non sono stati garantiti durante gli esami preliminari gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa (Legge n. 170/2010 e successive linee guida) ed evidenziati nella relazione medica consegnata all’istituto.
In particolare l’allievo necessitava di maggiore tempo a disposizione per effettuare le prove e di strumenti elettronici che alleviassero le difficoltà nella scrittura e nel calcolo.
Nell’ammettere il ricorrente all’esame di Stato, il TAR ha imposto alla Commissione giudicatrice di adottare tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle prove, nel pieno rispetto della normativa DSA e delle specifiche esigenze dell’allievo.
Milano, 30 giugno 2017
Marco Granito

 

ESAMI DI IDONEITA’ – PROVE SCRITTE -  STUDENTE CON DSA – MAGGIORI TUTELE

 (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, Ordinanza 11.9.2013)

Lo studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ha diritto alla concessione di maggior tempo per lo svolgimento delle prove scritte, nell’ambito degli esami di idoneità alla classe successiva. Il mancato riconoscimento di tale tempo ulteriore vizia l’intero esame e determina il diritto dello studente a ripetere le prove scritte e orali innanzi ad una Commissione in diversa composizione.

 

ESAME LICENZA MEDIA – mancata ammissione - vizio di motivazione - contraddittorietà e inconferenza rispetto all'iter scolastico

(TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25.5.2011 n. 4639)

In sede di formulazione del giudizio finale, specie si fini dell’ammissione ad un esame di licenzia, il consiglio di classe deve tenere in espresso conto di tutti gli elementi di valutazione imposti dalla legge, sia di quelli prettamente tecnici dell’esito dei risultati conseguiti, sia dell’andamento scolastico complessivo dell’alunno, anche alla luce della necessaria coerenza e logicità tra valutazione positiva dell’iter scolastico e valutazione negativa del giudizio di non ammissione. L’illogicità, incongruità e perplessità della carenza di motivazione si evidenzia in modo ancor più manifesto allorché il provvedimento sia stato adottato dal consiglio di classe a maggioranza, e tra i docenti proponenti il giudizio di non ammissione figurino docenti proponenti voto di sufficienza per la propria materia.

 

 

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