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Concorsi e graduatorie

Concorso reclutamento personale docente

Il Consiglio di Stato ordina al M.I.U.R. di adottare le misure dispensative e compensative previste dalla legge 170/2010 nei confronti di un candidato affetto da Disturbo Specifico di Lettura e Scrittura.
(Consiglio di Stato – Sezione Sesta, ordinanza n. 790/2017)

Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni espresse dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, per conto di un ricorrente affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Il TAR del Veneto aveva inizialmente respinto la domanda cautelare proposta avente ad oggetto la sospensione della nota del MIUR – USR per il Veneto con cui era stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, di cui al DDG 106/2016, nella parte in cui non includeva il ricorrente, con tutti gli atti concorsuali presupposti, ivi compreso il bando concorsuale, perché non erano state previste misure dispensative e/o strumenti compensativi idonei in favore dei candidati affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
La questione, sottoposta in secondo grado al vaglio del Consiglio di Stato, verteva sull’erroneità dell’ordinanza del TAR Veneto il quale non riteneva pertinente alla fattispecie concreta la Legge n. 170 del 8.10.2010 richiamata dalla ricorrente, essendo questa, a suo dire, rivolta espressamente solo a “studenti affetti da disturbi di apprendimento in ambito scolastico”, non trovando dunque applicazione al caso di specie.
Gli avvocati Barboni e Nardone hanno contestato le affermazioni del giudice di prime cure stabilendo in primo luogo che le garanzie apprestate dalla legge, tra le quali “eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale” (art.2, h L.170/2010) e il diritto a fruire di “adeguate forme di verifica e di valutazione” (art.5, co IV, L.170/2010), sono applicabili anche al caso di specie, pur non essendo il ricorrente uno studente, ma trovando applicazione, secondo il noto principio d’interpretazione analogica della legge, quanto stabilito dal legislatore.
Inoltre, considerando l’importanza dell’applicazione della predetta legge in sede concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi, gli avvocati hanno altresì segnalato innumerevoli leggi regionali nell’ambito delle quali il principio stabilito dalla l.170/2010 in materia di DSA è stato integrato ed esteso anche all’ambito concorsuale e a coloro che non siano propriamente studenti ma che abbiano ugualmente necessità, essendo affetti dalla stessa patologia, di godere di quelle tutele apprestate dalla legge in qualsiasi situazione. Le norme regionali, infatti, assicurano uguali opportunità alle persone con DSA, assicurando loro, in sede di concorsi pubblici, “l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove” o la possibilità di “sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti”.
L’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che è stata data giusta applicazione alla volontà del legislatore il quale, attraverso gli interventi normativi regionali e nazionali, ha inteso rafforzare e declinare il principio generale che tutela tutti i soggetti affetti da DSA in qualsiasi circostanza, a partire dall’accesso all’impiego, ai percorsi universitari sino all’ingresso del mondo del lavoro che, nella fattispecie in esame, si sostanziava nella partecipazione del ricorrente al concorso docenti.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha dunque ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris, affermando l’applicabilità al caso di specie della legge n.170 del 2010, richiamata peraltro nelle premesse del bando di concorso (e quindi eterointegrata ex lege), nonché del periculum in mora e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti degli atti concorsuali relativi al ricorrente, ordinando all’Amministrazione di disporre per il candidato la ripetizione delle prove scritte con applicazione delle idonee misure compensative ingiustamente ed erroneamente non adottate nella precedente fase concorsuale.
Milano, 26.6.2017
Clara Lacalamita

Concorsi – Trasparenza e accesso civico generalizzato

(Adozione e pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice in sede concorsuale)

Nel quadro del nuovo decreto trasparenza presentato dal Governo - D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – il Legislatore ha apportato una modifica all’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 sui bandi concorsuali; il comma 1 del predetto articolo disponeva in origine quanto segue: “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.” L’art. 18 del D.Lgs. n. 97/2016 ha aggiunto al comma 1, dopo le parole “presso l’amministrazione” la seguente modifica: “nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte”.
Detta modifica consentirebbe dunque ai candidati e partecipanti alle procedure concorsuali di godere di una maggior tutela in ragione di una trasparenza preventiva, ponendosi dunque il linea con la ratio dello stesso decreto trasparenza del Governo volto ad introdurre maggiori ed efficienti strumenti contro la corruzione. Al momento, come noto, l’esercizio del diritto di accesso documentale agli atti, di cui alla l. 241/1990, può essere esercitato solo da chi dimostri di essere titolare di un interesse specifico, concreto e attuale. Con il nuovo decreto trasparenza, invero, detti documenti sarebbero consultabili ab origine on-line da chiunque ne abbia interesse.
Si segnala tuttavia che, rispetto a tale innovazione, è intervenuto in senso contrario il Consiglio di Stato, con parere n. 515/2016 con il quale il Collegio ha ritenuto “di non poter condividere l’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni esaminatrici nella correzione delle tracce delle prove scritte. Tale prescrizione, infatti, rischia di essere fuorviante, creando un precedente in grado di incidere sul potere di ogni commissione di esame di decidere, di volta in volta, quali debbano essere i criteri, con il rischio, altresì, di creare ulteriori motivi di contenzioso in un settore già molto esposto “.
Nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale pare tuttavia proseguire nella direzione avviata dal Governo con il decreto trasparenza del 2013.
Giova in tal senso, sotto il più specifico profilo della preventiva adozione dei criteri di valutazione della commissione esaminatrice, segnalare la pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27.2.2016 n. 1087, in base alla quale detti criteri di valutazione nonchè le modalità delle prove concorsuali, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione risultando dunque illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove. Il principio appena esposto è stato del resto già formulato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14893 del 21.6.2010 nella quale la Corte ha così disposto: “il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa" (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14893/2010).
Si ricordi peraltro che, riguardo la materia trattata nel presente commento, il Governo è già intervenuto con il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA) approvando definitivamente il primo decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi introducendo, in nome della massima trasparenza, il cosiddetto accesso generalizzato. Per esercitare questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi la richiesta: l’istanza è gratuita e non va motivata. Il diritto di accesso documentale, di cui alla legge 241/1990, è dunque, nella sua recente evoluzione normativa, non più un diritto il cui esercizio soggiace alla sussistenza di determinati presupposti, bensì diviene regola generale cui le amministrazioni non potranno più sottrarsi salvo specificare le ragioni dell’eventuale rifiuto.
Il quadro sino ad ora delineato dovrebbe pertanto rassicurare i partecipanti ad un concorso pubblico i quali potranno dunque denunciare il comportamento dell’Amministrazione sotto il doppio profilo della mancata adozione e della mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione adottati dalla commissione, potendo assumere le opportune tutele giudiziali avverso l’Amministrazione che violi le normative predette.

Milano, 2 marzo 2017.

Clara Lacalamita

 

TRASPARENZA SOTTO CONTROLLO

(Atti e graduatorie consultabili ma tutela della riservatezza)

Le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi  pubblicati sul web forniscono anche indicazioni più specifiche riferite a singole fattispecie di pubblicazione, invitando all’adozione delle medesime cautele che contemperino le  finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti, con quelle di tutela contro la indiscriminata e incondizionata reperibilità dei dati in Internet.

Quanto agli atti e documenti on line a fini di pubblicità degli atti, con specifico riferimento alla pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche mediante l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento, è noto che detto regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di consentire il controllo sulla regolarità da parte dei soggetti interessati. Al riguardo, il Garante indica come appropriate modalità di diffusione che consentono agli interessati di conoscere i dati personali consultando il sito istituzionale dell'amministrazione competente, evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E' infatti preferibile consentire ai partecipanti di accedere ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni (elaborati, verbali, valutazioni, titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione). Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti.

Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali).

Quanto agli atti e documenti pubblicati on line a fini di trasparenza, con riferimento ai dipendenti pubblici, le linee guida indicano che non si possono riprodurre sul web i dati sullo stato di salute, i cedolini dello stipendio, l'orario di entrata e di uscita, l'indirizzo privato, la e-mail personale. Sono invece conoscibili da chiunque i livelli retributivi, i tassi di assenza, i risultati raggiunti, l'ammontare dei premi collegati alle performance, ma solo se in forma anonima o aggregata. Possono essere diffusi la retribuzione e i curricula di dirigenti, segretari comunali e provinciali, gli incarichi di collaborazione e consulenza, il ruolo dei dirigenti, i ruoli di anzianità e i bollettini ufficiali.

Con riferimento ai beneficiari di contributi economici e agevolazioni,  è possibile pubblicare l'albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, o riconosciute agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i dati identificativi (nome, cognome e data di nascita) omettendo invece di indicare il codice fiscale, le coordinate bancarie, le informazioni che descrivano le condizioni di indigenza e le informazioni sullo stato di salute.

Quanto infine agli atti e documenti on line a fini di consultabilità, riguardo al collocamento obbligatorio dei disabili, secondo l’Autorità garante è lecito mettere a disposizione, ma solo a determinate categorie di soggetti legittimati e mediante accesso dedicato o con uso di username e password, gli elenchi di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, come i disabili appartenenti a categorie protette e i centralinisti telefonici non vedenti.

 Domenico Barboni

 Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 12 del 10 – 23 giugno 2011

 

Commento giurisprudenziale

GRADUATORIE IMPUGNABILI SOLO A OPERAZIONI CONCLUSE
(L’approvazione finale delle liste rende possibile accertare l’eventuale procedimento lesivo nell’esclusione)

Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria. Così decide il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 4 marzo 2011, n. 1408, ribadendo un consolidato orientamento del medesimo Consiglio (cfr. C.d.S., V, n. 5625 del 2006; C.d.S., V, n. 5279 del 2002; C.d.S., V, n. 1589 del 1999; C.d.S., V, n. 232 del 1996).
La vicenda
Il candidato di una selezione pubblica proponeva impugnativa avverso l'atto che negava la sua ammissione agli orali, insieme al provvedimento con il quale era stata insediata la commissione giudicatrice. L'interessato chiedeva, oltre all’annullamento di tali atti, il risarcimento del danno per l’illegittimo uso del potere amministrativo.
L’amministrazione resistente – eccependo la tardività dell’impugnativa relativa alla nomina della commissione per scadenza del termine previsto dalla legge, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il giudice adito accoglie le pretese del ricorrente - salvo che per la parte relativa al ristoro dei danni.
Motivi della decisione
Rilevano in questa sede gli argomenti relativi alla tempestività o meno dell’impugnativa rispetto all’atto di nomina della commissione, piuttosto che quelli di merito, riferiti ai motivi di illegittimità della nomina stessa.
Osserva il Consiglio di Stato, a detto proposito, che in un caso del tutto simile, questa stessa Sezione ha giudicato infondata l'eccezione di tardività che era stata opposta avverso le operazioni di nomina di una Commissione esaminatrice. “Solo all'esito delle operazioni concorsuali, infatti,” è stato detto, “il concorrente è in grado di apprezzare se l'operato della Commissione stessa lo abbia, o meno, in concreto pregiudicato; e poiché il carattere lesivo del provvedimento di nomina di detto organo giudicante è emerso, per l'interessato, solo nel momento in cui ne ha ritenuto insufficiente la prima prova scritta, è solo dal momento della formale conoscenza di tale esclusione che ha iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione” (C.d.S., V, n. 5625 del 2006).
Il principio, in altre parole, è che il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (C.d.S., V, n. 5279 del 2002 e n. 1589 del 1999).
In un procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso, quindi, il candidato leso da un provvedimento della Commissione lo può ben impugnare unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria (C.d.S., V, n. 232 del 1996).
Non può condividersi la diversa tesi (del giudice di primo grado) secondo cui la pretesa di far valere innanzi al giudice l’illegittimità della nomina della commissione unitamente a quella del provvedimento concorsuale lesivo sarebbe tardiva perché mirerebbe ad aggredire un atto divenuto abbondantemente inoppugnabile per decorso del termine di impugnazione, sicché la censura apparirebbe, sotto questo profilo proprio inammissibile. Più precisamente, non trattandosi di un atto generale, la delibera di nomina della commissione esaminatrice del concorso doveva essere immediatamente impugnata. Dal momento che, tuttavia, tale illegittimo e lesivo atto di gestione non è stato impugnato nel termine di decadenza non se ne può attualmente far ricadere la sua lesività sul provvedimento concorsuale, come, invece, si sarebbe potuto effettuare se si fosse trattato di un atto generale che è impugnabile unitamente all’atto lesivo, secondo le regole generali che li riguardano (T.A.R. Calabria Sez. II n. 10/2007).
Inoltre, parte ricorrente ha introdotto in giudizio, come si è detto, con l’impugnativa della propria mancata ammissione alle prove orali del concorso, anche una domanda risarcitoria. Secondo il Consiglio di Stato, però, la domanda, nei termini in cui proposta, va dichiarata inammissibile a causa della sua assoluta genericità in violazione degli oneri di allegazione e prova che gravavano sulla parte ricorrente.
Questa, infatti, si è limitata ad enunciare la richiesta di ristoro dei danni quale conseguenza automatica, quasi obbligata, dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo, senza provare la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del presunto illecito (dolo\colpa, danno, nesso di causalità).
L'insegnamento giurisprudenziale in materia è per contro chiaro sul principio che la domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie per l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione vada per ciò stesso disattesa, senza che neppure possa darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno, perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, ma non il pregiudizio stesso (C.d.S., V, n. 2143 del 2009; C.d.S., V, n. 842 del 2009; C.d.S.n. 2143 del 2009; C.d.S. n. 2967 del 2008; C.d.S., IV, n. 3615 del 2008).

Anna Nardone

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11 del 27 maggio – 9 giugno 2011

 

ELENCHI AD HOC PER IL SOSTEGNO
(Vi accedono coloro che posseggono la specializzazione)

Per l’assegnazione di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell’udito si attinge, per tutti gli ordini e gradi di scuole, ad appositi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno.
Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce delle graduatorie ad esaurimento; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria; e nell’elenco di scuola secondaria – di primo e secondo grado - in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria e col punteggio correlato a tale graduatoria.
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi. Ciò in relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, al fine di assicurare il miglior sostegno agli allievi disabili.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia; in caso di esito negativo si ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle scuole più vicine e, in subordine, si attingerà alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria, e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno. Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite su posti di sostegno – ma ciò vale anche per le supplenze su posti di insegnamento comune -, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
 

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19 del 12 - 25 novembre 2010

 

Commento giurisprudenziale

BASTA IL VOTO PER VALUTARE LE PROVE DI AMMISSIONE
(Sentenza del Tar Veneto che conferma l’opinione consolidata del Consiglio di Stato)

I provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione. Così ha deciso il TAR Veneto, Venezia, sezione I, con decisione del 4 agosto 2010 n. 3439, seguendo l’opinione ormai consolidata del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, CdS, IV, 4 maggio 2010 n. 2544; 14 aprile 2010 n. 2088). Quest’ultimo indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, che costituisce ormai “diritto vivente”, è stato di recente sottoposto al vaglio di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale (TAR Lombardia, Ordinanza 6 aprile 2010 n. 63).
La vicenda
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con il quale non era stato ammesso alla prove orali. Al fine di ottenere l’annullamento di quell’atto, lamentava che esso fosse stato emesso a seguito di una serie di gravi irregolarità quali la mancanza di qualsivoglia motivazione a sostegno del voto numerico espresso dalla commissione in violazione delle norme sul procedimento amministrativo; l’illogicità dei voti negativi assegnati agli elaborati, peraltro privi di qualsivoglia segno di correzione, e senza alcun errore né ortografico né di diritto.
Seguendo l’indirizzo interpretativo ormai consolidato del Consiglio di Stato in casi del genere, il Tribunale ha rigettato il gravame.
Motivi della decisione
Il giudice osserva che i provvedimenti della commissione esaminatrice che dichiarano l’insufficienza delle prove scritte e non ammettono al colloquio il candidato nell’ambito degli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della predisposizione di una griglia volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione.
Il TAR rileva che il giudice della legittimità non può entrare nel merito del giudizio negativo espresso dalla competente commissione sulle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, posto che a detto giudice è consentito solo sindacare la presenza di macroscopici profili di illogicità o erroneità (cfr, da ultimo, CdS, IV, 4 maggio 2010 n. 2557, TAR Toscana, II 3 marzo 2010 n. 587). Esclude che sia censurabile la sufficienza dell'intervallo temporale nel quale ricade la valutazione di un elaborato (CdS, VI, 24 settembre 2009 n. 5725, TAR Toscana, II, 3 marzo 2010 n. 587; TAR Lazio, Roma, I, 1 marzo 2010 n. 3149), e che possa costituire vizio l'assenza di segni grafici tesi a evidenziare errori, inesattezze o carenze dell'elaborato, ovvero la mancata esposizione nei verbali della seduta dei profili di lacunosità della prova (CdS, IV, 13 gennaio 2010 n. 60; TAR Lazio, Roma, I, 1 marzo 2010 n. 3149): in base alla legge, la Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense deve svolgere un'attività di valutazione, non già di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato (TAR Napoli, VIII, 3 febbraio 2010 n. 542). Per le suestese argomentazioni, il TAR Veneto giudica i motivi di ricorso infondati.
Con riguardo alla decisione su riferita, da parte di altra giurisprudenza e di alcuna dottrina si obietta che sentenze di tale genere, sebbene abbiano il merito di produrre una sicura riduzione del contenzioso rappresentando un chiaro monito sull’insindacabilità dei voti espressa dalla commissione esaminatrice, creano però una situazione nella quale le valutazioni espresse dagli esaminatori ricadono nel più completo arbitrio, non permettendo ai candidati, sebbene essi abbiano le proprie ragioni, di esercitare il diritto di difesa, è compromettono altresì il principio di trasparenza su cui l’attività dell’amministrazione si dovrebbe fondare.
A tale proposito – a parte il più recente orientamento giurisprudenziale introdotto in tema di concorsi notarili, che ha sancito la sufficienza del voto numerico soltanto in caso di promozione e, di contro, l’obbligo di motivazione nel caso di mancata approvazione dell’elaborato – si ricorda che una recente ordinanza del TAR Lombardia (6 aprile 2010 n. 63) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’indirizzo interpretativo ormai consolidato del Consiglio di Stato in casi del genere sulla sufficienza del punteggio numerico. Il TAR Lombardia ha rilevato che per consentire al giudice amministrativo di operare il suo sindacato cd “indiretto” sulla logicità e correttezza della valutazione che ne ha compiuto l’amministrazione, anche sulla base della verifica della attendibilità del criterio scientifico applicato, è necessario che la stessa rappresenti, attraverso la motivazione, i parametri tecnico-scientifici che ha ritenuto di fare propri ed il modo in cui essi sono stati applicati al caso concreto. In difetto di tale esternazione non appare possibile operare il sindacato “indiretto”, e tale vizio di trasparenza si pone in inevitabile contrasto con il principio di imparzialità, a danno della posizione di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini di fronte all’esercizio del potere amministrativo. E, del resto, il solo voto numerico non appare nemmeno idoneo a garantire una trasparenza di giudizio ai fini della tutela – oltre che dell’interessato, pregiudicato nel suo diritto di difesa contro l’arbitrio pubblico – anche della collettività e degli utenti del servizio giustizia in quanto pone in ombra le modalità attraverso le quali le commissioni hanno attribuito giudizi positivi ai candidati che, avendo superato gli esami, hanno accesso alla professione forense.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 dell’1 - 14 ottobre 2010

 

Commento giurisprudenziale

SERVIZIO DA RICONOSCERE A CHI FREQUENTA UN CORSO
(Punteggio ok: prestazione lavorativa e partecipazione alla formazione sono compatibili)

E’ illegittimo non riconoscere il punteggio corrispondente al servizio di insegnamento svolto dal docente contestualmente alla frequenza di un corso di didattica della musica presso il Conservatorio, abilitante all’insegnamento dell’educazione musicale. Con la sentenza 16.11.2009 n. 2557 il TAR Piemonte ha risolto in favore dell’insegnante ricorrente la questione relativa all’applicazione del divieto di cumulo di punteggi relativi a servizio e corsi abilitanti diversi dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), ai fini dell’inserimento nelle graduatorie già permanenti.
La vicenda
La ricorrente, insegnante elementare, impugnava il provvedimento di approvazione della graduatoria permamente per l’insegnamento nella scuola primaria nella parte l’Amministrazione scolastica le negava ingiustamente il riconoscimento del punteggio cui aveva diritto per aver espletato due anni di servizio nel corso dei quali, contestualmente allo svolgimento della prestazione lavorativa, frequentava il corso di didattica della musica presso il Conservatorio, a superamento del quale ha poi conseguito il diploma di didattica della musica, che ex lege abilita all’insegnamento dell’educazione musicale. Il giudice adito ha ritenuto di accogliere l’impugnativa proposta dalla docente, condannando l’Amministrazione scolastica, in conseguenza dell’annullamento della graduatoria impugnata nella parte in cui attribuiva alla ricorrente un punteggio inferiore, a riconoscere alla docente i punti corrispondenti al servizio da lei prestato quando frequentava il corso quadriennale di didattica della musica.
Motivi della decisione
Il TAR Piemonte ha giudicato fondata la censura di violazione ed errata applicazione di legge per avere l’Istituto scolastico regionale negato all’insegnante il punteggio cui aveva diritto per aver espletato due anni di servizio durante i quali, contestualmente allo svolgimento della prestazione lavorativa, frequentava il corso di didattica della musica presso il Conservatorio. Pervero, la legge (d.l. n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004) stabilisce che “non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante i periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”. Viene posto cioè da tale norma il principio in ossequio al quale l’Amministrazione scolastica non può computare, in sede di aggiornamento a domanda delle graduatorie permanenti, il servizio svolto durante la frequenza di corso di specializzazione, limitatamente ai “corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”.
Osserva il Collegio che detti corsi coincidono, anche per via della formulazione letterale della riportata disposizione, con quelli che sostanziano le scuole superiori di insegnamento secondario, brevemente dette S.S.I.S. I “corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario” di cui alla norma in parola individuano quindi solo quei corsi specifici. Viceversa, il corso di didattica della musica è disciplinato da altre disposizioni, da cui discende la sua specialità rispetto a quello seguito presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.
La norma citata, nello stabilire che “non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante i periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”, sancisce un principio che sostanzia un divieto di computo del relativo servizio prestato, che si atteggia a norma di carattere eccezionale, in quanto restrittiva e compressiva della sfera giuridica dei destinatari. Ritiene il Collegio che trattandosi di norma che istituisce una regola derogatoria concretante un divieto di computo di un servizio peraltro regolarmente prestato dall’insegnante all’Istituzione scolastica, la stessa soggiaccia al generale divieto di analogia scolpito all’art. 14 delle “Disposizioni sulla legge in generale approvate preliminarmente al codice civile” (c.d. Preleggi), in ossequio al quale le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Va conseguentemente disattesa la tesi dell’Ufficio scolastico regionale secondo la quale l’operazione di estensione del divieto di computo del servizio in argomento è giustificata dall’“abbastanza evidente” “analogia” tra l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., per la quale vige il divieto di cumulo in parola, e quella conseguita invece presso le scuole quadriennali di didattica della musica. Nessuna analogia può invece, a parere del Collegio prospettarsi in relazione ad una regola di divieto che fa eccezione ad un principio generale.
Risulta pertanto illegittima la lamentata equiparazione tra le due fattispecie.
Nè rileva che la posizione di coloro che frequentano l’ultimo anno di corso di didattica della musica presso i Conservatori sia stata equiparata dall’amministrazione scolastica – legittimamente - a quella di coloro che stanno conseguendo l’abilitazione presso le Ssis ai fini della possibilità di iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti. Orbene, emerge con evidenza che l’assimilazione ritenuta tra frequentatori di scuole di didattica della musica e frequentatori di Ssisi è operata in bonam partem a favore dei primi, estendendo loro la facoltà, prevista solo per chi frequenta la SIS, di presentare domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie.
Neppure, infine, potrebbe rilevare un’eventuale disposizione amministrativa estensiva del divieto di computo del servizio prestato durante la frequenza dei corsi Ssis anche ad altre categorie di corsi abilitanti, in frontale contrasto con la legge che limita il divieto di computo in discorso ai soli periodi di insegnamento espletati durante la frequenza dei corsi Ssis.
Invero la medesima, in quanto confliggente con una norma di fonte primaria e perciò illegittima, sarebbe soggetta al generale potere di disapplicazione che la giurisprudenza costantemente riconosce al Giudice amministrativo relativamente ad atti generali a contenuto normativo anche non fatti oggetto di specifica impugnazione.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 6 del 19 marzo - 1 aprile 2010

 

Servizio di leva

LA LEVA SEMPRE VALUTATA PER I PUNTI IN GRADUATORIA

Il servizio militare di leva è titolo valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie già permanenti per l’insegnamento, anche se non è stato svolto in costanza di nomina. Così decide il TAR del Lazio, sezione III-quater, con decisione n. 6421/2008, giudicando che il servizio militare di leva - e i servizi sostitutivi assimilati - per legge danno sempre diritto al relativo punteggio come titoli di servizio.
La vicenda
Il ricorrente impugnava la graduatoria permanente nella parte in cui non riconosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda, lamentando che l’amministrazione, ritenendo di valutare quel servizio solo se prestato in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente finiva per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare, trovandosi alle armi.
Il TAR Lazio adito accoglie le ragioni del ricorrente.
Motivi della decisione
Il giudice amministrativo ritiene che il motivo di doglianza del ricorrente sia fondato.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26.1.2006 n.74 e TAR Catania 14.6.2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15.5.2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19.2.1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485 del Testo Unico della scuola.
Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione dei rapporti di servizio.
La portata assolutamente generale della norma citata - che non è connotata da limitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Ancore più in generale, vige il principio che il periodo di effettivo servizio militare deve essere valutato con lo stesso punteggio che viene attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili, senza alcuna distinzione tra quanti hanno già un rapporto di impiego e coloro che non sono legati da alcun rapporto con la p.a. (Cons. Stato Sez. II, 2.4.1994, n. 1254); e che la previsione dell'attribuzione del punteggio ai periodi in cui è stato prestato il servizio militare obbligatorio, nel disporre l'equiparazione del servizio militare al servizio di insegnamento, si deve considerare attuativa dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e non incorre nel vizio di violazione di legge né si configura irragionevole o sproporzionata rispetto al fine di perequazione perseguito (Cons. Stato Sez. VI , 3.8.2007, n. 4317).
Di qui l’illegittimità della graduatoria impugnata nel caso di specie, nella parte in cui finisce per valutare ai fini del punteggio il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge se prestati in costanza di nomina. Diversamente, deve concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.
Occorre però ricordare che una parte della giurisprudenza è tuttora dell’opposto avviso, e giudica che condizione necessaria affinché possa essere riconosciuto e valutato il servizio militare di leva ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento è che esso sia stato espletato in costanza di rapporto di lavoro (TAR Puglia Bari Sez. II Sent., 23.1.2008, n. 66); e così che in sede di formazione della graduatoria degli aspiranti ad incarichi di insegnamento il servizio militare di leva è valutabile, come servizio scolastico, solo se il suo compimento ha comportato l'interruzione di un servizio di insegnamento già in atto (TAR Puglia Bari Sez. I, 1.10.2002, n. 4176).
In tema si è poi ritenuto che la valutazione di servizi diversi dall'insegnamento, quale il servizio militare o il mandato politico, equiparati al servizio scolastico, si applica solamente nella formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze, e non anche nelle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ove prevale la valorizzazione delle esperienze professionali specifiche acquisite nei periodi di effettivo insegnamento o in quelli ad esso equiparati (quale la partecipazione a scrutini ed esami) (TAR Sardegna, 26.1.2004, n. 75; Cons. Stato Sez. VI, 19.6.1989, n. 803). In termini, ma con portata più generale, si è precisato che il principio dell'equipollenza del servizio militare - di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma - al servizio prestato presso amministrazioni pubbliche i fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a impieghi pubblici - nel senso che quel servizio è valutato con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici - non può applicarsi alla fattispecie in cui non viene in rilievo un concorso per il reclutamento di dipendenti pubblici ma una procedura speciale e derogatoria rispetto alle regole generali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservata, sulla base di una valutazione di discrezionalità legislativa che non appare irragionevole, al solo "precariato" delle scuole statali o parificate (TAR Lazio Latina Sez. I, 24.3.2006, n. 201).

Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n .8 del 17-30 apr. 2009

 

Bando di concorso
LE MODIFICHE AI CONCORSI VANNO PUBBLICATE ALL’ALBO

Le modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal bando di un concorso pubblico sono legittimamente pubblicate all’albo, senza che occorra che siano comunicate personalmente ai partecipanti. La pubblicazione nelle stesse forme previste per la comunicazione dell’originario bando di concorso costituisce infatti la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute. Così decide il Consiglio di Stato, aderendo ad un proprio precedente indirizzo (Cons. Stato, sez. V, 5.2.2009, n. 638).
La vicenda
Un candidato impugnava il bando di un concorso per l’assunzione su posti di pubblico impiego in quanto le originarie previsioni del bando stesso erano state integrate successivamente. In particolare, l’amministrazione aveva modificato le modalità di svolgimento della procedura selettiva, introducendo una prova scritta, e prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, senza provvedere alla comunicazione personale delle integrazioni agli originari partecipanti alla procedura, bensì pubblicandole nelle stesse forme previste per il bando originario. Il Consiglio di Stato giudica legittima la procedura adottata dall’amministrazione respingendo le ragioni del candidato – peraltro accolte dal giudice di primo grado.
Motivi della decisione
Il giudice, nel ritenere conforme a legittimità l’operato dell’amministrazione, nega che nella procedura concorsuale in oggetto possa ravvisarsi una violazione della c.d. legge speciale della procedura stessa, rappresentata dal bando – come lamentato dal candidato ricorrente. Al contrario, le operazioni selettive hanno puntualmente rispettato le prescrizioni del bando, posto che risulta documentalmente dimostrato che il suo originario testo veniva integrato, successivamente, mediante un atto con il quale l’amministrazione stabiliva di modificare le modalità di svolgimento della procedura selettiva, introducendo una prova scritta, concernente il diritto amministrativo e il diritto costituzionale, e la riapertura dei termini per presentare la domanda di partecipazione. Non solo, l’integrazione del bando era debitamente pubblicata, nelle stesse forme previste per la comunicazione dell’originario bando di concorso. A tale proposito, il Consiglio di Stato precisa che, non era necessaria alcuna comunicazione personale agli originari partecipanti alla procedura. Come costantemente affermato dal medesimo giudice – anche nelle decisioni più risalenti - la pubblicazione nell'albo di delibere con le quali si modifica la precedente disciplina prevista in un bando di concorso costituisce la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute (cfr. ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 15.1.1990 n. 32).
A proposito di concorsi pubblici, si ricorda – per inciso – che in giurisprudenza si è dibattuto a lungo su quale fosse il giudice, amministrativo ovvero ordinario, legittimato a decidere delle relative controversie. Dopo diverse oscillazioni tra soluzioni opposte, da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione hanno assunto una posizione che sembrerebbe definitiva. Secondo questo orientamento, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sul sistema di accesso concorsuale ai posti di pubblico impiego di cui all’art. 97, Cost., per procedure concorsuali di assunzione, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione dei rapporti lavorativi: tali procedure comportano infatti la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stipula di un nuovo contratto individuale e, contestualmente, un ampliamento della pianta organica. Al contrario, sono devolute alla giurisdizione residuale del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria; infatti, i passaggi di qualifica all'interno della stessa area configurano semplici promozioni, secondo scelte proprie di qualunque datore di lavoro che agisce in termini di diritto privato, nell'ambito di rapporti di lavoro che non subiscono soluzioni di continuità.
Nella vicenda di cui è causa, il Consiglio di Stato ha anche modo di riaffermare ulteriori principi, rigettando le domande subordinate proposte dal candidato ricorrente. In particolare, quest’ultimo lamentava che l’amministrazione non gli avrebbe fatto conoscere tempestivamente la votazione conseguita, limitandosi a comunicargli l’esclusione dalle prove orali. Il Giudice osserva che l’eventuale ritardo dell’amministrazione nella comunicazione dei risultati delle prove scritte non determina, di per sé, alcuna illegittimità della procedura concorsuale, né indica alcuna presunta mancanza di accuratezza della correzione degli elaborati. Quanto all’asserito difetto di motivazione, prospettato dal medesimo candidato, il Collegio richiama l’orientamento secondo il quale il giudizio negativo della commissione di concorso risulta adeguatamente esternato attraverso il voto numerico attribuito all’interessato, sulla base di criteri predeterminati dall’amministrazione. Sul punto, si rammenta che esiste un indirizzo opposto in forza del quale permane per l’amministrazione l’obbligo di motivare il giudizio espresso attraverso la sola valutazione numerica, soprattutto quando tale giudizio sia negativo: in tali casi prevale il diritto a conoscere le ragioni per cui l’organo giudicante è pervenuto alla valutazione insufficiente al fine di fornire all’interessato idonei strumenti per esercitare il proprio diritto di difesa, oltre che a garanzia della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 6 del 20 mar. – 2 apr. 2009

 

DIFETTO DI MOTIVAZIONE: E’ RIAMMESSA ALLE PROVE

Se il candidato di un concorso e di un esame, ammesso in virtù di un provvedimento giurisdizionale – anche cautelare - o amministrativo (proveniente dalla medesima autorità che indice il concorso o l’esame) supera le prove acquisisce il titolo in concorso ad ogni effetto, senza che occorra alcun altra pronuncia dell’autorità giurisdizionale o amministrativa. Sembra questo il nuovo orientamento del Consiglio di Stato in applicazione dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30.6.2005 n. 115 convertito nella L. 17.8.2005 n. 168 ai sensi del quale: “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela” (ordinanza 30 agosto 2005 n. 4081).
La vicenda
La ricorrente aveva impugnato il diniego di ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, deducendo una serie di vizi di illegittimità, tra i quali il difetto di motivazione - dal momento che, in mancanza di segni grafici in grado di evidenziare carenze ed imprecisioni, il solo voto numerico non pareva in grado di rendere palesi le ragioni che avevano indotto l'organo di valutazione ad esprimere un giudizio di insufficienza sulle prove scritte.
Il TAR adito aveva accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, disponendo la sua ammissione con riserva alla prova orale dell’esame di abilitazione; la candidata aveva quindi superato la prova orale. Nel merito, il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la rinnovazione della valutazione delle prove scritte svolte dalla candidata ricorrente con l’attribuzione della votazione e la formulazione di un giudizio sintetico che desse conto delle eventuali carenze e lacune riscontrate nello svolgimento e nella preparazione della concorrente; oltre che l’annullamento dell’impugnato giudizio di mancata ammissione alla prova orale.
A seguito dell’appello del Ministero della Giustizia e della commissione d‘esame, nel quale si domandava l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della sentenza citata, il Consiglio di Stato – con la decisione su riferita - ha respinto le istanze cautelari degli appellanti alla luce dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30.6.2005 n. 115 convertito nella L. 17.8.2005 n. 168.
Le motivazioni
Vale la pena di ripercorrere brevemente l’iter logico seguito dal giudice di primo grado, per meglio comprendere la reale portata innovativa della disciplina di cui all’art. 4, comma 2 bis, citato.
Il giudice, in via preliminare, aveva osservato che l’esito positivo della prova orale non contribuisce a vanificare, né assorbe, il risultato negativo conseguito nella prova scritta dell’esame espresso dalla commissione giudicatrice, poiché il conseguimento dell’abilitazione presuppone anche il superamento della prova scritta. A conferma del proprio convincimento richiamava l’orientamento della giurisprudenza che, proprio in tema di ordinamento professionale forense, precisava che la misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa, in caso di esito positivo della prova orale, come recante un ordine di iscrizione all’albo degli avvocati, neppure sotto riserva di legge, residuando comunque un giudizio negativo sulle prove scritte che impedisce di considerare come superato l’intero esame (Cass.Civ., SS.UU., 24 giugno 2004, n.1175; Cons.St., Ad.Pl., 27 febbraio 2003, n.3; Cons.St., sez.IV, 6 maggio 2004, n. 2797). Diverso era l’orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia di esami di maturità, circa la prevalenza dell’esito degli esami scritti ed orali, rispetto all’antecedente giudizio di diniego di ammissione all’esame formulato dal corpo dei docenti.
Fatta questa premessa, il collegio giudicante riteneva comunque di accogliere il ricorso aderendo alla censura della ricorrente di difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta assoluta inadeguatezza del punteggio numerico a supportare il giudizio negativo formulato su alcune prove scritte della ricorrente. Ciò anche in considerazione del recente orientamento in tal senso del Consiglio di Stato (Cons.St., sez.VI, 3 aprile 2003, n.2331). La sentenza si limitava però a disporre l’annullamento dell’impugnato giudizio di mancata ammissione alla prova orale e la rinnovazione della valutazione delle prove scritte svolte dalla candidata ricorrente: solo ove la commissione avesse ribaltato il proprio giudizio negativo sulle prove scritte, la candidata avrebbe acquisito il titolo ad ogni effetto.
Il Consiglio di Stato, nella decisione n. 4081/2005 su citata, richiama invece l’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005 convertito nella L. n. 168 del 2005, il quale afferma che “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Con questa norma il legislatore sembra aver consacrato il superamento della su riferita posizione giurisprudenziale – sposata nella specie anche dal giudice di prime cure. E così, per effetto di quella legge, il Consiglio di Stato respinge le istanze dell’amministrazione appellante affermando che non vi è luogo a procedere alla sospensione della decisione del TAR – parrebbe perché, ai sensi della disposizione citata, la candidata ha ormai conseguito “a ogni effetto l’abilitazione professionale”. Posta l’indubbia novità della disposizione, occorre attendere altri contributi interpretativi e applicativi prima di poterne apprezzarne meglio la concreta portata.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 del 14- 27 ottobre 2005

 

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO NEI CONCORSI

L’equipollenza dei titoli di studio ai fini concorsuali viene apprezzata dall’organo amministrativo preposto alla procedura sulla base di meccanismi valutativi in grado di considerare in concreto, con logicità e coerenza, se i titoli connotati da certe caratteristiche siano tra loro equivalenti, alla luce dei principi desumibili dalla speciale disciplina propria dei singoli settori di cui si tratta – e indipendentemente da una esplicita previsione del bando.
Così ha deciso il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza (pubblicata il 3 ottobre 2005 n. 5245), affermando il principio che deve prevalere la considerazione delle affinità dei relativi corsi di studio e delle relative competenze, e il riferimento agli specifici contenuti e aspetti sostanziali dei titoli di studio in questione, sulle mere enunciazioni formali.
La vicenda
Il ricorrente in primo grado aveva domandato al TAR Calabria l’annullamento del provvedimento che dichiarava vincitore di un concorso per l’assunzione un candidato non in possesso del prescritto diploma di laurea in ingegneria meccanica, ma di laurea in ingegneria aeronautica. Il TAR, ritenuto che il bando prevedeva che “l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica”, accoglieva il ricorso proposto dichiarando che il candidato vincitore non potesse partecipare per difetto di titolo equipollente conforme alle previsioni del bando di concorso.
Il candidato escluso in forza della pronuncia del TAR Calabria appellava la sentenza considerata erronea in quanto i titoli in questione sarebbero tra loro equipollenti.
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia su richiamata, accoglie l’appello del concorrente munito di titolo equivalente, giudicando logico e coerente l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto sussistere l’equipollenza tra i predetti titoli di laurea.
Motivi della decisione
Il giudice d’appello contesta il ragionamento seguito dal TAR Calabria, là dove concludeva che il candidato dichiarato vincitore non potesse partecipare al concorso difettando di titolo equipollente conforme alle previsioni del bando di concorso, in quanto non era in possesso del prescritto diploma di laurea in ingegneria meccanica, ma di laurea in ingegneria aeronautica e il bando prevedeva che “l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica: l’operato dell’amministrazione sarebbe illegittimo e non conforme alle rigide previsioni del bando. Per i primi giudici siffatta previsione aveva carattere rigido e inderogabile, con la conseguenza che una valutazione di equipollenza favorevole operata con modalità difformi da quelle individuate dalla lex specialis della gara era da ritenersi illegittima.
Il Consiglio di Stato ritiene invece che la previsione del bando conduca, se correttamente interpretata, a differenti conclusioni. Laddove il bando prevede che “l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non suscettibile di interpretazione analogica”, ha inteso semplicemente precisare che, ai fini della valutazione di equipollenza valgono i criteri che ordinariamente supportano le valutazioni in materia. Solo in taluni casi eccezionali, infatti, il legislatore ha affermato direttamente equipollenze tra specifici titoli di laurea. Ma, a parte tali eccezionali ipotesi, nella norma l’equipollenza viene stabilita in via amministrativa nel rispetto, naturalmente, di principi desumibili dalla speciale disciplina propria dei singoli settori di cui si tratta. È da ritenere, quindi, che la norma di bando abbia inteso fare riferimento agli specifici meccanismi valutativi, da parte degli organi preposti, che consentono di pervenire a decretare l’equipollenza tra titoli di laurea sulla base della vigente disciplina normativa. Escluso, quindi, che possa farsi logicamente riferimento al criterio del bando rigidamente interpretato, occorre, allora, pervenire ad una corretta interpretazione del bando stesso, che consenta di coniugare un ineludibile criterio di certezza giuridica in merito alla reale sussistenza della richiesta equipollenza con l’esigenza, per la stessa amministrazione interessata, di verificare, sulla base di criteri valutativi validi e verificabili, la reale sussistenza della stessa, escludendo apprezzamenti basati sulla semplice analogia. In proposito, il giudice richiama quanto giudicato dallo stesso Consiglio in una fattispecie concorsuale analoga in cui era richiesto specificamente il titolo di laurea in ingegneria: in quel caso era stato giudicato equipollente e valido, ai fini di che trattatasi, il diploma di laurea in architettura, pur non previsto dal bando; e ciò in considerazione delle affinità dei relativi corsi di studio e delle relative competenze (cfr. Sezione V, 22 novembre 1991, n. 1329); con ciò significando che deve aversi riferimento agli specifici contenuti e aspetti sostanziali dei titoli di studio in questione e non alle mere enunciazioni formali.
Nella specie, secondo il Consiglio di Stato, l’apprezzamento operato dall’amministrazione che ha bandito il concorso appare corretto, avendo messo in luce che i titoli in questione appartengono entrambi alla facoltà di ingegneria; che, in seno a questa, attengono alla stessa area o classe – industriale – e che, inoltre, le materie principali dei due corsi di studio sono sostanzialmente coincidenti. Non si è trattato, in definitiva, di un apprezzamento fondato sull’analogia (tanto più che si tratta di lauree rilasciate dalla stessa facoltà e proprie di un’area unica), bensì di una valutazione che, tenuto conto degli ordinari principi di valutazione delle equipollenze tra titoli di studio, ha logicamente ritenuto che titoli connotati dalle dette caratteristiche fossero tra loro equipollenti. È chiara la coerenza e logicità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 17, 28 ottobre - 10 novembre 2005

 

ELIMINATO IL CANDIDATO SE SORPRESO A COPIARE

E’ legittimo il provvedimento della commissione per l’esame di abilitazione all’insegnamento che esclude il candidato dall’ammissione alla prova orale dopo aver giudicato insufficiente la prova scritta, allorché il medesimo candidato sia stato trovato in possesso, durante lo svolgimento dello scritto, di un foglio di appunti, anche se la Commissione, invece di disporre l’esclusione in via immediata al momento del rinvenimento, abbia scelto di verificare l’incidenza del foglio sequestrato sulla prova scritta del candidato, prima di procedere alla sua esclusione dal concorso. Così giudica il Consiglio di Stato con decisione n. 2561/2005, peraltro ritenendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia nel frattempo sostenuto, con esito finale complessivo positivo, la prova orale, alla quale è stato ammesso in esecuzione di un ordine cautelare del giudice.
La vicenda
Il ricorrente ha domandato al Consiglio di Stato l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla prova orale nella sessione di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, perché durante l'espletamento della prova scritta, al medesimo era stato sequestrato un foglio di appunti manoscritti. La commissione aveva ritenuto opportuno di non far sospendere la prova rinviando alla fase della correzione la valutazione dell'eventuale attinenza del materiale sequestrato con quanto prodotto dalla candidata. A seguito dell’esame dell'elaborato, la commissione individuava una parte riprodotta dall’appunto sequestrato, stralciando la quale, la prova scritta veniva a perdere il nucleo essenziale di quanto sviluppato dal candidato, risultando insufficiente. La commissione decideva quindi di non ammettere il ricorrente alla prova orale. Il ricorrente deduceva innanzi al Consiglio di Stato che la commissione ha errato, in primo luogo perché la sua esclusione dalla prova non è avvenuta perché il medesimo è stato trovato in possesso di un foglio scritto, ma perché la prova è risultata insufficiente dopo la sua correzione. E in secondo luogo perché il materiale sequestrato proveniva dallo stesso candidato che si era limitato a descrivervi il percorso didattico svolto dallo stesso sulla base di quanto appreso durante il tirocinio di preparazione. Domandava poi che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire la vertenza, posto che il ricorrente, ammesso a sostenere la prova orale in esecuzione dell’ordine cautelare del giudice, aveva riportato un punteggio finale complessivo superiore al punteggio minimo previsto. Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, respinge il ricorso proposto dal candidato, ritenendo infondate tutte le censure sollevate e legittimo l’operato della commissione.
Motivi della decisione
Il giudice ritiene, in via preliminare, che la procedura selettiva per l’abilitazione all’insegnamento, sia pure finalizzata non alla copertura di posti e all’assunzione in servizio, ma al conseguimento del titolo, resta pur sempre una procedura concorsuale per la selezione degli insegnanti, con i quali, dopo l’inserimento nelle graduatorie permanenti, saranno stipulati i contratti di lavoro. Essa deve, quindi, considerarsi soggetta alla disciplina generale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, la quale – relativamente agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte -, prevede che i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Il concorrente che contravviene alla disposizione dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, può essere immediatamente escluso dal concorso; ovvero, in caso di mancata esclusione all'atto della prova, in sede di valutazione delle prove medesime. Così il Collegio dimostra la legittimità dell’operato della commissione che ha escluso il ricorrente dal concorso solo dopo che il suo elaborato è risultato insufficiente perché, stralciando la parte copiata dal predetto foglio, la prova scritta veniva a perdere il nucleo essenziale del percorso didattico sviluppato dal candidato. Il Consiglio di Stato passa quindi a motivare il rigetto della richiesta del ricorrente finalizzata alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che lo stesso, ammesso a sostenere la prova orale in esecuzione di una ordinanza di sospensiva, ha riportato un punteggio finale complessivo sufficiente. Il giudice chiarisce che la procedura concorsuale per l’abilitazione all’insegnamento non può essere definita in progress, tale cioè per cui, superato il primo gradino si accede alla prova orale, al termine della quale viene effettuata una valutazione globale. Nel procedimento selettivo in oggetto, invero, alla prova orale si può accedere solo se la commissione ha valutato positivamente la prova scritta, e, al termine della prova orale, il candidato consegue il titolo per l’insegnamento solo se nella valutazione complessiva delle due prove, scritta e orale, raggiunge il punteggio sufficiente. Il fatto, quindi, che conclusivamente sia prevista una valutazione complessiva di ambedue le prove, con un unico punteggio, non implica che il candidato non debba conseguire un giudizio positivo sulla prova scritta prima di accedere alla prova orale. Il giudice chiarisce che nella specie, l’accesso alla prova orale è stato reso possibile in virtù di un ordine cautelare del giudice amministrativo, posto che la commissione esaminatrice aveva invece escluso il ricorrente, per i motivi su diffusamente illustrati. E’ quindi ragionevole negare che dalla predetta ordinanza possa farsi dipendere l’esito dell’esame, perché estranea alla procedura concorsuale e fondata su elementi (processuali, di pronta tutela del ricorrente) che non hanno alcun rilievo nella valutazione del candidato.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 3, 10 - 23 febbraio 2006

 

Immissioni in ruolo

OBBLIGATORIO IL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO PROF.
E’ illegittimo l’inquadramento in ruolo attraverso una procedura interna, riservata per il cento per cento a personale già in servizio, di pubblici dipendenti, ancorché contrattualizzati - come ad esempio i docenti. Il principio dell’obbligatorietà del pubblico concorso è costantemente e tenacemente sostenuto dalla Corte Costituzionale – da ultimo con la sentenza de quo, 6.7.2004 -, la quale sostiene che il concorso pubblico debba rappresentare la forma generale ed ordinaria di reclutamento dei dipendenti pubblici, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza ed imparzialità dell'amministrazione. Detto principio è altresì di grande attualità, considerata la recente proposta formulata dal governo circa le assunzioni degli insegnanti per chiamata diretta da parte delle scuole.
La vicenda
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge della Regione Valle d'Aosta 23/2002, là dove prevedono l'inquadramento nel ruolo del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, per mezzo di corsi concorso riservati a quel personale, e cioè attraverso una «procedura interna riservata per il cento per cento a personale già in servizio».Ciò comporterebbe, ad avviso del Governo, la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dai quali si ricava il principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini. La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge regionale denunciate dal Governo, in quanto lesive dei parametri evocati.
Motivazioni
La Corte Costituzionale richiama il costante orientamento che riconosce nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione. Precisa inoltre che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Sottolinea altresì che nella giurisprudenza costituzionale il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Conformemente a tali principi, la Corte ritiene dunque palese l'illegittimità delle norme impugnate, in quanto prevedono una procedura di corso-concorso totalmente riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione, di più non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso. Né i termini della questione possono ritenersi modificati per il fatto che il corso-concorso in questione mira solo a trasformare rapporti contrattuali non di ruolo in rapporti di ruolo, senza alcun mutamento di funzioni. Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché – come si è detto – l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale. I principi affermati dalla giurisprudenza costituzionali sono stati recentemente richiamati da una sentenza del TAR Lazio, 4.11.2004 n. 12370. Il giudice amministrativo è giunto ad affermare che la disciplina della selezione interna per l’accesso alla qualifica superiore così come delineata dal contratto collettivo comparto ministeri, e dalle disposizioni pattizie di attuazione, viola in modo palese i principi enunciati in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti. Per l’effetto, quel giudice ha dichiarato la nullità, per impossibilità giuridica dell’oggetto e per contrasto con norme imperative (la regola costituzionale del pubblico concorso) e con principi di ordine pubblico sia delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2001, sia delle disposizioni degli accordi collettivi che ad esso hanno dato attuazione. La portata della sentenza del Tar Lazio è tale da non potere non avere riflessi generali su tutta la contrattazione e legislazione relativa al rapporto di lavoro pubblico. Il TAR Lazio mostra in modo chiaro il legame tra le richiamate decisioni della Consulta relative ai concorsi interni, e la disciplina contrattuale delle progressioni. Afferma che i principi sanciti dalla Corte Costituzionale in merito all’accesso agli impieghi pubblici, essendo diretta applicazione della norma costituzionale che sancisce l’accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, e della norma costituzionale che stabilisce i principi di imparzialità e buon andamento, si atteggiano a veri e propri principi di ordine pubblico che, oltre a fungere da parametro di costituzionalità delle leggi, costituiscono anche parametro per la verifica della validità dei contratti collettivi, che sono comunque assoggettati al limite del rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume. Da questo punto di vista deve escludersi che ciò che non sarebbe consentito alla legge, e cioè la deroga ai principi costituzionali degli articoli 97 e 98 Cost., possa essere consentito al contratto collettivo. Per l’effetto, ove i contratti collettivi violino tali principi sono radicalmente nulli, privi di effetto.

Anna Nardone

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 10 dicembre 2004

 

Voti

VALUTAZIONE MOTIVATA E PUNTEGGIO NUMERICO.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con una serie di recenti decisioni (TAR Lombardia, Sez. I, n. 5633/2004; TAR Lombardia, Sez. I, n. 103/2004;TAR Lombardia, Sez. II, n. 3176/2004), ha dato vita ad un orientamento - che può dirsi ormai consolidato - nel senso della insufficienza della sola valutazione numerica ad assolvere l’obbligo di motivazione che è imposto dall’art. 3 legge 241 del 1990 all’Amministrazione, costituendo il punteggio numerico esternazione del risultato e non già motivazione del giudizio valutativo, specialmente a fronte di una predeterminazione dei criteri di valutazione generica e poco rigorosa, e in assenza – come spesso accade - di segni di correzione sugli elaborati. Si rammenta che, al riguardo, esistono una pluralità di indirizzi interpretativi. Secondo un primo orientamento è necessaria una apposita motivazione per la valutazione delle prove di gara, di concorso ovvero d’esame, attesa l’insufficienza di una mera valutazione numerica, inadeguata a porre il candidato in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo. A favore di tale orientamento la dottrina evidenzia che il partecipante ad una procedura di selezione, qualunque essa sia, ha il diritto di conoscere gli errori commessi e le ragioni per le quali lo svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente. Il secondo orientamento – ormai minoritario presso gli stessi giudici amministrativi di seconda istanza – sostiene che l’onere della motivazione dei giudizi è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, formula sintetica, ma eloquente e idonea ad esternare la valutazione tecnica compiuta. La prospettiva su riferita, sposata dal TAR Lombardia – e dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato - è intermedia: da un lato considera il punteggio numerico insufficiente, essendo esternazione del risultato e non già motivazione del giudizio valutativo; dall’altro, aggiunge che ciò vale vieppiù a fronte di una predeterminazione dei criteri di valutazione assai generica e poco rigorosa.
A ciò s’aggiunga, per completezza, l’opinione della Corte Costituzionale – la quale, invero, non è entrata nel merito della questione - invocata dallo stesso TAR Lombardia a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nell’interpretazione datane dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato secondo la quale l’obbligo della motivazione non si applicherebbe alla valutazione delle prove scritte previste per concorsi pubblici, essendo sufficiente la valutazione con coefficienti numerici. Il Giudice costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione perché non diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma piuttosto ad ottenere l’avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, e come tale estranea alla proprie attribuzioni (Corte Costituzionale, ordinanza 3 novembre 2000 n. 466).
La vicenda
Nella vicenda da ultimo sottoposta al giudizio del TAR Lombardia, la ricorrente domandava tutela perché, avendo sostenuto la prova scritta nell’ambito di una procedura concorsuale, non era stata ammessa alle successive prove per valutazione insufficiente della prova scritta medesima. La stessa impugnava gli atti relativi al concorso chiedendone l’annullamento in quanto ritenuti affetti da numerosi vizi di legittimità: in particolare, dal vizio di violazione di legge per difetto di motivazione, dal momento che la valutazione di insufficienza della prova scritta sostenuta dalla ricorrente era espressa soltanto attraverso l’attribuzione di un voto numerico e, per altro, attraverso la sola enunciazione del voto finale complessivo e non di quello attribuito da ciascun commissario. Il Giudice ha accolto le ragioni della ricorrente affermando il principio – su riportato - dell’insufficienza della valutazione espressa esclusivamente in termini numerici (sentenza n. 5633/2004).
Le motivazioni
Il Tribunale ha evidenziato che la valutazione dell’elaborato scritto della ricorrente era stata espressa attraverso l’attribuzione di un punteggio insufficiente, con la conseguente statuizione di non ammissione alla prova pratica, senza che sugli elaborati fosse presente alcun segno di correzione e a fronte di una predeterminazione dei criteri di valutazione assai generica e poco rigorosa. In presenze di questi elementi fattuali il TAR ha richiamato il proprio orientamento nel senso della insufficienza della sola valutazione numerica ad assolvere l’obbligo di motivazione che è imposto dall’art. 3 legge 241 del 1990 all’Amministrazione, considerato che il punteggio numerico rappresenta solo l’esternazione del risultato e non già la motivazione del giudizio valutativo; e che, inoltre, non si può, dallo stesso, risalire al percorso logico che la commissione giudicatrice ha seguito ai fini della valutazione. Il Tar ha accolto quindi le ragioni della ricorrente sottolineando la violazione da parte della commissione esaminatrice dei principi di trasparenza e intelligibilità dell’azione amministrativa. In tal modo, il giudice sembra decisamente allineato con la tesi già del Consiglio di Stato, secondo la quale sussiste l’obbligo di rendere percepibile il percorso logico seguito dall’organo giudicante nell’attribuzione del punteggio, mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Va considerato, d’altro canto, che l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali, d’esami, o di gara, è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, anche sotto i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita manifestazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio negativo.

Anna Nardone

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 14 gennaio 2005.

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