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Concorsi e graduatorie

Concorso reclutamento personale docente
 

Il Consiglio di Stato ordina al M.I.U.R. di adottare le misure dispensative e compensative previste dalla legge 170/2010 nei confronti di un candidato affetto da Disturbo Specifico di Lettura e Scrittura.
(Consiglio di Stato – Sezione Sesta, ordinanza n. 790/2017)

Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni espresse dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, per conto di un ricorrente affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Il TAR del Veneto aveva inizialmente respinto la domanda cautelare proposta avente ad oggetto la sospensione della nota del MIUR – USR per il Veneto con cui era stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, di cui al DDG 106/2016, nella parte in cui non includeva il ricorrente, con tutti gli atti concorsuali presupposti, ivi compreso il bando concorsuale, perché non erano state previste misure dispensative e/o strumenti compensativi idonei in favore dei candidati affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
La questione, sottoposta in secondo grado al vaglio del Consiglio di Stato, verteva sull’erroneità dell’ordinanza del TAR Veneto il quale non riteneva pertinente alla fattispecie concreta la Legge n. 170 del 8.10.2010 richiamata dalla ricorrente, essendo questa, a suo dire, rivolta espressamente solo a “studenti affetti da disturbi di apprendimento in ambito scolastico”, non trovando dunque applicazione al caso di specie.
Gli avvocati Barboni e Nardone hanno contestato le affermazioni del giudice di prime cure stabilendo in primo luogo che le garanzie apprestate dalla legge, tra le quali “eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale” (art.2, h L.170/2010) e il diritto a fruire di “adeguate forme di verifica e di valutazione” (art.5, co IV, L.170/2010), sono applicabili anche al caso di specie, pur non essendo il ricorrente uno studente, ma trovando applicazione, secondo il noto principio d’interpretazione analogica della legge, quanto stabilito dal legislatore.
Inoltre, considerando l’importanza dell’applicazione della predetta legge in sede concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi, gli avvocati hanno altresì segnalato innumerevoli leggi regionali nell’ambito delle quali il principio stabilito dalla l.170/2010 in materia di DSA è stato integrato ed esteso anche all’ambito concorsuale e a coloro che non siano propriamente studenti ma che abbiano ugualmente necessità, essendo affetti dalla stessa patologia, di godere di quelle tutele apprestate dalla legge in qualsiasi situazione. Le norme regionali, infatti, assicurano uguali opportunità alle persone con DSA, assicurando loro, in sede di concorsi pubblici, “l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove” o la possibilità di “sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti”.
L’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che è stata data giusta applicazione alla volontà del legislatore il quale, attraverso gli interventi normativi regionali e nazionali, ha inteso rafforzare e declinare il principio generale che tutela tutti i soggetti affetti da DSA in qualsiasi circostanza, a partire dall’accesso all’impiego, ai percorsi universitari sino all’ingresso del mondo del lavoro che, nella fattispecie in esame, si sostanziava nella partecipazione del ricorrente al concorso docenti.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha dunque ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris, affermando l’applicabilità al caso di specie della legge n.170 del 2010, richiamata peraltro nelle premesse del bando di concorso (e quindi eterointegrata ex lege), nonché del periculum in mora e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti degli atti concorsuali relativi al ricorrente, ordinando all’Amministrazione di disporre per il candidato la ripetizione delle prove scritte con applicazione delle idonee misure compensative ingiustamente ed erroneamente non adottate nella precedente fase concorsuale.
Milano, 26.6.2017
Clara Lacalamita

Concorsi – Trasparenza e accesso civico generalizzato

(Adozione e pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice in sede concorsuale) 
 
Nel quadro del nuovo decreto trasparenza presentato dal Governo - D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – il Legislatore ha apportato una modifica all’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 sui bandi concorsuali; il comma 1 del predetto articolo disponeva in origine quanto segue: “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.” L’art. 18 del D.Lgs. n. 97/2016 ha aggiunto al comma 1, dopo le parole “presso l’amministrazione” la seguente modifica: “nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte”.
Detta modifica consentirebbe dunque ai candidati e partecipanti alle procedure concorsuali di godere di una maggior tutela in ragione di una trasparenza preventiva, ponendosi dunque il linea con la ratio dello stesso decreto trasparenza del Governo volto ad introdurre maggiori ed efficienti strumenti contro la corruzione. Al momento, come noto, l’esercizio del diritto di accesso documentale agli atti, di cui alla l. 241/1990, può essere esercitato solo da chi dimostri di essere titolare di un interesse specifico, concreto e attuale. Con il nuovo decreto trasparenza, invero, detti documenti sarebbero consultabili ab origine on-line da chiunque ne abbia interesse. 
Si segnala tuttavia che, rispetto a tale innovazione, è intervenuto in senso contrario il Consiglio di Stato, con parere n. 515/2016  con il quale il Collegio ha ritenuto “di non poter condividere l’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni esaminatrici nella correzione delle tracce delle prove scritte. Tale prescrizione, infatti, rischia di essere fuorviante, creando un precedente in grado di incidere sul potere di ogni commissione di esame di decidere, di volta in volta, quali debbano essere i criteri, con il rischio, altresì, di creare ulteriori motivi di contenzioso in un settore già molto esposto “.
Nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale pare tuttavia proseguire nella direzione avviata dal Governo con il decreto trasparenza del 2013.
Giova in tal senso, sotto il più specifico profilo della preventiva adozione dei criteri di valutazione della commissione esaminatrice, segnalare la pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27.2.2016 n. 1087, in base alla quale detti criteri di valutazione nonchè le modalità delle prove concorsuali, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione risultando dunque illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove. Il principio appena esposto è stato del resto già formulato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14893 del 21.6.2010 nella quale la Corte ha così disposto: “il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa" (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14893/2010).
Si ricordi peraltro che, riguardo la materia trattata nel presente commento, il Governo è già intervenuto con il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA) approvando definitivamente il primo decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi introducendo, in nome della massima trasparenza, il cosiddetto accesso generalizzato. Per esercitare questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi la richiesta: l’istanza è gratuita e non va motivata. Il diritto di accesso documentale, di cui alla legge 241/1990, è dunque, nella sua recente evoluzione normativa, non più un diritto il cui esercizio soggiace alla sussistenza di determinati presupposti, bensì diviene regola generale cui le amministrazioni non potranno più sottrarsi salvo specificare le ragioni dell’eventuale rifiuto. 
Il quadro sino ad ora delineato dovrebbe pertanto rassicurare i partecipanti ad un concorso pubblico i quali potranno dunque denunciare il comportamento dell’Amministrazione sotto il doppio profilo della mancata adozione e della mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione adottati dalla commissione, potendo assumere le opportune tutele giudiziali avverso l’Amministrazione che violi le normative predette. 
Milano, 2 marzo 2017.                              
Clara Lacalamita

 

 

 

Il TAR di Milano accoglie la domanda cautelare di un candidato bocciato alla prova scritta.

Tar Lombardia – Ordinanza n. 1490/2016 23.11.2016

A seguito del ricorso patrocinato dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, il Tar di Milano ha accolto la domanda cautelare avente ad oggetto la richiesta di annullamento e sospensione del decreto MIUR di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a cattedra per le classi AB24 e AB5 (ambito disciplinare: inglese), nella parte in cui non includeva il ricorrente. Quest’ultimo, in possesso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera inglese, conseguita a pieni voti a seguito di frequenza di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), dopo dieci anni di servizio come docente precario, decideva di partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per l’ottenimento del contratto a tempo indeterminato nel settore scolastico. Con la pubblicazione del decreto MIUR impugnato, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicava l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso predetto, il candidato riscontrava di non comparire nell’elenco rilevando di aver conseguito, a seguito di istanza di accesso agli atti, un punteggio non sufficiente per sostenere la prova orale successiva. La questione, sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo, verteva sull’inefficienza del sistema di correzione e valutazione adottato dalla Commissione esaminatrice sussistendo una incongruenza tra la scheda di correzione della prova scritta e le votazioni registrate sull’elaborato dal quale inevitabilmente scaturisce l’inattendibilità del giudizio conclusivo privo di alcuna efficacia selettiva. Il Giudice, pertanto, ritenuto fondato il motivo di ricorso, ha disposto la rinnovazione della correzione dell’elaborato scritto del candidato, sospendendo, dunque, il provvedimento impugnato. Più in particolare il TAR di Milano ha ordinato all’Amministrazione la rinnovazione della correzione dell’elaborato da parte di una nuova Commissione, diversamente composta, insieme ad altre cinque prove scritte estratte tra quelle degli altri candidati al fine di garantire il principio dell’anonimato. Qualora la Commissione valutatrice dovesse ritenere sufficiente la prova, il candidato-ricorrente sarà ammesso a sostenere la prova orale entro i trenta giorni successivi. Dalla pronuncia del Giudice amministrativo, pertanto, si desume che i vizi denunciati inficiano inevitabilmente il procedimento di correzione e valutazione della prova di qualsiasi garanzia di certezza, trasparenza, e imparzialità. Qualora ciò avvenga, dunque, la gravità dei predetti vizi è tale da consentire di sottoporre la questione al vaglio giurisdizionale così da reclamarne l’annullamento e/o la rinnovazione, ai fini della riammissione alla procedura concorsuale.

 

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO – BUSTE, CONTENENTI DATI IDENTIFICATIVI, TRASPARENTI – VIOLAZIONE GARANZIA ANONIMATO- ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Consiglio di Stato - Sezione VI - n. 3747 dell'11 luglio 2013 (conferma della sentenza del Tar Lombardia, Milano - Sezione IV - n. 2035 del 18 luglio 2012)

Nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico, l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare buste all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione e altri possano in qualunque condizione ambientale leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.
Per l’effetto, riscontrata – sia pure in astratto – l’inidoneità delle buste a garantire l’anonimato, venga dichiarata illegittima (e quindi rinnovata) la fase concorsuale della correzione delle prove, con salvezza delle altre fasi immuni da vizi, per il principio di economicità dell’azione amministrativa.
(Consiglio di Stato, sez. VI, 11.7.2013 n. 3747; conferma sentenza TAR Lombardia, Milano Sez. IV, n. 2035/2012).

 

Pubblico impiego - Accesso

(Cons. Stato Sez. VI Sent., 17 maggio 2010, n. 3058)

Alla luce del principio generale che si evince dall'art. 97 u.c. Cost. è lo scorrimento delle graduatorie che deve essere congruamente motivato, non già l'indizione delle ordinarie procedure concorsuali o di selezione per il passaggio, nel pubblico impiego, da un'area inferiore ad una superiore (Conferma della sentenza del Tar Lazio - Roma, sez. III bis, n. 10271/2009).
L'istituto dell'utilizzazione di una graduatoria per la copertura dei posti successivamente resisi disponibili ha carattere eccezionale rispetto alla regola secondo cui i posti da occupare nel pubblico impiego devono essere coperti, previo apposito concorso, dai vincitori della procedura, con la conseguenza che tale utilizzazione non è obbligatoria per l'amministrazione, ma è puramente facoltativa, costituendo il frutto di valutazioni discrezionali in vista dell'interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie.

 

Pubblico impiego - Giurisdizione

(T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 14 maggio 2010, n. 1481)
 

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'area della giurisdizione del giudice ordinario, in tema di selezioni preordinate al conferimento di inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, è di carattere residuale, essendo circoscritta agli inquadramenti che non comportano variazioni di area o categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della medesima area funzionale.

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