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Dirigenti scolastici

Dirigente Scolastico. Sanzioni disciplinari a carico di docenti.


IL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO ANNULLA LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE PER DIFETTO DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 575/2017)


Gli avvocati Domenico Barboni e Annamaria Nardone hanno ottenuto l’annullamento della sanzione disciplinare, inflitta dal dirigente scolastico a carico di un docente, avente ad oggetto la sospensione dal servizio per due giorni.
Il Giudice del lavoro di Milano, con sentenza n. 575 del 19.3.2017, ha avvalorato la consolidata giurisprudenza in materia, giudicando illegittima la sanzione per mancanza di competenza del dirigente scolastico: il medesimo risulterebbe privo del potere di irrogare al personale docente sanzioni più gravi della censura.
Infatti, per il personale docente l’art. 91 del CCNL comparto scuola rimanda per la definizione delle sanzioni D.lgs. 297/94. In particolare, l’art. 492 prevede, tra le sanzioni meno gravi, l’avvertimento scritto, la censura e la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a un mese.
Da un’analisi del complesso normativo emerge che in realtà solo l’avvertimento scritto e la censura nella disponibilità del dirigente scolastico -  posto che per i docenti non è contemplata dalle norme collettive la sanzione della sospensione dal servizio fino a dieci giorni, prevista solo per il personale ATA ai sensi dell’art. 93 CCNL Scuola.
Detta pronuncia conferma che solo l’Ufficio Disciplina dell’Ambito Territoriale provinciale, ai sensi del citato art. 55bis d.lgs. n.165/2001, è competente a irrogare i provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio nei confronti del personale docente.
Milano, 27 giugno 2017
Marco Granito - Clara Lacalamita.
 

OBIETTIVO QUALITA’ COMPLESSIVA
(Dai risultati le indicazioni per i miglioramenti in tutto il Paese)

L’INVALSI - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - è un ente di ricerca riordinato con decreto legislativo 286/2004 allo scopo di contribuire al progressivo miglioramento e all’armonizzazione della qualità del sistema italiano di istruzione e di formazione.
L’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria: è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione che individua - con periodicità almeno triennale - le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto.
L’istituto sostituisce il Centro Europeo dell’Educazione istituito nei primi anni settanta del secolo scorso.
Sono organi di INVALSI il Presidente, che ne ha la rappresentanza legale dell’Istituto e ne sovraintende le attività; il Comitato di indirizzo, che determina gli indirizzi della gestione e definisce le linee strategiche dell’ente; il Collegio dei revisori dei conti, che effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile. Per effetto di DPCM 5.5.2011 l’Istituto è retto da un Commissario Straordinario.
La missione di INVALSI è quella di contribuire all’ottimizzazione del sistema nazionale di istruzione, mettendo a disposizione degli organi politici i risultati completi e attendibili di verifiche sugli apprendimenti e sulle loro determinanti, realizzando altresì analisi volte a fornire indicazioni utili alle scelte di governo e di indirizzo del sistema di istruzione e formazione.
L’ente effettua verifiche periodiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale; provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri coerenti con quelli internazionali per garantirne la comparabilità; fornisce supporto all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola; svolge attività di ricerca; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; formula proposte e definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici.
Gli esiti delle attività svolte sono oggetto di apposite relazioni al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Negli ultimi INVALSI ha inoltre messo a punto un sistema di comunicazione a ciascuna scuola dei risultati dei propri alunni, con i dati disaggregati a livello di singole classi e, all’interno di queste, con la distribuzione delle risposte domanda per domanda. Ciò per offrire ai docenti strumenti atti a interpretare i risultati, al fine di sostenere processi di valutazione e autovalutazione idonei ad individuare gli aspetti positivi da mantenere e sviluppare e gli elementi di criticità da fare oggetto di interventi migliorativi.
Per migliorare ulteriormente il livello di servizio offerto l’Istituto sta studiando l’introduzione di una rilevazione della soddisfazione delle istituzioni scolastiche mediante un questionario da compilare su supporto digitale.
Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 20 del 25 novembre – 8 dicembre 2011)

 

 Commento giurisprudenziale

IL PRESIDE HA L’OBBLIGO DI VIGILARE SUGLI ORARI

(Sentenza della Corte di cassazione: il mancato controllo sul lavoro può configurare il reato di truffa)

Viene condannato per il reato di truffa il dirigente pubblico che non impedisce ad alcuni dipendenti di contravvenire all’osservanza dell’orario di lavoro - aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze -, ed anzi favorisce tale comportamento attraverso un atteggiamento di personale favore.
Così decide la Corte di Cassazione, con sentenza n. 35344 del 29.9.2011, condannando il dirigente alla pena di anni uno di reclusione e al pagamento di una multa per il reato di truffa aggravata ai danni dell’amministrazione.
Questa è la conseguenza sotto il profilo penale della condotta imputata al dirigente. Ora è verosimile che l’amministrazione decida di applicare nei suoi confronti anche la più grave delle sanzioni disciplinari, il licenziamento. Ciò seguendo l’orientamento della Cassazione che, ad esempio, ha giudicato legittimo il licenziamento di un dipendente che timbra il cartellino di un collega nell’apposito apparecchio marcatempo, rappresentando la sua condotta giusta causa di licenziamento. Infatti, il comportamento del lavoratore che voglia deliberatamente trarre in inganno il datore di lavoro compromette il rapporto di fiducia, e rende impossibile la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, facendo apparire proporzionata la sanzione del licenziamento inflitta (Cass., Sez. Lav., 7.12.2010 n. 24796).
Nella vicenda di cui è causa, peraltro, la circostanza che il fatto addebitato costituisce un illecito penale, comporta che non debba neppure porsi la questione dell’inclusione della fattispecie tra le mancanze disciplinari previste dal codice. Piuttosto bisogna valutare l’eventuale proporzionalità della sanzione del licenziamento rispetto alla mancanza contestata al dipendente – favoreggiamento verso dipendenti assenteisti e truffatori ai danni dell’amministrazione. Detto comportamento illecito del dirigente - essendo connotato da una volontà fraudolenta nei confronti del datore di lavoro - pare in concreto idoneo a compromettere il necessario vincolo fiduciario sotteso al rapporto di impiego. Si richiamano alcune precedenti pronunce della medesima Cassazione nelle quali si afferma che “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento ... occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. 19.8.03 n. 12161).
Fatto e motivi della decisione
Il dirigente, condannato per il reato di truffa per aver consentito che alcuni dipendenti con abitualità attestassero falsamente la loro presenza in ufficio, propone ricorso per cassazione, allegando due motivi.
Col primo motivo, osserva che l’introduzione del sistema di controllo computerizzato delle presenze tramite l’impiego di un tesserino magnetico di identificazione personale (ed. badge) costituiva una contromisura adeguata contro gli assenteismi e, di conseguenza, egli non poteva avere nessuna ragione per sospettare che alcune dipendenti avevano architettato un modo per eludere il controllo. Aggiunge che, comunque, non rientrava fra le sue mansioni di controllare l’effettiva presenza del personale.
Col secondo motivo, contesta anche la sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta omissiva addebitatagli e il danno procurato all’amministrazione a motivo dell’assenteismo dei colleghi. Precisa, a tal proposito, che – a tutto voler concedere – avrebbe potuto al massimo avviare un procedimento disciplinare, cosa in sé inidonea a scongiurare la reiterazione della condotta criminosa e così il pregiudizio economico.
La Cassazione respinge entrambi i motivi del dirigente, rilevando che muovono dal presupposto che l’imputato sia stato chiamato a rispondere del reato per non aver impedito l’evento. Invece il giudice aveva ritenuto, piuttosto, che la partecipazione ai fatti commessi dai dipendenti si sia concretizzata in un comportamento sostanzialmente commissivo del dirigente, realizzatosi mediante l’ostentazione di un evidente favore verso i dipendenti assenteisti, che garantiva loro una sostanziale impunità anche da eventuali segnalazioni dei colleghi.
La manifestazione di una chiara apparenza, anche agli occhi degli altri dipendenti, di un ingiustificato rapporto di “protezione” finiva col creare, a favore dei correi, la sostanziale impunità dalle loro condotte illecite, sottraendoli di fatto al “controllo sociale”.
Ed infatti concorre nel reato con condotta commissiva – anziché mediante omissione – il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell’osservanza dell’orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un’aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il c.d. “controllo sociale”. Pertanto tale condotta ha, in sé, valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l’incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore, senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (quale l’introduzione del controllo computerizzato delle presenze), iniziative comunque rivelatesi inefficaci,
Per le ragioni esposte la Cassazione conferma la condanna del dirigente per truffa aggravata.

Anna Nardone

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19 del 11 – 24 novembre 2011

 

 

Commento giurisprudenziale

SUPPLENZE OBBLIGATORIE SE SI SUPERA IL MONTE ORE
(Non è possibile incaricare gli insegnanti che risultano già in servizio nella scuola)

In presenza di spezzoni orari superiori alle sei ore settimanali, il dirigente scolastico ha l’obbligo di conferire incarichi di supplenza temporanea ricorrendo alle graduatorie di istituto, non potendo attribuirle al personale decente già in servizio nella scuola.
Così interviene anche il Tribunale di Larino, con decisione 1.9.2011 n. 443 sul dibattuto tema dell’assegnazione di cattedre o spezzoni ai docenti interni piuttosto che ai precari.
La vicenda
Il ricorrente, docente precario inserito utilmente nella graduatoria di istituto, impugnava il provvedimento dell’Istituto scolastico che, di fronte alla necessità di supplire all’assenza di un insegnante (assenza superiore a quindici giorni), aveva dato incarico ad altri docenti in servizio nella scuola anziché assumere il ricorrente – collocato appunto al primo posto della graduatoria di istituto per la specifica disciplina. Secondo il precario ciò rappresentava una violazione della normativa che negava la possibilità di conferire supplenze al personale interno in presenza di frazioni superiori alle sei ore, oltre che un oltraggio ai propri diritti sotto il profilo economico e sopratutto giuridico, per il punteggio che avrebbe conseguito e l’avrebbe agevolato anche ai fini del conseguimento di nuovi contratti di lavoro e dell’immissione in ruolo.
Il giudice adito conclude per l’accoglimento del gravame confermando l’illegittimità nella specie del ricorso al personale interno, e riconoscendo così il diritto all’attribuzione della supplenza.
Motivi della decisione
Si premetta una sintetica panoramica sulla normativa in materia di conferimento di supplenze nella scuola, osservando che si provvede con supplenze annuali per la copertura di cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; con supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico; con supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine della attività didattiche si utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento; per le supplenze temporanee (di regola superiori ai quindici giorni) – quali sono quelle oggetto della presente sentenza - si devono utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto, ad eccezione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali per le quali si può legittimamente dar luogo all’attribuzione dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine, per le supplenze annuali il 31 agosto; per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Le norme precisano altresì, con riferimento all’assegnazione di spezzoni sino a sei ore al personale interno, che detti spezzono non possono scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire l’illegittimità dell’assegnazione di spezzoni ai docenti interni piuttosto che ai precari, allorché tali spezzoni siano il frutto di una frantumazione della cattedra resasi disponibile.
In particole, il Giudice del lavoro di Chieti (con decisione n. 4/2008 confermata in appello dalla Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 1004/2010) – di fronte a un dirigente scolastico che aveva assegnato spezzoni di sei ore a docenti servizio come ore eccedenti, smembrando una cattedra – ordinato al medesimo dirigente scolastico di stipulare il contratto annuale a favore di un docente precario avente titolo. Il giudice precisava che la norma che consente ai dirigenti scolastici di attribuire ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica le ore residue in aggiunta all’orario d’obbligo, trova applicazione solo in caso di disponibilità di frazioni orarie e non di cattedre intere, né la stessa consente alcuno smembramento di cattedra. Quindi riconosceva al precario illegittimamente scavalcato un ristoro del suo diritto all’assunzione, così violato; del depauperamento della professionalità con conseguente “perdita di chance”, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, e ordinava al dirigente scolastico di stipulare il relativo contratto in suo favore.
Venendo alla vicenda all’esame del Tribunale di Larino, il giudice – acclarato che nella fattispecie per l’attribuzione della supplenza temporanea (superiore alle sei ore settimanali) non poteva farsi ricorso al personale interno, ma si dovevano utilizzare le graduatorie di istituto – conclude che il dirigente scolastico, davanti alla sopravvenuta necessità di far fronte all’assenza di un docente, avrebbe dovuto conferire incarico di supplenza al ricorrente, primo nella graduatoria di istituto, e non ad altri docenti in servizio nell’istituto. Il giudice non ritiene di poter dare rilevanza, nella specie, neppure alle finalità di contenimento della spesa richiamate dall’istituto scolastico chiamato in giudizio a sostegno della scelta di assegnare le ore al personale interno. E per l’effetto riconosce al medesimo ricorrente il diritto al contratto e così ad un punteggio aggiuntivo pari a quello che avrebbe ottenuto ove avesse prestato servizio in supplenza per il periodo in questione.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 16 - 29 settembre 2011

 

CONDANNA PER IL CAPO D’ISTITUTO
(Ad Agrigento il Tribunale ha imposto 18mila euro di risarcimento)

Un caso esemplare di condotta mobbizzante realizzata a scuola – tra i primi e più significativi - è quello trattato dal Tribunale del lavoro di Agrigento, concluso con la condanna del dirigente scolastico a versare personalmente al DSGA la somma di € 18.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale e esistenziale (Trib Lav. Agrigento, 1.2.2005).
Il DSGA si doleva del fatto che il dirigente scolastico aveva determinato, con il suo atteggiamento, un clima di distacco, tensione e mancanza di fiducia; nei suoi confronti l'operato si era sostanziato esclusivamente in ordini di servizio di carattere minatorio, con cui veniva richiesto il compimento di atti spesso non dovuti o estranei alle proprie competenze, in repliche, contestazioni di addebiti per lo più contenenti apprezzamenti di cattivo gusto, in frasi ingiuriose e lesive del ruolo, del decoro e della dignità del ricorrente, in minacce di sanzioni disciplinari mai irrogate. Il DSGA, di conseguenza, non aveva più potuto svolgere le proprie mansioni con l'autonomia operativa riconosciutagli dalla contrattazione collettiva, e aveva così subito un grave danno patrimoniale, derivante sia dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia dalla lesione del diritto all'immagine e alla vita di relazione; inoltre, il comportamento del dirigente scolastico aveva determinato nel ricorrente una condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni somatici indicativi di iperattività del sistema nervoso, sfociata in sindrome postraumatica da stress.
Per la reiterazione, la durata e la finalità di isolare il ricorrente dall'ambiente di lavoro, esautorandolo dalle funzioni attribuitegli dalla normativa, i comportamenti posti in essere dal dirigente si inquadravano nella fattispecie del "mobbing". Di tale condotta doveva rispondere sia direttamente il dirigente scolastico ex art. 2043 cc, sia l'ente datore di lavoro nella specie il Ministero dell’Istruzione - contrattualmente. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna di entrambi al risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e professionale.
Il giudice accertava che realmente vi era stata un'attività persecutoria – sotto il profilo professionale e morale - nei confronti del DSGA da parte del dirigente scolastico, essendo stati posti in essere atti e/o comportamenti, anche non autonomamente sanzionabili, ripetuti in maniera frequente e duratura al fine di danneggiare il lavoratore. Il mobbing, infatti, secondo la nozione elaborata dalla psicologia del lavoro, è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso all'interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Considerati nel loro insieme, sotto il profilo delle norme regolatrici del rapporto di lavoro, i reiterati ordini di servizio, le continue richieste di chiarimenti e di resoconti, l'abusiva ingerenza nelle procedure, mortificavano il ricorrente sul piano della professionalità; le frasi ingiuriose e diffamatorie lo attaccavano sotto il profilo della personalità morale, fino all’insorgenza dei sintomi psicosomatici. Inoltre, gli atti persecutori erano stati sufficientemente reiterati nel tempo: secondo la definizione data dagli psicologi del lavoro il mobbing è un attacco ripetuto, continuato, sistematico, duraturo e il ricorrente in un arco temporale di circa sei mesi
Venendo a questo punto alle valutazioni giuridiche, si osserva che la fonte di responsabilità personale del dirigente scolastico, autore dei fatti illeciti, era da ricercare nel generale principio espresso dall'art. 2043 cc, la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale. A ciò s’aggiungeva una concorrente responsabilità contrattuale del datore di lavoro, lo Stato, nella sua personificazione del Ministero dell'Istruzione.

Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 8 del 15 - 28 aprile 2011)

 

Commento giurisprudenziale

LA NOTA DISCIPLINARE NON E’ MODIGICABILE
(Il giudizio apposto sul registro equivale a un atto pubblico e come tale è “intangibile”)

Il dirigente scolastico non può modificare in via autoritativa la nota disciplinare apposta sul registro da un docente, vista la natura di atto pubblico del registro di classe, come tale intangibile da soggetti terzi, non presenti al momento del fatto annotato e dell'atto della relativa registrazione.
Così decide il Consiglio di Stato, con sentenza del 31.1.2011 n. 715, seguendo l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma anche le dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione, nell’esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell’atto, a prescindere dalla veridicità delle dichiarazioni stesse (giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cass. Civ., sez. I, 17.12.1990, n. 11964; Cass. Civ., sez. II, 30.7.1998, n. 7500 e 30.5.1996, n. 5013).
La vicenda
Un docente di scuola media proponeva ricorso avverso un provvedimento del dirigente scolastico con cui si disponeva la cancellazione di un’annotazione apposta dal medesimo professore sul registro di classe. Nella specie si trattava di una nota nella quale l’insegnante riportava la confessione di una violazione disciplinare ricevuta da un alunno. Il medesimo docente eccepiva a propria difesa l’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’Istituto scolastico interessato. Il dirigente giustificava il proprio intervento correttivo della nota in questione con la circostanza che la violazione disciplinare confessata aveva suscitato turbamento e reazioni, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra famiglie e docenti, e da indurlo a riformulare i termini della nota stessa; ciò in forza del potere del capo di istituto di intervenire con piena discrezionalità, in presenza di comportamenti lesivi della dignità della persona degli studenti e del decoro dell’istituzione scolastica, nonché di compromissione del rapporto di fiducia tra le famiglie degli alunni e la scuola.
Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere il ricorso in appello, decide di accogliere le ragioni del docente, a tutela della natura pubblica della sua funzione e così degli atti compiuti.
Motivi della decisione
Osserva il giudice d’appello che nella vicenda in esame il professore si era trovato ad effettuare un accertamento di fatti di rilevanza disciplinare ed aveva apposto un’annotazione sul registro di classe, in ordine a quanto accertato: tale annotazione veniva
senz’altro ad integrare il contenuto del registro stesso, atto pubblico, in virtù del rapporto organico tra la scuola e il docente, e così della funzione pubblica di quest’ultimo.
A questo proposito, il Consiglio di Stato precisa che la nota disciplinare di cui trattasi era intangibile anche se il professore aveva riportato sul registro fatti non accaduti in sua presenza e nemmeno dallo stesso percepiti direttamente. Fermo restando, infatti, che rientra fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di eventuali mancanze commesse dagli allievi (cfr. anche Cass. Pen., sez. V, 21.9.1999, n. 12862) e che appare innegabile la natura di atto pubblico del documento in questione (come verbalizzazione, effettuata dall’insegnante in quanto pubblico ufficiale, in ordine all’andamento ed al rendimento di ciascun allievo nel corso dell’anno scolastico: cfr. in termini TAR Sardegna 17.6.2002, n. 705), non può ritenersi che l’annotazione di cui si discute fosse estranea ai contenuti propri di quell’atto, assistiti dalla fede privilegiata dell’atto pubblico. Tale speciale efficacia probatoria riguarda, in effetti, non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma anche dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione, nell’esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell’atto, a prescindere dall’intrinseca veridicità delle dichiarazioni stesse (giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cass. Civ., sez. I, 17.12.1990, n. 11964; Cass. Civ., sez. II, 30.7.1998, n. 7500 e 30.5.1996, n. 5013). E’ dato di comune esperienza, inoltre, che la peculiare natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni espresse con voto numerico o in forma descrittiva di una condotta ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest’ultima natura era l’annotazione, di cui si discute nel caso di specie, avendo il professore riferito, nei termini dal medesimo percepiti, la circostanza segnalata dall’allievo. Le espressioni nella fattispecie utilizzate, in effetti, potevano apparire inadeguate, tenuto conto della peculiare situazione in cui il dirigente scolastico ed il consiglio di classe dovevano essere chiamati a formulare le proprie valutazioni, affinchè il responsabile potesse ben comprendere il significato del proprio gesto, con pieno e non traumatico ripristino di rapporti più corretti fra gli allievi.
L’annotazione di cui si discute, tuttavia, non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo – ivi compreso il dirigente scolastico – non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione. Quanto sopra induce a censurare l’intervento correttivo del dirigente scolastico, ma non esclude che il citato dirigente avesse comunque il potere-dovere di intervenire in una vicenda ritenuta tale da mettere in discussione la serenità dell’ambiente scolastico ed i rapporti con le famiglie: tale intervento, tuttavia, avrebbe potuto estrinsecarsi nell’avvio di un procedimento di verifica e riesame, al termine del quale fosse possibile evidenziare, con ulteriori annotazioni decise dal consiglio di classe, una diversa valutazione dell’episodio contestato, con soluzioni conclusive da adottare, anche nel pieno rispetto della sensibilità delle persone coinvolte e dell’autorevolezza del corpo insegnante.
In nessun caso, si conclude, secondo le norme vigenti, poteva ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del dirigente scolastico sul registro di classe.

Anna Nardone

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 8 del 15 - 28 aprile 2011

 

 

IL PRESIDE DELEGA UN SOSTITUTO

(Può astenersi dal lavoro e comunicarlo al direttore generale)

Il diritto di sciopero, quale prerogativa fondamentale garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, è evidentemente riconosciuto anche ai dirigenti scolastici o presidi incaricati, con la sola cautela che, in caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni avente carattere di necessità e urgenza vengano svolte dal collaboratore con delega a sostituire il dirigente, da altro collaboratore, o dal docente in servizio più anziano di età.

Il dirigente o preside incaricato deve comunicare l’adesione allo sciopero al Direttore Regionale; è poi doveroso informare il personale della scuola della propria assenza per sciopero, anche perché provveda alla delega delle funzioni essenziali e urgenti ad altro docente.

In ogni caso, il dirigente scolastico non è esonerato dall’obbligo di provvedere affinchè siano adottate tutte le misure necessarie perché il diritto di sciopero venga esercitato in maniera tale da non ledere il diritto alla salute e all’incolumità degli alunni, e da assicurare i servizi scolastici ritenuti essenziali e funzionali al diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito.

In primo luogo, deve fornire un idoneo tempestivo preavviso alle famiglie, e assicurare la vigilanza sugli alunni, anche attraverso l’impiego di personale docente e non docente non scioperante, e persino attraverso la creazione di contingenti di personale.

A questo proposito, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il capo d'istituto valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Ugualmente individua - sulla scorta anche della comunicazione volontaria del personale - i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili, ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni essenziali definite del medesimo accordo. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. Si sottolinea che nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA e per gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale.

Secondo la disciplina vigente, i servizi pubblici ritenuti essenziali ai fini della regolamentazione del diritto di sciopero sono: istruzione scolastica; igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità; salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Nell’ambito di detti servizi essenziali, le prestazioni scolastiche indispensabili, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono: vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; pagamento degli stipendi e delle pensioni; servizi indispensabili nelle istituzioni educative, con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

Così come per gli scrutini, ancor più lo svolgimento regolare delle lezioni non è incluso tra le prestazione essenziali e indispensabili da garantire in caso di sciopero, attraverso la formazione di contingenti di docenti. Tantopiù che – come già ricordato - i dirigenti scolastici non possono formano contingenti di docenti da impiegare per garantire la continuità del servizio di istruzione in caso di sciopero.

 Domenico Barboni

 Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 3 del 4 - 17 febbraio 2011

 

 

PERMESSA LA LIBERA PROFESSIONE
(Il controllo e l’autorizzazione spettano al dirigente scolastico)

Con specifico riferimento al personale docente, l’attività libero professionale può essere esercitata purchè, sul piano fattuale, non sia di pregiudizio alla funzione docente (intesa in senso lato, comprensiva cioè di tutte le attività, ad essa riferite, non solo di insegnamento), sia pienamente compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, e sia svolta previa autorizzazione del dirigente scolastico, con ulteriore obbligo di comunicazione dell’incarico all’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici, istituita con l. 412/1991.
Le limitazioni richiamate presuppongono che l’attività sia effettivamente riconducibile alla nozione giuridica di “libera professione”, così come definita dal codice civile (art. 2229, e seguenti). Secondo il codice, è la legge a stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi e elenchi – con ciò implicitamente ammettendo l’esistenza di libere professioni per cui non è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
A tale proposito, è questione peculiare quella della connotazione della professione di attività di insegnamento in scuole non statali, ai fini della sua compatibilità con la funzione docente – fermo che non potrebbe legittimamente negarsi l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di attività di insegnamento sulla base della sola circostanza che non esiste un albo o elenco professionale ad iscrizione obbligatoria. Altro discorso è quello relativo alla possibilità di definire come libera professione intellettuale l’attività di insegnamento presso scuole non statali: la giurisprudenza osserva che il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente e un’organizzazione scolastica (privata o paritaria o appartenente ad un ente locale) assume generalmente connotati di continuità, subordinazione, professionalità, tali da condurre ad escludere il concetto del libero insegnamento, restando perciò incompatibile con la funzione docente contemporaneamente assolta alle dipendenze dello Stato. Peraltro, è principio interpretativo giurisprudenziale altrettanto pacifico che i gli indici di riconoscimento della natura subordinata e non autonoma di un rapporto lavorativo, specie quando attenga allo svolgimento di prestazioni intellettuali di insegnamento, vanno colti nella concretezza della regolamentazione assegnata al rapporto con riferimento all’orario di lavoro, ai vincoli, alle attività collaterali, alle modalità di pagamento, alla sottoposizione a potestà disciplinare, ai rapporti con le famiglie etc. – e non nella qualificazione giuridica dato dalle parti al rapporto stesso. E’ il caso dell’attività di insegnamento aggiuntivo prestata a favore di scuole civiche, per il quale il Consiglio di Stato ha avuto modo di ravvisare gli elementi tipici e sintomatici del rapporto di lavoro subordinato e quindi di dichiarare l’incompatibilità per cumulo di impieghi.
Il legislatore, per favorire lo sviluppo dei rapporti di lavoro a tempo parziale – che, evidentemente, non hanno incontrato grandi consensi nel pubblico impiego – ha stabilito che i dipendenti con un regime orario non superiore al 50% possono esercitare libere professioni. Tuttavia con legge è stata introdotta una totale incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e il pubblico impiego (anche in regime di part-time), con un’eccezione per i professori di istituti secondari statali, che, pur essendo dipendenti statali, non subiscono alcuna limitazione ai fini dell’esercizio della professione forense, non essendo neppure richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Secondo la stessa Corte Costituzionale, detta eccezione è legittima, e deve essere considerata alla stregua del principio costituzionale della libertà di insegnamento, dal quale discende che il rapporto di impiego ed il vincolo di subordinazione da esso derivante, come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, a maggior ragione, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 9 del 29 aprile – 12 maggio 2010

 

LE REGOLE NEI RAPPORTI PART TIME
Diverse sono le eccezioni al dovere del pubblico impiegato di esclusività nella prestazione, che comporta l'obbligo di dedicare interamente all'ufficio cui è addetto la propria attività lavorativa, e il correlato divieto di esercizio di altre attività ritenute incompatibili con la funzione impiegatizia. A questo proposito, particolare considerazione merita la posizione dei dipendenti pubblici con un rapporto a tempo parziale. Secondo le vigenti norme, la prestazione lavorativa part-time nel pubblico impiego può svolgersi con le seguenti modalità: ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); combinazione delle due modalità su indicate (tempo parziale misto). Il personale con rapporto a tempo parziale è escluso solo dai benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro. Nell'applicazione di altri istituti normativi, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa. Quanto alle ferie, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Orbene, ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale è consentito per legge di svolgere qualsiasi tipo di attività, sia come dipendente, sia come lavoratore autonomo. Più precisamente, per poter svolgere un’altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno, il rapporto a tempo parziale non può avere orario superiore al 50% di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno. Il dipendente è poi tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, il prossimo inizio o la variazione dell’attività lavorativa aggiuntiva. Infine, tale attività accessoria non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica, e deve comportare prestazioni lavorative compatibili con gli obblighi di servizio, che non si pongano in conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito dell’amministrazione di appartenenza.
Il principio della compatibilità di prestazioni aggiuntive con un rapporto di impiego part-time - alle condizioni su richiamate - vale anche per il personale docente e non docente della scuola. Si tenga però presente che la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale con il personale docente deve tener conto delle peculiari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione ai singoli insegnamenti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe. Il personale della scuola con rapporto part-time che intenda assumere un ulteriore incarico è tenuto a darne comunicazione al dirigente scolastico, il quale può opporsi qualora l’esercizio dell’attività aggiuntiva rappresenti un pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia incompatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, anche a tempo parziale.
Le norme vigenti, infine, prevedono delle sanzioni a carico del personale che contravvenga ai divieti in tema di incompatibilità, applicabili sia ai dipendenti a tempo pieno, sia a quelli a tempo parziale. In particolare, per il personale della scuola è previsto che in caso contravvenzione ai divieti il medesimo venga diffidato dal dirigente scolastico ovvero dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza del dipendente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10, 19 maggio - 1 giugno 2006

 

LE REGOLE PER LA SICUREZZA
(Spetta al preside segnalare agli enti locali tutti gli interventi da effettuare)

Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni; quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d’arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, sono di proprietà delle Province – alle quali sono trasferiti anche quegli immobili già appartenenti allo Stato o ai Comuni e utilizzati come sede delle predette istituzioni scolastiche, con conseguente assunzione dei relativi oneri da parte della provincia.
Infatti, secondo le norme vigenti, gli enti proprietari degli immobili hanno l’obbligo di realizzare e/o fornire i locali scolastici, e così spettano loro gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni delegate.
Con riferimento alla sicurezza dei locali – a tutela della salute degli alunni e del personale nei luoghi scolastici - il decreto legislativo 81 del 2008 (e successive integrazioni), in attuazione della delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Si prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati a sede di istituti scolastici, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari sono a carico dell'amministrazione comunale o provinciale cui appartengono. In tal caso, gli obblighi previsti dalle norme vigenti si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.
Infatti le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro individuano nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi, secondo il principio che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (Carta dei servizi della scuola, 1995). Al dirigente scolastico sono affidati compiti di informazione e formazione del personale e degli allievi; è fatto altresì obbligo di compiere una valutazione dei rischi specifici e, all’esito di tale valutazione, di elaborare una documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso la scuola. Il dirigente provvede all’individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; alla designazione del medico competente, per i casi di necessità, e della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc). Il capo d’istituto tiene poi un registro degli infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli venti che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, e custodisce, a scuola, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
A livello più complessivo, recenti norme hanno previsto iniziative di risanamento degli edifici pubblici, con riguardo ai rischi connessi alla presenza di amianto, assegnando la priorità – tra gli altri - agli edifici scolastici; ed altresì interventi per assicurare la messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti nel territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. In tali interventi vengono coinvolti – in controtendenza rispetto alle competenze in materia di lavori pubblici assegnate alle autonomie territoriali dalla Costituzione - il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e il Ministero delle Infrastrutture, d’intesa con la Conferenza Unificata - istituita con d.lgs. 281 del 1997 come sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 - 30 settembre 2010

 

MEDIAZIONE INDISPENSABILE
(Importante costruire relazioni positive all’interno dei luoghi formativi)

Anche nel mondo della scuola, come in tutti i sistemi sociali complessi, lo strumento della mediazione si rivela sempre più imprescindibile quale metodo di soluzione dei conflitti capace di ricreare relazioni costruttive tra le parti coinvolte.
Attraverso la mediazione - processo in cui un terzo neutrale, organizzando scambi tra le parti, permette a queste stesse di confrontare i loro punti di vista e di cercare una soluzione al conflitto – si riconoscono i conflitti, si delineano possibili sviluppi, si gestiscono costruttivamente gli andamenti e le conseguenze. Ciò al fine di costruire relazioni positive all’interno di contesti formativi, e così una didattica volta a favorire gli apprendimenti e a soddisfare i bisogni di alunni, famiglie, insegnanti ed educatori.
Infatti, come ricordato nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; la comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.
Il progetto di mediazione scolastica integra obiettivi specifici a quelli più generali che derivano dalla definizione di mediazione quale processo attraverso il quale un soggetto esterno alla situazione conflittuale crea un contesto che facilita la comunicazione fra le persone, permettendo loro di gestire e trasformare positivamente la condizione di rottura nella quale si trovano, alla ricerca di un accordo che soddisfi i soggetti coinvolti. In altre parole, l'obiettivo della mediazione è quello di restituire ai soggetti il potere ma anche la responsabilità di assumere una decisione in ordine allo scontro che li oppone, utilizzando modalità di risoluzione dei conflitti alternative rispetto a quelle tradizionali affidate ad un terzo che decide – spesso, però, senza soddisfare le esigenze di ricomporre anche le relazioni interpersonali. Il ricorso alla mediazione non è originato solo dalla crisi qualitativa e quantitativa della giustizia, ma soprattutto dalla convinzione che, più che sui rimedi, l’accento vada posto sulle cause che conducono alla litigiosità, facendo sorgere una cultura del conflitto che dia risposte adeguate, in termini di intervento e anche di prevenzione.
La mediazione, nata in Canada ed esportata in molti paesi dell’area occidentale, ha per obiettivo riattivare il dialogo fra le parti, attraverso l’intervento di soggetti che, formati alla capacità di ascolto, non giudicano, non emettono sentenze, non stabiliscono né vinti né vincitori, ma ricompongono, attraverso un’azione che aiuta a fare emergere il potenziale umano dalle parti in conflitto, ripristinando il circuito di comunicazione interrotto, trasformando in elemento positivo di crescita quella stessa energia utilizzata dalle parti per portare avanti la controversia. La mediazione trova senso nelle situazioni in cui, più che l’intervento di un giudice, serve dare effettivo ascolto e risposte, anche in termini di linguaggio, più adeguate al contesto.
La mediazione c.d. scolastica, in particolare, mira a sensibilizzare al tema della comunicazione e del conflitto, a formare mediatori e a creare una stretta collaborazione tra il contesto scolastico e territoriale (insegnanti, dirigenti, genitori, educatori, assistenti sociali dei comuni, etc.).
E’ soprattutto il dirigente scolastico – nel suo ruolo di datore di lavoro - a dover conoscere e applicare con efficacia i metodi di intervento della mediazione, così da realizzare un clima di lavoro sereno e produttivo, anche nell’interesse degli allievi. Non può esserci infatti successo formativo degli allievi, qualunque sia il loro corso di studi, senza una buona qualità delle relazioni interpersonali. Ancora oggi è profonda l’insoddisfazione al riguardo espressa da tutte le componenti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, famiglie; e non di rado questo malessere arriva a manifestarsi con azioni anche gravi, dal mobbing, al bullismo, al vandalismo, alla dispersione scolastica, dimostrative del disagio sociale. Ciò accade perché difettano ancora le capacità di trattare i momenti critici della relazione, quelli in cui nasce il conflitto: quest’ultimo dovrebbe essere considerato un momento fisiologico della relazione, e divenire occasione di crescita per tutti. In mancanza di strumenti idonei a gestirlo, il conflitto diventa distruttivo. Occorre quindi, anche nell’ambiente scolastico, una nuova educazione alla relazione, attraverso una maggiore sensibilizzazione rispetto alla tematica del conflitto e delle diverse modalità di gestione; una promozione del dialogo e della comunicazione rispetto ai conflitti che vengono vissuti nella quotidianità della scuola; e – non ultima - la creazione di figure di mediatori preparati. riconosciuti e presentati dall’istituzione scolastica stessa.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 8 del 15 - 28 aprile 2010

 

ALTRI LAVORI SOLO CON L’OK
Nel pubblico impiego vige il principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro. Ciò comporta che, di noma, i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; che non possano cumulare più rapporti di impiego pubblico, bensì siano tenuti, in caso di conferimento di un altro impiego, a rinunciare al primo. Con particolare riferimento al rapporto di docenza, ugualmente, in linea di principio il personale docente e non docente non può svolgere nessun altro lavoro subordinato. Posta questa regola generale, ci sono casi in cui il dipendente pubblico può svolgere incarichi di tipo diverso, se autorizzato dalla propria amministrazione, ovvero, nel caso della scuola, dal dirigente scolastico, e se ricorrano alcune condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un incarico temporaneo e occasionale: sono, quindi, autorizzabili le attività svolte in regime diverso dal rapporto di lavoro subordinato, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se prestate ripetutamente e retribuite, sempre che per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego. Secondariamente, l’attività non deve presentare profili di conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, l'impegno lavorativo derivante dall'incarico non deve essere incompatibile con il servizio cui il dipendente è addetto, né deve pregiudicarne il regolare svolgimento. Infine, evidentemente, l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. Ci sono poi, da un lato, attività incompatibili per definizione con un rapporto di pubblico impiego, quali l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo; l’impiego alle dipendenze di privati; l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Così come sussistono, dall’altro, attività pienamente compatibili, quali le attività che sono esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, come la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione ecc.; le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; l’utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali; la partecipazione a società di capitali con responsabilità limitata al capitale versato; gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale; la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo; l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio; gli incarichi presso le commissioni tributarie; gli incarichi come revisore contabile. Inoltre, al personale docente è consentito, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni per le quali è necessaria l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale – sempre a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio; impartire lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto. A tale ultimo proposito, si ricorda che è per legge vietato ai docenti impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, e valutare allievi preparati privatamente. A tal fine, in caso di assunzioni di lezioni private il docente è tenuto a comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza al capo d’istituto che può vietarle (sentito il consiglio di circolo o d’istituto) per esigenze di buon andamento scuola. Infine, giova richiamare le più recenti disposizioni contrattuali le quali, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, consentono ai docenti di svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti del territorio – ferma l’esclusione per gli alunni delle proprie classi; e, agli stessi fini, autorizzano i docenti a prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che abbiano bisogno di disporre di particolari competenze professionali non presenti nell’ambito dell’istituzione scolastica: tale collaborazione plurima non comporta esoneri dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio, ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10, 19 maggio - 1 giugno 2006

STRUMENTO DI DIALOGO COSTRUTTIVO
Educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, da qualche tempo hanno mostrato particolare attenzione e interesse per il tema della mediazione come strumento di soluzione costruttiva delle controversie nel mondo della scuola, non solo per quelle più propriamente legali, ma altresì per tutti i conflitti relazionali, anche nei confronti di studenti e delle famiglie. La mediazione viene intesa con un momento nel quale una parte terza e imparziale interviene per aiutare i soggetti in conflitto a comprendere l’origine del contrasto, a confrontare i propri punti di vista, a riprendere il dialogo, senza giudicare e addossare responsabilità all’uno o all’atro, ponendo le basi di reciproca comprensione in vista di rinnovate e più agevoli relazioni future.
Il mondo della scuola ha anche acquisito la consapevolezza che in questo campo, piuttosto nuovo e relativamente sconosciuto, occorre raggiungere una solida e profonda formazione personale che va ben oltre la conoscenza e l’utilizzo di tecniche di mediazione, pur necessarie, ma non sufficienti a condurre verso il superamento delle divergenze, trasformando in elemento positivo di crescita quella stessa energia utilizzata dalle parti per portare avanti la controversia. E ugualmente la scuola pare essersi convinta che lo stesso successo scolastico degli studenti richiede la capacità di prevenire o gestire i conflitti ed è realizzabile solo se vi è una competenza relazionale adeguata: non può esserci infatti successo formativo senza una buona qualità delle relazioni interpersonali, e un buon grado di soddisfazione.
Questi intenti hanno anche ispirato l’organizzazione a Milano, lo scorso 16 marzo 2006, di un convegno nazionale per i dirigenti scolastici, ma aperto a tutte le componenti della scuola, trasversale così come lo è il conflitto, dedicato al tema della risoluzione alternativa del contenzioso, e ai risvolti della mediazione per la gestione del conflitto sul progetto formativo per gli allievi. L’incontro si è svolto con la collaborazione, tra gli altri, dell’Università Cà Foscari di Venezia e il patrocinio del M.I.U.R. Direzione Generale Scolastica della Lombardia e della Provincia di Milano.
I protagonisti del mondo della scuola hanno infatti intuito che il primo obiettivo deve essere quello di creare sull’intero territorio una cultura intorno al problema delle interazioni, e di far maturare un contesto adeguato ad accogliere le successive competenze tecniche. Solo al termine di questa fase di sensibilizzazione si potrà passare a quella della vera e propria educazione alle competenze relazionali, nella quale potranno essere affrontati gli aspetti salienti della relazione quali: l’ascolto empatico, il non giudizio, il cambiamento, la giusta distanza, la diversità, i nodi del conflitto, sperimentando direttamente le difficoltà a fare propri questi concetti e a praticarli.
Con particolare riferimento alla figura del docente nell’ambito di queste nuove prospettive di interazione, questi dovrebbe essere considerato non solo maestro di arti, ma anche promotore di cultura, ricercatore, che si impegna concretamente nell’indagine di modalità specifiche delle relazioni interpersonali efficaci, nel rispetto del punto di vista dell’altro, dell’ascolto profondo, del ruolo responsabile e costruttivo di ognuno, della gestione dell’ansia, dell’assunzione di responsabilità - avendo sempre come obiettivo, s’intende, il successo formativo degli alunni.
La stessa logica interrelazionale comporterà, verosimilmente, che gli effetti positivi delle acquisite competenze si ripercuoteranno sulle relazioni più ad ampio raggio, purché i vari protagonisti manterranno un elevato grado di impegno e attenzione: una buona interazione con l’altro non è mai compiutamente acquisita, stabilizzata ma è sempre da costruire, né può essere occasionale o circostanza fortunata, essendo invece il frutto di competenze da acquisire con diligenza, costanza e tempo, e di strumenti che ugualmente vanno appresi.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 6, 24 marzo- 6 aprile 2006

LA POLIZZA ASSICURATIVA
Secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche – approvato con D.M. 1.2.2001 n. 44 – le scuola, nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale e possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali. E’ il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, a svolgere l'attività negoziale necessaria. Ai sensi del richiamato regolamento, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di Euro 2.000,00, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate: l'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento – salva l’osservanza delle norme dell'Unione Europea in materia di appalti e forniture di beni e servizi. Il regolamento prevede anche forme di pubblicità, informazione e trasparenza dell'attività contrattuale. A tal fine, copia dei contratti e delle convenzioni conclusi, e una relazione sull'attività negoziale svolta, deve essere presentata dal dirigente dell'istituzione scolastica al consiglio di istituto. È assicurato altresì l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge n. 241/1990.
Tra i contratti che l’istituzione scolastica può concludere vi è senz’altro il contratto di assicurazione per la responsabilità civile – tantopiù che recenti decisioni della Corte dei Conti sembrano caldeggiare la stipulazione delle relative polizze da parte delle amministrazioni scolastiche. Com’è noto, l’istituzione scolastica è tenuta per legge a rispondere degli infortuni occorsi agli alunni o procurati dagli stessi a terzi nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti – salva la prova, invero diabolica, di non avere potuto impedire il fatto; e salvo rivalsa dell’amministrazione nei confronti del dirigente ovvero dell’insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Pertanto, è opportuno che tutto il personale, compreso il dirigente scolastico, sia tutelato mediante la stipula di idonee polizze assicurative che coprano adeguatamente le descritte ipotesi di responsabilità. Un problema resta il relativo onere economico che la vigente normativa pone a carico degli assicurati. Da più parti si auspica che i prossimi rinnovi contrattuali affrontino la soluzione di tale questione magari ipotizzando una ripartizione degli oneri finanziari tra l’amministrazione e i beneficiari.
E’ evidente che la scelta della compagnia di assicurazione debba avvenire nel rispetto delle procedure indicate nel regolamento di contabilità richiamato. Va detto però che è sempre più diffusa tra le scuole la prassi di affidarsi ad un broker. Com’è noto, il broker è per legge un mediatore di assicurazione che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in diretta relazione, con imprese di assicurazione alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. Resta il fatto che, alla luce delle norme e principi sull’autonomia e sulla dirigenza scolastica, e di quanto affermato dallo stesso regolamento di contabilità, responsabile della conformità della procedura per la stipula del contratto di assicurazione, nonché degli stessi contenuti del contratto è il dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituto e organo dotato della capacità negoziale. Ecco che allora si richiede al dirigente la massima oculatezza sia nella scelta del broker, sia nella scelta del prodotto assicurativo più vicino alle esigenze dell’istituto rappresentato.
Ugualmente, si impone che la procedura di scelta dalla compagnia assicurativa contraente sia contrassegnata dalla massima trasparenza, e imparzialità; che tutti i partecipanti abbiano, effettivamente, le stesse possibilità di offrire le condizioni più vantaggiose, in gara pari e leale con gli altri concorrenti. Solo così, da un lato, il dirigente avrà realizzato gli interessi dell’istituzione scolastica che rappresenta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia richiesti nella gestione delle risorse a sua disposizione. Dall’altro, la procedura concorsuale per la contrattazione avrà osservato i principi di legalità, buon andamento, trasparenza, e imparzialità, enunciati sia dalla Costituzione, sia dalle leggi statali in tema di procedimento amministrativo, sia infine dalle norme europee.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19, 25 novembre - 8 dicembre 2005

I DIRIGENTI E LA SICUREZZA
Il tema della sicurezza nei luoghi in cui si svolge la vota dell’uomo - sociale, ambientale, lavorativa – comprende quello della sicurezza nelle scuole, divenuto peraltro oggetto di una dichiarazione di intenti – la Carta dei servizi della scuola (D.P.C.M. 7 giugno 1995) – ispirata al principio che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale”. Il decreto legislativo n. 626/1994, in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha individuato nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nei luoghi scolastici, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi. Peraltro, già a seguito della riforma dell’autonomia, il dirigente scolastico è stato identificato quale soggetto responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione. In pratica, l’organizzazione della sicurezza nelle scuole richiede ai dirigenti scolastici il compimento di una serie di adempimenti: valutazione dei rischi specifici; elaborazione di un documento contenete le misure di prevenzione e protezione adottate; individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; designazione del medico competente, per i casi di necessità; designazione della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc); dotazione ai lavoratori ed agli alunni di dispositivi di protezione individuale, all’occorrenza; idonea attività di formazione ed informazione di personale e alunni; tenuta e aggiornamento di un registro infortuni; rispetto delle clausole assicurative. Oltre a ciò, ogni scuola è tenuta a dotarsi delle necessaria segnaletica di sicurezza; delle istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio; del piano di evacuazione in condizioni di emergenza.
Un aspetto delicato e fortemente critico della sicurezza nelle scuole è quello relativo all’edilizia scolastica. Il Governo e le Regioni sono gli organi responsabili dello stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere gli istituti scolastici luoghi di studio e di lavoro sicuri, nei quali l’obiettivo primario sia la tutela della salute e del benessere degli studenti e del personale. In questo contesto si colloca l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, una registrazione patrocinata dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di monitorare, conoscere e classificare l’immenso patrimonio rappresentato dagli oltre quarantamila edifici scolastici italiani, al fine di compiere scelte efficaci, e cioè di procedere alla messa a norma degli stessi sulla base di priorità e criteri scientificamente e oggettivamente individuati. L’anagrafe fa parte integrante del disegno delineato dalla legge quadro sull’edilizia scolastica (n. 23/1996), la quale si propone di perseguire l’obiettivo di mettere ordine su una materia problematica riconducendo a due soli soggetti, Comuni e Province, le competenze in materia di edilizia scolastica trasferendo a loro gli immobili e i relativi oneri; definire in modo dettagliato il ventaglio degli interventi posti a carico degli enti locali; individuare gli interventi da realizzare; affidare l’attività di programmazione, le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi al Ministero dell’Istruzione per le sue competenze e alle Regioni per la loro predisposizione e attuazione; istituire l’osservatorio e l’anagrafe per l’edilizia scolastica intesi come strumenti per la individuazione degli interventi. L’Osservatorio nazionale per la sicurezza si occupa tra l’altro di ripartire le risorse stanziate da Governo e Regioni, secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali, a livello regionale e a livello di istituzione scolastica, al fine di realizzare le iniziative sulla sicurezza, e le attività di formazione e informazione. A quest’ultimo proposito, nel sistema elaborato dal d.lgs. n. 626/1994 diventa obbligatoria l’informazione e la formazione del personale docente e non decente e degli alunni, in modo che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento da rispettare durante l’ordinario svolgimento delle diverse attività scolastiche: attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita. A tale fine, diventa utile riportare queste informazioni all’interno del progetto d’istituto: l’impegno delle scuole all’attuazione delle previsioni in materia di sicurezza può rappresentare un capitolo qualificante del piano dell’offerta formativa, che consideri la sicurezza quale valore e strumento di sensibilizzazione dei lavoratori e degli studenti.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18, 11- 24 novembre 2005

SANZIONI DIFFICILI AI PRESIDI
Al nastro di partenza, con l’imminente anno scolastico, l’avvio della riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado).
Per evitare equivoci sulle regole vigenti, la nota ministeriale riservata del 30 giugno 2004 (si veda “Il Sole-24 Ore” del 25 agosto 2004) attribuisce ai direttori degli uffici scolastici regionali il compito di svolgere ogni opportuna azione di chiarimento e di precisazione nei confronti di operatori e dirigenti scolastici affinché non vengano disattese le norme della riforma in base ai principi dell’autonomia scolastica. In particolare, la nota richiama l’attenzione sulla possibilità di attivare interventi anche di carattere disciplinare in presenza di comportamenti che configurino violazione delle norme.
Nel monito ministeriale, se appare perfettamente legittimo l’invito ai direttori regionali a sovrintendere alla prima attuazione della riforma, merita invece qualche appunto il riferimento all’impiego degli strumenti di natura disciplinare, specie ove indirizzati verso quanti, come i dirigenti scolastici, sono per legge e per contratto sottratti al potere disciplinare. In passato, anche il personale scolastico direttivo era soggetto al potere sanzionatorio in ipotesi di violazioni dei propri doveri. Ma con l’introduzione del ruolo della dirigenza scolastica il sistema è stato radicalmente modificato, con la definitiva scomparsa di ogni soggezione gerarchica e disciplinare dei dirigenti scolastici rispetto ai dirigenti degli uffici scolastici regionali. Oggi, infatti, i dirigenti scolatici sono destinatari di incarichi a tempo determinato, secondo contratti bilaterali nei quali vengono definiti l’oggetto dell’incarico, la natura, i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire, i tempi di attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata e il trattamento economico. I medesimi dirigenti sono chiamati a rispondere in ordine ai risultati e agli obiettivi raggiunti, e a tal fine vengono valutati attraverso una verifica dei risultati da parte dell’amministrazione; in caso di valutazione non positiva, l’amministrazione può revocare l’incarico.
Proprio in ragione di tale responsabilità per risultati - che sostituisce la responsabilità disciplinare - il dirigente scolastico ha il potere di vigilare sulla legittimità di ogni iniziativa deliberata, anche collegialmente, presso l’istituto al quale è preposto, e del quale ha la legale rappresentanza e assume ogni responsabilità di gestione. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, al dirigente spettano pertanto poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione, di gestione delle risorse e del personale, di promozione della qualità dei processi formativi. Tra questi, rientra il potere disciplinare nei confronti del personale scolastico in servizio presso l’istituto cui è preposto.
Alla luce del quadro descritto, la nota ministeriale del 30 giugno scorso non può che essere intesa – in conformità all’intenzione ministeriale, pur espressa in modo troppo conciso - come un invito rivolto ai direttori degli uffici scolastici regionali: perché, a loro volta, sollecitino i dirigenti scolastici, responsabili della legittimità della gestione delle singole scuole, ad assumere tutte le iniziative di competenza necessarie ed utili affinché venga data legittima esecuzione alle norme di legge – nella specie, al decreto legislativo 59/04 di riforma della scuola - attraverso il dissenso e l’impugnazione delle delibere collegiali ritenute illegittime ovvero anche attraverso l’impiego degli strumenti disciplinari, contrattualmente previsti, nei confronti di quei docenti che dovessero incorrere nell’eventualità di porre in essere comportamenti personali non conformi alla legge.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il sole 24 ore” del 31 agosto 2004

 

INFORMAZIONE PREVENTIVA NEI CONFRONTI DELLE RSU
E’ antisindacale il comportamento tenuto dal dirigente scolastico di un istituto che omette l’informazione preventiva nei confronti delle RSU sulla contrattazione d’istituto, e sulle problematiche relative alla formazione delle classi, alla organizzazione del lavoro nella scuola, alla sicurezza sul posto di lavoro, all’utilizzo delle risorse finanziarie e del personale.
La vicenda
Nella fattispecie, un organizzazione sindacale rappresentativa del personale della scuola ha proposto ricorso al giudice del lavoro (ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori) lamentando che, nonostante le numerose richieste espresse, il dirigente scolastico avrebbe contravvenuto all’obbligo di informativa alla RSU nella quale è rappresentata. Tale comportamento è stato censurato quale ingiustificata estromissione, implicante un sostanziale disconoscimento del ruolo e della funzione del sindacato, e quindi quale condotta antisindacale. Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – adito con il citato ricorso - con decreto del 13 aprile 2004 ha accolto le ragioni dell’organizzazione sindacale sotto diversi profili, dichiarando antisindacale la condotta posta in essere dal dirigente scolastico; ordinando al dirigente di fornire le informazioni richieste entro la settimana che precede ogni incontro e di convocare formalmente il ricorrente per le trattative inerenti il contratto d’istituto per il corrente anno scolastico; condannando il dirigente scolastico al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Le motivazioni
Preliminarmente, il giudice ha sottolineato che – ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 300/1970 - sono legittimati a proporre il ricorso per repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro gli organismi locali delle organizzazione sindacali nazionali – quale è definibile quella ricorrente - che vi abbiano interesse, senza che rilevi che il sindacato sia tra i firmatari del CCNL della scuola. Nel merito della controversia, il giudice evidenzia che il sindacato ricorrente, come rappresentato nella RSU, è effettivamente il soggetto giuridico destinatario degli obblighi di informazione e contrattazione, e quindi il titolare dei relativi diritti. Quanto alla individuazione del soggetto dotato di legittimazione passiva nel giudizio, il giudice ha ritenuto che esso vada individuato nel dirigente scolastico dell’istituto. Ed invero, dopo l’entrata in vigore del nuovo testo unico del pubblico impiego, mentre spetta la titolarità formale e sostanziale dei rapporti di lavoro al Ministero, la titolarità della gestione dei rapporto con i sindacati deve essere di volta in volta individuata nel soggetto in capo al quale la contrattazione collettiva prescrive l’adempimento; e, nella specie, il CCNL individua nel dirigente scolastico la delegazione trattante a livello di istituzione scolastica. Del resto, qualora si dovesse ritenere legittimato il Ministero, verrebbe emesso un ordine di cessazione della condotta antisindacale nei confronti di un soggetto che non è destinatario degli obblighi di informazione e contrattazione d’istituto.
Chiarito che il ricorrente è titolare del diritto fatto valere in giudizio, il giudice ha preso in esame la circostanza se vi sia stata, da parte del dirigente scolastico, l’asserita condotta antisindacale.
A questo proposito, il CCNL del Comparto scuola 2002/2005 prevede che il sistema di relazioni si articola nel modello della contrattazione collettiva che si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica; elenca le materie relativamente alle quali si svolge la contrattazione integrativa presso ciascuna istituzione scolastica; stabilisce le modalità con le quali si svolgono le relazioni a livello di istituzione scolastica ed elenca le materie oggetto di informazione preventiva, quelle oggetto di contrattazione integrativa, e quelle oggetto di informazione successiva; stabilisce, infine, che le delegazioni trattanti sono costituite, a livello di istituzione scolastica, per le organizzazioni sindacali, dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie. Questo è il quadro degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.
Il Giudice ha accolto le doglianze del sindacato, rilevando che il dirigente scolastico non ha osservato le disposizioni in tema di informazione e contrattazione integrativa d’istituto. Detto comportamento ha indotto l’estromissione del ricorrente dalle trattative relative alla formazione del contratto d’istituto e dalle consultazioni sulle problematiche d’interesse, impedendogli di essere parte attiva del processo formativo degli accordi sindacali. Ha privato il sindacato della concreta possibilità di negoziare preventivamente le forme di tutela dei diritti del personale scolastico, nonché di negoziare le forme di prevenzione della conflittualità delle relazioni sindacali. Tale esclusione ha messo in discussione la stessa credibilità e immagine del sindacato, l’ha spogliato della sua effettiva rappresentatività, vanificandone l’azione e sminuendo il ruolo dialettico e di agente contrattuale - soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati. Alla luce di ciò, l’atteggiamento del dirigente ha assunto, a parere dell’organo giudicante – e con il conforto della migliore giurisprudenza - il carattere della antisindacalità. Inoltre, l’esclusione del ricorrente dalla trattativa e dalla consultazione, considerata anche l’importanza degli argomenti e delle problematiche da trattare, appare anche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali. Infine secondo la più recente giurisprudenza, ai fini della qualificazione della antisindacalità, non rileva l’eventuale intenzionalità della condotta del dirigente scolastico.

Domenico Barboni
Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” dell’11 giugno 2004. 

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