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Dirigenti

Dirigente Scolastico. Sanzioni disciplinari a carico di docenti.


IL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO ANNULLA LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE PER DIFETTO DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 575/2017)

 

Gli avvocati Domenico Barboni e Annamaria Nardone hanno ottenuto l’annullamento della sanzione disciplinare, inflitta dal dirigente scolastico a carico di un docente, avente ad oggetto la sospensione dal servizio per due giorni.
Il Giudice del lavoro di Milano, con sentenza n. 575 del 19.3.2017, ha avvalorato la consolidata giurisprudenza in materia, giudicando illegittima la sanzione per mancanza di competenza del dirigente scolastico: il medesimo risulterebbe privo del potere di irrogare al personale docente sanzioni più gravi della censura.
Infatti, per il personale docente l’art. 91 del CCNL comparto scuola rimanda per la definizione delle sanzioni D.lgs. 297/94. In particolare, l’art. 492 prevede, tra le sanzioni meno gravi, l’avvertimento scritto, la censura e la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a un mese.
Da un’analisi del complesso normativo emerge che in realtà solo l’avvertimento scritto e la censura nella disponibilità del dirigente scolastico -  posto che per i docenti non è contemplata dalle norme collettive la sanzione della sospensione dal servizio fino a dieci giorni, prevista solo per il personale ATA ai sensi dell’art. 93 CCNL Scuola.
Detta pronuncia conferma che solo l’Ufficio Disciplina dell’Ambito Territoriale provinciale, ai sensi del citato art. 55bis d.lgs. n.165/2001, è competente a irrogare i provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio nei confronti del personale docente.
Milano, 27 giugno 2017
Marco Granito - Clara Lacalamita.
 

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO – BUSTE, CONTENENTI DATI IDENTIFICATIVI, TRASPARENTI – VIOLAZIONE GARANZIA ANONIMATO- ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Consiglio di Stato - Sezione VI - n. 3747 dell'11 luglio 2013 (conferma della sentenza del Tar Lombardia, Milano - Sezione IV - n. 2035 del 18 luglio 2012)

Nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico, l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare buste all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione e altri possano in qualunque condizione ambientale leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.
Per l’effetto, riscontrata – sia pure in astratto – l’inidoneità delle buste a garantire l’anonimato, venga dichiarata illegittima (e quindi rinnovata) la fase concorsuale della correzione delle prove, con salvezza delle altre fasi immuni da vizi, per il principio di economicità dell’azione amministrativa.
(Consiglio di Stato, sez. VI, 11.7.2013 n. 3747; conferma sentenza TAR Lombardia, Milano Sez. IV, n. 2035/2012).

 

LAVORO PUBBLICO – DIRIGENTI – RECESSO DELLA PA - PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI

Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 8329 dell'8 aprile 2010

La Suprema Corte ha statuito che dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ricavabile il principio, non derogabile dai contratti collettivi, per cui il parere preventivo e vincolante del Comitato dei Garanti sulle ipotesi di recesso proposte dalla PA nei confronti dei dirigenti pubblici riguarda il recesso per responsabilità dirigenziale e i soli casi di indissolubile intreccio fra quest’ultima e la responsabilità tipicamente disciplinare.

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