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Diritti sindacali

DIRITTO DI SCIOPERO LIMITATO
(I paletti che regolano le opzioni per aderire – I poteri del capo d’istituto)

Il diritto di sciopero da parte del personale scolastico è soggetto ad alcune prescrizioni e limiti al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati.
Con particolare riguardo agli scrutini, è legittimo per i docenti astenersi dal lavoro anche durante gli scrutini, ai sensi e con i limiti stabiliti dalla L. 146/90 e dalla deliberazione della Commissione di garanzia n. 99/258; con la sola eccezione degli scrutini delle classi terminali, essendo propedeutici allo svolgimento di esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Gli scrutini, infatti, non rientrano tra le prestazione essenziali e indispensabili da garantire in caso di sciopero attraverso la formazione di contingenti di docenti. I dirigenti scolastici sono tenuti a formare contingenti solo per il personale ATA e per gli educatori di convitti o educandati, e solo per garantire quei servizi scolastici ritenuti essenziali dalle norme: se il dirigente formasse unilateralmente un contingente di docenti, ovvero di collaboratori per assicurare prestazioni diverse da quelle ritenute essenziali, compirebbe attività antisindacale.
Nello specifico, fermo in ogni caso il divieto di scioperi a tempo indeterminato. ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi, e tra un’azione e l’altra deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a 7 giorni. Tuttavia, i dirigenti scolastici, dopo la notifica dell’azione di sciopero, non possono modificare in anticipo il calendario delle operazioni di scrutinio: tale condotta, ove posta in essere dal dirigente, rappresenterebbe una limitazione della libertà e delle attività sindacali, ed in particolare del diritto di sciopero, e così configurerebbe una condotta antisindacale sanzionabile ai sensi dello Statuto dei lavoratori.
Quando lo scrutinio di un classe viene sospeso per ragioni di sciopero, nell’ambito del calendario delle operazioni la riunione per la classe non scrutinata slitta in coda alle altre già programmate, in base ad una valutazione ispirata al buon andamento amministrativo, poiché c’è comunque obbligo di comunicazione preventiva.
Il docente può esercitare il diritto di sciopero presentandosi alla convocazione del consiglio di classe e dichiarare a verbale che aderisce allo sciopero; può informare preventivamente (oralmente o per iscritto) il dirigente scolastico circa le proprie intenzioni; può semplicemente non presentarsi alla riunione del consiglio di classe. Al fine di garantire pienamente il legittimo esercizio del diritto di sciopero, il dirigente non può sostituire il docente in non può procedere a sostituzioni dei docenti in sciopero, e così lo scrutinio, in assenza del collegio perfetto, lo scrutinio non può avere luogo. Neppure il dirigente può chiedere allo scioperante la consegna del registro personale (o l'inserimento informatico delle proposte di voto nei data base della scuola) così da consentire al consiglio di classe di procedere anche in sua assenza allo scrutinio. In presenza di anche un solo scioperante, lo scrutinio è immediatamente sospeso.
La relativa trattenuta sullo stipendio, trattandosi comunque di sciopero breve, limitato alla durata dello scrutinio, è anch’essa limitata alla durata dello sciopero: cioè l’equivalente del relativo compenso straordinario senza maggiorazione.
Si rammenta che lo sciopero è un’astensione dal lavoro che produce effetti solo sulla retribuzione, ma non sulla carriera, la pensione, le ferie, il periodo di prova.
Anche nell’ipotesi di sciopero durante gli scrutini, la precettazione da parte del governo - Presidente del Consiglio o un Ministro con decreto – può avvenire solo se lo sciopero è illegittimo, cioè quando vi sia un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati: ad esempio quando lo sciopero prosegue oltre i due giorni di legge. I lavoratori e i sindacati che non rispettino la precettazione sono destinatari di sanzioni pecuniarie e disciplinari, con esclusione del licenziamento.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione: ”Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il legittimo esercizio del potere di precettazione è subordinato a due presupposti, l'uno sostanziale integrato dal fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, l'altro formale costituito dall'osservanza di un articolato procedimento per l'emissione dell'ordinanza di precettazione; allorquando ricorrono entrambi i presupposti l'Autorità di governo (o quella delegata) può adottare varie misure autoritarie tra cui, con particolare riferimento al personale della scuola, il divieto di sciopero per il tempo necessario alla effettuazione degli scrutini” (Cass. civ. Sez. I, 5.5.1999, n. 4476; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 29.11.1991, n. 12822).

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 3 del 4 - 17 febbraio 2011

 

MODIFICATI ANCHE I PERMESSI
(Limitati solo ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado)

Anche la disciplina dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità è stata di recente modificata per effetto della legge 4.11.2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro). Tra le novità più importanti, la fruizione dei permessi è stata limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado; è fatto espresso divieto di concedere il diritto di assistere la stessa persona a più di un lavoratore, salva l’ipotesi di assistenza del figlio con handicap grave; il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio è trasformato in diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere; vengono introdotti obblighi per l’amministrazione di comunicare alla Funzione Pubblica i nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi in oggetto.
Nel dettaglio, la nuova disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (cfr. articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) prevede che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado - ovvero anche entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti - ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Tuttavia, per l'assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il medesimo lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Infine, il lavoratore decade dal diritto ai descritti benefici qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Ulteriori modifiche state apportate al testo unico in materia di sostegno della maternità e della paternità: successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
E’ stato poi introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; il nominativo di questi ultimi, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; il rapporto coniugale, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio; il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura una banca di dati in cui confluiscono le comunicazioni degli anzidetti dati, coperti – ovviamente - dalle dorme a tutela della riservatezza.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 22 del 24 dicembre 2010 - 6 gennaio 2011

 

OPZIONE POSSIBILE PER I MAESTRI
(Sezioni unite della Cassazione: compatibile l’iscrizione all’albo)

Una lettura costituzionalmente orientata della norma che ammette, in via d’eccezione, i professori universitari e quelli di scuola superiore all’esercizio della professione di avvocato (art. 3, comma 4, a), R.D.L. 1578/1933), non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti. Così decidono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 22623 resa il 12 ottobre 2010, aprendo un ulteriore varco alla libertà del personale docente di esercitare la professione forense.
La ragione del rigetto di iscrizione opposto dal Consiglio nazionale forense era indicata nella circostanza che l'attività di insegnante elementare, retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le situazioni soggettive che la legge pone in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la limitazione è irragionevole, difettando una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario; è invece possibile una interpretazione estensiva della norma eccezionale.
Soccorre anche la Corte costituzionale che nella sentenza n. 390 del 2006 afferma che l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense. Se questa è la ragione della norma in esame, allora appare piuttosto evidente l’irragionevolezza di circoscrivere l'eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari. Quest'ultimi, infatti, godono della medesima “libertà di insegnamento” ed esercitano una identica funzione. La funzione docente è, anch'essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea.
Rilevata irragionevolezza, stante l'unitarietà della funzione docente, dell'esclusione degli insegnanti elementari dall'area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, un possibile rimedio è l’interpretazione estensiva della norma eccezionale.
Infatti, la Corte, riguardo alle norme eccezionali, se ha sempre escluso la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell'ipotesi in esame.
Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla "regola", bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma in coerenza con l'identità di ratio. In tal modo di offre una lettura costituzionalmente orientata della norma (art. 3, comma 4, a), R.D.L. n. 1578 del 1933) fino ad ammettere la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 21 del 10 - 23 dicembre 2010

 

DIECI ORE PER IL SINDACATO
(Docenti e Ata hanno una “dote” annuale per partecipare alle assemblee)

L’assemblea sindacale costituisce uno strumento di partecipazione diretta di tutti i lavoratori ai problemi sindacali e del lavoro. Secondo le disposizioni di contrattazione collettiva, il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il dirigente scolastico, per complessive dieci ore per dipendente in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto; dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti; dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.
Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
Le assemblee del personale docente possono essere indette anche in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.
La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta ai dirigenti scolastici delle scuola interessate all’assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo della scuola. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.
Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La dichiarazione è irrevocabile perché la sospensione del servizio è comunicata alle famiglie. Il dirigente scolastico potrebbe accogliere adesioni date oltre il termine solo se può ancora avvisare le famiglie o sostituire il docente. Il medesimo può negare la partecipazione solo a chi ha superato le dieci ore: chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro per oltre dieci ore subisce la riduzione di stipendio per le ore eccedenti e potrebbe anche essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, senza che in ciò si ravvisi un comportamento antisindacale a carico del dirigente.
La dichiarazione di adesione vale come partecipazione all’assemblea per il calcolo delle dieci ore concesse dal contratto. Il dirigente scolastico non deve rilevare la presenza dei partecipanti o chiedere attestati di partecipazione. Né il sindacato deve rilasciare nessuna dichiarazione su chi è presente in assemblea.
Il dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio. Il dirigente può infatti invertire le ore dì lezione oppure può sostituire il docente che va in assemblea con uno che non vi partecipa. Non vi è alcuna analogia con la sostituzione di personale in sciopero che invece si configura come attività antisindacale.
Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il dirigente stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale. Anche in questo caso non vi è analogia con i servizi minimi in caso di sciopero. Se partecipa tutto il personale ausiliario il dirigente scolastico non può per questo motivo sospendere le lezioni.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Le riunioni possono essere svolte anche al di fuori dell’orario di servizio del personale, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l’assemblea.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 3 del 5 - 18 febbraio 2010

 

LO SCIOPERO NON E’ UN’ASSENZA
(L’astensione non ha effetti su pensione, ferie o carriera)

Tra le prerogative sindacali riconosciute dalle norme vigenti al personale della scuola il diritto di sciopero riveste un ruolo di grande rilievo. Lo sciopero non è un’assenza, ma un’astensione dal lavoro che produce effetti solo sulla retribuzione, ma non sulla carriera, la pensione, le ferie, il periodo di prova.
Le prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, sono lo svolgimento di scrutini ed esami; la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature; la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; il pagamento degli stipendi e delle pensioni; i servizi indispensabili nelle istituzioni educative, con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
Lo svolgimento regolare delle lezioni non è incluso tra le prestazione essenziali e indispensabili da garantire in caso di sciopero, attraverso la formazione di contingenti di docenti. Infatti i dirigenti scolastici formano contingenti solo per il personale ATA e per gli educatori di convitti o educandati, e solo per garantire quei servizi scolastici ritenuti essenziali dalle norme: se il dirigente formasse unilateralmente un contingente di docenti, ovvero di collaboratori per assicurare prestazioni diverse da quelle ritenute essenziali, compirebbe attività antisindacale.
L’adesione dei lavoratori agli scioperi viene comunicata volontariamente ai capi d'istituto. Non sussiste quindi alcun obbligo di previa informazione a carico del personale della scuola, il quale può decidere di aderire anche il giorno stesso dello sciopero. Tuttavia, se il lavoratore comunica la propria adesione allo sciopero, è facoltà del dirigente rifiutare la prestazione tardiva che il lavoratore volesse poi offrire decidendo di non aderire più.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, i capi d'istituto valutano l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicano le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie e all’ufficio scolastico provinciale.
I capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale - i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili – come definite nell’intesa - ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni essenziali definite del medesimo accordo. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. Si sottolinea che nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA e per gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale.
In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni essenziali e urgenti vengono svolte dal vicario, o da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio.
Sempre al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili, sono vietati scioperi a tempo indeterminato: gli scioperi non possono avere una durata complessiva superiore a otto giorni per anno scolastico nelle scuole materne ed elementari, e a dodici giorni negli altri ordini e gradi di istruzione; ogni sciopero non può superare i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; gli scioperi brevi - alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione.
I capi d’istituto e gli organi dell’amministrazione scolastica sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, trasmettendo un comunicato alla stampa e alle reti radiotelevisive.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 3 del 5 - 18 febbraio 2010

 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
Sembra utile riferire, come esempio, il Contratto Integrativo Regionale concernente le procedure sperimentali di raffreddamento delle conflittualità contrattuali a livello di istituzione scolastica, concluso presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle delegazioni sindacali firmatarie del CCNL 24/7/2003.
In quell’atto le parti predette hanno così concordato:
Art. 1 – Finalità, efficacia e durata del contratto
1. Il presente contratto, stipulato a norma dell’art. 4, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 24 luglio 2003, individua i criteri e definisce le modalità per dirimere l’eventuale conflittualità a livello di istituzione scolastica e per il raffreddamento della conflittualità stessa (omissis).
Art. 2 – Procedure preliminari per il ricorso all’organismo di raffreddamento
1. Le parti, esperiti i tentativi di cui al presente articolo per risolvere a livello di istituzione scolastica i conflitti insorti (compresa la proclamazione dello stato di agitazione e/o dello sciopero di scuola per quanto riguarda la RSU o le OO.SS. provinciali), possono adire l’organismo di conciliazione di cui in premessa, al fine di comporre le controversie in atto (omissis).
Art. 3 – Materia e modalità di ricorso all’organismo di raffreddamento
1. E’ materia del raffreddamento il conflitto generatosi su tutte le tematiche, previste dall’art. 6 del CCNL 24/07/2003, afferenti la contrattazione integrativa di istituto.
2. La richiesta di raffreddamento può essere formulata:
- per quanto riguarda la parte pubblica, dal Dirigente Scolastico;
- per quanto riguarda la parte sindacale, dalla RSU congiuntamente o a maggioranza dei membri in carica, o dalle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, partecipanti agli incontri.
3. La richiesta di raffreddamento dovrà comunque contenere:
a) la piattaforma originaria di contrattazione;
b) le eventuali controproposte e gli eventuali verbali d’incontro.
Detta richiesta di raffreddamento va trasmessa, con i relativi allegati, anche alla parte non richiedente.
4. Il Direttore Regionale, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di raffreddamento, provvederà a convocare (omissis) l’organismo di conciliazione, comunicando ai suoi componenti l’ordine del giorno nonché la disponibilità degli atti per prenderne visione; contestualmente convoca anche le parti in causa. In caso di conflitti sulla materia cui è stata attribuita precedenza i termini di cui sopra sono ridotti a cinque giorni.
5. L’organismo di conciliazione, esaminati gli atti e ascoltate le parti in causa, emana, anche con voto a maggioranza semplice, un proprio dispositivo cui le parti medesime – che lo sottoscriveranno – sono tenute a conformarsi al fine di dirimere le controversie in atto.
6. Il dispositivo di cui al precedente comma 5 attiene alla osservanza delle procedure e/o delle materie già regolate da contratti e norme vigenti.
7. La seduta dell’organismo in parola non può aver luogo se non sono presenti a maggioranza i membri della RSU e/o i rappresentanti sindacali, sia che siano parte attiva che parte convenuta.
8. Resta salva la facoltà della RSU o delle OO.SS. aventi diritto a partecipare alla contrattazione d’istituto di avvalersi, in caso di conflittualità, della via giudiziaria, ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 4 – Composizione dell’organismo di raffreddamento
L’organismo di raffreddamento è composto da Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato e da altri due dirigenti o funzionari dell’U.S.R. (di cui uno con funzioni di segretario) nonché dai Segretari regionali delle OO.SS. Scuola – CGIL, CISL, UIL e SNALS – o loro delegati (uno per Sindacato).
Arti. 5 – Norma finale
Il presente contratto sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, a tutte le istituzioni scolastiche della regione, i cui Dirigenti provvederanno a consegnarne copia alle RSU e a pubblicarlo all’albo, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 20, 9 dicembre 2005 - 12 gennaio 2006

 

CONTROVERSIE E SOLUZIONI
Le controversie relative a comportamenti ritenuti antisindacali delle pubbliche amministrazioni sono sottoposte, di norma, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 28 della legge 20.5.1970 n. 300, e 63 e seguenti del d.lgs. 30.3.2001 n. 165/2001.
Con lo scopo di rendere più agevole, economica ed efficace, la composizione delle conflittualità insorte nell’ambito del singolo istituto scolastico, il CCNL comparto scuola sottoscritto il 24.7.2003 prevede che in sede di contrattazione integrativa regionale vengano definite procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità generate a livello di istituzione scolastica (cfr. art. 4, c. 3, c), CCNL 24.7.2003).
Com’è noto, in ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, si svolgono numerose relazioni sindacali (cfr. art. 6, CCNL 24.7.2003). In particolare, vi sono materie che devono essere oggetto di informazione preventiva (quali le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola). Vi sono materie che devono essere disciplinate tramite contrattazione integrativa (quali le modalità di utilizzazione del personale, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario; i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali). La contrattazione integrativa di istituto si svolge con cadenza annuale, salva la facoltà delle parti di prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto. Vi sono materie che devono essere oggetto di informazione successiva (quali i nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto, ovvero derivanti da specifiche disposizioni normativa). Le informazioni previste vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
Il tema delle procedure di raffreddamento della conflittualità a livello di istituzione scolastica è quindi di grande attualità e interesse, considerato che sono tutt’altro che infrequenti le controversie tra i dirigenti scolastici e le rappresentanze sindacali sulle complesse relazioni che hanno luogo nelle singole scuole. Orbene, il CCNL affida alla contrattazione collettiva integrativa regionale la definizione di forme di soluzione sperimentale di tali conflittualità. In particolare, è il direttore scolastico regionale a dover formalizzare, in materia, la propria proposta contrattuale entro termini congrui rispetto all’inizio dell’anno scolastico. La contrattazione integrativa si svolge poi nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali, e in linea con i vincoli risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Le pubbliche amministrazioni sono poi tenute all’adempimento degli obblighi assunti con i contratti integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva.
Invero, non sono molti gli accordi stipulati in materia da parte delle direzioni scolastiche regionali, benché i pochi esempi esistenti abbiano consentito di risolvere diverse controversie insorte tra le delegazioni di parte sindacale e i dirigenti scolastici (parte pubblica) di istituti scolastici.
In applicazione del relativo contratto integrativo regionale, le procedure di raffreddamento riguardanti le conflittualità sorte in merito alla contrattazione d’istituto vengono avviate su iniziativa dei dirigenti scolatici ovvero delle RSU, e si svolgono innanzi ad un apposito organismo di conciliazione o di raffreddamento. Tale organo può essere composto dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, e dai dirigenti o funzionari dell’U.S.R. (di cui uno con funzioni di segretario) nonché dai segretari regionali delle OO.SS. della scuola o da loro delegati (uno per sindacato). Le parti vengono convocate dal predetto organismo di conciliazione, il quale esamina gli atti e ascolta le parti in causa, che illustrano le reciproche posizioni. Ove dal confronto delle stesse non sia possibile, malgrado i tentativi dei membri dell’organismo di conciliazione, addivenire ad una intesa, congedate le parti suddette, l’organismo di raffreddamento procede alle necessarie deliberazioni al fine di emanare – anche a maggioranza - il proprio dispositivo. Detto dispositivo, sottoscritto dalle parti, obbliga le stesse a conformasi a quanto deliberato, al fine di dirimere le controversie in atto. Dell’intera procedura viene redatto apposito verbale. Ovviamente, resta salva la facoltà delle parti aventi diritto a partecipare alla contrattazione d’istituto di avvalersi, in caso di conflittualità, della via giudiziaria, ai sensi dei citati artt. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 63 e seguenti, d.lgs. 30.3.2001 n. 165.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 20, 9 dicembre 2005 - 12 gennaio 2006

 

INFORMAZIONE PREVENTIVA NEI CONFRONTI DELLE RSU
E’ antisindacale il comportamento tenuto dal dirigente scolastico di un istituto che omette l’informazione preventiva nei confronti delle RSU sulla contrattazione d’istituto, e sulle problematiche relative alla formazione delle classi, alla organizzazione del lavoro nella scuola, alla sicurezza sul posto di lavoro, all’utilizzo delle risorse finanziarie e del personale.
La vicenda
Nella fattispecie, un organizzazione sindacale rappresentativa del personale della scuola ha proposto ricorso al giudice del lavoro (ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori) lamentando che, nonostante le numerose richieste espresse, il dirigente scolastico avrebbe contravvenuto all’obbligo di informativa alla RSU nella quale è rappresentata. Tale comportamento è stato censurato quale ingiustificata estromissione, implicante un sostanziale disconoscimento del ruolo e della funzione del sindacato, e quindi quale condotta antisindacale. Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – adito con il citato ricorso - con decreto del 13 aprile 2004 ha accolto le ragioni dell’organizzazione sindacale sotto diversi profili, dichiarando antisindacale la condotta posta in essere dal dirigente scolastico; ordinando al dirigente di fornire le informazioni richieste entro la settimana che precede ogni incontro e di convocare formalmente il ricorrente per le trattative inerenti il contratto d’istituto per il corrente anno scolastico; condannando il dirigente scolastico al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Le motivazioni
Preliminarmente, il giudice ha sottolineato che – ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 300/1970 - sono legittimati a proporre il ricorso per repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro gli organismi locali delle organizzazione sindacali nazionali – quale è definibile quella ricorrente - che vi abbiano interesse, senza che rilevi che il sindacato sia tra i firmatari del CCNL della scuola. Nel merito della controversia, il giudice evidenzia che il sindacato ricorrente, come rappresentato nella RSU, è effettivamente il soggetto giuridico destinatario degli obblighi di informazione e contrattazione, e quindi il titolare dei relativi diritti. Quanto alla individuazione del soggetto dotato di legittimazione passiva nel giudizio, il giudice ha ritenuto che esso vada individuato nel dirigente scolastico dell’istituto. Ed invero, dopo l’entrata in vigore del nuovo testo unico del pubblico impiego, mentre spetta la titolarità formale e sostanziale dei rapporti di lavoro al Ministero, la titolarità della gestione dei rapporto con i sindacati deve essere di volta in volta individuata nel soggetto in capo al quale la contrattazione collettiva prescrive l’adempimento; e, nella specie, il CCNL individua nel dirigente scolastico la delegazione trattante a livello di istituzione scolastica. Del resto, qualora si dovesse ritenere legittimato il Ministero, verrebbe emesso un ordine di cessazione della condotta antisindacale nei confronti di un soggetto che non è destinatario degli obblighi di informazione e contrattazione d’istituto.
Chiarito che il ricorrente è titolare del diritto fatto valere in giudizio, il giudice ha preso in esame la circostanza se vi sia stata, da parte del dirigente scolastico, l’asserita condotta antisindacale.
A questo proposito, il CCNL del Comparto scuola 2002/2005 prevede che il sistema di relazioni si articola nel modello della contrattazione collettiva che si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica; elenca le materie relativamente alle quali si svolge la contrattazione integrativa presso ciascuna istituzione scolastica; stabilisce le modalità con le quali si svolgono le relazioni a livello di istituzione scolastica ed elenca le materie oggetto di informazione preventiva, quelle oggetto di contrattazione integrativa, e quelle oggetto di informazione successiva; stabilisce, infine, che le delegazioni trattanti sono costituite, a livello di istituzione scolastica, per le organizzazioni sindacali, dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie. Questo è il quadro degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.
Il Giudice ha accolto le doglianze del sindacato, rilevando che il dirigente scolastico non ha osservato le disposizioni in tema di informazione e contrattazione integrativa d’istituto. Detto comportamento ha indotto l’estromissione del ricorrente dalle trattative relative alla formazione del contratto d’istituto e dalle consultazioni sulle problematiche d’interesse, impedendogli di essere parte attiva del processo formativo degli accordi sindacali. Ha privato il sindacato della concreta possibilità di negoziare preventivamente le forme di tutela dei diritti del personale scolastico, nonché di negoziare le forme di prevenzione della conflittualità delle relazioni sindacali. Tale esclusione ha messo in discussione la stessa credibilità e immagine del sindacato, l’ha spogliato della sua effettiva rappresentatività, vanificandone l’azione e sminuendo il ruolo dialettico e di agente contrattuale - soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati. Alla luce di ciò, l’atteggiamento del dirigente ha assunto, a parere dell’organo giudicante – e con il conforto della migliore giurisprudenza - il carattere della antisindacalità. Inoltre, l’esclusione del ricorrente dalla trattativa e dalla consultazione, considerata anche l’importanza degli argomenti e delle problematiche da trattare, appare anche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali. Infine secondo la più recente giurisprudenza, ai fini della qualificazione della antisindacalità, non rileva l’eventuale intenzionalità della condotta del dirigente scolastico.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” dell’11 giugno 2004.

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