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Diritto di famiglia

Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza 27 giugno 2013.

Addebito - Mancanza di affectio coniugalis - Rilevanza.

Va riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis".

 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 27 agosto 2013 n. 19582

Minore in stato di abbandono. Adottabilità

È corretta la decisione di mantenere in stato di adozione il minore che versi in stato di abbondono e trascuratezza dovuto alla condotta di vita borderline dei genitori entrambi tossici, i quali, fra l’altro, per ben due volte l’hanno sottratto ai servizi sociali durante lo svolgimento di colloqui protetti.

 

Corte di Cassazione, Sezione I Civile , Sentenza 10 maggio 2013, n. 11218

Separazione - Casa di vacanza - Assegnazione - Non compete.

Un figlio non può avere il centro dei suoi interessi e dei suoi affetti nella casa dove passa solo le vacanze estive. Per questo la madre che fa studiare la figlia in un'altra città, rispetto a quella in cui c'è la casa coniugale, perde il diritto all'assegnazione. Sia in caso di convivenza sia per l'uso saltuario, il giudice deve fare riferimento solo «all'interesse della prole». Nel caso specifico, però, il centro degli interessi e degli affetti della minorenne era certamente spostato nella città dei nonni, dove viveva gran parte dell'anno e dove frequentava la scuola. L'ex moglie perde dunque la casa e anche l'affidamento esclusivo: non è, infatti, tardiva la richiesta di affidamento congiunto, anche se presentata per la prima volta in udienza.

 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 8 maggio 2013 n. 10718

Separazione - addebito  - conseguenze patrimoniali

Il patto siglato tra i coniugi al termine di un periodo di crisi matrimoniale per regolare i loro rapporti economici non può essere considerato vincolante in sede di separazione nel caso in cui si sia in presenza di una dichiarazione di addebito.

 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 8 maggio 2013 n. 10719

Separazione - addebito - allontanamento dal tetto coniugale.

Ai fini dell’addebito conta anche il comportamento che il coniuge tiene subito dopo aver cessato la convivenza qualora costituisca una conferma dei “sospetti del passato”. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una moglie su cui gravava la dichiarazione di addebito per essersi allontanata dal tetto coniugale insieme ai figli per diversi mesi.

 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 12 aprile 2013 n. 8929

Separazione - Messaggi su Internet - non sono causa di addebito

Un rapporto esclusivamente platonico, portato avanti con uno scambio di messaggi su Internet, non è causa di addebito della separazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo contro una sentenza con cui la Corte d'Appello aveva escluso l'addebito della separazione alla moglie, alla quale il ricorrente doveva pagare un assegno.

 

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, decreto 13.06.2013

Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronuncia in merito alla riservatezza dei dati pubblicati sui social network.
Secondo la prevalente giurisprudenza, il coniuge separato che intraprenda una nuova convivenza di fatto non perde automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Rileva a tal fine la prova che la convivenza ha determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto, miglioramento che deve essersi stabilizzato nel tempo anche se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità. Il miglioramento economico può derivare da un contributo al mantenimento dell’ex coniuge ad opera del convivente o, quantomeno, dal risparmio di spesa derivante dalla condivisione di queste (Cass. Civ. n. 1096/2010 e Cass. Civ. n. 23968/2010). Nella questione affrontata dal Tribunale il gIudice  ha ritenuto che nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.

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