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Docenti

Commento giurisprudenziale

QUANDO IL PROF NON PAGA PER INFORTNI AGLI ALUNNI
(L’insegnante ne risponde solo se c’è prova di comportamento che determina colpa grave)

Non è responsabilità del danno erariale conseguente all’infortunio di un alunno il docente rispetto al quale non sia provato un comportamento connotato da colpa grave; e così, il Ministero che ha risarcito l’alunno per l’infortunio non può rivalersi sull’insegnante. L’elemento psicologico della colpa grave costituisce, infatti, requisito indispensabile dell’illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità. E per la sussistenza di detto elemento, secondo un’interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente, non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza. In questi termini si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, così escludendo che il Ministero – che aveva risarcito l’alunno per l’infortunio occorso a scuola per una somma apri a € 235.284,19 – possa rivalersi sul docente nella specie tenuto all’obbligo di vigilanza (sentenza 29.6.2011 n. 2470). Com’è noto, ai sensi delle norme vigenti, è sempre il Ministero dell’Istruzione che interviene nei giudizi per la responsabilità conseguente agli infortuni verificatisi a scuola, nel periodo in cui gli alunni sono affidati alle cure dei docenti, e che viene eventualmente condannato a pagare le somme liquidate a titolo risarcitorio. Il medesimo Ministero, poi, può richiedere le somme pagate direttamente ai docenti responsabili solo nei casi di dolo o colpa grave.
La vicenda
Un alunno, mentre si trovava nella classe lasciata incustodita dall’insegnante di educazione musicale - impegnato nell’aula magna dell’Istituto con altri alunni della stessa classe per una esercitazione di canto - cadeva, procurandosi un grave infortunio alla testa, con conseguente ricovero ospedaliero e sottoposizione ad un delicato intervento chirurgico. Il Ministero, convenuto in Tribunale dall’infortunato, era condannato al pagamento della somma di € 235.284,19 quale risarcimento dei danni subiti dal minore e dai genitori.
Il Ministero dell’Istruzione avviava un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per il recupero del danno erariale – rappresentato dall’esborso indicato – nei confronti del docente alla cui vigilanza era affidato l’alunno la momento del sinistro. Il giudice contabile nega il diritto dell’amministrazione di rivalersi nei confronti dell’insegnante per difetto dei presupposti di legge.
Motivazioni della sentenza
Il Ministero deduceva che l’esborso della somma di € 235.284,19, effettuato per l’infortunio subito dal minore fosse addebitabile all’insegnante al quale contestava di essere venuto meno ai più elementari doveri di vigilanza dei minori affidati alla sua custodia e di non avere adottato le cautele necessarie per assolvere gli obblighi di vigilanza connessi alla sua funzione.
Secondo la Corte dei Conti l’azione di responsabilità non è fondata.
Dalla ricostruzione dei fatti era infatti emerso che tutta la classe era andata in aula magna per le prove del coro, e che, durante le prove, alcuni alunni, di nascosto e all’insaputa del professore erano usciti dall’aula per andare in classe.
Tanto era bastato in sede civile per dichiarare la responsabilità (contrattuale) della scuola e del Ministero, che non avevano potuto fornito la prova liberatoria della causa non imputabile: era infatti pacifico che allorché si era verificato l’incidente gli alunni, durante l’orario scolastico, erano privi di qualsivoglia sorveglianza, e che la eventuale presenza di un docente li avrebbe indotti a tenere un contegno più cauto tale da impedire il verificarsi del sinistro in questione.
Dal punto di vista civilistico era irrilevante accertare se, al momento dell’infortunio, l’alunno, unitamente ad altri compagni, fosse rimasto in classe con la consapevolezza del professore o se si fosse allontanato dall’aula magna - ove si trovava l’intera classe - all’insaputa dell’insegnante. La circostanza rileva invece ai fini dell’addebito della responsabilità amministrativa e contabile, e quindi del diritto del Ministero di rivalersi della somma sborsata sull’insegnante.
L’elemento psicologico della colpa grave costituisce, infatti, requisito indispensabile dell’illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità, né tantomeno inversioni dell’onere della prova previsto per la responsabilità contrattuale.
Nel caso in cui, infatti, gli alunni fossero rimasti da soli in classe, con la consapevolezza del docente, la sua condotta, non osservando apertamente l’obbligo di vigilanza su di lui incombente, avrebbe integrato gli estremi della colpa grave, per la cui sussistenza, secondo un’interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente, non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui ha operato il dipendente sia desumibile un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi.
Qualora, invece, gli alunni fossero sfuggiti al controllo del docente, uscendo di nascosto dall’aula magna, ove erano presenti gli alunni impegnati a svolgere le prove di canto, la sua condotta, sia pure certamente negligente per non avere sufficientemente vigilato, non avrebbe integrato, ad avviso della giudice, quella palese non curanza degli obblighi di servizio, necessaria per la sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito erariale.
La suddetta circostanza - ovverosia la consapevolezza o meno da parte dell’insegnante della presenza di alunni soli nella classe - era, secondo la Corte, rimasta non sufficientemente accertata. Da ciò discende l’impossibilità di una condanna del docente, essendo mancata la prova certa che la sua condotta, al momento del sinistro, integrasse il requisito della colpa grave.

Anna Nardone

Pubblicato su “il sole 24 ore Scuola” n. 22 del 23 dicembre 2011 – 12 gennaio 2012

 

L’AGGIORNAMENTO E’ UN DIRITTO-DOVERE
(Occasione professionale ma anche un vincolo per i prof)

La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un diritto ma anche un obbligo per il personale della scuola, funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
L’Amministrazione e le rappresentanze dei lavoratori si sono così impegnati a definire contrattualmente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la crescita professionale.
I contratti collettivi indicano nell’aggiornamento in servizio un fondamentale strumento professionale e lo ritengono un diritto. Ma quando una norma definisce un diritto come funzionale a qualche obiettivo, questo diventa automaticamente anche un dovere; ed infatti il contratto stabilisce che le istituzioni scolastiche debbano predisporre i contenuti dell'aggiornamento in modo tale che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell'offerta formativa; fatto salvo il diritto all'auto-aggiornamento dei docenti, sempre in vista degli obiettivi del Piano.
Anche la giurisprudenza, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato 1425 del 2007, insiste sul dovere ineludibile all'aggiornamento professionale dei docenti. Fino ad allora l'aggiornamento era ritenuto solo un diritto; la sentenza precisa che esso è funzionale all'insegnamento", rientrando quindi negli obblighi di servizio: pertanto, l’assenza da un’attività formativa è assenza dal servizio e va giustificata, pena la responsabilità disciplinare.
In particolare, secondo il contratto collettivo, l'aggiornamento si svolge al di fuori dell'orario dell'insegnamento, rientra nelle ore di servizio aggiuntive all'insegnamento, e come tale la sua durata non può superare tali ore.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. In particolare, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. A tal fine, il dirigente scolastico deve assicurare un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione alle attività di aggiornamento. A tale proposito, viene favorita la formazione a distanza, l’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento.
In ogni istituzione scolastica, il collegio dei docenti delibera un “piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti”. Il piano si articola in iniziative promosse dall'amministrazione; progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con istituti di ricerca, università, con le associazioni professionali, e con gli enti accreditati. A quest’ultimo proposito, sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, per la progettazione e la realizzazione dell’ambiente di formazione per il personale neoassunto in ruolo; il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali. Inoltre, il medesimo Ministero può accreditare altri soggetti, sulla base di precisi criteri, quali le finalità statutarie; l'esperienza nel campo della formazione; le capacità logistiche, economiche e finanziarie; la conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
Infine, per le scuole collocate nelle aree a rischio la contrattazione collettiva prevede iniziative di formazione per prevenire la dispersione scolastica, sviluppare la cultura della legalità, aumentare i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di formazione e di sostegno professionale che fanno ricorso anche alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19 del 11 – 24 novembre 2011

 

IL PRIMO ANNO DI ASSUNZIONE PREVEDE UN PERIODO DI FOMAZIONE E PROVA

Per il personale della scuola neoassunto è previsto un periodo di prova della durata di un anno, ovvero di due o quattro mesi, al termine del quale il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
In particolare, i docenti neoassunti a seguito di concorso per esami e titoli o di concorso per soli titoli sono nominati in prova, con obbligo, durante l'anno di formazione, di prestare servizio nelle attività istituzionali, nonché di partecipare a specifiche iniziative di formazione finalizzate ad affinarne le competenze professionali. Il periodo annuale di formazione in ingresso è contestualizzato, personalizzato, con particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere.
L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorre la nomina e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni. Il neoassunto viene affiancato da un insegnante con funzione di docente esperto o tutor, che lo sostiene durante la formazione, in particolare per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; il tutor fa da facilitatore dei rapporti interni ed esterni all'istituto e di accesso alle informazioni.
L’attività di formazione obbligatoria si svolge da qualche anno secondo il modello dell’e-learning integrato, che prevede la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza, promossi e organizzati degli Uffici scolastici regionali (cfr. CM 196/2006). . Si prevedono 15-20 ore in presenza suddivise in 4-5 incontri per gruppi di 15-20 docenti. Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata ad un Dirigente scolastico che ha compiti amministrativo-gestionali ed ha la responsabilità dell’attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione potrà essere affidata ad insegnanti in possesso di adeguate competenze nell’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’innovazione nel settore della formazione.
Il docente neo nominato deve elaborare al termine dell'anno di attività una relazione sulle proprie esperienze di formazione e di insegnamento, che discute innanzi ad un Comitato di valutazione. Il Comitato, sulla base della relazione e degli altri elementi forniti dal capo di istituto stesso e dal docente tutor, esprime il proprio parere ai fini della conferma in ruolo.
Il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del dirigente scolastico dell’istituto dove ha svolto l’anno di prova (per effetto del DPR 275/1999; prima la competenza era del provveditore agli studi), tenuto conto del parere del Comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.
In caso di esito sfavorevole della prova, lo stesso il dirigente provvede alla dispensa dal servizio ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Il periodo di prova è normalmente prorogabile per una sola volta, salvo che si tratti di proroga disposta perché non sono stati prestati 180 giorni di effettivo servizio.
Non è previsto periodo di prova né formazione in ingresso per i docenti che hanno in precedenza superato il periodo di prova per un diverso insegnamento, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di cattedra. E’ contemplato il solo periodo di prova, senza formazione, per i docenti che passino non solo di cattedra, ma anche di ruolo (ciò secondo la giurisprudenza prevalente).
Anche il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di due mesi, per i profili delle aree A e A super; di quattro mesi, per i restanti profili. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
Con riguardo al personale non docente, decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19 del 11 – 24 novembre 2011

 

DUBBI SUL TAGLIO IN BUSTA PAGA
(La norma del decreto Brunetta è al vaglio della Consulta)

In tema di assenze per malattia, è al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità della norma del decreto Brunetta che ha introdotto decurtazioni stipendiali in caso di malattia per i lavoratori della scuola e tutti i pubblici dipendenti.
La questione - sollevata dal Tribunale del lavoro di Livorno – riguarda la conformità alla Costituzione dell’art. 71 del dl 112/2008 convertito in l 133/2008 (cosiddetto Decreto Brunetta) in relazione agli articoli 3, 32, 36 e 38.
L’articolo prevede che: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
Secondo il giudice remittente, la norma si pone in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento. L’art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico, determina un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato, dove non è prevista tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia. La parità di condizioni è prevista dal nostro ordinamento come vincolo inderogabile, se non sulla base di criteri o elementi che evitino di trattare in modo differenziato situazioni omogenee. Il legislatore, con la norma in parola, finisce per trattare in modo ingiustamente differente le due categorie di lavoratori, discriminando i lavoratori del settore pubblico.
Inoltre, considerato che lo stipendio del lavoratore legittimamente ammalato viene privato di voci retributive che normalmente spetterebbero in funzione del lavoro svolto, il medesimo stipendio - dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico – diventerebbe tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia si trasforma in un “lusso” che il lavoratore non potrà più permettersi. Ciò determina un contrasto con l’art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Il lavoratore del settore pubblico subisce dunque, in virtù dell’applicazione della norma in oggetto, un concreto danno economico in senso retributivo e contributivo. Ciò appare illegittimo anche alla luce del fatto che il lavoratore, e anche la parte sindacale stipulante per lui, quando sottoscrive un contratto di lavoro si vede garantito, oltre al minimo tabellare, anche indennità e voci di compensi che entrando in malattia perde, dato che la norma prevede il pagamento del solo trattamento retributivo minimo fondamentale.
L’articolo in questione, poi, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, in violazione dell’art. 32 della Costituzione che garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività: la salute del lavoratore è infatti un aspetto fondamentale per il buon andamento dell’economia della Repubblica, contribuendo un lavoratore in salute alla crescita del paese.
L’assenza di garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento ed assistenza costituisce inoltre violazione dell’art. 38. Il privare un lavoratore in malattia di parte dello stipendio, della retribuzione globale di fatto, integra esattamente quel fare venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro.
Spetta ora alla Corte Costituzionale giudicare sulla fondatezza dei rilievi mossi dal giudice del lavoro, decretando – in caso di accoglimento della questione – l’annullamento della norma del decreto Brunetta.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18 del 28 ottobre – 10 novembre 2011

 

VISITE FISCALI, CONTROLLI PIU’ FLESSIBILI. SPETTA AL PRESIDE VALUTARE I CASI

Per i casi di malattia dei dipendenti è ora prevista una maggiore flessibilità per l'amministrazione nel decidere se disporre la visita fiscale, tenendo conto della condotta complessiva del lavoratore ed anche dei costi da sopportare per l'effettuazione della visita; il regime delle reperibilità e controlli viene poi esteso anche a magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e di polizia, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, vigili del Fuoco, dirigenti penitenziaria, professori e ricercatori universitari.
La manovra finanziaria di luglio – dl 98/2011, convertito in l 111/2011– ha introdotto delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici, all’estensione del nuovo regime anche al personale pubblico escluso dalla privatizzazione.
Viene rimessa alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia, nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo. La decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l'effettuazione della visita stessa. Mentre secondo il regime previgente, l'amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Quanto al regime della reperibilità ai fini del controllo, per ora continua ad applicarsi il D.M. n. 206/2009 - "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia" - esteso, per effetto del dl 98/2011, anche la personale ad ordinamento pubblicistico. Il dipendente ha poi un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui debba assentarsi dal domicilio per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati. La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa all'amministrazione, secondo le circostanze concrete. Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornirla. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi la disciplina che prevede la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
In deroga alla previsione generale secondo cui per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N, l'assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, può essere giustificata anche con attestazione di struttura privata.
Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.
Infine, la nuova disciplina viene estesa anche alle categorie di personale rimaste assoggettate ai rispettivi ordinamenti pubblicistici, e sottratte alla privatizzazione del pubblico impiego: si tratta, in particolare, dei magistrati, degli avvocati dello Stato, del personale militare e di polizia, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, dei vigili del Fuoco, dei dirigenti penitenziari, dei professori e ricercatori universitari. Ovviamente la normativa su presupposti per la richiesta della visita fiscale, regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, va applicata tenendo conto delle garanzie di autonomia di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18 del 28 ottobre – 10 novembre 2011

 

TUTELATI ANCHE I LAVORATORI PRECARI
(Garantite le prerogative previste per maternità e paternità)

Il personale della scuola, anche precario, gode delle prerogative di tutela della maternità e della paternità previste per tutti i lavoratori dalla legge (d.lgs. 151/2001).
In particolare, durante la gravidanza, le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami e visite prenatali. Hanno poi diritto al congedo di maternità, comprensivo di un periodo di astensione obbligatoria della durata di due mesi precedenti la data del parto, e di tre mesi successivi; ovvero di un mese precedente la data del parto, e di quattro mesi successivi: per l’intero periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice madre spetta l'intera retribuzione fissa mensile, e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti. L’interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata come parto, pertanto, alla lavoratrice spetta un congedo di tre mesi; l’interruzione antecedente al 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia. In caso di parto gemellare o plurimo i periodi di astensione obbligatoria non si raddoppiano.
Anche le docenti supplenti annuali o temporanee beneficiano delle medesime tutele: nel dettaglio, se al momento del conferimento dell’incarico a termine l’interessata si trova in astensione obbligatoria, quindi impedita ad assumere servizio, ha diritto alla supplenza valida a fini giuridici ed economici; il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione, senza che sia richiesta l’effettiva assunzione del servizio. In caso di scadenza del termine contrattuale durante il periodo di astensione obbligatoria, alla supplente spetta l’indennità di maternità pari all’80% dello stipendio per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dunque anche oltre la scadenza.
Oltre all’astensione obbligatoria, la legge prevede un periodo di astensione facoltativa per congedi parentali pari a complessivi dieci mesi, continuativi o frazionati, ripartibili tra madre e padre, nei primi otto anni di vita del bambino. In questi casi, la retribuzione è intera per i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori; per i successivi sei mesi, entro il terzo anno di vita del bambino, spetta un’indennità al 30%; per gli ulteriori periodi fino alla massima durata prevista spetta l’indennità al 30% solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha poi diritto a riposi giornalieri – con retribuzione intera - pari a due periodi di un’ora, ovvero un solo periodo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Per il personale docente, in particolare, è previsto il diritto a sei ore settimanali nel caso di servizio su sei giorni; a cinque ore in caso di servizio su cinque giorni, con giorno libero settimanale. Il diritto al riposo giornaliero spetta anche al padre lavoratore in caso di figli a lui affidati esclusivamente, o in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, o quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o infine in caso di morte o grave infermità della madre. I periodi di riposo sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
I genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro in tutti i periodi di malattia del figlio di età non superiore a tre anni: di queste assenze, trenta giorni all’anno sono retribuiti al 100%; i rimanenti non sono retribuiti. Per le malattie del figlio dopo il compimento del terzo anno e fino all’ottavo, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni all'anno, non retribuiti.
Infine, si ricorda che la legge prevede che alla lavoratrice madre siano riconosciuti ai fini pensionistici i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria (cinque mesi) per maternità anche qualora la nascita del figlio o dei figli sia avvenuta in un periodo in cui la medesima era disoccupata.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11 del 27 maggio – 9 giugno 2011

 

PARTO PREMATURO, IL CONGEDO DECORRE DA QUANDO IL NEONATO ENTRA IN CASA

Il periodo di congedo per maternità della lavoratrice che abbia avuto un parto prematuro con successivo ricovero del bambino decorre dalla data d’ingresso del neonato nella casa familiare.
Lo ha deciso con sentenza n. 116 del 7 aprile 2011 la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità della norma di legge che non consentiva, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, che la madre lavoratrice potesse fruire del congedo obbligatorio che le spetta a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare (art. 16, d.lgs. 151/2001).
La Corte ricorda che il congedo obbligatorio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio.
La legge vieta di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto e dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta: tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Il principio secondo cui il congedo obbligatorio decorre comunque dalla data del parto rimane fermo anche in relazione ai casi nei quali il parto avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi. In siffatte ipotesi la madre, una volta dimessa entra nel periodo di congedo obbligatorio, ma non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di maternità obbligatoria decorre, ed è obbligata a riprendere l’attività lavorativa proprio quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità dell’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro.
In simili casi, com’è evidente, il fine di proteggere il rapporto che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita rimane di fatto eluso.
Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum è anche finalizzato), non possa riprendere l’attività lavorativa e, quindi, debba comunque avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando la donna sia in grado – dal punto di vista medico - di riprendere l’attività lavorativa per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
In detta situazione l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, della Costituzione).
Per l’effetto, la decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, va legittimamente individuata nella data d’ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera.
Detta decorrenza, infatti, non può essere ancorata alla data presunta del parto: nel caso di parto prematuro si opererebbe un riferimento ad un evento che, in realtà, è già avvenuto, onde il criterio si risolverebbe in una finzione che non consente la verifica della sua idoneità ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino per l’intero periodo di spettanza del congedo. Resta come unica soluzione ragionevole quella di agganciare la decorrenza al termine del ricovero e all’ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito.
Infine, la Corte costituzionale chiarisce che, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni in materia di tutela delle lavoratrici madri, la pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11 del 27 maggio – 9 giugno 2011

 

POSSIBILE CHIEDERE IL TEST PER L’INFERMITA’ SE L’AMMINISTRAZIONIE RITARDA LA VERIFICA

La disciplina del riconoscimento della causa di servizio è stata semplificata con l’approvazione del regolamento 461/2001 - e successive modifiche e integrazioni - che ha previsto un solo e definitivo provvedimento sulla dipendenza dell’infermità contratta dal dipendente da una causa di servizio, adottato dall’amministrazione di appartenenza su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, valevole sia ai fini dell’equo indennizzo, sia ai fini della pensione privilegiata – salvo il giudizio sull’invalidità al servizio.
La causa di servizio è l’istituto che tutela tutti i dipendenti pubblici, e perciò il personale della scuola, per infermità, lesioni, e/o aggravamenti di infermità e lesioni preesistenti di cui il servizio sia stata causa diretta o concausa necessaria e preponderante.
Il dipendente, qualora l’amministrazione non proceda d’ufficio, ha facoltà di chiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio anche ai soli fini del riconoscimento dello status di invalido per servizio, ai fini dei benefici economici previsti dalla legge (incremento percentuale della base stipendiale; contribuzione figurativa), ovvero ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Com’è noto, l’equo indennizzo è un beneficio di natura risarcitoria che l'amministrazione dispone una tantum al dipendente che, per causa di servizio, abbia contratto un'infermità o subito una menomazione. L'importo è pari al doppio dello stipendio in godimento, per le infermità relative alla Tabella A allegata al DPR 834/1981; l’importo varia, ma è comunque inferiore, negli altri casi; s’aggiunga che comunque è possibile risarcire solo le infermità elencate nelle Tabelle A e B citate. La cifra inoltre si riduce se il docente ha più di 50 anni (25%), e più di 60 (50 %); e se l'insegnante ha ottenuto la pensione privilegiata (50%). In caso di contemporaneo diritto ad una rendita dell’INAIL – che, rispetto all’equo indennizzo, rappresenta una forma di tutela distinta che prende in considerazione eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti - le due indennità risultano compatibili ma non cumulabili. Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate entrambe le prestazioni è facoltà del dipendente scegliere l’una o all’altra fattispecie di indennizzo. Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
La pensione privilegiata è invece un trattamento economico erogato al dipendente pubblico che, per ragioni di servizio, abbia subito infermità o lesioni gravi che lo abbiano reso inabile allo svolgimento del proprio lavoro. Viene concessa al docente che abbia richiesto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di lavoro, ovvero entro cinque anni dal pensionamento.
Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal citato DPR 461/01. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in esso previsto costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche su diagnosi, natura, ascrizione tabellare ed idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato di verifica delle cause di servizio sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’amministrazione scolastica che viene comunicato all’interessato. Il provvedimento negativo, ove assunto dall’amministrazione, può essere impugnato in sede giurisdizionale.
Quanto alla concessione dell'equo indennizzo, se richiesta unitamente al riconoscimento di infermità o, in ogni caso, prima della formulazione del parere del Comitato di verifica può essere attribuito, con un unico provvedimento formale, contestualmente al riconoscimento della dipendenza mentre; ove richiesto successivamente, l'attribuzione è subordinata alla verifica dei termini procedurali .
Per ciò che concerne l'attribuzione di pensioni privilegiate, ferma l’unicità della pronuncia del Comitato per la verifica delle cause di servizio in ordine alla dipendenza della infermità, l'avvenuto riconoscimento non comporta automaticamente l'attribuzione della pensione privilegiata. Perché ciò avvenga, invece, è necessario che le commissioni mediche, in sede di giudizio di loro competenza, dichiarino le infermità richiesta a riconoscimento invalidanti al punto da rendere il richiedente inabile al servizio. Ne deriva, quindi, che ove tale pronuncia sia già contenuta nel parere fornito dalla Commissione Medica, l'avviso positivo sulla dipendenza espressa dal Comitato di verifica dovrà ritenersi sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata mentre, ove ciò non sussista, sarà necessario interpellare, al riguardo, nuovamente le Commissioni, sul punto della inabilità al servizio, facciano conoscere il loro giudizio.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 7 dell’ 1 - 14 aprile 2011 

 

POSTI CONTRO IL DISAGIO SOCIALE
(Due contingenti per enti e associazioni per la prevenzione)

In aggiunta al contingente di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all’Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, sono previsti due ulteriori contingenti del medesimo personale dirigente e docente, da assegnare rispettivamente agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Si prevedono, altresì, distaccamenti di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, con collocamento in posizione di comando e oneri interamente a carico dell’istituzione richiedente.
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti ad apposito albo, nel numero massimo di cento unità. Le assegnazioni sono disposte per una durata biennale e comportano il collocamento fuori ruolo.
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione devono provenire esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, con allegato lo statuto dell’associazione e il certificato di iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese. Le assegnazioni hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
Anche le università degli studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, distaccamenti di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo, collocati in posizione di comando.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.
L’assegnazione avviene su richiesta all’ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto. I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati dal direttore generale del medesimo ufficio scolastico regionale competente.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare al competente ufficio scolastico regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 1 del 7 - 20 gennaio 2011)

 

HANDICAP, CONTROLLI SERRATI
(Aumentate le verifiche sulla effettiva sussistenza di condizioni di disabilità)

Un recente intervento normativo ha incrementato i controlli sulla sussistenze delle condizioni di invalidità e handicap del personale della scuola ai fini della fruizione dei benefici in campo lavorativo, quali la precedenza nell'assegnazione di sede, il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio, il diritto ad usufruire di permessi speciali.
Coordinare esigenze famigliari e lavorative è infatti impresa ancor più ardua per i lavoratori che assistono familiari disabili e per gli stessi lavoratori disabili, tale da richiedere trattamenti speciali e di favore (cfr. legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni).
In particolare, la legge prevede che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina domicilio del persona da assistere (non più del lavoratore). Le condizioni per accedere a questo beneficio sono legate, per i familiari, all'assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità, senza però che sia richiesto il requisito della convivenza; nonché alla sussistenza di una situazione di handicap con connotazione di gravità.
Le norme stabiliscono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Già la normativa prevede in generale che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; la legge 104/1992 aggiunge l’ulteriore requisito di legittimità del consenso al trasferimento da parte dell'interessato che si trovi nelle richiamate condizioni di disabilità e di assistenza.
Come noto, la legge si occupa anche di definire la persona handicappata come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L'handicap è valutato da una commissione operante presso ogni azienda sanitaria territoriale. La commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 2010 la commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Per effetto del regolamento approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 2010, n. 165, sono stati previsti ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap. Nel dettaglio, si è stabilito che gli uffici scolastici territoriali, in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione. Inoltre, gli uffici scolastici, indipendentemente dalla sussistenza di particolari circostanze, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri è effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo. Ai fini indicati, la valutazione della situazione sanitaria del dipendente che richiede la fruizione dei benefici è effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorità scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap di un familiare, l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento è effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione.
La richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap e' trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
Restano escluse dagli accertamenti in oggetto le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato, elencate nel DM 2.8.2007.
Nel caso in cui sia comprovata l’insussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si procede alla sospensione e alla revoca di ogni trattamento di favore, salve eventuali responsabilità disciplinari ovvero anche penali.

Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 22 del 24 dicembre 2010 - 6 gennaio 2011)

 

L’AGGIORNAMENTO E’ UN DIRITTO-DOVERE
(Occasione professionale ma anche un vincolo per i prof)

La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un diritto ma anche un obbligo per il personale della scuola, funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
L’Amministrazione e le rappresentanze dei lavoratori si sono così impegnati a definire contrattualmente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la crescita professionale.
I contratti collettivi indicano nell’aggiornamento in servizio un fondamentale strumento professionale e lo ritengono un diritto. Ma quando una norma definisce un diritto come funzionale a qualche obiettivo, questo diventa automaticamente anche un dovere; ed infatti il contratto stabilisce che le istituzioni scolastiche debbano predisporre i contenuti dell'aggiornamento in modo tale che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell'offerta formativa; fatto salvo il diritto all'auto-aggiornamento dei docenti, sempre in vista degli obiettivi del Piano.
Anche la giurisprudenza, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato 1425 del 2007, insiste sul dovere ineludibile all'aggiornamento professionale dei docenti. Fino ad allora l'aggiornamento era ritenuto solo un diritto; la sentenza precisa che esso è funzionale all'insegnamento", rientrando quindi negli obblighi di servizio: pertanto, l’assenza da un’attività formativa è assenza dal servizio e va giustificata, pena la responsabilità disciplinare.
In particolare, secondo il contratto collettivo, l'aggiornamento si svolge al di fuori dell'orario dell'insegnamento, rientra nelle ore di servizio aggiuntive all'insegnamento, e come tale la sua durata non può superare tali ore.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. In particolare, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. A tal fine, il dirigente scolastico deve assicurare un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione alle attività di aggiornamento. A tale proposito, viene favorita la formazione a distanza, l’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento.
In ogni istituzione scolastica, il collegio dei docenti delibera un “piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti”. Il piano si articola in iniziative promosse dall'amministrazione; progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con istituti di ricerca, università, con le associazioni professionali, e con gli enti accreditati. A quest’ultimo proposito, sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, per la progettazione e la realizzazione dell’ambiente di formazione per il personale neoassunto in ruolo; il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali. Inoltre, il medesimo Ministero può accreditare altri soggetti, sulla base di precisi criteri, quali le finalità statutarie; l'esperienza nel campo della formazione; le capacità logistiche, economiche e finanziarie; la conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
Infine, per le scuole collocate nelle aree a rischio la contrattazione collettiva prevede iniziative di formazione per prevenire la dispersione scolastica, sviluppare la cultura della legalità, aumentare i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di formazione e di sostegno professionale che fanno ricorso anche alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19 del 11 – 24 novembre 2011)
 

OBIETTIVO QUALITA’ COMPLESSIVA
(Dai risultati le indicazioni per i miglioramenti in tutto il Paese)

L’INVALSI - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - è un ente di ricerca riordinato con decreto legislativo 286/2004 allo scopo di contribuire al progressivo miglioramento e all’armonizzazione della qualità del sistema italiano di istruzione e di formazione.
L’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria: è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione che individua - con periodicità almeno triennale - le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto.
L’istituto sostituisce il Centro Europeo dell’Educazione istituito nei primi anni settanta del secolo scorso.
Sono organi di INVALSI il Presidente, che ne ha la rappresentanza legale dell’Istituto e ne sovraintende le attività; il Comitato di indirizzo, che determina gli indirizzi della gestione e definisce le linee strategiche dell’ente; il Collegio dei revisori dei conti, che effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile. Per effetto di DPCM 5.5.2011 l’Istituto è retto da un Commissario Straordinario.
La missione di INVALSI è quella di contribuire all’ottimizzazione del sistema nazionale di istruzione, mettendo a disposizione degli organi politici i risultati completi e attendibili di verifiche sugli apprendimenti e sulle loro determinanti, realizzando altresì analisi volte a fornire indicazioni utili alle scelte di governo e di indirizzo del sistema di istruzione e formazione.
L’ente effettua verifiche periodiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale; provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri coerenti con quelli internazionali per garantirne la comparabilità; fornisce supporto all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola; svolge attività di ricerca; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; formula proposte e definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici.
Gli esiti delle attività svolte sono oggetto di apposite relazioni al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Negli ultimi INVALSI ha inoltre messo a punto un sistema di comunicazione a ciascuna scuola dei risultati dei propri alunni, con i dati disaggregati a livello di singole classi e, all’interno di queste, con la distribuzione delle risposte domanda per domanda. Ciò per offrire ai docenti strumenti atti a interpretare i risultati, al fine di sostenere processi di valutazione e autovalutazione idonei ad individuare gli aspetti positivi da mantenere e sviluppare e gli elementi di criticità da fare oggetto di interventi migliorativi.
Per migliorare ulteriormente il livello di servizio offerto l’Istituto sta studiando l’introduzione di una rilevazione della soddisfazione delle istituzioni scolastiche mediante un questionario da compilare su supporto digitale.

Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 20 del 25 novembre – 8 dicembre 2011)

 

LA VALUTAZIONE E’ CONTROVERSA
(Sentenze diverse sulla partecipazione dei prof alle verifiche)

Il tema della partecipazione degli insegnanti di religione alle procedure valutative degli studenti della scuola pubblica è al centro di un notevole dibattito tra chi sostiene che quell’insegnamento debba essere equiparato alle altre materie – anche ai fini degli scrutini finali - e chi pensa invece che debba avere un peso più relativo trattandosi di materia facoltativa, che coinvolge la libertà di coscienza dei singoli. La questione è ancora aperta, e i giudici alternano decisioni di segno opposto.
Da ultimo, il Tar Lazio con sentenza n. 33433 del 15 novembre 2010 ha dichiarato legittima la partecipazione a pieno titolo degli insegnanti di religione cattolica alle deliberazioni per l’attribuzione del credito, esprimendosi in quella sede sull’interesse dimostrato e sul profitto, senza espressione di un voto numerico, e rimanendo perciò estranei alla determinazione della media dei profitti.
Detta decisione prende le distanze dalla nota sentenza dello stesso Tar Lazio n. 7076 del 2009, che invece aveva annullato le norme ministeriali relative agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, nella parte in cui prevedevano che l’impegno e il profitto degli studenti che si avvalessero dell’insegnamento della religione cattolica fossero oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Ciò nella considerazione che l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, desse luogo ad una precisa forma di discriminazione; e che in una società democratica, al cui interno convivono differenti credenze religiose, certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un‘implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali.
Diversamente argomentando, nella decisione n. 33433/2010 il Tar ha negato che le norme consentano al docente di religione di partecipare a pieno titolo, assieme agli altri docenti, alla valutazione collegiale e periodica degli studenti: egli non esprime un voto, ma si limita a formulare “una speciale nota” su interesse e profitto. Ed anche nelle deliberazioni a maggioranza, il suo voto, se determinante, diviene un giudizio motivato da iscriversi a verbale. Quanto poi al peso delle sue valutazioni sul credito scolastico, il punteggio è influenzato per la parte preponderante dalla media dei voti di profitto, rispetto alla quale il docente di religione cattolica è del tutto estraneo non esprimendo egli alcun voto. Nella sua qualità di componente del consiglio di classe, è solo chiamato, al pari degli altri docenti, a fornire un giudizio sugli ulteriori parametri valutativi - assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. Neppure la sua partecipazione a pieno titolo al consiglio di classe introduce un elemento discriminatorio nei riguardi degli studenti che non avvalgono di tale insegnamento: infatti, posto che per accordo con la Santa Sede, l’Italia è obbligata ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo, con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989), non è irragionevole che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico (cfr. anche CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749).
Altro discorso è quello relativo all’esclusione degli insegnanti di materie alternative all’insegnamento di religione dal consiglio di classe per l’attribuzione del credito: questa sì – secondo il Tar Lazio – introduce un’evidente discriminazione nei riguardi degli studenti che optino per l’insegnamento alternativo. Anche su quest’ultimo aspetto, la questione è tutt’altro che risolta.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 9 del 29 aprile - 12 maggio 2011

 

I “COMANDI” AL SETACCIO
(Verifiche sul personale fuori ruolo con compiti di supporto all’autonomia)

Secondo le norme vigenti, l’amministrazione scolastica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, ricorrendo agli istituti del comando, collocamento fuori ruolo, utilizzazione ecc. Si ricorda, tuttavia, che in ossequio ai recenti interventi legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, sono previsti un monitoraggio sulle attività svolte, un contenimento del numero dei comandi e una durata massima del collocamento fuori ruolo.
Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, si fa riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, alle seguenti aree: sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, alla pianificazione dell’offerta formativa, alla formazione e aggiornamento del personale; sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio; sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca, raccordi interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage), gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informatici.
Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, è fissato in complessive cinquecento unità, ripartito tra l’amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali, che a loro volta provvedono a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle rispettive articolazioni territoriali.
Ai posti disponibili si accede a domanda, da presentarsi presso un solo ufficio centrale e regionale. Le domande sono oggetto di apposita valutazione da parte di una commissione costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati, delle pregresse esperienze professionali nello svolgimento di compiti connessi all’autonomia, e un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione.
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all’autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale, quali, in via esemplificativa, competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando abbia avuto durata non superiore a un quinquennio, i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, comportano la perdita della sede di titolarità, con priorità di scelta tra le sedi disponibili. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo e in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. Si fa presente che alla luce delle indicazioni contenute nel piano programmatico previsto dalla legge 133/2008 ai fini del contenimento della spesa, la durata massima del collocamento fuori ruolo resta fissata in due anni scolastici, salva la possibilità di una motivata revoca dell’incarico da parte della stessa amministrazione.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal direttore generale dell’ ufficio scolastico regionale competente.
L’ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all’assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all’ufficio che valuterà la richiesta.
Sia la revoca da parte dell’ufficio, che la rinuncia da parte dell’interessato hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 1 del 7 - 20 gennaio 2011

 

VADEMECUM SUPPLENZE
(Le operazioni per il conferimento delle cattedre entro il 31 agosto)

L’attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo e ATA avviene ancora secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti approvati con DM 131/2007 e DM 430/2000, opportunamente integrate da successive norme ministeriali (cfr. nota ministeriale 6 agosto 2010 n. 7521). In particolare, tra le principali novità si segnala il nuovo termine del 31 agosto per l’effettuazione delle operazioni, stabilito dalla legge 67/2009; e la competenza dei dirigenti scolastici, a decorrere dal 1 settembre 2010, all'individuazione e alla nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie.
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche al personale docente ed educativo si utilizzano le graduatorie ad esaurimento; si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, per le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente, e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
I posti del personale ATA che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, ad eccezione d quelli di direttore dei servizi generali e amministrativi, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Ai fini predetti si utilizzano – nell’ordine - le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli; gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento; e solo in caso di residue disponibilità queste sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, anche per quest’anno 2010-2011 vengono utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi.
Quanto alle sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale si prevede che la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
E’ possibile, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
La contrattazione collettiva prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi i limiti massimi del 25% dell’organico a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA, e ferma la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno e che in ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le medesime graduatorie permanenti e elenchi.
Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre restano nella competenza dell’istituzione scolastica. Questa provvede alla copertura di tali spezzoni attribuendoli, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, prioritariamente al personale avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19 del 12 - 25 novembre 2010 

 

OPZIONE POSSIBILE PER I MAESTRI
(Sezioni unite della Cassazione: compatibile l’iscrizione all’albo)

Una lettura costituzionalmente orientata della norma che ammette, in via d’eccezione, i professori universitari e quelli di scuola superiore all’esercizio della professione di avvocato (art. 3, comma 4, a), R.D.L. 1578/1933), non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti. Così decidono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 22623 resa il 12 ottobre 2010, aprendo un ulteriore varco alla libertà del personale docente di esercitare la professione forense.
La ragione del rigetto di iscrizione opposto dal Consiglio nazionale forense era indicata nella circostanza che l'attività di insegnante elementare, retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le situazioni soggettive che la legge pone in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la limitazione è irragionevole, difettando una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario; è invece possibile una interpretazione estensiva della norma eccezionale.
Soccorre anche la Corte costituzionale che nella sentenza n. 390 del 2006 afferma che l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense. Se questa è la ragione della norma in esame, allora appare piuttosto evidente l’irragionevolezza di circoscrivere l'eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari. Quest'ultimi, infatti, godono della medesima “libertà di insegnamento” ed esercitano una identica funzione. La funzione docente è, anch'essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea.
Rilevata irragionevolezza, stante l'unitarietà della funzione docente, dell'esclusione degli insegnanti elementari dall'area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, un possibile rimedio è l’interpretazione estensiva della norma eccezionale.
Infatti, la Corte, riguardo alle norme eccezionali, se ha sempre escluso la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell'ipotesi in esame.
Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla "regola", bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma in coerenza con l'identità di ratio. In tal modo di offre una lettura costituzionalmente orientata della norma (art. 3, comma 4, a), R.D.L. n. 1578 del 1933) fino ad ammettere la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.

Domenico Barboni
(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 21 del 10 - 23 dicembre 2010)

 

OK AI PROFESSORI-AVVOCATO
(Tra i dipendenti pubblici prof privilegiati per l’esercizio della professione forense)

I soli dipendenti pubblici che possono svolgere la professione di avvocato sono i professori universitari e quelli delle scuole superiori, senza che sussista alcuna preclusione a ricevere incarichi da amministrazioni ovvero ad assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una amministrazione. Almeno stando alla tesi dominante, sostenuta dalla prevalente dottrina, dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio nazionale forense, e dall’Avvocatura dello stato. All’opposto, molti uffici scolastici regionali ritengono che all’avvocato docente sarebbe preclusa ogni attività difensiva in cause in cui è parte una pubblica amministrazione.
Occorre prendere le mosse dalle norme vigenti in materia, e in primo luogo dal testo unico della scuola che prevede che “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”. Per quanto attiene nello specifico all’esercizio della professione forense, sussiste una espressa deroga legislativa in favore dei professori universitari e degli istituti secondari, ammessi a svolgere la professione di avvocato, senza limiti e preclusioni (R.D.L. 1578/33). A sua volta, la finanziaria n. 662/1996, volendo incentivare l’istituto del part-time nella Pubblica amministrazione, consentiva ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale anche l'esercizio della professione forense, ma con la condizione che “non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione“.Peraltro, l’intera disciplina di liberalizzazione della professione legale citata veniva abrogata con legge del 2003.
Secondo la migliore dottrina, comunque, il limite alla possibilità di svolgere attività difensiva in cui è parte un’amministrazione, non si poteva riferire ai professori universitarie e delle scuole superiori, ammessi all’esercizio di attività professionali da norme speciali e precedenti, che li abilitavano a difendere chiunque, quindi anche la pubblica amministrazione e ad avere incarichi dalla pubblica amministrazione (cfr. Vito Tenore; Angelo Meri; Francesco Orecchioni).
Di conforto è anche l’autorevole opinione della Corte Costituzionale che ha precisato non solo che per i docenti universitari e di scuola secondaria superiore si applica la disciplina speciale, ma che tale l'eccezione deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dell'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense” (390/2006).
Così la stessa Avvocatura dello stato si pronuncia favore della riferita tesi, ponendosi in netto contrasto con la posizione assunta dagli Uffici scolastici territoriali. Secondo l’Avvocatura il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporta alcun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico.
Tantopiù che non è chiara la ragione del preteso conflitto, che riguarderebbe l’esercizio dell’attività professionale in tutte le controversie in cui è parte una qualunque pubblica amministrazione, e non solo quelle in cui è parte l’amministrazione di appartenenza (in cui sarebbe astrattamente ipotizzabile un conflitto di interessi).
In materia di pubblico impiego altri precetti di rango costituzionale – il principio di indipendenza (art. 98, Cost.); il principio di legalità, buon andamento e imparzialità (art. 97, Cost.) – consentono di affermare che la verifica e il controllo anche in sede giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione, in relazione al rispetto di detti principi, non appaiono certamente contrari agli interessi della pubblica amministrazione stessa.
In conclusione, secondo le opinioni sin qui riferite, i soli dipendenti pubblici che attualmente possono svolgere la professione di avvocato sono i professori universitari e quelli delle scuole superiori, senza alcun divieto di ricevere incarichi da amministrazioni pubbliche ovvero di esercitare in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Tale limite e/o divieto non era applicabile né ai tempi della sua emanazione – con la finanziaria 1997, riguardando dipendenti part-time di altri profil -) né tanto meno dopo che la stessa disposizione è stata abrogata – con legge del 2003.
Tale interpretazione, assolutamente dominante – s’è visto – in dottrina e giurisprudenza anche costituzionale, veniva infine confermata dal Consiglio Nazionale Forense, autorità istituzionalmente chiamata a decidere in caso di eventuali incompatibilità nell’esercizio della professione.

Domenico Barboni

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 21 del 10 - 23 dicembre 2010)

 

PERMESSA LA LIBERA PROFESSIONE
(Il controllo e l’autorizzazione spettano al dirigente scolastico)

Con specifico riferimento al personale docente, l’attività libero professionale può essere esercitata purché, sul piano fattuale, non sia di pregiudizio alla funzione docente (intesa in senso lato, comprensiva cioè di tutte le attività, ad essa riferite, non solo di insegnamento), sia pienamente compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, e sia svolta previa autorizzazione del dirigente scolastico, con ulteriore obbligo di comunicazione dell’incarico all’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici, istituita con l. 412/1991.
Le limitazioni richiamate presuppongono che l’attività sia effettivamente riconducibile alla nozione giuridica di “libera professione”, così come definita dal codice civile (art. 2229, e seguenti). Secondo il codice, è la legge a stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi e elenchi – con ciò implicitamente ammettendo l’esistenza di libere professioni per cui non è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
A tale proposito, è questione peculiare quella della connotazione della professione di attività di insegnamento in scuole non statali, ai fini della sua compatibilità con la funzione docente – fermo che non potrebbe legittimamente negarsi l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di attività di insegnamento sulla base della sola circostanza che non esiste un albo o elenco professionale ad iscrizione obbligatoria. Altro discorso è quello relativo alla possibilità di definire come libera professione intellettuale l’attività di insegnamento presso scuole non statali: la giurisprudenza osserva che il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente e un’organizzazione scolastica (privata o paritaria o appartenente ad un ente locale) assume generalmente connotati di continuità, subordinazione, professionalità, tali da condurre ad escludere il concetto del libero insegnamento, restando perciò incompatibile con la funzione docente contemporaneamente assolta alle dipendenze dello Stato. Peraltro, è principio interpretativo giurisprudenziale altrettanto pacifico che i gli indici di riconoscimento della natura subordinata e non autonoma di un rapporto lavorativo, specie quando attenga allo svolgimento di prestazioni intellettuali di insegnamento, vanno colti nella concretezza della regolamentazione assegnata al rapporto con riferimento all’orario di lavoro, ai vincoli, alle attività collaterali, alle modalità di pagamento, alla sottoposizione a potestà disciplinare, ai rapporti con le famiglie etc. – e non nella qualificazione giuridica dato dalle parti al rapporto stesso. E’ il caso dell’attività di insegnamento aggiuntivo prestata a favore di scuole civiche, per il quale il Consiglio di Stato ha avuto modo di ravvisare gli elementi tipici e sintomatici del rapporto di lavoro subordinato e quindi di dichiarare l’incompatibilità per cumulo di impieghi.
Il legislatore, per favorire lo sviluppo dei rapporti di lavoro a tempo parziale – che, evidentemente, non hanno incontrato grandi consensi nel pubblico impiego – ha stabilito che i dipendenti con un regime orario non superiore al 50% possono esercitare libere professioni. Tuttavia con legge è stata introdotta una totale incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e il pubblico impiego (anche in regime di part-time), con un’eccezione per i professori di istituti secondari statali, che, pur essendo dipendenti statali, non subiscono alcuna limitazione ai fini dell’esercizio della professione forense, non essendo neppure richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Secondo la stessa Corte Costituzionale, detta eccezione è legittima, e deve essere considerata alla stregua del principio costituzionale della libertà di insegnamento, dal quale discende che il rapporto di impiego ed il vincolo di subordinazione da esso derivante, come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, a maggior ragione, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 9 del 29 aprile – 12 maggio 2010

 

AZIONI LEGALI: VITTORIA PARZIALE
(Le amministrazioni hanno dovuto risarcire il danno economico)

La questione della pretesa illegittimità della reiterazione di incarichi di supplenza nei confronti del medesimo personale scolastico, a fronte di esigenze stabili e non meramente transitorie da parte dell’Amministrazione, per violazione dei principi comunitari, è stata affrontata già da diversi Tribunali del Lavoro e conclusa in senso parzialmente favorevoli ai precari ricorrenti (cfr. Tribunale del Lavoro di Terni, 13 gennaio 2010; Tribunale del Lavoro di Treviso, 29 ottobre 2009; Tribunale del Lavoro di Viterbo,8 luglio 2009; Tribunale del Lavoro di Orvieto, 5 giugno 2009).
Le azioni legali – promosse, tra i primi dagli avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Reho - miravano al riconoscimento del diritto all’accesso al ruolo dopo anni di servizio resi con contratti a tempo determinato, e così della progressione stipendiale e del trattamento retributivo riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato.
I giudici del lavoro hanno accolto parzialmente le pretese dei precari, dichiarando illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato, ma condannando l’amministrazione scolastica a risarcire in favore dei ricorrenti il danno da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestato fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato. Nessun giudice è finora arrivato a trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi. Ciò in ossequio a quella dottrina che escluderebbe, nella specie, la violazione del principio concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi, in ragione del fatto che il meccanismo normativo per il reclutamento dei docenti - anche supplenti – tramite le graduatorie ad esaurimento rappresenta comunque una forma di procedura selettiva per l’accesso ai ruoli.
Le decisioni richiamate risultano particolarmente significative in quanto hanno previsto un risarcimento non simbolico a carico dell’Amministrazione, che potrebbe indurre la medesima – e soprattutto il legislatore - ad assumere provvedimenti alternativi all’esborso di cospicue somme a favore dei precari, non ultima una riforma delle procedure di reclutamento, conformemente ai principi comunitari, che preveda maggiore stabilità per i precari, immissioni in ruolo o almeno contratti pluriennali.
Prevedibilmente c’è molta soddisfazione tra i promotori delle iniziative giudiziarie, soprattutto nel vedere riconosciuta e condannata in sede giuridica quella che, a tutti gli effetti, viene ritenuta una anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella scuola pubblica italiana, quella cioè di un datore di lavoro – il M.I.U.R. – che continua pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga e lunghissima esperienza, negando loro però la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti. Ciò quando le norme europee e nazionali, vigenti in generale nel mondo del lavoro, vietano appunto tale discriminazione.
Si ricorda infine che già la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva espresso l’avviso che – in generale - l’attuale normativa nazionale italiana relativa al settore pubblico che, in caso di ricorso illegittimo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, esclude che questi ultimi siano trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato, potrebbe, in linea di principio, allinearsi ai principi comunitari solo ove contenesse misure destinate a prevenire ovvero sanzionare l’utilizzo illegittimo di ripetuti contratti a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione. Misure che non sono tuttora previste nel settore del pubblico impiego scolastico, così da reclamare – di nuovo – un intervento del legislatore.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 5 del 4 - 17 marzo 2010

 

I DOCUMENTI SEGUONO IL PROFESSORE
(I fascicoli vanno trasmessi alla sede di titolarità del docente)

Con l’autonomia sono state decentrate alle istituzioni scolastiche autonome le competenze in materia di stato giuridico ed economico del personale della scuola, prima riservate ai Provveditorati agli Studi, con conseguente opportunità che i relativi fascicoli personali vengano unificati presso le singole scuole.
Tra le funzioni trasferite agli istituti scolastici, da gestire tramite sistema informativo, rientrano stipulazione di contratti a tempo determinato; trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; cessazione dal servizio; assenze; posizioni di stato (comandi, incarichi ecc.); variazioni di stato giuridico (collocamenti fuori ruolo ecc); conferma in ruolo; ricostruzioni di carriera; gestione stato di servizio e fascicolo personale.
E’ evidente che le scuole, per la corretta e puntuale gestione delle citate operazioni, devono essere in possesso di tutti i dati necessari, attraverso l’unificazione presso le stesse dei fascicoli personali. Ogni istituzione scolastica deve essere depositaria dei fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari – non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato. Infatti, il fascicolo, nella sua completezza, deve seguire le sorti dell’interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità. Al fine di una corretta trasmissione della documentazione necessaria, le direzioni scolastiche regionali forniscono apposite istruzioni alle istituzioni scolastiche, al fine di evitare la frammentazione del fascicolo personale tra le sedi. Per l’unificazione, si deve, ovviamente, fare riferimento alla scuola di titolarità e non a quelle eventualmente assegnate per utilizzazione o assegnazione provvisoria a seguito di provvedimenti di durata annuale.
In particolare, anche il personale neo immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, può richiedere alla scuola presso cui sta svolgendo il periodo di prova il rilascio del certificato di servizio. Tale scuola si cura di acquisire d’ufficio, entro la fine dell’anno di prova, i fascicoli e gli atti giacenti presso le scuole indicate nella citata dichiarazione dei servizi fornita dall’interessato, in modo da rilasciare un unico certificato cumulativo che sarà poi allegato alla domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo. Infatti, ai sensi del DPR 445/2000 – che vieta alle Amministrazioni pubbliche di richiedere atti o certificati che siano attestati in documenti già in loro possesso o che sono tenute ad acquisire d’ufficio - le istituzioni scolastiche sono tenute ad operare in tal senso, mediante scambio di informazioni ed acquisendo d’ufficio tutti gli atti necessari.
Con specifico riferimento al personale non di ruolo, considerata la continua mobilità del citato personale e la circostanza che lo stesso consegue la titolarità dopo aver maturato un numero considerevole di servizio pre-ruolo, onde evitare che i fascicoli personali siano di anno in anno “spediti” alla sede di servizio assegnata, non si ritiene – da parte delle amministrazioni scolastiche - di attuare l’unificazione dei fascicoli. Tuttavia gli istituti in cui presta servizio detto personale devono curarsi, in caso di richiesta di rilascio di certificati di servizio, di predisporre un unico documento attestante tutti i servizi prestati anche in altre scuole. Resta ovviamente ferma la possibilità per gli interessati di avvalersi dell’autocertificazione secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 445/2000.
Infine, particolare cura viene richiesta per la conservazione e trasmissione degli atti contenuti
negli eventuali fascicoli riservati. I predetti fascicoli dovranno essere trasmessi alla scuola competente, posti alla personale attenzione del Dirigente Scolastico, che ne cura con scrupolo le modalità di conservazione. E’ appena il caso di evidenziare che, nella trasmissione e gestione dei fascicoli riservati, devono essere attentamente rispettate le disposizioni in materia di privacy.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 1 dell’8 - 21 gennaio 2010

 

 

COMMISSIONE INCOMPLETA: I GIUDIZI VANNO ANNULLATI


La composizione incompleta della commissione giudicatrice nella correzione degli elaborati concorsuali vizia i provvedimenti di valutazione. Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con due sentenze nn. 477 e 478 depositate il 25.05.2009, con cui ha annullato i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici. Quanto agli effetti sulla sequenza procedimentale interessata dalle citate pronunce, un inciso contenuto in entrambe le sentenze "... almeno relativamente alla situazione della ricorrente ..." sembra limitare l'efficacia del giudicato alla sola posizione degli interessati che hanno proposto ricorso. Invero, ove fossero stati annullati atti generali, quali ad esempio il bando o i provvedimenti relativi alla nomina delle commissioni, l’illegittimità avrebbero travolto l'intera scansione concorsuale. Nella specie, vengono annullate solamente le valutazioni delle prove di concorso dei ricorrenti, con salvezza della rimanente attività valutativa rimasta inoppugnata, ed ormai divenuta definitiva. Detta conclusione è coerente con i principi del diritto amministrativo secondo cui l'efficacia soggettiva della decisione si estrinseca fra le parti in causa, e acquista efficacia erga omnes solo quando gli atti annullati siano atti generali, che come tali non possono esplicare effetti per taluni e non per altri (cfr. per tutte: Cons. Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, 2; Cons. Stato, sez. IV, 23.11.2002, 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989, 910). Per l’effetto, i vincitori del concorso in parola, ormai assunti in servizio con regolare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, non dovrebbero subire pregiudizio dalle sentenze riferite.
La vicenda
I ricorrenti chiedono l'annullamento della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, principalmente per violazione del principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Le due sottocommissioni, presiedute da un unico presidente, avrebbero proceduto contemporaneamente alle operazioni di valutazione degli elaborati sicchè il presidente non poteva materialmente partecipare alle operazioni di entrambe in maniera attiva con la conseguenza che le due sottocommissioni avrebbero operato con la partecipazione di soli due componenti per ciascuna. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (che com’è noto fa le veci del Consiglio di Stato in detta Regione Autonoma), accoglie le ragioni degli istanti annullando i giudizi espressi dalla Commissione limitatamente alla posizione dei medesimi.
Motivi della decisione
Il Collegio osserva che in punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una composizione incompleta in quanto nell'una o nell'altra era assente il Presidente, in violazione delle norme del bando di concorso e ministeriali vigenti in materia. Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.
In materia si giudica che anche in presenza di prove di ampio contenuto e di un numero rilevante di candidati, dev'essere comunque rispettato il principio del collegio perfetto, secondo il quale la commissione di concorso deve adottare ogni determinazione rilevante ai fini della valutazione dei candidati nella sua composizione integrale non già demandandole ai singoli membri, ancorché esperti (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 815); e che anche l’individuazione delle tracce dei temi per le prove scritte e la scelta degli argomenti che saranno oggetto delle prove orali è un'attività che richiede una valutazione ampiamente discrezionale cui è necessario che detta attività venga svolta nell'assoluto rispetto del principio del collegio perfetto.
Pertanto, nella specie, la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.
Nel decidere sulla controversia, il Giudice ha anche modo di affrontare un'altra questioni rilevante, relativa all’onere di notificare il ricorso – a pena di inammissibilità - ad almeno uno dei soggetti inseriti nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a seguito dei provvedimenti di correzione delle prove scritte impugnati. Al riguardo, la Corte rileva che la nozione di controinteressato in senso tecnico, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali, è stato precisato che non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso (C.d.S., 8089/2003; 1308 e 6049/2007).

Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 del 25 sett. – 8 ott. 2009

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