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Rapporto di lavoro

DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI. Il Tar di Milano condanna la scuola al pagamento delle spese di giudizio a seguito di diniego all'accesso agli atti da parte di un docente.

(Tar Milano, Sezione III, sentenza n.1839/2017)

A seguito di ricorso presentato da questo studio legale, il TAR per la Lombardia di Milano, con sentenza n.1839 del 24.11.2017, ha condannato un istituto scolastico al pagamento integrale delle spese legali, liquidate complessivamente in circa 3.000,00 euro, per aver ingiustamente negato al ricorrente, docente in graduatoria presso la scuola, il proprio diritto di accesso agli atti in relazione al procedimento che aveva condotto all’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato e alla stipula degli stessi. L’istanza d’accesso agli atti del docente era finalizzata a conoscere i presupposti del provvedimento che ha condotto la scuola alla nomina e alla conseguente stipula di contratti a termine di due docenti che, secondo il ricorrente, erano collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla propria. Pertanto, solo a seguito della presentazione del ricorso, l’istituto ha provveduto al deposito dei documenti richiesti. Dunque, depositata la documentazione e venuto meno l’interesse all’azione, con il provvedimento citato il TAR di Milano, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere, ha altresì condannato l’istituto al pagamento integrale delle spese legali. Con la pronuncia predetta, avendo l’Amministrazione scolastica ingiustamente violato con un inspiegabile silenzio la legittima richiesta del ricorrente, è stato affermato il giusto diritto all’accesso dei documenti amministrativi ovvero le regole e i valori fondanti del nostro ordinamento nel quale la Pubblica Amministrazione deve essere sempre al servizio dei cittadini e non, come accaduto nel caso di specie, negare ai medesimi i propri diritti, costringendoli ingiustamente a sopportare i costi di un processo per vedersi riconosciute le proprie ragioni. Milano.

11 dicembre 2017.

Clara Lacalamita

 

Concorso a cattedre per reclutamento del personale docente.

Il TAR di Milano accoglie la domanda cautelare di un candidato bocciato alla prova scritta.

(Tar Lombardia – Ordinanza cautelare n. 1490/2016 del 23.11.2016)

A seguito del ricorso patrocinato dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, il Tar di Milano ha accolto la domanda cautelare avente ad oggetto la richiesta di annullamento e sospensione del decreto MIUR di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a cattedra per le classi AB24 e AB5 (ambito disciplinare: inglese), nella parte in cui non includeva il ricorrente. Quest’ultimo, in possesso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera inglese, conseguita a pieni voti a seguito di frequenza di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), dopo dieci anni di servizio come docente precario, decideva di partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per l’ottenimento del contratto a tempo indeterminato nel settore scolastico. Con la pubblicazione del decreto MIUR impugnato, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicava l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso predetto, il candidato riscontrava di non comparire nell’elenco rilevando di aver conseguito, a seguito di istanza di accesso agli atti, un punteggio non sufficiente per sostenere la prova orale successiva. La questione, sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo, verteva sull’inefficienza del sistema di correzione e valutazione adottato dalla Commissione esaminatrice sussistendo una incongruenza tra la scheda di correzione della prova scritta e le votazioni registrate sull’elaborato dal quale inevitabilmente scaturisce l’inattendibilità del giudizio conclusivo privo di alcuna efficacia selettiva. Il Giudice, pertanto, ritenuto fondato il motivo di ricorso, ha disposto la rinnovazione della correzione dell’elaborato scritto del candidato, sospendendo, dunque, il provvedimento impugnato. Più in particolare il TAR di Milano ha ordinato all’Amministrazione la rinnovazione della correzione dell’elaborato da parte di una nuova Commissione, diversamente composta, insieme ad altre cinque prove scritte estratte tra quelle degli altri candidati al fine di garantire il principio dell’anonimato. Qualora la Commissione valutatrice dovesse ritenere sufficiente la prova, il candidato-ricorrente sarà ammesso a sostenere la prova orale entro i trenta giorni successivi. Dalla pronuncia del Giudice amministrativo, pertanto, si desume che i vizi denunciati inficiano inevitabilmente il procedimento di correzione e valutazione della prova di qualsiasi garanzia di certezza, trasparenza, e imparzialità. Qualora ciò avvenga, dunque, la gravità dei predetti vizi è tale da consentire di sottoporre la questione al vaglio giurisdizionale così da reclamarne l’annullamento e/o la rinnovazione, ai fini della riammissione alla procedura concorsuale.

Precariato. Reiterazione di contratti a tempo determinato. Illegittimità

(Corte d’Appello di Torino – Sentenza 3 luglio 2013)

La Corte di Appello di Torino accoglie il ricorso di docenti con svariati contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto il riconoscimento del danno con il pagamento delle differenze retributive. La sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti non ha modificato l’orientamento del giudice di Appello. Secondo questa decisione la logica del risparmio della spesa pubblica non può essere considerata una ragione oggettiva per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea. Continuare a sostenere il contrario con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, voluta  dal legislatore europeo in applicazione del principio di non discriminazione.

 

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