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Edilizia residenziale e pubblica

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 16 maggio 2013, n. 11910

Distanze legali - Sopraelevazione sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria - Obbligo di rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sopraelevazione - Prevenzione.

In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Ne consegue l'applicazione della normativa vigente al momento della modifica e l'inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione.

 

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna, Sezione 1 , Sentenza 7 novembre 2012, n. 665

Edilizia - Decadenza della concessione  per mancato completamento dei lavori -  Sospensione connessa a forza maggiore - Computo del termine
 
L'istituto giuridico della decadenza della concessione edilizia, per mancato completamento dei lavori entro il termine di cui all'art. 15 d.P.R. n. 380/2001, assume carattere esclusivamente oggettivo perché si fonda sul mero decorso del tempo previsto; fanno tuttavia eccezione i casi di sospensione o proroga connessi, forza maggiore o ad altre cause espressamente contemplate dalla legge, non riferibili alla condotta del titolare della concessione e assolutamente ostative ai lavori, le quali producono l'effetto di prolungare automaticamente il tempo massimo stabilito per l'esecuzione delle opere; pertanto, ai fini della dichiarazione di decadenza del provvedimento per omessa ultimazione dell'intervento edilizio nel termine in esso previsto, non deve essere computato il periodo di tempo in cui, ad esempio, un atto inibitorio della stessa Amministrazione comunale o di altra Autorità amministrativa ha temporaneamente reso inefficace il titolo abilitativo, anche senza un provvedimento di proroga del termine e senza una richiesta in tal senso da parte dell'interessato.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 5 novembre 2012, n. 18902

Compravendita immobiliare - Simulazione - Prova - Ammissibilità - Condizioni

Nell'ipotesi di simulazione del contratto di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione mediante interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile tra le parti solo se rivolta a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita immobiliare. In simili casi però vengono in rilievo tutte le limitazioni previste dall'art. 1417 c.c., visto che gli eredi non possono definirsi terzi rispetto al negozio.

 

TAR Toscana di Firenze, sez,. II, sent. n. 437/2010

Edilizia residenziale pubblica. Decadenza.

La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disposta per mancata occupazione stabile non ha natura sanzionatoria, consistendo invece nell'esercizio di un potere di autotutela a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all'effettiva destinazione del bene immobile, realizzato con fondi pubblici, all’esigenze di chi abbia concreta necessità dell'alloggio.

 

TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2005 del 16/04/2010 - Sez. V
 

Sgombero - Occupazione senza titolo -  Giurisdizione del G.O.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, nel caso di ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente in mancanza di qualsivoglia titolo concessorio che si collocano all'esterno della materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché deve escludersi l'applicabilità dell'art. 5 della Legge T.A.R., non essendovi alcuna concessione di bene in atto, dovendosi piuttosto far riferimento al criterio base di riparto quale imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall'attore ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto, qualunque sia il titolo accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze.
 

 

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