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Edilizia scolastica

Sicurezza e responsabilità

 

LE REGOLE PER LA SICUREZZA
(Spetta al preside segnalare agli enti locali tutti gli interventi da effettuare)

Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni; quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d’arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, sono di proprietà delle Province – alle quali sono trasferiti anche quegli immobili già appartenenti allo Stato o ai Comuni e utilizzati come sede delle predette istituzioni scolastiche, con conseguente assunzione dei relativi oneri da parte della provincia.
Infatti, secondo le norme vigenti, gli enti proprietari degli immobili hanno l’obbligo di realizzare e/o fornire i locali scolastici, e così spettano loro gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni delegate.
Con riferimento alla sicurezza dei locali – a tutela della salute degli alunni e del personale nei luoghi scolastici - il decreto legislativo 81 del 2008 (e successive integrazioni), in attuazione della delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Si prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati a sede di istituti scolastici, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari sono a carico dell'amministrazione comunale o provinciale cui appartengono. In tal caso, gli obblighi previsti dalle norme vigenti si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.
Infatti le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro individuano nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi, secondo il principio che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (Carta dei servizi della scuola, 1995). Al dirigente scolastico sono affidati compiti di informazione e formazione del personale e degli allievi; è fatto altresì obbligo di compiere una valutazione dei rischi specifici e, all’esito di tale valutazione, di elaborare una documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso la scuola. Il dirigente provvede all’individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; alla designazione del medico competente, per i casi di necessità, e della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc). Il capo d’istituto tiene poi un registro degli infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli venti che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, e custodisce, a scuola, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
A livello più complessivo, recenti norme hanno previsto iniziative di risanamento degli edifici pubblici, con riguardo ai rischi connessi alla presenza di amianto, assegnando la priorità – tra gli altri - agli edifici scolastici; ed altresì interventi per assicurare la messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti nel territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. In tali interventi vengono coinvolti – in controtendenza rispetto alle competenze in materia di lavori pubblici assegnate alle autonomie territoriali dalla Costituzione - il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e il Ministero delle Infrastrutture, d’intesa con la Conferenza Unificata - istituita con d.lgs. 281 del 1997 come sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 - 30 settembre 2010

 

 

VIGILANZA SULL’USO DELL’EDIFICIO
(Le spese erariali di un diverso utilizzo ricadono sul capo d’istituto)

I locali scolastici, in quanti destinati direttamente al servizio pubblico, presentano un vincolo di destinazione specifica, con l’effetto che un uso diverso - che non sia consentito dalla legge - può dar vita ad una responsabilità erariale del dirigente scolastico.
Infatti, considerato che dopo che l’ente – Provincia o Comune – proprietario dell’edifico abbia consegnato con apposito verbale i locali destinati a sede scolastica al dirigente scolastico, questi diviene formalmente consegnatario dei beni ricevuti, con obbligo di vigilare sull’immobile e sul suo uso concreto. Tale debito di vigilanza lo pone sotto la giurisdizione della Corte dei Conti, con l’effetto che al medesimo dirigente saranno addebitate le conseguenze erariali delle illecite distrazioni dei beni consegnati dall’uso proprio e consentito dalle norme. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo dei locali posti in edifici scolastici per la permanenza o il soggiorno notturno di personale che determinino utilizzi impropri di utenze idriche, telefoniche, elettriche etc. Al fine di evitare eventuali addebiti, è necessario che ogni utilizzo diverso dei locali scolastici sia comunque organizzato e regolamentato da ogni singola scuola, e non sia in pregiudizio delle normali attività didattiche.
Ciò detto, resta il fatto che accanto agli usi istituzionali dei locali scolastici, diverse norme giuridiche ammettono ulteriori usi altrettanto legittimi, diversi da quelli più tradizionali.
Alcune disposizioni prevedono infatti l’uso dei locali per finalità sindacali; altre consentono l’utilizzo delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività scolastiche durante l’orario di lezione, ovvero delle sedi degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore per la realizzazione di attività di formazione professionale o altre attività da parte delle Regioni; altre ancora ammettono l’impiego degli edifici e delle attrezzature al di fuori dell’orario scolastico per la realizzazione della funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; altre favoriscono l’utilizzo dei locali da parte si associazioni e organizzazioni per varie finalità (ricreative, culturali, di ristoro). Si è però chiarito che mentre per l’uso sindacale, i locali sono messi a disposizione in modo permanente e a titolo totalmente gratuito – in relazione alle disponibilità, per gli altri utilizzi deve essere prevista la corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.
Inoltre, lo Statuto degli Studenti prevede la facoltà delle istituzioni scolastiche di consentire agli studenti lo svolgimento di iniziative all’interno dei locali dell’istituto, anche per finalità extracurricolari, in orari non coincidenti con quelli delle lezione, nel pomeriggio e/o nei giorni festivi, attraverso l’inserimento di norme apposite nel regolamento interno.
Ci sono poi apposite norme che dispongono che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze didattiche e sportive della scuola, devono essere messi a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche del territorio. A tale ultimo proposito, la finanziaria 2007 ha anche previsto che, al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e un pieno utilizzo degli ambienti e delle attrezzature scolastiche in favore degli alunni - anche in orario diverso da quello scolastico - dei loro genitori e più in generale della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministero dell’Istruzione debba impartire direttive per garantire una più efficace ed utile fruizione. In questo disegno si colloca il progetto nazionale scuole aperte, secondo il quale ciascun dirigente scolastico appronta un piano di azioni da realizzare in orario extrascolastico, provvedendo ad assicurare servizi di sorveglianza, portierato e custodia degli edifici, dei laboratori e delle palestre, anche attraverso l’impiego del personale addetto oltre l’orario ordinario di servizio.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 - 30 settembre 2010

 

UTILIZZO DEI LOCALI PER RIUNIONE
(Gli alunni possono creare associazioni all’interno della scuola)

Tra le prerogative riconosciute agli studenti dallo Statuto, e ribadite nei regolamenti delle istituzioni scolastiche, vi è l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto; oltre che l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Tali prerogative si collocano nell’ambito dei diritti alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Secondo le norme vigenti le assemblee studentesche sono definite come “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”.
E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d’istituto. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto – composto dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe - o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
Orbene, le norme vigenti conferiscono diritti e impongono doveri sia agli studenti che alle istituzioni scolastiche, al fine di un coerente svolgimento delle attività funzionali all’apprendimento, alla formazione, e all’educazione. In particolare, al diritto di assemblea degli studenti corrisponde l’obbligo per la scuola di tutelarne l’esercizio, sempre che ne ricorrano le condizioni. Le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare; le giornate riservate alle assemblee di istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d’Istituto, sono sa considerare a tutti gli effetti come lezioni; le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. Per l’effetto, l’istituzione scolastica ha l’onere di verificare le presenze di docenti e studenti, in coerenza a quanto previsto in tema di rilevazioni delle presenze nelle giornate di ordinarie lezioni.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11 del 27 maggio - 2 giugno 2010

 

TROPPI ISTITUTI A RISCHIO SISMICO
Il quadro relativo allo stato degli edifici scolastici pubblici che emerge da un recente studio - condotto su 117 città appartenenti a tredici regioni – è tutt’altro che rassicurante. Va detto sin d’ora che il livello di insufficienza, cosi come quello di eccellenza, viene raggiunto indistintamente in tutta la penisola, a dimostrazione che non vi è una regione che possa dirsi primeggiare in un senso o nell’atro. I dati più preoccupanti sono quelli relativi all’agibilità statica, all’agibilità igienico sanitaria, alla prevenzione incendi: oltre il 50% degli istituti monitorati non dispone di almeno uno dei relativi certificati; circa il 14% non possiede nessuno dei tre documenti. La situazione è resa vieppiù allarmante dalla circostanza che circa la metà delle scuole campione insistono in località considerate e rischio sismico e idrogeologico. Altra grave informazione che emerge dall’indagine riguarda la manutenzione degli edifici: le opere di ristrutturazione seppure avviate, non vengono quasi mai completate in tempi ragionevoli. I dirigenti scolastici lamentano perlopiù la mancanza si sollecitudine nell’effettuare gli interventi da parte dell’ente proprietario (Comune o Provincia): di fronte alle richieste di interventi strutturali, emerge che il 41% degli enti proprietari non risponde; il 13% risponde con gravissimo ritardo. Sotto questo profilo, occorre precisare che la concreta gestione della sicurezza negli edifici scolatici è ulteriormente complicata, rispetto agli altri luoghi di lavoro, dalla circostanza che negli insediamenti scolastici sono presenti due distinti soggetti responsabili della sicurezza: il proprietario dell’immobile (l’ente locale) ed il gestore-conduttore (il dirigente scolastico). Le rispettive competenze e interventi devono convergere verso l’unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti. Per agevolare al massimo il coordinamento, devono essere definiti con chiarezza i gli ambiti: l’ente proprietario fornisce gli immobili e gli impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente – eventualmente, provvedendo agli adeguanti necessari -, e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie, in ogni sua struttura (servizi igienici, illuminazione generale, microclima, impianti di prevenzione incendi, etc.); provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; alla fornitura delle dotazioni antincendio e della segnaletica di sicurezza. Sono invece in capo ai conduttori degli edifici, e quindi ai dirigenti scolastici, le responsabilità per l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi, le sostanze utilizzate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione. Per quanto concerne la vivibilità degli ambienti scolastici – aule, palestre, servizi – il Rapporto evidenzia situazioni tutt’altro che soddisfacenti: banche e sedie si presentano per lo più in pessime condizioni; le finestre sono prive di persiane, tapparelle, tendaggi nel 30% dei casi, con conseguente negative sull’illuminazione e la temperatura delle aule; gli impianti di condizionamento sono praticamente inesistenti. Ancora peggiori le condizioni in cui versano le palestre. Premesso che solo una scuola su due dispone di una palestra, i locali a adibiti all’attività fisica presentano nel 28% dei casi barriere architettoniche; nel 42% sono privi di maniglie antipanico; nel 34% dei casi non sono dotati di spogliatoi; nel 30% dei casi presentano una temperatura e una illuminazione inadeguate allo scopo.
Alla luce degli sconfortanti risultanti della indagine illustrata, si è avanzata la proposta di istituire la figura del Commissario per la sicurezza nelle scuole, con il compito di coordinare gli interventi di competenza dei diversi enti e soggetti preposti, in materia di adeguamento alla d.lgs. n. 626/1994, investimenti strutturali, informazione e formazione.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18, 11- 24 novembre 2005

 

SICUREZZA: TERMINI RINVIATI
Il tema della sicurezza ha assunto di recente un significato sempre più ampio, coinvolgendo tutti gli ambiti della vita dell’uomo, sociale, ambientale, lavorativa. Con l’occasione si ricorda che il Governo ha recentemente prorogato al 31 dicembre 2005 i termini in materia di nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio di certificato di prevenzione incendi (cfr. D.L. approvato 28.10.2004). Negli ultimi anni particolare attenzione è stata dedicata alla problematica della sicurezza nelle scuole: la Carta dei servizi della scuola (D.P.C.M. 7 giugno 1995) afferma che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale”. Il dirigente scolastico - a far data dal noto decreto legislativo n. 626/1994 - è individuato quale datore di lavoro responsabile della sicurezza nei luoghi scolastici, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi. In pratica, l’organizzazione della sicurezza nella scuola richiede al dirigente scolastico il compimento di tutta una serie di adempimenti: valutazione dei rischi specifici; elaborazione di un documento contenete le misure di prevenzione e protezione adottate; individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; designazione del medico competente, per i casi di necessità; designazione della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc); dotazione ai lavoratori ed agli alunni di dispositivi di protezione individuale, all’occorrenza; idonea attività di formazione ed informazione di personale e alunni; tenuta e aggiornamento di un registro infortuni; rispetto delle clausole assicurative. Oltre a ciò, ogni scuola è tenuta a dotarsi delle necessaria segnaletica di sicurezza; delle istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio; del piano di evacuazione in condizioni di emergenza. La gestione della sicurezza nelle scuole è ulteriormente complicata, rispetto agli altri luoghi di lavoro, dalla circostanza che negli insediamenti scolastici sono presenti due distinti soggetti responsabili della sicurezza: il proprietario dell’immobile (l’ente locale) ed il gestore-conduttore (il dirigente scolastico). Le rispettive competenze e interventi devono convergere verso l’unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti. Per agevolare al massimo il coordinamento, vengono definiti con chiarezza i gli ambiti. L’ente proprietario deve fornire gli immobili e gli impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente – eventualmente, provvedendo agli adeguanti necessari -, e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie, in ogni sua struttura (servizi igienici, illuminazione generale, microclima, impianti di prevenzione incendi, etc.); deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; alla fornitura delle dotazioni antincendio e della segnaletica di sicurezza. Sono invece in capo ai conduttori degli edifici, e quindi ai dirigenti scolastici, le responsabilità per l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi, le sostanze utilizzate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione. Nel sistema elaborato dal d.lgs. n. 626/1994 diventa poi obbligatoria l’informazione e la formazione, in modo che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento da rispettare durante l’ordinario svolgimento delle diverse attività scolastiche: attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita. A tale fine, queste informazioni sono riportate all’interno del progetto d’istituto ovvero del regolamento interno. Per particolari ambienti, poi, quali la palestra, il laboratorio, la sala computer, ecc., è necessario uno specifico regolamento di reparto. In definitiva, l’impegno delle scuole all’attuazione delle previsioni di legge in materia di sicurezza può rappresentare un capitolo qualificante del Piano dell’Offerta Formativa, che consideri la sicurezza come un tema trasversale all’interno della programmazione d’istituto, quale valore e strumento di sensibilizzazione dei lavoratori e degli studenti. Peraltro, lo stesso Ministro dell’Istruzione ha indicato che “…le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza”.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 12 novembre 2004

 

EDILIZIA, IN ARRIVO L’ANAGRAFE
Un aspetto delicato della sicurezza nelle scuole è quello relativo all’edilizia scolastica. Il Governo e le Regioni sono gli organi responsabili dello stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere gli istituti scolastici luoghi di studio e di lavoro sicuri, nei quali l’obiettivo primario sia la tutela della salute e del benessere degli studenti e del personale. In questo contesto, il MIUR ha presentato lo scorso 22 ottobre il piano esecutivo per la realizzazione di un’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Tale registrazione ha l’obiettivo di monitorare, conoscere e classificare l’immenso patrimonio rappresentato dagli oltre quaranta mila edifici scolastici italiani, al fine di compiere scelte efficaci, e cioè di procedere alla messa a norma degli stessi sulla base di priorità e criteri scientificamente e oggettivamente individuati. L’operazione di registrazione dovrebbe concludersi entro il 30 ottobre del 2005, ed essere seguita dallo stanziamento delle risorse necessarie per l’adeguamento alle disposizioni vigenti dell’intero patrimonio edilizio ad uso scolastico. L’ Anagrafe si colloca all’interno del disegno delineato dalla legge quadro sull’edilizia scolastica (n. 23/1996), la quale si propone di perseguire cinque obiettivi fondamentali: mettere ordine su una materia problematica riconducendo a due soli soggetti, Comuni e Province, le competenze in materia di edilizia scolastica trasferendo a loro gli immobili e i relativi oneri; definire in modo dettagliato il ventaglio degli interventi posti a carico degli enti locali; individuare gli interventi da realizzare; affidare l’attività di programmazione, le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi al Ministero dell’Istruzione per le sue competenze e alle Regioni per la loro predisposizione e attuazione; istituire l’Osservatorio e l’Anagrafe per l’edilizia scolastica intesi come strumenti per la individuazione degli interventi. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge quadro sono attivati con appositi decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato/Regioni, ed erogati sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa Deposito e Prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato. La ripartizione delle risorse, fino all’istituzione dell’Anagrafe dell’edilizia, è stata effettuata sulla base di indicatori stabiliti per decreto ministeriale. Con riferimento allo stato attuale dei finanziamenti, nella finanziaria per il 2004 sono state confermate le somme finalizzate a favorire il miglioramento dello stato di sicurezza nelle scuole messe a disposizione dei capi di istituto fin dall’anno finanziario 2001. Quelle somme furono stanziate per far fronte alle necessità relative all’applicazione nelle scuole del D.lgs 626/94, con particolare riguardo alla formazione delle figure del sistema di prevenzione da realizzare all’interno delle scuole, e alle altre iniziative relative alla sicurezza previste dalle successive disposizioni ministeriali. L’Osservatorio nazionale per la sicurezza – istituito dalla già richiamata legge quadro sull’edilizia scolastica – a tale proposito chiarisce che dette somme vengano impegnate per il 50% per completare l’attività di formazione, e per il restante 50% per soddisfare i bisogni in merito alle altre iniziative sulla sicurezza, tenendo presente anche delle novità introdotte dal D.Lgs 195 del 23 giugno 2003 in materia di capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni. Le somme vengono ripartite utilizzando i criteri precedentemente concordati tra le direzioni regionali, le quali, ai sensi e per gli effetti del contratto collettivo del comparto scuola, devono concordare con le organizzazioni sindacali criteri di assegnazione delle risorse alle scuole, modalità e interventi formativi: infatti, gli indirizzi e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro sono oggetto di contrattazione a livello regionale e a livello di istituzione scolastica.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 12 novembre 2004.

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