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Esami, valutazioni e scrutini

Esami di Stato. Allievo DSA.

IL TAR DI MILANO AMMETTE CON RISERVA UNO STUDENTE DSA AGLI ESAMI DI MATURITÀ
(Tar Milano, Sezione III, decreto n. 768/2017)
 

A seguito di ricorso presentato da questo studio legale, il Presidente della III sezione del TAR per la Lombardia di Milano, con decreto provvisorio e urgente, ha ammesso con riserva uno studente affetto da DSA (Disturbi specifici di apprendimento) a sostenere gli esami di Stato conclusivi del ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado.
Nella fattispecie allo studente, presentatosi come candidato esterno (c.d. privatista), non sono stati garantiti durante gli esami preliminari gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa (Legge n. 170/2010 e successive linee guida) ed evidenziati nella relazione medica consegnata all’istituto.
In particolare l’allievo necessitava di maggiore tempo a disposizione per effettuare le prove e di strumenti elettronici che alleviassero le difficoltà nella scrittura e nel calcolo.
Nell’ammettere il ricorrente all’esame di Stato, il TAR ha imposto alla Commissione giudicatrice di adottare tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle prove, nel pieno rispetto della normativa DSA e delle specifiche esigenze dell’allievo.
Milano, 30 giugno 2017
Marco Granito

 

ESAMI DI IDONEITA’  - PROVE SCRITTE - STUDENTE CON DSA – MAGGIORI TUTELE

(TAR Lombardia, Milano, Sez. III, Ordinanza 11.9.2013)

Lo studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ha diritto alla concessione di maggior tempo per lo svolgimento delle prove scritte, nell’ambito degli esami di idoneità alla classe successiva. Il mancato riconoscimento di tale tempo ulteriore vizia l’intero esame e determina il diritto dello studente a ripetere le prove scritte e orali innanzi ad una Commissione in diversa composizione.

 

ESAME LICENZA MEDIA – mancata ammissione - vizio di motivazione - contraddittorietà e inconferenza rispetto all'iter scolastico

(TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25.5.2011 n. 4639)

In sede di formulazione del giudizio finale, specie si fini dell’ammissione ad un esame di licenzia, il consiglio di classe deve tenere in espresso conto di tutti gli elementi di valutazione imposti dalla legge, sia di quelli prettamente tecnici dell’esito dei risultati conseguiti, sia dell’andamento scolastico complessivo dell’alunno, anche alla luce della necessaria coerenza e logicità tra valutazione positiva dell’iter scolastico e valutazione negativa del giudizio di non ammissione. L’illogicità, incongruità e perplessità della carenza di motivazione si evidenzia in modo ancor più manifesto allorché il provvedimento sia stato adottato dal consiglio di classe a maggioranza, e tra i docenti proponenti il giudizio di non ammissione figurino docenti proponenti voto di sufficienza per la propria materia.

 

Esami di maturità – Giudizio finale.

T.A.R. Lombardia - Milano. Sentenza del 24 settembre 2009, n. 4757.

In relazione alla terza prova scritta degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore configurata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 20 novembre 2000 n. 429), il Tribunale adito ha rilevato la violazione dei principi di trasparenza laddove la Commissione d’esame attribuiva alla prova in parola direttamente un voto complessivo.
La peculiare articolazione della stessa in quesiti afferenti a tre diverse discipline deve infatti comportare una valutazione analitica della prova, da compiersi in almeno due passaggi: in prima istanza deve sussistere una valutazione parziale per ciascuna materia, attribuendo ad ognuna una votazione specifica; solo successivamente avrà luogo l’attribuzione del voto complessivo alla prova attraverso il calcolo della media aritmetica dei voti attribuiti per ogni singola disciplina.


T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III. Sentenza del 10 settembre 2009, n. 4650.

In relazione al colloquio degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il TAR adito ha annullato il provvedimento di mancato superamento dell’esame adottato della commissione giudicante, poiché era stata posta alla candidata una domanda estranea al programma dell’ultimo anno scolastico.
Il TAR, nello specifico, ha rilevato la violazione della normativa in materia, che impone, in sede di colloquio, un costante e rigoroso riferimento ai programmi ed al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso.


Scrutini ed esami.

T.A.R. Lombardia - Milano. Sentenza del 31 marzo 2010, n. 998

L’adito TAR ha ritenuto illegittima la decisione assunta da un Consiglio di Classe (in sede di individuazione dei criteri per la valutazione del comportamento degli alunni) di assegnare per alcuni indicatori un punteggio massimo pari a otto, e non già pari a dieci come invece impone l’art. 2, comma 2, del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008 n. 169.
Al fine di garantire la minimale di uniformità di giudizio, ciascun valutatore deve utilizzare tutti gradi di valutazione espressi dalla scala individuata dal legislatore. Ogni limitazione dello spettro dei punteggi da assegnare andrebbe ad avvantaggiare o a penalizzare (a seconda che decida di non utilizzare i punteggi più bassi ovvero quelli più alti) i propri valutati rispetto ai soggetti sottoposti al giudizio di altri organi (ovverosia di classi diverse), che tali limitazioni non si siano invece dati.

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