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Formazione professionale

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO NEI CONCORSI
L’equipollenza dei titoli di studio ai fini concorsuali viene apprezzata dall’organo amministrativo preposto alla procedura sulla base di meccanismi valutativi in grado di considerare in concreto, con logicità e coerenza, se i titoli connotati da certe caratteristiche siano tra loro equivalenti, alla luce dei principi desumibili dalla speciale disciplina propria dei singoli settori di cui si tratta – e indipendentemente da una esplicita previsione del bando.
Così ha deciso il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza (pubblicata il 3 ottobre 2005 n. 5245), affermando il principio che deve prevalere la considerazione delle affinità dei relativi corsi di studio e delle relative competenze, e il riferimento agli specifici contenuti e aspetti sostanziali dei titoli di studio in questione, sulle mere enunciazioni formali.
La vicenda
Il ricorrente in primo grado aveva domandato al TAR Calabria l’annullamento del provvedimento che dichiarava vincitore di un concorso per l’assunzione un candidato non in possesso del prescritto diploma di laurea in ingegneria meccanica, ma di laurea in ingegneria aeronautica. Il TAR, ritenuto che il bando prevedeva che “l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica”, accoglieva il ricorso proposto dichiarando che il candidato vincitore non potesse partecipare per difetto di titolo equipollente conforme alle previsioni del bando di concorso.
Il candidato escluso in forza della pronuncia del TAR Calabria appellava la sentenza considerata erronea in quanto i titoli in questione sarebbero tra loro equipollenti.
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia su richiamata, accoglie l’appello del concorrente munito di titolo equivalente, giudicando logico e coerente l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto sussistere l’equipollenza tra i predetti titoli di laurea.
Motivi della decisione
Il giudice d’appello contesta il ragionamento seguito dal TAR Calabria, là dove concludeva che il candidato dichiarato vincitore non potesse partecipare al concorso difettando di titolo equipollente conforme alle previsioni del bando di concorso, in quanto non era in possesso del prescritto diploma di laurea in ingegneria meccanica, ma di laurea in ingegneria aeronautica e il bando prevedeva che “l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica: l’operato dell’amministrazione sarebbe illegittimo e non conforme alle rigide previsioni del bando. Per i primi giudici siffatta previsione aveva carattere rigido e inderogabile, con la conseguenza che una valutazione di equipollenza favorevole operata con modalità difformi da quelle individuate dalla lex specialis della gara era da ritenersi illegittima.
Il Consiglio di Stato ritiene invece che la previsione del bando conduca, se correttamente interpretata, a differenti conclusioni. Laddove il bando prevede che “l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non suscettibile di interpretazione analogica”, ha inteso semplicemente precisare che, ai fini della valutazione di equipollenza valgono i criteri che ordinariamente supportano le valutazioni in materia. Solo in taluni casi eccezionali, infatti, il legislatore ha affermato direttamente equipollenze tra specifici titoli di laurea. Ma, a parte tali eccezionali ipotesi, nella norma l’equipollenza viene stabilita in via amministrativa nel rispetto, naturalmente, di principi desumibili dalla speciale disciplina propria dei singoli settori di cui si tratta. È da ritenere, quindi, che la norma di bando abbia inteso fare riferimento agli specifici meccanismi valutativi, da parte degli organi preposti, che consentono di pervenire a decretare l’equipollenza tra titoli di laurea sulla base della vigente disciplina normativa. Escluso, quindi, che possa farsi logicamente riferimento al criterio del bando rigidamente interpretato, occorre, allora, pervenire ad una corretta interpretazione del bando stesso, che consenta di coniugare un ineludibile criterio di certezza giuridica in merito alla reale sussistenza della richiesta equipollenza con l’esigenza, per la stessa amministrazione interessata, di verificare, sulla base di criteri valutativi validi e verificabili, la reale sussistenza della stessa, escludendo apprezzamenti basati sulla semplice analogia. In proposito, il giudice richiama quanto giudicato dallo stesso Consiglio in una fattispecie concorsuale analoga in cui era richiesto specificamente il titolo di laurea in ingegneria: in quel caso era stato giudicato equipollente e valido, ai fini di che trattatasi, il diploma di laurea in architettura, pur non previsto dal bando; e ciò in considerazione delle affinità dei relativi corsi di studio e delle relative competenze (cfr. Sezione V, 22 novembre 1991, n. 1329); con ciò significando che deve aversi riferimento agli specifici contenuti e aspetti sostanziali dei titoli di studio in questione e non alle mere enunciazioni formali.
Nella specie, secondo il Consiglio di Stato, l’apprezzamento operato dall’amministrazione che ha bandito il concorso appare corretto, avendo messo in luce che i titoli in questione appartengono entrambi alla facoltà di ingegneria; che, in seno a questa, attengono alla stessa area o classe – industriale – e che, inoltre, le materie principali dei due corsi di studio sono sostanzialmente coincidenti. Non si è trattato, in definitiva, di un apprezzamento fondato sull’analogia (tanto più che si tratta di lauree rilasciate dalla stessa facoltà e proprie di un’area unica), bensì di una valutazione che, tenuto conto degli ordinari principi di valutazione delle equipollenze tra titoli di studio, ha logicamente ritenuto che titoli connotati dalle dette caratteristiche fossero tra loro equipollenti. È chiara la coerenza e logicità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 17, 28 ottobre - 10 novembre 2005

UN “TRACCIATO” DELLA CARRIERA
La Conferenza Unificata Stato – Regioni, nella riunione del 13.7.2005, ha approvato lo schema di Libretto formativo del cittadino, definito con accordo Stato - Regioni sottoscritto il 18 febbraio 2000 come libretto personale del lavoratore: una sorta di curriculum formativo nel quale vengono registrate le competenze acquisite durante l’istruzione e la formazione, le esperienze lavorative e professionale, le esperienze formative, i percorsi di apprendimento, presso soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo informale e non formale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.
Tale schema prevede in primis l’indicazione del soggetto abilitato o autorizzato al rilascio del Libretto, con la specificazione della regione e della provincia di appartenenza; la data del primo rilascio e quella dell’ultimo aggiornamento.
Quindi, nella sezione 1, è inserita la parte relativa alle informazioni personali; quella relativa alle esperienze lavorative e professionali (nella quale va indicata la tipologia di contratto; la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro; la mansione svolta; il settore economico; le principali attività svolte; il nome e indirizzo del datore di lavoro – il tutto da ripetersi per ogni esperienza citata); la parte relativa ai titoli di istruzione e formazione (dove si specifica il titolo di studio o di apprendistato conseguito; l’anno di conseguimento; il nome e la sede dell’istituto scolastico, ente, università; la votazione conseguita; l’ultimo anno frequentato, se abbandonato; l’anno di frequenza, se in corso; il numero di esami sostenuti, se abbandonato o in corso; l’eventuale tirocinio e stage, la sua durata e l’ente o azienda ospitante – il tutto da ripetersi per ogni esperienza citata); la parte relativa alle esperienze formative (nella quale si indica il titolo dell’attività formativa; se ottenuto in apprendistato o in contratto di inserimento; il soggetto che ha erogato l’attività formativa e la sede del soggetto erogatore; la data in cui l’attività si è concluso e la durata della stessa; l’attestazione o certificazione rilasciata o validata dall’ente pubblico; altre eventuali attestazioni; eventuali tirocinio o stage, sua durata e ente o azienda ospitante – tutto da ripetersi per ogni esperienza citata).
Nella sezione 2, sono indicate le competenze acquisite in percorsi di apprendimento, con l’indicazione della tipologia; la descrizione del contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate); del periodo di acquisizione (anno o anni in cui sono state sviluppate le competenze indicate); del tipo di evidenze documentali a supporto dell’avvenuta acquisizione delle competenze descritte. In caso di competenze acquisite nell’ambito di percorsi di apprendimento formale, occorre specificare l’articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall’accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004: competenze di base, competenze tecnico-professionali e trasversali. Per le Competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall’Accordo in Conferenza Unificata del 15.01.04: Area dei linguaggi, Area tecnologica, Area scientifica, Area storico-socio-economica.
Lo schema qui riprodotto nei suoi contenuti sembra sufficiente sotto il profilo della sua idoneità a rendere il Libretto formativo del cittadino lo strumento chiave per la trasparenza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Occorre solo che vengano approfonditi standard nazionali e procedure condivise di validazione delle competenze - in particolare per quelle informali e non formali che rappresentano la ragione stessa della nascita del Libretto formativo - al fine di facilitare la circolazione delle informazioni, la certificazione dei crediti, la crescita e la mobilità professionale.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 17, 28 ottobre - 10 novembre 2005

LAVORO, IL LIBRETTO FORMATIVO
Con Accordo Stato - Regioni sottoscritto il 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Parti Sociali, è stato definito il Libretto formativo del cittadino, inteso come libretto personale del lavoratore. In quel documento vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, in contratto di inserimento, la formazione specialistica e continua svolta durante l'arco della vita lavorativa presso soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Dunque, il Libretto formativo del cittadino rappresenta lo strumento per documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite dalle persone. Su quel documento sono riportate le certificazioni sia delle competenze conseguenti ad un percorso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione di una qualifica; sia in esito a percorsi di formazione parziale ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica; sia a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati.
Il Libretto formativo è lo strumento chiave per la trasparenza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Sotto questo punto di vista, si potrebbe definire il proseguimento del Portfolio, che a sua volta documenta il percorso scolastico seguito a partire dalla scuola dell’infanzia, illustrando in un unico contesto, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi.
Il Libretto rappresenta un elemento indispensabile per la realizzazione del diritto di ogni persona alla formazione, alla valorizzazione delle proprie esperienze, e all’apprendimento. Infatti nel Libretto vengono raccolte e documentate le informazioni, i dati e le attestazioni riguardanti le esperienze effettuate in ambito educativo/formativo, in ambito lavorativo, in ambito sociale, ricreativo; ma altresì vengono rese codificabili e riconoscibili gli apprendimenti non formale.
Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare il rilascio ad altri soggetti. L’aggiornamento è di competenza dell'individuo che ne è titolare.
Il Libretto è utile e fruibile sia per il mercato del lavoro e per il sistema dell'istruzione e formazione, sia anche per la persona. Per il mercato del lavoro e le imprese, il Libretto rappresenta uno strumento di informazione finalizzato ad agevolare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali sia nei processi di inserimento, sia di mobilità lavorativa; a meglio evidenziare il percorso formativo e professionale del soggetto, con particolare attenzione alle potenzialità, alle aspirazioni e ai livelli di eccellenza ottenuti. Per le istituzioni locali e per il sistema dell'istruzione e formazione professionale, il Libretto formativo costituisce uno strumento di garanzia e formalizzazione, finalizzato a valorizzare i sistemi di certificazione e riconoscimento in atto; a garantire la trasparenza e la leggibilità delle informazioni formative e professionali di un soggetto - anche a livello europeo -, facilitando la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi; ad assicurare la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento. Quel documento è infine uno strumento di valorizzazione della persona, riconoscibile dalle istituzioni per la garanzia e la tutela dei soggetti; sotto questo profilo, rappresenta uno strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali: fornire informazioni sul soggetto e sul suo percorso di apprendimento formale e non formale per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo all'altro; rendere riconoscibili e trasparenti competenze comunque acquisite e potenzialità professionali; orientare gli individui nelle scelte di vita e nei progetti professionali.
L’avvio della sperimentazione del Libretto formativo costituisce senza dubbio il primo passo verso l’affermazione dei principi di trasparenza e certificazione delle competenze apprese dal cittadino lungo tutto l’arco della vita.
Questo però non è sufficiente; mancano, infatti, standard nazionali e procedure condivise di validazione delle competenze in particolare per quelle informali e non formali che rappresentano la ragione stessa della nascita del libretto formativo.
Aspettiamo, quindi, la definizione di un tavolo nazionale che le Confederazioni sindacali hanno chiesto unitariamente al Governo e alle Regioni per definire un quadro nazionale di riferimento che faciliti la circolazione delle informazioni, la certificazione dei crediti, la crescita e la mobilità professionale.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 17, 28 ottobre - 10 novembre 2005

FORMAZIONE E IMPRESE
Nell’ambito della legge n. 53/2003, concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione, sono indicati i principi e criteri direttivi per la definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con particolare attenzione, per quel che rileva, ai percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e alle intese e convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Il legislatore si propone di promuovere l'apprendimento in tutto l'arco della vita, e assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. L’attuazione del diritto all’istruzione si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, articolato nella scuola dell'infanzia, in un primo e in un secondo ciclo. Quest’ultimo comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, ed è maggiormente finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie. Il secondo ciclo è costituito – oltre che dal sistema dei licei - dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza. Al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, vengono previste modalità di realizzazione del percorso formativo progettate, attuate e valutate dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali iniziative assicurano ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nel dettaglio, questi percorsi d’istruzione devono consentire di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'àmbito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi. Il Governo fornisce indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; nonché indica le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. Presso le istituzioni scolastiche, compare la figura del docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro, i cui compiti sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 26 novembre 2004.

COLLABORANDO CON L’INDUSTRIA
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del disegno di riforma di cui alla l. n. 53/2003, si è impegnato in un processo di integrazione tra le politiche educative e quelle del lavoro. Ciò anche a seguito della riforma Biagi in materia di occupazione e mercato del lavoro, che ha aperto scenari nuovi sul piano delle opportunità formative a tutte le istituzioni scolastiche e formative. L’ampio processo di riforme in atto poggia sulla consapevolezza del ruolo prioritario della scuola e della formazione, e individua nelle interazioni tra istruzione e mondo della produzione e del lavoro le modalità idonee per poter garantire servizi scolastici adeguati e competitivi. In questo quadro, il Ministero intende diffondere e consolidare una sempre più intensa e proficua collaborazione col mondo dell’industria, dell’applicazione scientifica e tecnologica, realizzando, in tal modo, maggiori e più concrete possibilità di inserimento dei giovani nel lavoro.
Dal mondo dell’imprenditoria privata, CONFINDUSTRIA si è dimostrata disponibile a contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione, consapevole dell’importanza che assume la formazione quale fattore di crescita complessiva del Paese. Il MIUR e CONFINDUSTRIA intendono promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e il sistema produttivo del Paese. Le linee caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico, e le competenze professionali. Gli obiettivi operativi sono finalizzati a rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, a formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro.
Anche BTICINO S.p.A. ha dimostrato la propria disponibilità all’attivazione di sinergie con il sistema scolastico. Considerata la rilevante posizione occupata sul mercato nazionale nel settore dell’apparecchiatura elettrica in bassa tensione, l’azienda rappresenta una realtà produttiva territoriale con connotati tecnologici di alto livello e quindi in grado di portare nella scuola un valore aggiunto in termini di qualità. È apparso quindi utile trasferire al mondo della formazione le sue esperienze più significative che scaturiscono da una ricerca avanzata. La BTICINO S.p.A. si occupa concretamente del rapporto con le scuole, ed in particolare con gli Istituti Tecnici e Professionali, ad indirizzo elettrotecnico, elettronico e telecomunicazioni. Al fine di contribuire a sostenere le sopra menzionate iniziative di sviluppo, intende mettere a disposizione dell’istruzione tecnico-professionale risorse, esperienze e conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, atte a migliorare, in particolare, le competenze tecnico-professionali, tecnologiche ed operative degli insegnanti e degli allievi degli Istituti Professionali e Tecnici del settore Industriale.
Da queste premesse, sono scaturiti due protocolli di intesa, sottoscritti a fine settembre 2004: il primo protocollo vede protagonista CONFINDUSTRIA che si impegna a contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione attraverso un più incisivo raccordo tra le esigenze economico-produttive che rappresenta e l’offerta formativa; dal protocollo emerge l'impegno della scuola a valorizzare "la cultura del saper fare" allo scopo di favorire la realizzazione dei percorsi formativi utili ad accrescere l'occupazione dei giovani. Il secondo protocollo d’intesa è quello sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e la BTICINO SPA: centrale, nell'accordo, è l'impegno a promuovere il miglioramento delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali di docenti e studenti attraverso l'offerta alle scuole di supporti didattici mirati, l'organizzazione di giornate di studio e di aggiornamento tecnico e normativo, di visite di istruzione ai reparti di produzione in BTICINO e l'offerta di stage aziendali e tirocini formativi.

Domenico Barboni

 

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 26 novembre 2004.

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