Seguici su Twitter Seguici su Facebook Seguici su Linkedin
02.5455681 info@studiolegalebarboni.it

Impiego pubblico e privato

DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI. Il Tar di Milano condanna la scuola al pagamento delle spese di giudizio a seguito di diniego all'accesso agli atti da parte di un docente.

(Tar Milano, Sezione III, sentenza n.1839/2017)

A seguito di ricorso presentato da questo studio legale, il TAR per la Lombardia di Milano, con sentenza n.1839 del 24.11.2017, ha condannato un istituto scolastico al pagamento integrale delle spese legali, liquidate complessivamente in circa 3.000,00 euro, per aver ingiustamente negato al ricorrente, docente in graduatoria presso la scuola, il proprio diritto di accesso agli atti in relazione al procedimento che aveva condotto all’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato e alla stipula degli stessi. L’istanza d’accesso agli atti del docente era finalizzata a conoscere i presupposti del provvedimento che ha condotto la scuola alla nomina e alla conseguente stipula di contratti a termine di due docenti che, secondo il ricorrente, erano collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla propria. Pertanto, solo a seguito della presentazione del ricorso, l’istituto ha provveduto al deposito dei documenti richiesti. Dunque, depositata la documentazione e venuto meno l’interesse all’azione, con il provvedimento citato il TAR di Milano, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere, ha altresì condannato l’istituto al pagamento integrale delle spese legali. Con la pronuncia predetta, avendo l’Amministrazione scolastica ingiustamente violato con un inspiegabile silenzio la legittima richiesta del ricorrente, è stato affermato il giusto diritto all’accesso dei documenti amministrativi ovvero le regole e i valori fondanti del nostro ordinamento nel quale la Pubblica Amministrazione deve essere sempre al servizio dei cittadini e non, come accaduto nel caso di specie, negare ai medesimi i propri diritti, costringendoli ingiustamente a sopportare i costi di un processo per vedersi riconosciute le proprie ragioni.

Milano, 11 dicembre 2017.

Clara Lacalamita

 

Contratti a tempo determinato nella scuola. Reiterazione. Dubbi di legittimità

Corte Costituzionale – Ordinanza n. 207 del 18 luglio 2013

La Corte Costituzionale ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea alcune questioni di interpretazione della normativa sul lavoro a tempo determinato.

In particolare:
A) se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che è contraria all’applicazione dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
B) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della citata direttiva europea, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

 

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO – BUSTE, CONTENENTI DATI IDENTIFICATIVI, TRASPARENTI – VIOLAZIONE GARANZIA ANONIMATO- ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Consiglio di Stato - Sezione VI - n. 3747 dell'11 luglio 2013 (conferma della sentenza del Tar Lombardia, Milano - Sezione IV - n. 2035 del 18 luglio 2012)

Nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico, l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare buste all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione e altri possano in qualunque condizione ambientale leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.
Per l’effetto, riscontrata – sia pure in astratto – l’inidoneità delle buste a garantire l’anonimato, venga dichiarata illegittima (e quindi rinnovata) la fase concorsuale della correzione delle prove, con salvezza delle altre fasi immuni da vizi, per il principio di economicità dell’azione amministrativa.
(Consiglio di Stato, sez. VI, 11.7.2013 n. 3747; conferma sentenza TAR Lombardia, Milano Sez. IV, n. 2035/2012).

 

 

LAVORO - LICENZIAMENTO - IMPUGNATIVA - STRAGIUDIZIALE (A MEZZO POSTA) - EFFICACIA IMPEDITIVA DELLA DECADENZA

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 14 aprile 2010 n. 8830

Le Sezioni Unite della Cassazione affermano l'efficacia, impeditiva della decadenza, dell'impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benché pervenuta successivamente al datore di lavoro).

 

 

LAVORO – MOLESTIE SESSUALI – PROVA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 12318 del 19 maggio 2010

In tema di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore processuale delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla lavoratrice molestata, nonché sul danno, anche di tipo esistenziale, risarcibile alla lavoratrice.

 

CONCORSI ED ESAMI - esame avvocato – prove scritte – annullamento per plagio

TAR Puglia - Lecce, sez. I, 21.10.2010 n° 2147; Consiglio di stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616, (nel solco di una giurisprudenza consolidata)


La giurisprudenza relativa all’annullamento degli elaborati dell’esame di avvocato che risultino copiati non può, in alcun modo, prescindere dall’individuazione delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio, ma deve invece tendere al riscontro dell'effettiva conformità degli elaborati, tale da far presumere che sia il risultato dell'iniziativa o dell'accordo di più candidati.
 

 

LAVORO PUBBLICO – DIRIGENTI – RECESSO DELLA PA - PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI

Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 8329 dell'8 aprile 2010

La Suprema Corte ha statuito che dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ricavabile il principio, non derogabile dai contratti collettivi, per cui il parere preventivo e vincolante del Comitato dei Garanti sulle ipotesi di recesso proposte dalla PA nei confronti dei dirigenti pubblici riguarda il recesso per responsabilità dirigenziale e i soli casi di indissolubile intreccio fra quest’ultima e la responsabilità tipicamente disciplinare. 

 

Personale A.T.A.

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza del 25.3.2010, n. 289

L’epigrafata sentenza ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Giudice del Lavoro aveva accertato che il ricorrente lavoratore ATA aveva occupato un posto vacante e che il termine al contratto di lavoro subordinato era stato apposto illegittimamente fino al 30 giugno, in violazione dell’art. 4, co. 1, L. n. 124/99.
In ossequio a quanto normativamente previsto, per fissare la durata del contratto fino al termine dell’anno scolastico è sufficiente che il posto da occupare sia vacante, non rilevando in alcun modo l’appartenenza del lavoratore ad una specifica graduatoria, piuttosto che ad altra lista.
L’estrema peculiarità della tematica del “posto vacante” ha indotto il Legislatore ad assicurare sin dall’inizio del rapporto di lavoro una continuità nell’assegnazione del supplente, mentre l’istituto della proroga del contratto è previsto laddove un posto la copertura di un posto non vacante si renda necessaria per il perdurare dell’assenza. 

 

PUBBLICO IMPEGO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - DIMISSIONI VOLONTARIE

T.A.R. Lombardia Milano - Sez. I - Sentenza, 3 marzo 2010, n. 495

Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

 

 

SUPPLENZA SU POSTO VACANTE - durata annuale con termine al 31 agosto.

Tribunale di Brindisi- Sezione Lavoro – Sentenza n. 460/2010.

L’art. 4 della L. n. 124/99 (che disciplina la materia delle supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell’anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).
Conferma quanto sopra lo stesso D.M. n. 430/00 (regolamento delle supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).
 

 

LAVORO PUBBLICO – DIRIGENTI – RECESSO DELLA PA - PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI

Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 8329 dell'8 aprile 2010

La Suprema Corte ha statuito che dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ricavabile il principio, non derogabile dai contratti collettivi, per cui il parere preventivo e vincolante del Comitato dei Garanti sulle ipotesi di recesso proposte dalla PA nei confronti dei dirigenti pubblici riguarda il recesso per responsabilità dirigenziale e i soli casi di indissolubile intreccio fra quest’ultima e la responsabilità tipicamente disciplinare.
 

Pubblico impiego - Ferie e festività

Cons. Stato Sez. VI Sent., 7 maggio 2010, n. 2663


Nel pubblico impiego è certamente ammissibile la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (Conferma della sentenza del Tar Lazio - Roma, sez. I ter, n. 504/2005).

 

Pubblico impiego - Trattamento economico - Mansioni superiori

T.A.R. Lombardia - Brescia Sez. II Sent., 14 maggio 2010, n. 1749

Nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è stato soppresso dal d.lgs. n. 387/1998, art. 15, con efficacia retroattiva. Tale portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.
 

 

TORNA SU

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza i cookies, per ulteriori informazioni clicca qui. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego.

Ok