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Infortuni

Commento giurisprudenziale

QUANDO IL PROF NON PAGA PER INFORTNI AGLI ALUNNI
(L’insegnante ne risponde solo se c’è prova di comportamento che determina colpa grave)

Non è responsabilità del danno erariale conseguente all’infortunio di un alunno il docente rispetto al quale non sia provato un comportamento connotato da colpa grave; e così, il Ministero che ha risarcito l’alunno per l’infortunio non può rivalersi sull’insegnante. L’elemento psicologico della colpa grave costituisce, infatti, requisito indispensabile dell’illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità. E per la sussistenza di detto elemento, secondo un’interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente, non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza. In questi termini si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, così escludendo che il Ministero – che aveva risarcito l’alunno per l’infortunio occorso a scuola per una somma apri a € 235.284,19 – possa rivalersi sul docente nella specie tenuto all’obbligo di vigilanza (sentenza 29.6.2011 n. 2470). Com’è noto, ai sensi delle norme vigenti, è sempre il Ministero dell’Istruzione che interviene nei giudizi per la responsabilità conseguente agli infortuni verificatisi a scuola, nel periodo in cui gli alunni sono affidati alle cure dei docenti, e che viene eventualmente condannato a pagare le somme liquidate a titolo risarcitorio. Il medesimo Ministero, poi, può richiedere le somme pagate direttamente ai docenti responsabili solo nei casi di dolo o colpa grave.
La vicenda
Un alunno, mentre si trovava nella classe lasciata incustodita dall’insegnante di educazione musicale - impegnato nell’aula magna dell’Istituto con altri alunni della stessa classe per una esercitazione di canto - cadeva, procurandosi un grave infortunio alla testa, con conseguente ricovero ospedaliero e sottoposizione ad un delicato intervento chirurgico. Il Ministero, convenuto in Tribunale dall’infortunato, era condannato al pagamento della somma di € 235.284,19 quale risarcimento dei danni subiti dal minore e dai genitori.
Il Ministero dell’Istruzione avviava un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per il recupero del danno erariale – rappresentato dall’esborso indicato – nei confronti del docente alla cui vigilanza era affidato l’alunno la momento del sinistro. Il giudice contabile nega il diritto dell’amministrazione di rivalersi nei confronti dell’insegnante per difetto dei presupposti di legge.
Motivazioni della sentenza
Il Ministero deduceva che l’esborso della somma di € 235.284,19, effettuato per l’infortunio subito dal minore fosse addebitabile all’insegnante al quale contestava di essere venuto meno ai più elementari doveri di vigilanza dei minori affidati alla sua custodia e di non avere adottato le cautele necessarie per assolvere gli obblighi di vigilanza connessi alla sua funzione.
Secondo la Corte dei Conti l’azione di responsabilità non è fondata.
Dalla ricostruzione dei fatti era infatti emerso che tutta la classe era andata in aula magna per le prove del coro, e che, durante le prove, alcuni alunni, di nascosto e all’insaputa del professore erano usciti dall’aula per andare in classe.
Tanto era bastato in sede civile per dichiarare la responsabilità (contrattuale) della scuola e del Ministero, che non avevano potuto fornito la prova liberatoria della causa non imputabile: era infatti pacifico che allorché si era verificato l’incidente gli alunni, durante l’orario scolastico, erano privi di qualsivoglia sorveglianza, e che la eventuale presenza di un docente li avrebbe indotti a tenere un contegno più cauto tale da impedire il verificarsi del sinistro in questione.
Dal punto di vista civilistico era irrilevante accertare se, al momento dell’infortunio, l’alunno, unitamente ad altri compagni, fosse rimasto in classe con la consapevolezza del professore o se si fosse allontanato dall’aula magna - ove si trovava l’intera classe - all’insaputa dell’insegnante. La circostanza rileva invece ai fini dell’addebito della responsabilità amministrativa e contabile, e quindi del diritto del Ministero di rivalersi della somma sborsata sull’insegnante.
L’elemento psicologico della colpa grave costituisce, infatti, requisito indispensabile dell’illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità, né tantomeno inversioni dell’onere della prova previsto per la responsabilità contrattuale.
Nel caso in cui, infatti, gli alunni fossero rimasti da soli in classe, con la consapevolezza del docente, la sua condotta, non osservando apertamente l’obbligo di vigilanza su di lui incombente, avrebbe integrato gli estremi della colpa grave, per la cui sussistenza, secondo un’interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente, non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui ha operato il dipendente sia desumibile un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi.
Qualora, invece, gli alunni fossero sfuggiti al controllo del docente, uscendo di nascosto dall’aula magna, ove erano presenti gli alunni impegnati a svolgere le prove di canto, la sua condotta, sia pure certamente negligente per non avere sufficientemente vigilato, non avrebbe integrato, ad avviso della giudice, quella palese non curanza degli obblighi di servizio, necessaria per la sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito erariale.
La suddetta circostanza - ovverosia la consapevolezza o meno da parte dell’insegnante della presenza di alunni soli nella classe - era, secondo la Corte, rimasta non sufficientemente accertata. Da ciò discende l’impossibilità di una condanna del docente, essendo mancata la prova certa che la sua condotta, al momento del sinistro, integrasse il requisito della colpa grave.

Anna Nardone

Pubblicato su “il sole 24 ore Scuola” n. 22 del 23 dicembre 2011 – 12 gennaio 2012

 

Commento giurisprudenziale

ALUNNA MORSA DA UN CANE, LA SCUOLA RISARCISCE I DANNI
(Il rimborso si evita soltanto se l’istituto dimostra di aver attivato adeguata vigilanza e sorveglianza)

La scuola risponde dell’aggressione ad un’alunna da parte di un cane randagio entrato nel cortile della scuola, salvo che riesca a provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale, essendo stati predisposti tutti gli accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi. Così decide la Corte di Cassazione, Sez. III civile con sentenza del 15.02.2011, n. 3680, ribaltando le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio, tutte negative circa la sussistenza di obblighi risarcitori in capo alla scuola.
La vicenda
Una studentessa veniva addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola nel cortile antistante l'edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire al termine delle lezioni. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno per le lesioni subite avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione; e così la Corte d'appello, che negava la sussistenza a carico dell’amministrazione dell'obbligo di impedire, attraverso appositi accorgimenti, compresa la destinazione di personale addetto alla sorveglianza all'ingresso, il verificarsi di simili eventi; ed altresì che la sorveglianza all'ingresso risponda a principi di prudenza e diligenza o che vi sia colpa (o dolo) della scuola, nella mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare l'accesso di cani. Restando, perciò esclusa la possibilità di riferire l'evento alla responsabilità dell’amministrazione stessa.
L’alunna ricorreva in Cassazione chiedendo l’applicazione del principio di diritto per cui - stante la portata generale dell'obbligo dell'amministrazione scolastica di garantire la sicurezza degli alunni, così che la sorveglianza e la custodia degli spazi frequentati dagli allievi deve intendersi finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile, compresa l'introduzione di animali privi di custodia - chi agisce per il risarcimento deve solo dimostrare l'evento dannoso e il suo verificarsi nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante.
La Cassazione, discostandosi dall’orientamento dei giudici di primo e secondo grado, giudica fondate le ragioni della studentessa.
Motivi della decisione
Da quasi un decennio è principio consolidato, nella giurisprudenza della Cassazione, che il titolo della responsabilità del Ministero dell’Istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quindi, lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l'autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui. Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (in particolare da Cass. n. 16947 del 2003 sino a tempi molto recenti). Pure pacifico da tempo è che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso). Inoltre è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.; sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello nel caso in questione contrastano, evidentemente, con questi principi. Oltre a ignorare il duplice titolo di responsabilità e la facoltà di scelta in capo al danneggiato, non hanno valutato la portata degli obblighi contrattuali derivanti all'amministrazione scolastica a seguito dell'iscrizione dell'alunno. Con l'iscrizione, gli alunni sono affidati all'amministrazione scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il personale - docente e non - e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc. Dall'iscrizione deriva a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Quindi, anche l'obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti necessari a seconda della conformazione dei luoghi, affinché nei locali scolastici non si introducano terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni. Ne deriva che, nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate dall'aggressione di un cane incustodito, nei locali e pertinenze (come nel caso di cui si parla il cortile antistante l'edificio scolastico) messi a disposizione dalla scuola, l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi.
L’orientamento espresso nelle sentenze assunte nei precedenti gradi – che negava la l'obbligo dell’amministrazione scolastica di impedire il verificarsi di un evento come quello di cui si è riferito – deve essere disatteso.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n.6 del 18 - 31 marzo 2011

 

Commento giurisprudenziale

 

INFORTUNI: RESPONSABILITA’ ANCHE FUORI DALL’ISTITUTO
(Muore uno studente investito da un autobus. La scuola avrebbe dovuto controllare meglio la fase della vigilanza)

La scuola è responsabile per gli infortuni agli alunni anche quando l’incidente avvenga non già all’interno dell’istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, ossia in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma all’uscita dalla scuola, quando i ragazzi hanno già varcato i "confini" dell’istituto.
La Corte di Cassazione con sentenza del 7 maggio 2010 n. 17574 ha ritenuto la responsabilità - oltre che del conducente dell’autobus - anche del personale scolastico per non aver vigilato o comunque predisposto adeguati accorgimenti, al fine di evitare un grave incidente stradale nel quale perdeva la vita uno studente di prima media.
Sussiste una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. La natura della responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, è da ricondursi nell'ambito della responsabilità contrattuale.
La vicenda
Un alunno di prima media, al termine delle lezioni usciva di scuola e sulla strada antistante l’edificio scolastico e veniva investito e schiacciato da un autobus, morendo sul colpo.
Venivano chiamati a rispondere dell’incidente, ciascuno per la condotta specificatamente contestata, il guidatore dell’autobus cui si addebitava di aver condotto il mezzo a velocità troppo alta e comunque di non essersi fermato in presenza dei ragazzi che uscivano da scuola; l’insegnante che aveva effettuato la lezione dell’ultima ora di scuola prima dell’uscita, cui si addebitava la violazione dell’obbligo di assistere gli alunni all’uscita; la preside dell’istituto per avere, in violazione dei doveri inerenti la funzione direttiva di cui era titolare, omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire la incolumità degli alunni.
Il giudice di primo grado riteneva tutti gli imputati responsabili dell’incidente, nelle loro rispettive qualità. La Corte d’appello non condivideva invece la regola di giudizio seguita dal giudice di primo grado secondo cui il personale scolastico ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei minori non solo all’interno dell’edificio scolastico ma anche nelle ulteriori situazioni pericolose che possano verificarsi fino a che il soggetto non sia entrato sotto la sfera di protezione di altri; riteneva che il personale scolastico avesse agito correttamente nel considerare cessato il suo obbligo con l’uscita dei minori dalla scuola al termine dell’ultima ora di lezione che ivi si era svolta; infatti l’obbligo stabilito dal contratto collettivo, secondo cui l’insegnante "assiste" all’uscita degli alunni non esprimeva un concetto estensivo del compito dell’insegnante e parlava solo di "uscita" dalla scuola.
Avverso tale sentenza veniva presentato ricorso per cassazione, all’esito della quale la Corte ha ribaltato la tesi del giudice di secondo grado, confermando – per quel che rileva - la responsabilità del personale della scuola.
Motivi della decisione
Secondo la Cassazione, le assoluzioni pronunciate dalla Corte di appello ispirate alla non corretta applicazione delle norme di legge. Deve in primo luogo affermarsi che non può essere messa in dubbio l’esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto.
Tanto premesso e ribadito, deve però anche rilevarsi che nel caso di specie la situazione si presenta singolare e di particolare complessità, dal momento che l’incidente nel quale il giovane studente ha perso la vita è avvenuto non già all’interno dell’istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma all’uscita dalla scuola, quando i ragazzi avevano già varcato i "confini" dell’istituto e molti di essi erano in procinto di salire sul mezzo che li avrebbe portati alle rispettive abitazioni. L’incidente si è dunque verificato in un momento particolare ed è in relazione a tale momento che occorre chiarire le responsabilità.
Al riguardo osserva il Collegio che è stata dimostrata con evidente chiarezza la mancata organizzazione del momento dell’arrivo dell’autobus e dell’uscita dei ragazzi. Semplici cautele avrebbero impedito l’evento, che si è verificato allorchè i ragazzi correvano incontro al loro autobus, ancora prima che lo stesso si fermasse, poichè non vi era una fermata prestabilita. Di tale pericolosità doveva farsi carico il personale scolastico e soprattutto la preside, in virtù dei poteri direttivi che la legge le riconosce e del più generale dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, a tutela di quei ragazzi che le erano stati affidati. Sarebbe bastato che venissero attuate delle semplici misure organizzative - che infatti sono state attuate dopo.
Quanto alla posizione dell’insegnante dell’ultima ora, ferma restando la sussistenza anche in capo al medesimo di una posizione di garanzia, quale sopra precisata, che gli imponeva quanto meno di segnalare la situazione pericolosa di cui si è detto e in ogni caso di vigilare sull’uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o altri soggetti parimente responsabili, si deve tuttavia tenere conto della incertezza che è derivata dalla non chiara ricostruzione della normativa di riferimento, e delle istruzioni fornite al riguardo dalla Preside, che ovviamente gli insegnanti dovevano rispettare, nelle quali pare riscontrabile una causa di giustificazione del comportamento del medesimo.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 17 del 15 - 28 ottobre 2010

 

Commento giurisprudenziale

MANCATA VIGILANZA ALL’ASILO, IL MINISTERO E’ RESPONSABILE
(L’alunno non va mai lasciato solo, altrimenti in caso di incidente l’amministrazione risponde dei danni al bambino)

L’amministrazione deve rispondere dell’incidente occorso all’alunno di scuola materna mentre si trovava in bagno, senza l’assistenza di personale. Infatti, in considerazione dell’età, l’alunno non doveva essere lasciato solo in bagno dalla maestra, che, dopo averlo accompagnato era subito tornata in classe dagli altri bambini; la medesima, per adempiere compiutamente al proprio obbligo di sorveglianza, avrebbe dovuto chiedere al personale della scuola di assistere l’alunno in bagno. Sussiste pertanto la responsabilità contrattuale della scuola, quindi del Ministero, per non aver vigilato in modo completo sulla sicurezza e incolumità dell’alunno.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 26 aprile 2010 n. 9906.
La vicenda
I genitori di un’alunna di scuola materna convenivano il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore in occasione di un incidente occorsole all’interno della scuola materna dalla stessa frequentata. Precisavano, a tal fine, che verso la bimba era stata accompagnata dalla maestra, che poi era ritornata in classe, in bagno; che la bimba aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito l’occhio sinistro procurandole gravi lesioni. I giudici aditi nei diversi gradi di giudizio – e da ultimo la Suprema Corte di Cassazione - accoglievano la domanda sul presupposto che l’incidente si era verificato per culpa in vigilando dell’insegnante, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni.
Motivi della decisione
La Cassazione richiama il principio ormai pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) per cui la responsabilità dell’istituto scolastica e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia di natura contrattuale. Fra allievo ed istituto scolastico - con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all’onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.
In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell’azione.
Sulla base di questi principi, i giudici nel riconoscere la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando, avevano a tal fine precisato che la piccola, accompagnata in bagno dalla maestra che è ritornata immediatamente in classe ove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola, avvalendosi eventualmente dell’ausilio e l’intervento del personale non docente, ma sempre su interessamento della maestra che aveva la responsabilità di vigilare sui bimbi ad essa affidati; concludendo che, al di là della
circostanza che la rottura della catenella del W.C. era circostanza imprevedibile, resta comunque la mancata sorveglianza necessitata in considerazione dell’età della bambina che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo.
I giudici avevano, quindi, puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l’ausilio di terzi (il personale non docente della scuola materna), il titolo della responsabilità a carico dell’insegnante, che concretizzava non colpa grave o dolo, ma inadempimento di un obbligo contrattuale (di vigilanza), che comunque era ad essa ascrivibile.
Di qui, la responsabilità del Ministero: infatti, nessuna prova era stata fornita da parte dell’Amministrazione, cui incombeva, che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa alla medesima non imputabile.
A tale ultimo proposito, infatti, il medesimo consolidato orientamento che vuole che la responsabilità in caso di autolesione dell’alunno sia di natura contrattuale ad ogni effetto – anche probatorio -, induceva talora la medesima Cassazione ad assolvere l’amministrazione scolastica da qualunque obbligo risarcitorio nei confronti dell’alunno infortunato. Ciò allorché si sia dimostrato che l’evento era stato imprevedibile e improvviso, concretizzando la situazione tipica di esclusione di responsabilità contrattuale consistente nel caso fortuito - che si realizza qualora vi sia la dimostrazione che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta; che non è stata omessa l’adozione di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina (cfr. ad esempio Cass. Civ., sez. III, n. 24456/05).

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 13 del 17 - 30 giugno 2010

 

SUGLI INFORTUNI RISPONDE L’ISTITUTO
(Il docente è imputabile soltanto nei casi di colpa grave)

Tutte le responsabilità per infortuni occorsi agli alunni, quindi anche quella per danno arrecato dall’alunno a se stesso, fanno capo all'amministrazione scolastica e non al docente o in genere al personale scolastico.
Detto regime trae fondamento – in generale - dal principio consacrato dall'art. 28 della Costituzione, in virtù del quale la responsabilità civile del personale pubblico per atti compiuti in violazione di diritti si estende allo Stato e agli enti pubblici: essa è, cioè, responsabilità dell'amministrazione; e in particolare, in tema di responsabilità del personale scolastico, dall'art. 61, c. 2, della legge 11 luglio 1980 n. 312 che prevede la sostituzione dell'Amministrazione scolastica, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nella responsabilità civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi, escludendo in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che in entrambi i casi l'insegnante è privo di legittimazione passiva in tale giudizio, fermo restando che, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno, l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
La Corte costituzionale, ha escluso che il privilegio processuale riconosciuto al personale scolastico sia in contrasto con l'art. 28 della Costituzione, secondo il quale – nel dettaglio -i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. La limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave della responsabilità verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza (ed è terzo , rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, anche l'alunno che sì sia autodanneggiato) va intesa - con stretta aderenza alla lettera della norma - nel senso che il limite è fissato verso l'Amministrazione e non verso i terzi. Si tratta, quindi, di un limite destinato ad operare soltanto nell'ambito dell'eventuale giudizio dì rivalsa che l'Amministrazione intraprenda contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo aver subito una condanna a favore del danneggiato. Non è condivisibile la tesi secondo cui la menzionata limitazione si applicherebbe anche nelle controversie di risarcimento danni per culpa in vigilando promosse nei confronti degli insegnanti statali, e addirittura anche nei confronti dell'Amministrazione. Per quanto concerne l'Amministrazione, è infatti sufficiente notare che il citato art. 61 è ispirato da esigenze di tutela rivolte verso il personale scolastico, e non già verso l'Amministrazione, per cui eccede manifestamente le finalità della norma volgerla a tutela di quest'ultima, esentandola, senza plausibile ragione, dalla presunzione di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni, così determinando un ingiustificato aggravio, sul piano probatorio, per i danneggiato. Quanto agli insegnanti, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze, ritenute troppo gravose, dell’applicabilità nei loro confronti della presunzione di colpa è realizzata non sul piano sostanziale, bensì esclusivamente sul piano processuale, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Si precisa, infine, che il soggetto da ritenere legittimato passivo in simili azioni risarcitorie – e in concreto tenuto al pagamento del dovuto - è il Ministero, e non l'istituzione scolastica, rimanendo il personale scolastico personale dello Stato, nonostante la personalità giuridica riconosciuta alle scuole.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 12 del 3 - 16 giugno 2010
 

VIGILANZA, TUTTE LE REGOLE
(Come cambia la responsabilità di controllo sugli allievi maggiorenni)

Ai fini della sussistenza della responsabilità della scuola per infortunio, il generico dovere di vigilanza sugli allievi con il raggiungimento della maggiore età cessa, e così la presunzione di colpa a carico del personale scolastico; per l’effetto, agli infortuni si applica l’ordinario regime probatorio.
Infatti, la responsabilità della scuola per gli infortuni non è illimitata, fondandosi, comunque sull'esistenza di un obbligo specifico di vigilanza e di un inadempimento a tale obbligo da parte del personale scolastico.
Certo è che anche per gli alunni minori l'età non è irrilevante rispetto all'obbligazione di vigilanza. La giurisprudenza afferma costantemente che il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Si legga l’opinione della Corte di Cassazione: "Il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, comma 2, c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi” (Cass. civ., sez. III, 23.6.1993, n. 6937; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10.12.1998, n. 12424; Cass. civ., sez. III, 15.12.1980, n.6503).
Coerentemente, la medesima Cassazione giudica che con riferimento ad alunni maggiorenni, "la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile […] nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante" (Cass. civ., sez. III, 30.5.2001, n. 7387).
Il medesimo principio vale anche con riferimento alla responsabilità contrattuale (quella invocabile – secondo la giurisprudenza – nelle ipotesi di alunno che si faccia male da solo). Invero, anche nell’ambito della responsabilità contrattuale assume certamente rilievo l'età del danneggiato. In particolare, applicando all’ipotesi del danno da autolesione dell’alunno maggiorenne le norme codicistiche (cfr. art. 1227 c.c.) si esclude il diritto al risarcimento del danno allorché l’alunno avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza.
In altre parole, quale che sia il titolo della responsabilità astrattamente invocabile, il dovere generico di vigilanza sugli alunni viene meno al raggiungimento della maggiore età. E’ al compimento della maggiore età, infatti, che il soggetto acquista la piena capacità di agire – così definita la capacità di compiere validamente atti giuridici, di agire e resistere in giudizio, etc. – e così l’attitudine ad avere cura della propria incolumità fisica in modo autonomo e responsabile, e ad evitare di procurare danno a se stesso.
L’esclusione si riferisce unicamente al dovere di vigilanza di tipo generico che incombe sul personale scolastico, quello cioè non connesso a particolari esposizioni a rischio protette in modo specifico dall’ordinamento. A tal proposito, rilevano le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che creano obblighi giuridici per i datori di lavoro, e quindi per l'amministrazione scolastica. In relazione a dette disposizioni, gli obblighi di tutela senza dubbio prescindono dall'età degli alunni – essendo perdipiù validi anche per i soggetti lavoratori in genere.
In sintesi, ove l'attività scolastica in concreto posta in essere non sia tra quelle che interferiscono con la sicurezza sui luoghi di lavoro, la maggiore età dell'alunno interrompe giuridicamente il generico dovere di sorveglianza da parte dell'amministrazione scolastica.
Ove invece l’attività scolastica rientri tre quelle – peraltro coperte da assicurazione INAIL - che richiedono un’attività materiale in qualche modo rischiosa, correlata ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro, corsi di qualificazione professionale, ovvero che prevedano l’utilizzo di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc), ovvero lo svolgimento di esercitazioni di scienze motorie e sportive, gli obblighi di salvaguardia dell’incolumità fisica degli alunni non vengono meno in ragione della maggiore età dell’alunno.
Da tanto deriva l'irrilevanza ai fini della sussistenza della responsabilità dell’amministrazione scolastica di eventuali autorizzazioni e/o liberatorie dei genitori in funzione di espressione del consenso allo svolgimento di attività del genere “rischioso” da ultimo richiamate, le quali non possono rappresentare validi esimenti, come ribadito in più occasioni dalla Cassazione.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 12 del 3 - 16 giugno 2010

 

Commento giurisprudenziale

LA SCUOLA PAGA I DANNI SE L’ALUNNO SI FA MALE
(Unica eccezione: dimostrare che l’incidente non è dovuto a responsabilità dell’insegnante)

Se l’alunno si fa male a scuola durante lo svolgimento delle lezioni, la scuola è obbligata a risarcire il danno – a meno che non provi che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’insegnante. Infatti in caso di danno procurato dall’alunno a se stesso (c.d. autolesione) non sussiste la presunzione di colpa dell’insegnante per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, che è invece invocabile nelle ipotesi in cui un l’alunno procuri un danno ad un altro alunno o a un terzo, e che è superabile solo dallaprova di non aver potuto impedire il fatto. Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 20 aprile 2010 n. 9325, confermando un orientamento ormai consolidato, che ha indotto talora ad assolvere l’amministrazione scolastica da qualunque obbligo risarcitorio nei confronti dell’alunno infortunato laddove si sia dimostrato che l’evento era stato imprevedibile e improvviso, in ciò ravvisando la situazione tipica di esclusione di responsabilità consistente nel caso fortuito - che si realizza qualora vi sia la dimostrazione che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta; che non è stata omessa l’adozione di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 24456/05).
La vicenda
L’alunno e la famiglia adivano il giudice per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni subiti allorché, durante l’ora di educazione fisica, nell’eseguire un salto in alto, era caduto riportando lesioni. La Cassazione, affermando i principi su esposti, conferma l’obbligo di risarcire i danni patiti a carico della scuola – e quindi del Ministero –, avendo i ricorrenti provato che la caduta e le conseguenti lesioni si erano verificate durante l’ora di educazione fisica, nonché il nesso causale tra il salto richiesto dall’insegnante e le lesioni subite dall’alunno; mentre l’amministrazione scolastica non aveva in alcun modo dimostrato che l’evento dannoso era stato determinato da causa non imputabile all’insegnante.
Motivi della decisione
La Corte di Cassazione precisa che, nella vicenda di cui è causa, la responsabilità dell’istituto scolastico va correttamente qualificata come contrattuale. Infatti, è ormai affermazione consolidata nella giurisprudenza della Cassazione che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità della scuola e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, come invece nella diversa ipotesi di danno cagionato dall’alunno ad altro alunno o a terzi. In quest’ultimo caso, infatti, trova applicazione l’art. 2048 c.c. che afferma la presunzione di responsabilità dei maestri e precettori per i danni causati dagli alunni affidati alla loro vigilanza, salva la prova – negativa e invero diabolica - di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso di autolesione, la responsabilità dell’istituto scolastico è invece contrattuale, nel senso che, con l’accoglimento della domanda di iscrizione, si determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione dell’istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi nel tempo in cui questi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; e l’insegnante instaura con l’alunno un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesioni nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio dell’inadempimento contrattuale del debitore - art. 1218 c.c. – cosicché mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare – con prova positiva - che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (cfr. Cass, Sezioni Uniti, n. 9346/2002; Cass. n. 24456/2005).
Orbene, nella specie, i ricorrenti evocavano la responsabilità dell’amministrazione scolastica fondando la domanda sulla prova che l’infortunio e le lesioni riportate si erano verificate durante l’ora di lezione; mentre l’amministrazione scolastica non aveva in alcun modo dimostrato che l’evento dannoso era da scrivere ad un caso fortuito, non imputabile all’insegnante.
Dunque la scuola – e per essa il Ministero – viene condannata al ristoro di tutti i danni patiti dall’alunno infortunato.
A questo proposito, giova ricordare che nonostante la profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta con le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale dello Stato: pertanto, la legittimazione passiva nei giudizi civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni spetta comunque al Ministero e non alla singola istituzione scolastica, pur autonoma. Ugualmente si rammenta, sotto il profilo processuale, che nelle vertenze aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità degli insegnanti statali per gli incidenti verificatisi agli alunni, è prevista la sostituzione del Ministero dell’Istruzione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave. La norma esclude cioè la possibilità che gli insegnanti siano direttamente chiamati in giudizio da terzi nelle azioni di risarcimento del danno. Vero è che, in tali casi, qualora il Ministero sia condannata a risarcire il danno, l'insegnante potrà successivamente essere obbligato a restituire all’amministrazione, in via di rivalsa, quanto da questa sborsato, ma solo nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza a sua carico di dolo o colpa grave in occasione dell’evento dannoso – con limitazione di responsabilità personale valevole solo nei rapporti con l'amministrazione, e non con i terzi. Il relativo giudizio di responsabilità potrà essere avviato dal Ministero dell’Istruzione davanti alla Corte dei Conti.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 9 del 29 aprile – 12 maggio 2010

 

 

PROF ASSICURATI D’UFFICIO
(Per chi sta in cattedra scatta la tutela obbligatoria garantita dall’Inail)

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dalla legge. In particolare, se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; se sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche; esercitazioni pratiche; esercitazioni di lavoro. Dove per esercitazione pratica si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette. Per quanto riguarda il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante detti viaggi, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa. Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curricolari ed extra-curricolari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.
Requisito imprescindibile ai fini dell'operatività della tutela è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione. In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio – pur se in astratto generico – deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative. In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo. A tale proposito, si esclude la tutela al dipendente vittima di un sinistro verificatosi nel tragitto casa-lavoro con mezzo proprio, allorché risulti che la responsabilità dell'incidente sia imputabile al medesimo dipendente. Infatti si ritiene che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice. E ugualmente la Cassazione giudica che non compete alcun ristoro per eventuali infortuni occorsi al docente nello svolgimento di attività di insegnamento che di per sé non diano luogo alla tutela antinfortunistica, ivi compresi gli infortuni in itinere mentre l'insegnante si reca, ad esempio, ad un corso obbligatorio di aggiornamento – posto che le norme vigenti limitano la copertura alle attività di insegnamento che prevedano esperienze ovvero esercitazioni pratiche.
A carico dell’INAIL, durante l'assenza dovuta all’infortunio al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio. Il medesimo trattamento è riservato anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, ed anche durante l’eventuale ulteriore nomina conferita in costanza di infortunio occorso in occasione di lavoro.
L’indennizzo concesso dall’INAIL non rappresenta però una riparazione integrale del danno alla salute occorso al dipendente nell’espletamento delle attività coperte, perché viene determinato con criteri automatici che non ne consentono l'adeguamento al caso concreto. Tale indennizzo non può quindi frustrare il diritto del danneggiato ad agire in giudizio per il conseguimento del risarcimento differenziale, ove spettante.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 2 del 22 gennaio - 4 febbraio 2010

 

IL RISARCIMENTO E’ DA RESTITUIRE
(Se la cifra si somma alla retribuzione regolarmente incassata)

Secondo le vigenti norme contrattuali il dirigente scolastico o personale docente e non docente che a causa di un infortunio subito imputabile a responsabilità di terzi sia stato risarcito del danno da mancato guadagno, ha l’obbligo di versare all’amministrazione quanto effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - fino a concorrenza di quanto dalla stessa amministrazione erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti. Impregiudicato l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
La disposizione vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dall’assicurazione di quest’ultimo. L’Amministrazione può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio. Per questo motivo, gli uffici scolastici provinciali quando hanno notizia dell’assenza di un dipendente dovuta ad infortunio provocato da terzi, hanno l’obbligo di effettuare tutti i necessari accertamenti per acclarare l’esistenza o meno di eventuale responsabilità di terzi. Qualora tali accertamenti abbiano esito positivo, devono poi agire per ottenere il risarcimento nei confronti del terzo responsabile e, ove come nella gran parte dei casi accade, si tratti di un infortunio automobilistico, deve agire nei confronti della sua Assicurazione.
Nel dettaglio, detti uffici dovranno dapprima richiedere al terzo responsabile e, nel caso di incidente stradale, al conducente del veicolo, al suo proprietario se diverso dal conducente e alla Compagnia di Assicurazione del veicolo di risarcire il danno - tenuto conto che il diritto al risarcimento del danno dovuto ad incidente stradale si prescrive in due anni. Nel caso in cui non vi sia adesione spontanea del soggetto tenuto a risarcire il danno, una volta decorso un congruo lasso di tempo, potrà essere investita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, competente per il recupero del danno.
Infatti, l’assenza per malattia del dipendente infortunato, causato da fatto illecito del terzo impedisce al dipendente di adempiere all’obbligo della prestazione della propria attività lavorativa. Di conseguenza, l’Amministrazione si trova ad essere danneggiata sia per la mancata prestazione del dipendente sia per la retribuzione che è, comunque, tenuta a corrispondergli durante l’assenza per malattia.
La quantificazione del danno deve perciò tenere conto della retribuzione corrisposta al dipendente durante l’assenza per malattia; i contributi previdenziali assicurativi obbligatoriamente pagati durante l’assenza per malattia.
Nella quantificazione del danno non si deve tenere conto della retribuzione corrisposta al supplente assunto in sostituzione del titolare infortunato, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione effettivamente espletata dal supplente. Nella quantificazione del danno erariale si deve, quindi, tenere conto degli stipendi e degli assegni accessori liquidati al dipendente titolare infortunato nel periodo di assenza dal servizio e, quindi, di assenza di una effettiva prestazione lavorativa.
In questi termini è la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni riunite con sentenza 12/11/1988 n. 6132. Secondo la Corte di Cassazione il pregiudizio da risarcire al datore di lavoro per l’assenza dal servizio del dipendente ammonta quanto meno alla retribuzione corrisposta a vuoto e dei contributi previdenziali versati. Non ha alcuna rilevanza il modo in cui il datore di lavoro abbia fronteggiato la temporanea assenza dal servizio del dipendente infortunato.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 2 del 22 gennaio - 4 febbraio 2010

 

VA RISARCITO L’INFORTUNIO DURANTE LA PAUSA PRANZO

E’ indennizzabile l’infortunio in itinere anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia tornato a casa per la pausa pranzo, usufruendo di un mezzo proprio, laddove il percorso seguito costituisce quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, e sia seguito per motivi collegabili all’attività lavorativa, e non per ragioni personali o in orari non collegabili a detta attività; l’uso del veicolo privato per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro sia giustificato in considerazione della mancanza di trasporto pubblico ovvero dell’incompatibilità degli orari del trasporto pubblico rispetto all’orario di lavoro dell’infortunato; sia assente una mensa aziendale, ovvero – come nella specie - non offra quel particolare regime dietetico seguito da lavoratore, e che solo al proprio domicilio può seguire. Così decide la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza 27.05.2009, n. 12326, nella quale torna a pronunciarsi in materia di indennizzabilità degli infortuni in itinere, ribadendo i propri indirizzi ormai consolidati.
La vicenda
Un docente universitario veniva coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale perdeva la vita, mentre si recava all’università su una moto che si scontrava con altra autovettura. Gli eredi ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell’infortunio in itinere in quanto il professore era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto essendo affetto da varie patologie e non avendo l’università una mensa: pertanto richiedevano il riconoscimento dell’infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico. La Cassazione, definitivamente pronunciando, giudica sussistenti nella specie tutti i presupposti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere meritevole di indennizzo.
Motivi della decisione
La Cassazione ribadisce il proprio consolidato indirizzo secondo cui un infortunio occorso a un lavoratore può ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, allorchè sussista uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. In particolare, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuino la legittimità o meno dell’uso del mezzo in questione secondo gli «standars» comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni (cfr. Cass. Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376; Cass. sez. lav. 27 gennaio 2006. n. 1712; Cass., sez. lav., 4 aprile 2005. n. 6929). L’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione: b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. Presupposti questi la cui sussistenza è stata verificata nel caso di specie: l’infortunio avveniva allorché il docente veniva coinvolto in un incidente stradale per essere stata la sua moto investita da una autovettura; nell’incidente il professore perdeva la vita. Veniva accertato che il professore aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito; che, inoltre, l’orario in cui si era verificato l’incidente era e compatibile con quello di normale consumazione dei pasti; in ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo, veniva considerato che nel periodo estivo – di cui era causa - il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talché il mezzo privato diventava “una vera e propria necessità.
In tema di infortunio in itinere, un orientamento della giurisprudenza nega la tutela al dipendente pubblico vittima di un sinistro verificatosi nel tragitto casa-lavoro con mezzo proprio, allorché risulti che la responsabilità dell'incidente sia a lui imputabile. Infatti si ritiene che la violazione del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (cfr. Cass. Sez. Lav. 6.8.2003 n. 11885; Cons. Stato, Sez. VI, 20.3.2007 n. 1309). Un opposto indirizzo della Cassazione afferma invece il principio di diritto secondo il quale la colpa esclusiva del lavoratore non osta all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, salvo il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività. E proprio in riferimento ad un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva provocato un incidente per non aver osservato il codice della strada, la Cassazione giudicava che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 4.12.2001, n. 15312).

Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 13 del 25 giu. – 27 ago. 2009

 

 

Commento giurisprudenziale

 

INFORTUNI CON AUTO PROPRIA RISARCITI IN VIA ECCEZIONALE

E’ indennizzabile in quanto coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro il sinistro occorso al dipendente durante il tragitto tra casa e posto di lavoro su un mezzo privato, a condizione che l’uso di tale mezzo fosse necessario in relazione sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto. Così decide la Corte di Cassazione con una recente sentenza nella quale precisa che altri interessi diversi del lavoratore rispondano ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (sentenza 7.3.2008, n. 6211).
La vicenda
Un dipendente pubblico subiva un sinistro stradale mentre si recava al lavoro a bordo di mezzo proprio; chiedeva all'INAIL il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, ma la domanda veniva respinta sulla scorta della motivazione che l’l'infortunio in itinere è indennizzabile in quanto accada sulla via ordinarimanente seguita per recarsi al lavoro e sempreché il lavoratore sia necessitato ad usare il mezzo privato; nella specie, risultava utilizzabile il mezzo pubblico e non si ravvisava la necessità di utilizzare il mezzo privato, anche ammettendo che con l'uso del motociclo il tempo di percorrenza fosse di 15 minuti anziché 30-35 richiesti dall'autobus.
Il dipendente assumeva le iniziative legali del caso, finchè la Cassazione respingeva definitivamente la sua richiesta affermando che nella fattispecie l'infortunio non fosse indennizzabile.
Motivi della decisione
Benché il dipendente pubblico abbia dimostrato che vi è un nesso causale tra il percorso seguito e l’infortunio; che la scelta del mezzo privato era per nulla rischiosa e rispondeva ad esigenze meritevoli di tutela, quali il maggior tempo da trascorrere in famiglia; che l’uso del mezzo privato consentiva di evitare il rischio ingorgo; che la fermata di una linea era distante dal luogo di lavoro, mentre l’altra linea era interessata da lavori – la Cassazione giudica nondimeno il ricorso infondato.
In tema di infortunio in itinere, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità- perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (cfr. Cass. 27.7.2006 n. 17167). In tema di infortunio in itinere si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio di tempo (cfr. Cass. 29.9.2005 n. 19047). Al contrario, la scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana (cfr. Cass. 4.4.2005 n. 6929), mentre si è giudicato non indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative (Cass. 6.10.2004 n. 19940).
Dai precedenti sopra indicati la Cassazione conclude che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla necessità di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto. Nella specie, correttamente si riteneva che fosse utilizzabile il mezzo pubblico e non si ravvisava la necessità di utilizzare il mezzo privato da parte del dipendente, anche ammettendo che con l'uso del motociclo il tempo di percorrenza fosse di 15 minuti anziché 30-35 richiesti dall'autobus. Pertanto, l’indennizzo a carico dell’istituto di pubblica assistenza non era riconoscibile.
A proposito dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere vale la pena di ricordare l’orientamento costante della giurisprudenza – anche amministrativa – che nega la tutela al dipendente pubblico vittima di un sinistro verificatosi nel tragitto casa-lavoro con mezzo proprio, allorché risulti che la responsabilità dell'incidente sia imputabile al medesimo dipendente. Infatti si ritiene che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (cfr. Cass. Sez. Lav. 6.8.2003 n. 11885; Cons. Stato, Sez. VI, 20.3.2007 n. 1309).
Ed ugualmente occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza che, con specifico riferimento al personale della scuola, le norme vigenti limitano la copertura assicurativa INAIL agli insegnanti che attendono ad esperienze o a esercitazioni pratiche; e che da tanto consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento – ad esempio infortunio in itinere mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento - che di per sé non dà luogo alla tutela antinfortunistica (cfr. Cass. Sez. Lav. 7.2.2008 n. 2895).
Infine, si rammenta che l’indennizzo INAIL - non rappresentando una riparazione integrale del danno alla salute occorso al dipendente, perché determinato con criteri che non ne consentono l'adeguamento al caso concreto – non può frustrare il diritto del danneggiato ad agire in giudizio per il conseguimento del risarcimento differenziale, ove spettante.

Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 2 del 23 genn. – 5 febbr. 2009

 

PARITA’ DI TUTELA NEI VARI CICLI

Nel processo di graduale estensione dell’ambito della tutela antinfortunistica INAIL a favore degli alunni dalle scuole pubbliche e private, un altro importante passo avanti è rappresentato dalla recente circolare 4 aprile 2006 n. 19, anch’essa in qualche modo legata alle trasformazioni del sistema d’istruzione della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo introdotte dalla riforma del 2004.
La disposizione dell’INAIL ha per oggetto i criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive degli alunni di scuole pubbliche e private. In premessa, la circolare richiama alcuni aspetti basilari della citata riforma della scuola,. In particolare, precisa che in materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l'introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso educativo e formativo unitario. Questo nuovo ciclo e strutturato in due fasi: la scuola primaria (ex scuola elementare), e la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). La circolare chiarisce che i piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità; e che tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dalla vigente disciplina antinfortunistica. Infatti, le fattispecie tutelate nell’ambito dell’assicurazione INAIL erano originariamente quelle sole attività correlate allo studio nelle quali gli alunni effettuavano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o svolgevano esercitazioni di lavoro: in altre parole, l’attenzione era posta unicamente su quelle pratiche scolastiche che richiedevano un’attività materiale in qualche modo rischiosa. Alla luce di questa premessa, e della circostanza che il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, la norma conclude che sotto il profilo della tutela assicurativa non si può distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), in virtù del principio della “ parità di tutela a parità di rischio ”. Per l’effetto - richiamando i contenuti della precedente circolare INAIL n. 79/2004 - la disposizione n. 19/2006 puntualizza che gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli eventi che occorrono durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
Le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi sono le stesse già specificate nella precedente circolare del 2004. In particolare, la copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona; la copertura degli alunni della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato. Infine, la circolare precisa che il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti è dovuto a decorrere dall'anno scolastico in corso (1 novembre 2005 - 31 ottobre 2006), e sarà versato in sede di regolazione; nei casi in cui l'INAIL corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l'assicurazione decorrerà dall'anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11, 2-15 giugno 2006

 

INFORTUNISTICA, NUOVE AREE
La disciplina in materia di infortuni sul lavoro – risalente al 1965 – prevede anche una forma di assicurazione obbligatoria INAIL destinata agli alunni delle scuole pubbliche e private. Invero, le fattispecie tutelate erano originariamente limitate ad alcune attività correlate allo studio: in particolare, erano compresi nell'assicurazione gli alunni che effettuavano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgevano esercitazioni di lavoro; gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Quindi, l’attenzione del legislatore era posta su tutte quelle pratiche scolastiche che richiedevano un’attività materiale in qualche modo rischiosa.
Successivamente, a seguito del graduale processo di rinnovamento che ha coinvolto il mondo della didattica, anche l’ambito di applicazione della tutela antinfortunistica rivolta agli alunni delle istituzioni scolastiche si è ampliato fino a ricomprendere nuove forme di esperienze formative attuate con l’ausilio di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc). Tra le più significative tappe di questo percorso di attualizzazione della tutela degli alunni contro gli infortuni, si segnala la Circolare dell’INAIL 17 novembre 2004 n. 79, la quale fa seguito, in particolare, alle novità introdotte dalla riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. n. 59/2004).
La circolare ha per oggetto i criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera a favore degli alunni di scuole pubbliche e private – lezioni diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media per effetto della citata riforma. L’INAIL precisa che questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Come tali, le descritte attività sono ricompresse tra quelle coperte dall’assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ai sensi e per gli effetti della normativa su richiamata. Ne consegue che gli studenti sono assicurati per i sinistri che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche; per quelli che si verifichino nel corso delle esperienze di lavoro; per gli infortuni che avvengano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche. La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona; quella per gli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato. L’INAIL si preoccupa infine di puntualizzare che gli studenti sono assicurati solo per gli eventi che accadano nel corso delle sopra elencate attività, con esclusione di quelli non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l’obbligo assicurativo di legge.
Per le attività non assicurate dall’INAIL, è buona norma che i singoli istituti scolastici provvedano a stipulare apposite polizze assicurative. A questo proposito giova ricordare che l’istituzione scolastica è tenuta per legge a rispondere di tutti i sinistri occorsi agli alunni nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti – e non solo per quelli accaduti nell’espletamento delle esperienze coperte dall’assicurazione obbligatoria INAIL. E’ quindi opportuno che tutto il personale d’istituto, compreso il dirigente scolastico, sia tutelato mediante la stipula di idonee polizze assicurative che coprano adeguatamente le descritte ipotesi di responsabilità. Tantopiù che l’orientamento più recente della giurisprudenza della Corte dei Conti sembra caldeggiare la stipulazione di assicurazione per la responsabilità civile da parte delle amministrazioni scolastiche. Rimane ancora aperto il problema del relativo onere economico, che la vigente normativa pone a carico degli assicurati. Da più parti si auspica che i prossimi rinnovi contrattuali affrontino la soluzione di tale questione magari ipotizzando una ripartizione degli oneri finanziari tra l’amministrazione e i beneficiari. E’ poi evidente che la scelta della compagnia di assicurazione debba avvenire attraverso una procedura trasparente e imparziale. In ogni caso, alla luce delle norme e principi sull’autonomia e sulla dirigenza scolastica, responsabile della conformità della procedura per la stipula del contratto di assicurazione, nonché degli stessi contenuti del contratto è il dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituto e organo dotato della capacità negoziale.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11, 2-15 giugno 2006

 

I DIRIGENTI E LA SICUREZZA
Il tema della sicurezza nei luoghi in cui si svolge la vota dell’uomo - sociale, ambientale, lavorativa – comprende quello della sicurezza nelle scuole, divenuto peraltro oggetto di una dichiarazione di intenti – la Carta dei servizi della scuola (D.P.C.M. 7 giugno 1995) – ispirata al principio che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale”. Il decreto legislativo n. 626/1994, in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha individuato nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nei luoghi scolastici, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi. Peraltro, già a seguito della riforma dell’autonomia, il dirigente scolastico è stato identificato quale soggetto responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione. In pratica, l’organizzazione della sicurezza nelle scuole richiede ai dirigenti scolastici il compimento di una serie di adempimenti: valutazione dei rischi specifici; elaborazione di un documento contenete le misure di prevenzione e protezione adottate; individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; designazione del medico competente, per i casi di necessità; designazione della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc); dotazione ai lavoratori ed agli alunni di dispositivi di protezione individuale, all’occorrenza; idonea attività di formazione ed informazione di personale e alunni; tenuta e aggiornamento di un registro infortuni; rispetto delle clausole assicurative. Oltre a ciò, ogni scuola è tenuta a dotarsi delle necessaria segnaletica di sicurezza; delle istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio; del piano di evacuazione in condizioni di emergenza.
Un aspetto delicato e fortemente critico della sicurezza nelle scuole è quello relativo all’edilizia scolastica. Il Governo e le Regioni sono gli organi responsabili dello stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere gli istituti scolastici luoghi di studio e di lavoro sicuri, nei quali l’obiettivo primario sia la tutela della salute e del benessere degli studenti e del personale. In questo contesto si colloca l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, una registrazione patrocinata dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di monitorare, conoscere e classificare l’immenso patrimonio rappresentato dagli oltre quarantamila edifici scolastici italiani, al fine di compiere scelte efficaci, e cioè di procedere alla messa a norma degli stessi sulla base di priorità e criteri scientificamente e oggettivamente individuati. L’anagrafe fa parte integrante del disegno delineato dalla legge quadro sull’edilizia scolastica (n. 23/1996), la quale si propone di perseguire l’obiettivo di mettere ordine su una materia problematica riconducendo a due soli soggetti, Comuni e Province, le competenze in materia di edilizia scolastica trasferendo a loro gli immobili e i relativi oneri; definire in modo dettagliato il ventaglio degli interventi posti a carico degli enti locali; individuare gli interventi da realizzare; affidare l’attività di programmazione, le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi al Ministero dell’Istruzione per le sue competenze e alle Regioni per la loro predisposizione e attuazione; istituire l’osservatorio e l’anagrafe per l’edilizia scolastica intesi come strumenti per la individuazione degli interventi. L’Osservatorio nazionale per la sicurezza si occupa tra l’altro di ripartire le risorse stanziate da Governo e Regioni, secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali, a livello regionale e a livello di istituzione scolastica, al fine di realizzare le iniziative sulla sicurezza, e le attività di formazione e informazione. A quest’ultimo proposito, nel sistema elaborato dal d.lgs. n. 626/1994 diventa obbligatoria l’informazione e la formazione del personale docente e non decente e degli alunni, in modo che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento da rispettare durante l’ordinario svolgimento delle diverse attività scolastiche: attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita. A tale fine, diventa utile riportare queste informazioni all’interno del progetto d’istituto: l’impegno delle scuole all’attuazione delle previsioni in materia di sicurezza può rappresentare un capitolo qualificante del piano dell’offerta formativa, che consideri la sicurezza quale valore e strumento di sensibilizzazione dei lavoratori e degli studenti.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18, 11- 24 novembre 2005

 

Responsabilità

INFORTUNI E RISARCIMENTO
La materia della responsabilità per gli infortuni occorsi agli alunni nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti, è da sempre molto dibattuta, e recentemente ha visto un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9346/2002). In quella pronuncia si è affermato che la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, c. 2, c.c., a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, e non è pertanto è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia con la sua condotta procurato a se stesso. La sentenza sembra aver posto fine alla diatriba tra due opposte tesi. La prima sosteneva che la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, previsto dall’art. 2048, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui; e che detta colpa, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnate è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. La seconda, al contrario, già affermava che il citato art. 2048, c.c., trova applicazione limitatamente ai casi in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al terzo comma di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, e non già al minore che si sia procurato da solo un pregiudizio. Le Sezioni Unite hanno fatto proprio l'indirizzo prevalente, essendo minoritaria l'opposta tesi favorevole all'estensione della presunzione anche al caso di danno autoprocuratosi dall'allievo. Anche sul piano dell'interpretazione letterale, l'art. 2048, c. 2, c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antigiuridico, lesivo di un terzo. E poichè non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno a se stesso, questa ipotesi sembra dover restare fuori dall'area dell'art. 2048. L'indirizzo restrittivo trova inoltre sostegno in quella autorevole dottrina secondo cui l'art. 2048 è concepito come norma di propagazione della responsabilità, che, presumendo una culpa in educando o in vigilando, chiama a rispondere genitori e precettori per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori e precettori. E la tesi è anche confortata da quella dottrina che osserva che la norma in esame è dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio dì un danno conseguente all'agire dei minori. Peraltro, l’assunto contrario postula una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto l’insegnante è chiamato a risponde verso il terzo danneggiato per il fatto compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando. Invece, nel caso di autolesione, il docente sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva. L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite si è spinto oltre, fino a precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale. Sotto questo profilo, l'istituto scolastico, e l’insegnante, con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo instaura un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte di istruire ed educare, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Con riferimento all’onere probatorio, la costruzione fatta propria dalla Cassazione ha rilevanti conseguenze: nelle controversie per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere della scuola e del docente dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile, secondo i principi della responsabilità contrattuale.

Domenico Barboni

Pubblicato su il “sole 24 ore scuola” il 30 aprile 2004

 

QUANDO I PROFESSORI ENTRANO IN CAUSA
In tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, c. 2, della legge 11 luglio 1980 n. 312 prevede la sostituzione dell'Amministrazione scolastica, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nella responsabilità civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi. La norma esclude cioè la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente chiamati in giudizio da terzi nelle azioni di risarcimento del danno da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante non può essere chiamato in causa in ipotesi di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048, c. 2, c.c. Ma neppure nell'ipotesi di azione per danni arrecati dall'allievo a se stesso, da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218, c.c.. In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo - ed è tale, rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, anche l'alunno che sì sia autodanneggiato - l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave. La stessa Corte costituzionale, ha escluso che tale privilegio processuale sia in contrasto con l'art. 28 della Costituzione, secondo il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (Sentenza n. 64/1992). La limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave della responsabilità del personale insegnante verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza, va intesa - con stretta aderenza alla lettera della norma - nel senso che il limite è fissato verso l'Amministrazione e non verso i terzi. Si tratta, quindi, di un limite destinato ad operare soltanto nell'ambito dell'eventuale giudizio dì rivalsa che l'Amministrazione intraprenda contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo aver subito una condanna a favore del terzo danneggiato. Non pare infatti condivisibile la tesi secondo cui la norma richiamata, ponendo la menzionata limitazione, escluderebbe l'applicabilità della presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, c. 2, c.c., anche nelle controversie di risarcimento danni per culpa in vigilando promosse da terzi nei confronti degli insegnanti statali, ed addirittura anche nei confronti dell'Amministrazione. Per quanto concerne l'Amministrazione, è infatti sufficiente notare che il citato art. 61 è ispirato da esigenze di tutela verso il personale scolastico, e non già verso l'Amministrazione, per cui eccede manifestamente le finalità della norma volgerla a tutela di quest'ultima, esentandola, senza plausibile ragione, dalla presunzione di cui all'art. 2048, c. 2, c.c., nei giudizi di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni promossi da terzi danneggiati, così determinando un ingiustificato aggravio, sul piano probatorio, della posizione processuale del danneggiato. Quanto agli insegnanti, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze, ritenute troppo gravose della affermata applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, c. 2, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando, è realizzata con la citata l. n. 312/1980 non già sul piano sostanziale, bensì esclusivamente sul piano processuale, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 30 aprile 2004.

 

INFORTUNI E RISARCIMENTO.
La materia della responsabilità per gli infortuni occorsi agli alunni nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti, è da sempre molto dibattuta, e recentemente ha visto un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9346/2002). In quella pronuncia si è affermato che la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, c. 2, c.c., a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, e non è pertanto è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia con la sua condotta procurato a se stesso. La sentenza sembra aver posto fine alla diatriba tra due opposte tesi. La prima sosteneva che la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, previsto dall’art. 2048, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui; e che detta colpa, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnate è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. La seconda, al contrario, già affermava che il citato art. 2048, c.c., trova applicazione limitatamente ai casi in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al terzo comma di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, e non già al minore che si sia procurato da solo un pregiudizio. Le Sezioni Unite hanno fatto proprio l'indirizzo prevalente, essendo minoritaria l'opposta tesi favorevole all'estensione della presunzione anche al caso di danno autoprocuratosi dall'allievo. Anche sul piano dell'interpretazione letterale, l'art. 2048, c. 2, c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antigiuridico, lesivo di un terzo. E poichè non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno a se stesso, questa ipotesi sembra dover restare fuori dall'area dell'art. 2048. L'indirizzo restrittivo trova inoltre sostegno in quella autorevole dottrina secondo cui l'art. 2048 è concepito come norma di propagazione della responsabilità, che, presumendo una culpa in educando o in vigilando, chiama a rispondere genitori e precettori per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori e precettori. E la tesi è anche confortata da quella dottrina che osserva che la norma in esame è dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio dì un danno conseguente all'agire dei minori. Peraltro, l’assunto contrario postula una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto l’insegnante è chiamato a risponde verso il terzo danneggiato per il fatto compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando. Invece, nel caso di autolesione, il docente sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva. L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite si è spinto oltre, fino a precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale. Sotto questo profilo, l'istituto scolastico, e l’insegnante, con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo instaura un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte di istruire ed educare, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Con riferimento all’onere probatorio, la costruzione fatta propria dalla Cassazione ha rilevanti conseguenze: nelle controversie per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere della scuola e del docente dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile, secondo i principi della responsabilità contrattuale.
 

Domenico Barboni

Pubblicato su il “sole 24 ore scuola” il 30 aprile 2004

 

RESPONSABILITA’ DEI PROFESSORI
In materia di responsabilità civile per i danni arrecati dagli alunni a persone e cose nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti, vige il principio affermato dall’art. 2048, secondo comma, del codice civile, secondo il quale sussiste la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi. Tale responsabilità si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento da parte del docente dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria presunta e per fatto altrui, esclusa dalla sola dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. Ove sia provato che non è ravvisabile alcuna mancanza nel dovere di vigilanza da parte dell’insegnante, soccorre la responsabilità dei genitori del minore per colpa propria in educando, ugualmente presunta e ugualmente per fatto altrui, ai sensi dell’art. 2048, primo comma. La disposizione codicistica citata appare concepita come norma di propagazione della responsabilità, che, presumendo una mancanza nel dovere di educare i figli ovvero i quello di vigilare sul loro comportamento, chiama a rispondere i genitori e i precettori per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori e precettori. Sotto altro punto di vista, l’art. 2048 può dirsi una norma dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio dì un danno conseguente all'agire dei minori: l’insegnante ovvero il genitore viene chiamato a rispondere verso il terzo danneggiato per il fatto compiuto dall'allievo o dal figlio in suo danno, per non averlo impedito in ragione, appunto, di una presunzione di culpa in vigilando o in educando. Un discorso a parte merita l’ipotesi del danno arrecato dall'allievo a sé stesso durante il tempo in cui ritrova sotto la vigilanza della scuola: in questa ipotesi di autolesione si giudica prevalentemente che la responsabilità dell'insegnante vada ricondotta non nell'ambito della responsabilità per colpa in vigilando (mancando il fatto illecito commesso dal minore, invece richiesto dall’art. 2048, c.c.), bensì in quello della responsabilità contrattuale. Sotto questo profilo, l'istituto scolastico - e l’insegnante - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo instaura un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte di istruire ed educare, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Nelle controversie per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere della scuola e del docente dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile, secondo i principi della responsabilità contrattuale.
Alla luce della disciplina illustrata, nell’ipotesi di azioni di danneggiamento commesse da alunni ai danni di cose appartenenti all’amministrazione scolastica, occorre distinguere tra il caso in cui il danneggiamento sia avvenuto durante l’orario scolastico, quando l’alunno è soggetto ex lege al potere-dovere di vigilanza degli insegnanti, dal caso in cui l’atto sia stato compiuto da alunni della scuola e nei suoi locali, ma al di fuori dell’orario scolastico, quando cioè non è ancora o non è più operante tale potere-dovere di vigilanza dei precettori, ovvero da minori non appartenenti alla scuola.
Nella prima ipotesi è configurabile una responsabilità degli insegnanti per i danni arrecati dagli alunni ai beni scolastici: tale responsabilità per culpa in vigilando è – s’è detto – esclusa dalla prova di non aver potuto impedire il fatto, ed è comunque limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni. A quest’ultimo proposito, si dica per inciso che la responsabilità patrimoniale del personale della scuola nei confronti dell’amministrazione scolastica che abbia risentito un danno è limitata ai casi di dolo o alla colpa grave sia per i danni arrecati direttamente all’amministrazione dagli alunni, sia per i danni patrimoniali conseguenti ad esborsi per risarcimenti al terzo danneggiato dal comportamento degli alunni.
Quando invece le azioni di danneggiamento vengano commesse dagli alunni nei locali della scuola ma al di fuori dell’orario scolastico – ovvero, da minori che non siano iscritti nell’istituto coinvolto, come recentemente accaduto all’Istituto alberghiero San Paolo della provincia di Bari – la responsabilità civile ricade ex lege sui genitori per culpa in educando, ed è illimitata, salva la prova – invero molto difficile – di non aver potuto impedire il fatto.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 25 febbraio 2005.

 

ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUI MINORI
Gli addetti al servizio di accompagnamento di studenti minori a mezzo di scuolabus non sono esonerati dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l’assistenza del minore nell’attraversamento della strada, allorché non sia presente il genitore o alcuno dei soggetti da loro incaricati, specie allorché l’età dello studente sia tale da concretizzare una situazione di oggettivo pericolo per la sua incolumità fisica. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con decisione 4359/2004 in apparente contraddizione rispetto a precedenti principi consolidati in forza dei quali la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai soggetti predetti, e nonostante l’orientamento della giurisprudenza penale prevalente secondo il quale la responsabilità dell’autista del pulmino è limitata alle fasi del trasporto (ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo), dovendo, quindi, escludersi responsabilità per l’attraversamento della strada da parte del minore sceso dal veicolo senza che vi sia qualcuno pronto a prenderlo in consegna.
La vicenda
I genitori di un’alunna minore hanno domandato alla Corte di Cassazione l’accertamento definitivo dalla responsabilità del Comune – gestore del servizio - e deI dipendente addetto al servizio di accompagnamento degli studenti a mezzo di scuolabus, per i danni – anche morali - patiti dalla figlia a seguito dell’incidente stradale avvenuto allorquando, fatta scendere alla fermata dal minibus nonostante non ci fosse nessuno ad attenderla, era stata travolta nell’attraversamento della strada da una autovettura. La Cassazione ha accolto le ragioni dell’alunna, riconoscendo la responsabilità del Comune e dell’accompagnatore incaricato per la mancata assistenza alla minore nella fase di attraversamento della strada ove il minibus si era fermato.
Motivi della decisione
Nell’assumere la decisione riportata, la Corte di Cassazione ha ritenuto di discostarsi da quella giurisprudenza penale che sostiene che la responsabilità dell’autista e dell’assistente in materia di trasporto di bambini con lo scuolabus sussiste soltanto per le fasi del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma non anche per quelle situazioni di pericolo che si determinino nelle fasi successive al trasporto, e quindi nell’attraversamento della strada da parte del minore dopo che egli sia disceso dallo scuolabus, salvo che siano stati assunti impegni ulteriori - che non vi sono stati nel caso di specie. La Corte, infatti, ha disatteso tale orientamento alla luce del diverso principio - affermato in sede civile – secondo il quale, nel caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l’assistenza del minore nell’attraversamento della strada. Il giudice ritiene che, nella specie, la circostanza tale da rendere doverosa l’assistenza della minore nell’attraversamento della strada che doveva compiere una volta sceso dal veicolo per recarsi alla sua abitazione - che si trovava dall’altro lato della strada – fosse l’età della stessa, inferiore ad anni undici, e tale quindi da non potere attraversare da sola la strada, senza "pericolo" per la sua "incolumità fisica", nella occasionale assenza di una persona incaricata di prenderla in consegna: la Cassazione ha identificato la situazione di pericolo - che è stata quindi addebitata agli addetti al servizio di scuolabus per non averla evitata - nell’attraversamento della strada da parte del minore lasciato a se stesso, nonostante l’età inidonea a tale condotta. Né rileva, a parere del Giudice la circostanza – dedotta dal Comune a propria discolpa – che l’attraversamento della strada da parte della minore, e quindi il suo investimento, sia avvenuto quando ancora l’autobus era fermo o partito da poco, dato che la responsabilità del Comune gestore del servizio e dell’addetto all’accompagnamento è stata affermata per avere lasciato senza assistenza il minore disceso dallo scuolabus, il quale doveva attraversare la strada per andare alla propria abitazione. Oltre al riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione comunale, la Corte di Cassazione ha vieppiù riconosciuto all’alunna vittima dell’investimento il favore del ristoro del danno morale subito per il reato di lesioni personali colpose da lei sofferte.
La decisione della Cassazione su riportata è senz’altro degna di rilievo, soprattutto alla luce del consolidato orientamento che nega all’alunno che subisce un infortunio nel percorso tra scuola e casa il diritto al risarcimento del danno da parte dell’INAIL. Invero, si ritiene pacificamente che la copertura previdenziale del predetto Istituto assicurativo riguarda solo il rischio strettamente connesso con lo svolgimento da parte degli alunni di attività para-lavorativa nell'ambiente scolastico – quali esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Limitandosi alla protezione di queste singole attività, la copertura speciale non offre tutela allo studente prima o dopo, e quindi neanche nel percorso tra scuola e casa o viceversa. Differente è la situazione degli insegnanti, per i quali la protezione da parte dell’INAIL è generale, perché riguarda il docente in quanto lavoratore dipendente: essa comprende sia l'infortunio in itinere, sia lo svolgimento di ogni attività lavorativa a scuola, ivi comprese quelle pratiche.

Anna Nardone

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 25 marzo 2005

 

Risarcimento

INFORTUNI IN ITINERE: I LIMITI DEL RISARCIMENTO
L’alunno che subisce un infortunio nel percorso tra scuola e casa non ha diritto al risarcimento del danno: la copertura previdenziale INAIL riguarda solo il rischio strettamente connesso con lo svolgimento da parte degli alunni di attività para-lavorativa nell'ambiente scolastico – quali esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Limitandosi alla protezione di queste singole attività, la copertura speciale non offre tutela allo studente prima o dopo, e quindi neanche nel percorso tra scuola e casa o viceversa. Differente è la situazione degli insegnanti, per i quali la protezione INAIL è generale, perché riguarda il docente in quanto lavoratore dipendente: essa comprende sia l'infortunio in itinere, sia lo svolgimento di ogni attività lavorativa a scuola, ivi comprese quelle pratiche.
La vicenda
I genitori di un alunno infortunato si sono rivolti al giudice (Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro) chiedendo il riconoscimento dell'infortunio in itinere e la condanna dell’INAIL al pagamento dell'indennizzo per il danno occorso al figlio mentre percorreva con la bicicletta il tratto di strada tra scuola e casa. A sostegno della domanda hanno dedotto che l'infortunio era accaduto mentre il figlio tornava a casa dopo aver svolto attività di laboratorio, e che quindi, quale studente addetto ad esperienze pratiche o tecnico-scientifiche o ad esercitazioni di lavoro, rientrava tra i soggetti assicurati copertura previdenziale INAIL. Nel giudizio, si è costituito l’INAIL rilevando che gli studenti sono assicurati solo per rischi derivanti dalle attività previste tassativamente dalle norme, e cioè quelli derivanti da esercitazioni pratiche, di lavoro, esperienze tecnico-scientifiche, dalle quali è escluso quanto accada in itinere. Il giudice adito ha respinto il ricorso negando il risarcimento del danno da parte dell’INAIL per l’infortunio occorso all’alunno nel percorso dalla scuola a casa. (Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 328/2004).
Motivazioni
Il giudice rileva che la protezione assicurativa invocata non è connessa allo status di studente di istituti professionali tout-court, ma presuppone lo svolgimento di attività pratiche: in particolare, il DPR 1124/64 considera attività protette le esperienze ed esercitazioni pratiche in scuole professionali e individua tra le persone protette gli insegnanti e gli alunni. Dunque, lo studente che si infortuni svolgendo queste attività è sottoposto a assicurazione INAIL. Lo scopo della norma è quella di tutelare singole situazioni, per gli specifici rischi analiticamente descritti, in ragione del particolare pericolo connesso a esercitazioni tecnico-scientifiche, pratiche e di lavoro, svolte nel contesto scolastico. La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile per lo studente che è presente nell'edificio scolastico per ogni e qualsiasi attività didattica (teorica o pratica), bensì solo quelli connessi ad attività di tipo lavorativo svolto nell'ambiente scolastico. Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente relativamente al quale la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell'ambiente lavorativo, di tal che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo "status" di lavoratore. Pertanto la disposizione non può essere interpretata allo stesso modo delle norme generali assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione oggettiva. Il rischio protetto è solo quello generato da una attività strettamente connessa con lo svolgimento di discipline para-lavorative nell'ambiente scolastico, e nessuna estensione è possibile al di fuori di queste singole attività protette: la normativa di favore non può avere quindi rilevanza, per lo studente, nell'infortunio in itinere. Se al contrario si aderisse alla tesi dell’estensibilità all'infortunio in itinere della disposizione che assicura gli studenti addetti al laboratorio o ad attività pratiche, si arriverebbe a risultati paradossali. Ed invero, se lo studente si infortunasse andando da casa a scuola per assistere a lezioni teoriche, non avrebbe valenza la copertura assicurativa; se al contrario l’infortunio avvenisse nel tragitto verso la scuola per la partecipazione ad attività di laboratorio, o comunque pratiche, si estenderebbe la protezione.  ... Omissis

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