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Istruzione pubblica e privata - Diritto scolastico

Concorso reclutamento personale docente

Il TAR di Milano accoglie la domanda cautelare di un candidato bocciato alla prova scritta.

Tar Lombardia – Ordinanza cautelare  n. 1490/2016 del 23.11.2016

A seguito del ricorso patrocinato dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, il Tar di Milano ha accolto la domanda cautelare avente ad oggetto la richiesta di annullamento e sospensione del decreto MIUR di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a cattedra per le classi AB24 e AB5 (ambito disciplinare: inglese), nella parte in cui non includeva il ricorrente. Quest’ultimo, in possesso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera inglese, conseguita a pieni voti a seguito di frequenza di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), dopo dieci anni di servizio come docente precario, decideva di partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per l’ottenimento del contratto a tempo indeterminato nel settore scolastico. Con la pubblicazione del decreto MIUR impugnato, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicava l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso predetto, il candidato riscontrava di non comparire nell’elenco rilevando di aver conseguito, a seguito di istanza di accesso agli atti, un punteggio non sufficiente per sostenere la prova orale successiva. La questione, sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo, verteva sull’inefficienza del sistema di correzione e valutazione adottato dalla Commissione esaminatrice sussistendo una incongruenza tra la scheda di correzione della prova scritta e le votazioni registrate sull’elaborato dal quale inevitabilmente scaturisce l’inattendibilità del giudizio conclusivo privo di alcuna efficacia selettiva. Il Giudice, pertanto, ritenuto fondato il motivo di ricorso, ha disposto la rinnovazione della correzione dell’elaborato scritto del candidato, sospendendo, dunque, il provvedimento impugnato. Più in particolare il TAR di Milano ha ordinato all’Amministrazione la rinnovazione della correzione dell’elaborato da parte di una nuova Commissione, diversamente composta, insieme ad altre cinque prove scritte estratte tra quelle degli altri candidati al fine di garantire il principio dell’anonimato. Qualora la Commissione valutatrice dovesse ritenere sufficiente la prova, il candidato-ricorrente sarà ammesso a sostenere la prova orale entro i trenta giorni successivi. Dalla pronuncia del Giudice amministrativo, pertanto, si desume che i vizi denunciati inficiano inevitabilmente il procedimento di correzione e valutazione della prova di qualsiasi garanzia di certezza, trasparenza, e imparzialità. Qualora ciò avvenga, dunque, la gravità dei predetti vizi è tale da consentire di sottoporre la questione al vaglio giurisdizionale così da reclamarne l’annullamento e/o la rinnovazione, ai fini della riammissione alla procedura concorsuale.

Contratti a tempo determinato nella scuola. Reiterazione. Dubbi di legittimità

Corte Costituzionale – Ordinanza n. 207 del 18 luglio 2013

La Corte Costituzionale ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea alcune questioni di interpretazione della normativa sul lavoro a tempo determinato.
In particolare:
A) se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che è contraria all’applicazione dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
B) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della citata direttiva europea, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

Corte d’Appello di Torino – Sentenza 3 luglio 2013

La Corte di Appello di Torino accoglie il ricorso di docenti con svariati contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto il riconoscimento del danno con il pagamento delle differenze retributive. La sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti non ha modificato l’orientamento del giudice di Appello. Secondo questa decisione la logica del risparmio della spesa pubblica non può essere considerata una ragione oggettiva per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea. Continuare a sostenere il contrario con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, voluta  dal legislatore europeo in applicazione del principio di non discriminazione.

 

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO – BUSTE, CONTENENTI DATI IDENTIFICATIVI, TRASPARENTI – VIOLAZIONE GARANZIA ANONIMATO- ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Consiglio di Stato - Sezione VI - n. 3747 dell'11 luglio 2013 (conferma della sentenza del Tar Lombardia, Milano - Sezione IV - n. 2035 del 18 luglio 2012)

Nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico, l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare buste all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione e altri possano in qualunque condizione ambientale leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.
Per l’effetto, riscontrata – sia pure in astratto – l’inidoneità delle buste a garantire l’anonimato, venga dichiarata illegittima (e quindi rinnovata) la fase concorsuale della correzione delle prove, con salvezza delle altre fasi immuni da vizi, per il principio di economicità dell’azione amministrativa.
(Consiglio di Stato, sez. VI, 11.7.2013 n. 3747; conferma sentenza TAR Lombardia, Milano Sez. IV, n. 2035/2012).

 

Studenti. Sanzione disciplinare

Tar Abruzzo – Sentenza n. 772 del 10 novembre 2012

È illegittima la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalle lezioni inflitta ad uno studente in assenza di regolamento d'istituto e di congra motivazione circa la non applicabilità di una sanzione meno grave, tenuto anche conto che i provvedimenti disciplinari in ambito scolastico debbono avere finalità educativa e di recupero.

 

Graduatorie ad esaurimento

TAR Marche - Sentenza n. 84/2010.

(Graduatorie ad esaurimento - unico corso S.I.S.S. frequentato - diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni conseguite)

Il D.D.G. 16 marzo 2007 attribuisce al docente interessato il diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni in suo possesso, ancorché conseguite con un unico corso S.I.S.S. Non può essere pertanto condiviso l'assunto dell'Amministrazione secondo cui l'opzione può essere esercitata soltanto dal docente che, avendo frequentato le attività didattiche in maniera differenziata del corso biennale S.I.S.S., ha conseguito - con esami distinti - distinte abilitazioni

 

Esami di maturità – Giudizio finale.

T.A.R. Lombardia - Milano. Sentenza del 24 settembre 2009, n. 4757.

In relazione alla terza prova scritta degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore configurata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 20 novembre 2000 n. 429), il Tribunale adito ha rilevato la violazione dei principi di trasparenza laddove la Commissione d’esame attribuiva alla prova in parola direttamente un voto complessivo.
La peculiare articolazione della stessa in quesiti afferenti a tre diverse discipline deve infatti comportare una valutazione analitica della prova, da compiersi in almeno due passaggi: in prima istanza deve sussistere una valutazione parziale per ciascuna materia, attribuendo ad ognuna una votazione specifica; solo successivamente avrà luogo l’attribuzione del voto complessivo alla prova attraverso il calcolo della media aritmetica dei voti attribuiti per ogni singola disciplina.


T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III. Sentenza del 10 settembre 2009, n. 4650.

In relazione al colloquio degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il TAR adito ha annullato il provvedimento di mancato superamento dell’esame adottato della commissione giudicante, poiché era stata posta alla candidata una domanda estranea al programma dell’ultimo anno scolastico.
Il TAR, nello specifico, ha rilevato la violazione della normativa in materia, che impone, in sede di colloquio, un costante e rigoroso riferimento ai programmi ed al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso.

 

Scrutini ed esami.

 

T.A.R. Lombardia - Milano. Sentenza del 31 marzo 2010, n. 998

L’adito TAR ha ritenuto illegittima la decisione assunta da un Consiglio di Classe (in sede di individuazione dei criteri per la valutazione del comportamento degli alunni) di assegnare per alcuni indicatori un punteggio massimo pari a otto, e non già pari a dieci come invece impone l’art. 2, comma 2, del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008 n. 169.
Al fine di garantire la minimale di uniformità di giudizio, ciascun valutatore deve utilizzare tutti gradi di valutazione espressi dalla scala individuata dal legislatore. Ogni limitazione dello spettro dei punteggi da assegnare andrebbe ad avvantaggiare o a penalizzare (a seconda che decida di non utilizzare i punteggi più bassi ovvero quelli più alti) i propri valutati rispetto ai soggetti sottoposti al giudizio di altri organi (ovverosia di classi diverse), che tali limitazioni non si siano invece dati.

 

 

Esami di Stato

T.A.R. Sicilia – Catania. Sentenza dell’11 agosto 2004 n. 2080.
In materia di esami di maturità, il giudizio della Commissione esaminatrice sulla preparazione e le conoscenze del candidato costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà.

 

Esami di maturità - Ammissione giudiziale con riserva

· T.A.R. Lazio – Roma. Sentenza dell’11 dicembre 2003 n.12276
l superamento degli esami di maturità che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva disposta dal giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe.

 

Esami di maturità – Giudizio finale

· T.A.R. Veneto. Sentenza del 20 gennaio 2004 n. 181.
In sede di esami di maturità, al fine del giudizio conclusivo, assume valore determinante e decisivo l’esito delle prove d’esame, mentre il pregresso curriculum degli studi e il giudizio di ammissione costituiscono soltanto meri strumenti sussidiari, da tener presenti solo nei limiti in cui, secondo l’apprezzamento della commissione esaminatrice, siano tali da compensare qualche incertezza e insufficienza nelle prove d’esame.

T.A.R. Liguria. Sentenza del 22 aprile 2004 n. 493.
Nel caso di impugnazione delle valutazioni effettuate dalle Commissioni degli esami di Stato, non è sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione espressa, potendo questa risultare illegittima solo qualora si dimostri che, a causa dei detti vizi, la determinazione e/o il giudizio finale risultino irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti ovvero per illogicità manifesta.

 

Scrutini ed esami

T.A.R. Campania – Napoli. Sentenza del 19 novembre 2003 n. 13709.
La valutazione compiuta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio di promozione, avente la consistenza di giudizio di valore, non è sindacabile nella sua sostanza valutativa, ma solo sotto il profilo formale ed esterno dell’iter logico che ha portato alla sua formulazione, e in particolare per errori materiali e macroscopiche incongruenze ed illogicità, oltre che per inattendibilità del giudizio stesso.

T.R.G.A. Trentino Alto Adige - Sentenza del 27 settembre 2004 n. 414.
La valutazione del Consiglio di classe in ordine al profitto conseguito da un alunno costituisce espressione di un giudizio tecnico-didattico sindacabile dal giudice di legittimità solo per vizi logico-giuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l’incongruenza rispetto all’obbiettiva situazione di fatto o a precedenti valutazioni sull’andamento scolastico dell’alunno medesimo.

T.A.R. Toscana. Sentenza del 24 novembre 2003 n. 5905
Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore –espresso dal Consiglio di classe sulla base dei giudizi analitici formulati dai singoli insegnanti- può essere impugnato solo per contraddittorietà o manifesta illogicità, atteso che la valutazione degli studenti da parte del Consiglio di classe costituisce l’espressione di un giudizio sulla loro preparazione, frutto di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico, in quanto tale non sindacabile nel merito.

 

Scrutini ed esami – Valutazione debito formativo

T.A.R. Veneto - Sentenza del 21 settembre 2004 n. 3402.
L’istituto del debito formativo, consistente in una forma di ammissione con riserva dell’alunno a fruire del servizio pubblico ad erogazione individuale proprio della classe superiore allorquando costui presenta, nello scrutinio finale della classe di appartenenza, un’insufficienza non grave in una o più discipline e tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, è uno strumento eccezionale e derogatorio e nel contempo ampiamente discrezionale, ma non arbitrario, dovendosi ritenere che debba essere utilizzato con estremo rigore, a pena dello stravolgimento sia degli scrutini medesimi e della parità di trattamento che essi presuppongono, sia del corretto svolgimento degli studi nel corso dell’anno scolastico.

 

Scrutini ed esami – Iniziative di sostegno

T.A.R. Puglia - Sentenza del 20 settembre 2004 n. 6504.
Sul giudizio finale di non ammissione dello studente alla classe superiore non possono in alcun modo incidere l’incompleta, carente o addirittura omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione si fonda sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva e più impegnativa fase degli studi.

 

Docente secondaria di I grado – Nomina in ruolo

T.A.R. Liguria. Sentenza del 22 aprile 2004 n. 494.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di costituzionalità, della disciplina contenuta nel D.L. 3 luglio 2001 n.255, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001 n.333, che prevede la sistemazione del personale docente della scuola attraverso la suddivisione del personale stesso da inserire nelle graduatorie permanenti in due scaglioni in ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento dell’assunzione.

 

Docente – Omessa vigilanza – Responsabilità

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, 11 marzo 2003, n. 576.
Costituisce violazione dell’art. 350 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, l’omessa vigilanza dell’insegnante. Essa configura, specie in mancanza di motivi che la giustifichino, la violazione dell’obbligo, insito nella figura del maestro, di sorvegliare l’alunno non solo durante le ore di lezione ma anche nel tempo della ricreazione. La violazione dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’insegnante costituisce ragio

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