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Locazioni

Corte di Cassazione - Sez. II Civ, Sentenza del 13 maggio 2013 n. 11387

Condominio. Tabelle millesimali. Revisione a maggioranza.

La revisione delle tabelle millesimali di un condominio non necessita dell'unanimità dei consensi essendo sufficiente anche la maggioranza.
La modifica delle tabelle millesimali può essere fatta non più all'unanimità, ma con la maggioranza di cui all'art. 1138 c.c. Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, del Codice Civile.
 

 

Cassazione, Sez. III Civile, sentenza del 16 aprile 2013, n. 9134

La clausola che prevede l'aumento annuale del 5% del canone è nulla

La clausola contrattuale che preveda l'aggiornamento automatico del canone su base annua senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità in base al comb. disp. degli artt. 24 e 29 della legge n.392/8 perché l'art. 11 del d.l. n. 333/92 convertito in legge n.359/92 al comma secondo ultima parte stabilisce che per detti contratti resta ferma l'applicabilità della disciplina degli artt. 24 e 30 della legge n. 392/78.

(Nel caso di specie la clausola prevedeva l' aggiornamento automatico del canone nella misura del 5% annuo )

 

Cassazione, Sezione II Civile, sentenza del 8 gennaio 2013, n. 253

Il condomino che anticipa le spese relative all'illuminazione e ai lavori di finitura della facciata non ha diritto al rimborso

Il condomino che per lavori di finitura della facciata paga di tasca sua non ha diritto al rimborso se non non dimostra la deliberazione dell'assemblea o lo stato di necessità dell'intervento. E questo vale anche per le spese relative all'illuminazione e all'accatastamento. 

 

Cassazione, Sez. III Civ., sentenza del 20 novembre 2012, n. 20305

Niente sfratto per un lieve ritardo nel pagamento del canone al locatore a causa della difficoltà di mettersi in contatto con lo stesso.

Non si può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento se il ritardo nel pagamento dei canoni è dovuto alle difficoltà che il conduttore ha riscontrato nel mettersi in contatto con il locatore. Ci si deve ispirare ai doveri di correttezza e di buona fede a cui entrambe le parti sono tenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

 

Cassazione, Sez. VI  Civile, ordinanza del 26 marzo 2012, n. 4830

Nelle compravendite immobiliari, Il diritto del mediatore alla provvigione si perfeziona in ogni caso in cui il contraente si sia avvantaggiato dell'attività del mediatore.
Infatti in tema di mediazione il presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un 'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parli fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio.
 

 

Cassazione civile, Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2111.

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni.


 

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