Seguici su Twitter Seguici su Facebook Seguici su Linkedin
02.5455681 info@studiolegalebarboni.it

Mobbing

BOSSING, RISPONDE IL PRESIDE
(Il mobbing è un’azione di continua denigrazione della professionalità)

Il fenomeno del mobbing - ovvero del bossing (variante in cui la condotta persecutoria viene messa in atto dal superiore con finalità più strategiche, spesso di riduzione del personale) - interessa da anni anche in mondo del pubblico impiego, ed in particolare della scuola. Qui ha preso vita anche una forma deviante, nella quale sono gli alunni ad assumere comportamenti intimidatori e aggressivi nei confronti dei docenti. Si tratta di un’ipotesi di mobbing ascendente, eccezionale (essendo il fenomeno di solito discendente), nella quale le condotte di accanimento si rivolgono nei confronti di soggetti formalmente collocati una posizione di superiorità - che presenta analogie con il bullismo. Inoltre, anche nella scuola le condotte mobbizzanti possono assumere la natura di stalking, quando gli atteggiamenti tenuti da un individuo affliggono un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
Per identificare il fenomeno, dottrina, giurisprudenza e psicologi del lavoro hanno chiarito che non ogni comportamento pur vessatorio può essere considerato mobbing, occorrendo una durevole serie di comportamenti vessatori e persecutori (protratta per almeno sei mesi) tali da arrecare, in un rapporto di causalità diretta, una situazione di sofferenza nel dipendente, incidente sulla persona, e in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica. Le condotte sono quelle che celano una situazione di continua denigrazione della professionalità del dipendente; un’azione persecutoria mirata nei suoi confronti; una violenza psicologica particolarmente accanita; atti e comportamenti che, considerati nel loro insieme sotto il profilo delle norme regolatrici del rapporto di lavoro, determinino l’abusiva ingerenza nelle competenze del dipendente, riducendo marcatamente l’ambito di autonomia operativa che gli compete, con una progressività che giunga al punto di creare condizioni ostative alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa. Oltre che sul piano della professionalità, è mobbing il comportamento che attacca il dipendente anche sotto il profilo della personalità morale, mediante frasi ingiuriose, diffamatorie e screditanti; reiterate minacce di sanzioni disciplinari; addebiti di responsabilità insussistenti, anche con formali contestazioni, e financo ripicche.
In relazione a siffatti comportamenti vessatori, non è necessario indagare i motivi che sono alla base dell'intento persecutorio, essendo sufficiente attenersi ai caratteri oggettivi della condotta. Quanto al danno, si concretizza in una lesione ingiusta di un diritto della personalità del lavoratore, procurato in violazione dell'obbligo del neminem laedere in ambito extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. Il danno è patrimoniale, morale, biologico, esistenziale, e comprende il danno alla professionalità e le sofferenze patite dal lavoratore per aver lavorato in un ambiente ostile e pregiudizievole. Con riferimento alla prova della sussistenza del danno, il dipendente è esonerato dalla prova del danno esistenziale e del danno morale - attese le evidenti ed oggettive ripercussioni che la prolungata vicenda, con i suoi annessi, procura nella sfera del dipendente; ed anche dalla prova del danno alla professionalità, nella parte attinente all'immagine professionale. Per il resto, e in particolare per il danno biologico, questo va provato com’è d’uso con attestazioni mediche.
Con particolare riferimento alle ipotesi di mobbing nell’ambiente scolastico, la giurisprudenza pone il danno arrecato alla vittima del mobbing a carico del dipendente - dirigente scolastico, o personale docente e non docente – autore materiale delle condotte mobbizzanti, come tale condannato in proprio al relativo risarcimento; talora in concorso con il Ministero dell’istruzione quale datore di lavoro responsabile contrattualmente per aver omesso di adottare le misure necessarie ad impedire la reiterazione dei comportamenti vessatori da parte dei dipendente.
La fattispecie di mobbing ai danni di professori può anche essere inquadrata nell’ambito del fenomeno del bullismo, dove i docenti diventano vittime di offese e umiliazione da parte degli alunni. Per contrastare tale fenomeno, che sta assumendo dimensioni preoccupanti specie nelle grandi città, il Ministero dell’Istruzione ha previsto ispezioni nelle scuole, interventi di supporto psicologico a disposizione dei professori, sia a scopo preventivo sia in aiuto degli insegnanti vittime di bullismo. Nello statuto degli studenti di scuola secondaria sono state introdotte nuove norme secondo le quali lo studente che viola le regole di buon comportamento rischia di essere affidato ai servizi sociali, ovvero di perdere l'anno. Il nuovo sistema sanzionatorio riguarda pure i genitori, chiamati a firmare un patto con la scuola al momento dell'iscrizione, che preveda tra l’altro il dovere di pagare per i danni che i figli procureranno, quindi anche di risarcire i docenti vittime delle loro improprie condotte.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 8 del 15 - 28 aprile 2011

TORNA SU

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza i cookies, per ulteriori informazioni clicca qui. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego.

Ok