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Organi collegiali

ALUNNI E GENITORI IN CONSIGLIO

(Garantita la compartecipazione alla gestione dell’istituto)


Gli organi collegiali della scuola, pur nella annosa attesa della auspicata riforma, mantengono la loro finalità di garanzia per il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, assicurando anche a studenti e genitori la possibilità di partecipare al governo e alla gestione delle attività scolastiche.

Il consiglio di circolo o di istituto è costituito da numero di membri che varia tra quattordici e diciannove a seconda della popolazione scolastica, suddivisi in rappresentanti del personale insegnante; rappresentanti dei genitori degli alunni; rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; dirigente scolastico. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono chiamati a far parte del consiglio anche rappresentanti eletti dagli studenti.

Il consiglio delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, le forme di autofinanziamento, gli acquisti; le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica; l'adozione del regolamento interno; i criteri generali per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti; l’eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative. Gli atti del consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non soggetti a preventivo controllo di legittimità.

Il consiglio di classe negli istituti secondari, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari, e il consiglio di intersezione nelle scuole materne sono rispettivamente composti dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna, insieme ai rappresentanti dei genitori e - nella scuola secondaria di secondo grado – dai rappresentanti degli studenti.

Essi costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi. Hanno competenze in materia di programmazione, valutazione – limitatamente alla sola componente docente - e sperimentazione e formulano al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica.

Il collegio dei docenti - organo a formazione istantanea ed automatica, non elettivo - è composto da tutti i docenti in servizio ed è presieduto dal dirigente scolastico, che lo convoca secondo il calendario deliberato dallo stesso collegio all’interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, ed è subito in condizione di poter assolvere a tutte le proprie funzioni. Delibera il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, comprese le attività aggiuntive (da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica), il piano annuale delle attività di aggiornamento, gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe; propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti; delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto, con particolare riferimento alla programmazione dell'azione educativa in relazione alle specifiche esigenze ambientali e di coordinamento interdisciplinare, salva la libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; elabora il Piano dell’Offerta Formativa; formula proposte su formazione e assegnazione classi, orario; valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; programma attività di sostegno o integrazione a favore di alunni stranieri; adotta i libri di testo, sentiti i consigli di classe; elegge il comitato di valutazione del servizio dei docenti, e i propri rappresentanti nel consiglio d’Istituto.

 

Domenico Barboni

 

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 del 30 settembre - 13 ottobre 2011

 

ORGANI COLLEGIALI: ENTRO IL 31 OTTOBRE IL VOTO PER ELEGGERE I RAPPRESENTANTI
Confermate anche per quest’anno Ie procedure vigenti per l’elezione degli organismi collegiali della scuola, fermo che per le istituzioni che comprendono al loro interno scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di primo grado, e scuole secondarie di secondo grado, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.
E così, in attesa di una riforma legislativa degli organismi scolastici che si attende ormai da anni, le istruzioni sono quelle impartite dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni.
Al riguardo il Ministero ricorda che entro il 31 ottobre 2011 dovranno concludersi le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse, e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto, con procedura semplificata.
Le operazioni di voto sono precedute per ciascuna classe dall'assemblea dei genitori, e nelle scuole secondarie di secondo grado da quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
La data di convocazione delle assemblee è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno otto giorni. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea; le modalità di votazione, di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo che curerà le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, ovviamente se in numero superiore a uno. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa si svolgeranno secondo la procedura ordinaria.
Presso ciascun istituto è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto, composta da cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due docenti; un A.T.A.; due genitori (negli istituti di istruzione secondaria di II grado uno dei due genitori è sostituito da uno studente); e presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
La commissione elettorale forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, e verifica la regolarità delle liste dei candidati.
Vengono quindi costituiti i seggi elettorali, composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. I dirigenti scolastici provvedono a fornire ai seggi istituiti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi – anche ad uso scheda elettorale, da compilarsi secondo le istruzioni ministeriali.
Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo e in quello successivo – per quest’anno, non oltre il termine di domenica 20 e di lunedì 21 novembre 2011.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato al momento dell'espletamento delle operazioni da altri due membri scelti dal dirigente tra gli altri seggi funzionanti nella scuola. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti e alla comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal dirigente scolastico, non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal dirigente, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente. Il consiglio resta in carica per un triennio.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 del 30 settembre - 13 ottobre 2011

 

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