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Pensioni e previdenza

Trattamento pensionistico – diritto alla perequazione

(Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia – Ordinanza n. 139/2016)

 

Novità in tema di diritto alla perequazione del trattamento pensionistico in ragione dei principi già espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015. La Corte dei Conti di Milano, con ordinanza n. 139/2016, ha infatti accolto le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dagli avvocati Anna Nardone e Domenico Barboni ritenendo “rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 25 e 25/bis dell’art.24 del D.L. n.201/2011.” Con l’azione giudiziaria introdotta è stato chiesto alla Corte il rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, equità uguaglianza e proporzionalità, per la corretta e giusta applicazione dei meccanismi perequativi sulle pensioni di numerosi docenti in quiescenza. La Corte dei Conti lombarda ha dunque ritenuto fondate le eccezioni di incostituzionalità e le argomentazioni difensive predette e ha sospeso il giudizio di primo grado trasmettendo tutti gli atti alla Corte Costituzionale la quale potrà confermare o smentire la precedente pronuncia del 2015, anche se l’evoluzione giurisprudenziale in materia di perequazione lascerebbe ben sperare. 70/2015.

 

PUBBLICO IMPIEGO - DIMISSIONI VOLONTARIE

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I Sent., 3 marzo 2010, n. 495.

Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

PREVIDENZA – DIVIETO DI CUMULO DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ - CUMULABILITÀ CON I TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE – ESCLUSIONE

Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5544 dell'8 marzo 2010

La S.C. ha affermato che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, trova applicazione anche in relazione all'assegno ordinario di invalidità (parziale), trattandosi di trattamento pensionistico.
 

Pensioni – Recupero somme indebitamente corrisposte

Corte dei Conti, sezioni riunite, sentenza del 7 agosto 2007, n. 7
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti sono tornate sulla sentenza n. 1/99/QM della stessa Corte, che stabiliva all'art. 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973, "non va riconosciuto carattere di principio generale all'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte ivi prevista per le sole ipotesi relative a provvedimenti di modifica o revoca di pensioni definitive", senza che il giudice possa "attribuire rilievo alla buona fede del percettore per somme erroneamente corrisposte su trattamenti provvisori".
Ai sensi dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni, si impone la definizione del procedimento amministrativo entro precisi limiti di tempo inderogabili (fissati peraltro dalla normativa interna di ciascuna amministrazione), al di là dei quali il ritardo nel provvedere diviene intollerabile. Pertanto il recupero dell'indebito formatosi su trattamento pensionistico provvisorio può effettuarsi, in base all'art. 162 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092 e dell'art. 2, secondo comma, della L: 7 agosto 1990 n. 241, entro e non oltre il limite temporale stabilito con il regolamento ministeriale. Dopo tale termine, infatti, il recupero non può più essere esperito.


Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, Sentenza 9.5.2008, n. 1013
Gli arretrati spettanti per differenza tra pensione provvisoria e definitiva devono essere maggiorati dalle somme accessorie. Data la natura di retribuzione differita, i crediti di pensione ordinaria a carico dello Stato, infatti, non si sottraggono ai normali principi che sono applicati nei confronti dei crediti retributivi vantati dai lavoratori e sono quindi soggetti al principio della rivalutazione monetaria automatica (così come definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 18 marzo 1986, che ha seguito l'impostazione dall' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, decisioni nn. 2 e 7 del 7 aprile e 30 ottobre 1981).

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige - Trento, 17 settembre 2001, n. 281
La lettera dell’art. 8, com. 2°, D.P.R. 8 agosto 1986 prevede che l’errore contenuto nella comunicazione dell’ente di appartenenza del dipendente per cui gli venga liquidata una somma superiore a quella dovuta del trattamento provvisorio o definitivo di pensione non esime, anzi obbliga, l’ente responsabile della comunicazione a rifondere le somme indebitamente corrisposte, ammettendo la possibilità dell’ente stesso di rivalersi sull’interessato. La legittimità della ripetibilità vale anche nei casi di somme percepite in buona fede, in quanto il carattere provvisorio del trattamento pensionistico rende la stessa irrilevante.

 

Pensioni – Recupero somme indebitamente corrisposte – Buona fede del percettore.

 Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte - Sentenza n. 137/2005
Il pensionato che per quasi quindici anni ha percepito in buona fede differenze a titolo di trattamento provvisorio di pensione prima che abbia avuto luogo la liquidazione del trattamento pensionistico definitivo - di importo inferiore a quello provvisorio - non pone in essere un indebito da rimborsare all'ente previdenziale. Ciò in forza del disatteso rispetto da parte di quest'ultimo o dell'amministrazione di appartenenza del termine dagli stessi fissato o dalle stesse norme pensionistiche per la conclusione del procedimento per la concessione del trattamento definitivo della pensione. Fermo resta, in mancanza dell'uno o dell'altro, il termine generale fissato dall'art. 2, comma 3, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per la definizione di tutti i procedimenti amministrativi.

(contraria) Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651
Le somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti devono essere recuperate, senza necessità che si renda alcuna specifica motivazione; a tal fine è sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il lavoratore non aveva diritto alle somme corrisposte, a nulla rilevando la buona fede del dipendente, neppure quando il recupero dell'indebito intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme. In tal caso sussiste però in capo all'Amministrazione l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.

 

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Campania, 1° luglio 2002, n. 1056.

La buona fede del percettore e l’affidamento del medesimo nel comportamento dell’ente erogatore sono elementi che vanno tenuti in debita considerazione al fine della dichiarazione di irripetibilità dell’indebito pensionistico, anche nelle ipotesi di trattamento provvisorio computato e pagato con procedure automatizzate.

 

Pensioni – Recupero somme indebitamente corrisposte – Buona fede del percettore.

· Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Campania, 4 marzo 2002, n. 471.
Il protrarsi, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento di pensione provvisorio che abbia indotto il soggetto alla convinzione della spettanza degli importi corrisposti, testimoniandone la buonafede, costituisce giusta causa per affermare l’irripetibilità dell’indebito.

 

Pensioni – Recupero somme indebitamente corrisposte – Errore non riconoscibile dell’amministrazione – Compensazione con indebita percezione.

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Umbria, 16 maggio 2002, n.247.


Gli artt. 203 e seguenti del D.P.R. n. 1092/73, inerenti la revoca e la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non sono applicabili quando, come avviene nell’attribuzione della pensione di reversibilità, l’indebita percezione di trattamenti pensionistici non sia derivata da procedure e comportamenti concretizzatisi in formali procedure e provvedimenti amministrativi.
L’irripetibilità deve essere esclusa quando l’indebito sia stato originato unicamente da un errore dell’amministrazione, che l’interessato non ha potuto in alcun modo riconoscere.
E’ comunque ammessa la compensazione tra un credito vantato dal pensionato sul proprio trattamento di quiescenza ed un debito a lui attribuibile per diverso titolo e di per sé irripetibile in quanto frutto di un errore dell’amministrazione.

 

Pensioni – Recupero somme indebitamente corrisposte – Trattamento provvisorio.

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Sardegna, 6 agosto 2001, n. 994.
Le somme erroneamente pagate in sede di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione vanno dichiarate ripetibili. Ciò trova fondamento nel carattere della provvisorietà dell’atto che esclude l’insorgenza ed il consolidamento di un definitivo affidamento da parte del privato e, di conseguenza, impedisce il configurarsi dell’elemento della buona fede.

 

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