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Personale A.T.A.

NORME VANTAGGIOSE PER I PRESIDI

(Risoluzione del rapporto di lavoro penalizzante per prof a Ata)

La facoltà per l’amministrazione, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche con i dirigenti, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nel triennio 2009-2011, è disciplinata com’è noto dall’art. 72, comma 11, DL 25-6-2008 n. 112 (come successivamente modificato). Dopo tale previsione generale di legge sono sopraggiunte direttive e circolari esplicative che di fatto hanno dettato una disciplina diversificata e di favore per i dirigenti scolastici, rispetto al personale docente e ATA.
In particolare, solo con riguardo al recesso dal rapporto di lavoro con personale docente e ATA quelle norme hanno fornito criteri di ricorso al licenziamento forzoso poco stringenti e discrezionali, assumendo la sola prioritaria esigenza di evitare l’insorgenza di esubero nelle rispettive classi di concorso, in vista del piano programmatico di riordino del sistema dell’istruzione, e degli obiettivi di contenimento della spesa.
Al contrario, con specifico riferimento alle condizioni d’applicazione della norma in parola ai dirigenti scolastici, le disposizioni ministeriali precisano che la risoluzione forzosa del rapporto di lavoro s’impone solo in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato; per contro, si può mantenere il rapporto di lavoro pur nei confronti dei dirigenti scolastici che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all’istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico (cfr. direttiva MIUR n. 94 del 4.12.2009).
Ugualmente, in relazione all’istituto del trattenimento in servizio fino al sessantasettesimo anno di età dei dirigenti scolastici, una nota del ministero ha chiarito che per i dirigenti può ancora applicarsi detto trattenimento in servizio a prescindere dal limite di anzianità contributiva dei quarant’anni, ferma la possibilità riconosciuta all'amministrazione di negare il mantenimento in servizio solo in presenza di esuberi a livello regionale o di valutazione negativa (cfr. nota n. 2167/2010). Dove, di contro, per il personale docente e ATA altre disposizioni ministeriali hanno chiarito che l’istanza di trattenimento in servizio non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età può essere accolta, in assenza di esubero, solo nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di quarant’anni nel triennio di riferimento (nota n. 1053/2010).
A ciò s’aggiunge che è opinione concorde di giurisprudenza che anche dopo la contrattualizzazione del rapporto d’impiego, l'amministrazione non ha la facoltà di recedere a proprio piacimento dal rapporto dirigenziale pubblico, in quanto i principi costituzionali impediscono la totale assimilazione dello status dei dirigenti pubblici a quelli privati, e impone di presidiare il rapporto di particolari garanzie di stabilità onde salvaguardare i precetti di imparzialità e di buon andamento. Il personale dirigenziale quindi diritto di impugnare il licenziamento illegittimo, non sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo, e di ottenere la reintegra nel posto di lavoro. In contrario non può eccepirsi l'asserita natura fiduciaria del rapporto che lega il personale dirigenziale al datore di lavoro in quanto, a differenza del settore privato, la pubblica amministrazione non ha facoltà di scegliere liberamente il personale dirigenziale – altra cosa è il conferimento dei singoli incarichi - poiché per esso vige la regola del concorso sancita dall’art. 97 della Cost. (cfr. Trib. Napoli, 7.1.2003).
 

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18 del 29 ottobre – 11 novembre 2010

 

GLI ATA DELLE PARITARI PENALIZZATI AI CONCORSI

Il servizio prestato presso scuole non statali, anche paritarie, non è utile ai fini dell’ammissione ai concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) della scuola. Così ha giudicato il Tribunale del lavoro di Bari con decisone del 3 aprile 2006 respingendo le censura di illegittimità della previsione del relativo bando concorsuale, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale docente della scuola, per il quale il medesimo servizio – prestato presso scuole paritarie - non solo è ritenuto utile, ma altresì equivalente a quello svolto nelle scuole statali.
La vicenda
Il ricorrente veniva escluso dal concorso per titoli per l’accesso ai ruoli del personale Ata della scuola. Il medesimo adiva pertanto il giudice del lavoro di Bari chiedendo che venisse accertata e disposta la sua inclusione nella graduatoria permanente degli aspiranti al ruolo, previo accertamento e dichiarazione delle idoneità dei titoli posseduti. In particolare, il ricorrente riteneva che l’amministrazione dovesse considerare utile ai fini del concorso in parola anche il servizio prestato presso istituti scolastici non statali; e che la previsione del bando concorsuale, che computava unicamente il servizio effettivo prestato presso scuole statali, fosse illegittima.
Il giudice, dopo aver affrontato la questione – ad oggi tuttora dibattuta in giurisprudenza – della competenza a decidere in materia di procedure concorsuali limitate alla verifica del possesso di determinati requisiti e al conseguente inserimento in graduatoria, decide che le richieste del ricorrente non meritano accoglimento.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bari affronta in via preliminare il problema della spettanza del potere di decidere sulla vertenza sottoposta al suo giudizio.
Invero, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione sarebbero per legge riservate al giudice amministrativo. Tuttavia, da qualche tempo la Cassazione ha ritenuto di configurare come procedura concorsuale – come tale rimessa al giudizio del TAR – esclusivamente quelle caratterizzate dalla valutazione comparativa di candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di vincitori. Pacificamente vi rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall’espletamento di prove in senso stretto; sia i concorsi per soli titoli. Secondo la Cassazione, non concretano, perciò, procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: le assunzioni dirette; le procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserve o iscritti in apposita lista. In questi casi, la valutazione è limitata alla verifica delle capacità del soggetto in termini assoluti, e non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l’accesso all’impiego, anche per soli titoli.
Alla stregua di questa ricostruzione, il giudice del lavoro di Bari conclude che la procedura in oggetto non possa essere definita come concorsuale in quanto prevede l’inserimento in graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, al fine di conferire i posti di lavoro che si renderanno disponibili. L’assenza di prove selettive, di una procedura di valutazione comparativa, e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie fuori dalla materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a dover tutelare le pretese al collocamento in graduatoria.
Risolta la questione preliminare, il Tribunale di Bari osserva che, sotto il profilo sostanziale, la pretesa del ricorrente riguarda l’ammissibilità al concorso per l’accesso ai ruoli del personale Ata anche di quanti – al pari del ricorrente - hanno prestato precedente servizio nei profili del personale predetto presso scuole non statali, e, segnatamente, in quelle scuole non statali divenute paritarie ex l. n. 62/2000. Il ricorrente, in particolare, censura la legittimità della previsione contenuta nel bando che esclude che il servizio prestato dal personale non docente nelle scuole paritarie possa valere per l’ammissione alla procedura disciplinata dal medesimo bando, diversamente da quanto è normalmente stabilito per il servizio di insegnamento. Infatti, a decorrere dal D.L. n. 255/2001, il sevizio prestato dal personale docente presso le scuole paritarie viene ritenuto ad ogni effetto equivalente a quello svolto nelle scuole pubbliche.
Il giudice precisa, al riguardo, che la citata l. n. 62/2000 ha riconosciuto l’equipollenza tra scuole statali e scuole paritarie sotto il profilo della parità del trattamento riservato agli alunni delle une e delle altre: in senso positivo, come riconoscimento legale della carriera scolastica svolta e dei titoli di studio conseguiti; in senso negativo, come divieto di discriminazione sul piano scolastico. Per quanto concerne il personale, il legislatore ha posto particolare attenzione a quello docente - sotto il profilo dei titoli d’insegnamento richiesti, del trattamento contrattuale riservato -, senza riferimento al personale impegnato nelle attività amministrative, tecniche e ausiliarie.
Alla luce di queste considerazioni, secondo il Tribunale di Bari non appare priva di ragionevole giustificazione la scelta ministeriale, di cui al bando del concorso in oggetto, di riservare un trattamento particolare, ai fini dell’accesso ai ruoli Ata, ai soli soggetti che hanno acquisito una professionalità connessa ad un precedente rapporto intercorso con scuole statali. Infine, il giudice – ribadito sinteticamente che una differenziazione di trattamento giuridico ha sempre caratterizzato la posizione del personale docente rispetto a quello impiegato nei servizi tecnici, amministrativi e ausiliari; e che le innovazioni nel frattempo intervenute, relative alla parificazione, hanno interessato la sola attività di docenza - conclude per il rigetto della domanda di ammissione del ricorrente alla procedura di assunzione in oggetto.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10, 19 maggio - 1 giugno 2006

 

ATA: IL PASSAGGIO ALLO STATO

Il ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola è stato qualche anno fa interessato da un’importante trasformazione: a decorrere dal 1 gennaio 2000 il personale ATA, in servizio presso alcuni istituti e scuole statali, già alle dipendenze dagli enti locali (comuni e province), è transitato ex lege verso i ruoli dello Stato. L’art. 8, legge n. 124/99 che ha disposto tale passaggio ha previsto a favore di detto personale l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti a quelli svolti alle dipendenze dell’ente locale di provenienza, e – soprattutto - il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
L’intento del legislatore è stato quello di uniformare le gestioni del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di perequarne il trattamento giuridico ed economico, fino ad allora affidato in parte alla gestione dello Stato, e in parte dell’ente locale di pertinenza (comune e provincia).
Sennonché, con successivo accordo tra ARAN e sindacati sottoscritto in data 20.7.2000 – e recepito nel D.M. 5.4.2001 – è stata introdotta una disciplina che è parsa da un lato non conforme al dettato della legge citata, dall’altro fortemente penalizzante per il personale transitato dai ruoli locali. Infatti, l’art. 3 dell’accordo richiamato ha disposto l’inquadramento nello Stato con l’attribuzione della posizione stipendiale corrispondente allo stipendio in godimento alle dipendenze dell’ente locale di provenienza - in luogo della posizione stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio effettivamente maturata, secondo la previsione contrattuale vigente per il comparto scuola - e nel contempo ha previsto che l’eventuale differenza di retribuzione venisse tradotta in anzianità virtuale mediante il meccanismo della c.d. temporizzazione, impiegato ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Il meccanismo ha determinato un’enorme riduzione dell’anzianità di servizio riconosciuta, rispetto a quella effettivamente maturata nei ruoli dell’ente locale, con perdite, ai fini giuridici ed economici, di molti anni di effettivo servizio. Per effetto di questo sistema - considerato che le disposizioni contrattuali del comparto scuola in materia di stipendi, ispirate al principio della progressione per anzianità, prevedono aumenti tra una posizione stipendiale e l’altra - si sono determinate per il predetto personale consistenti perdite economiche. Oltre a ciò, si sono realizzate inique sperequazioni tra il personale non docente da sempre alle dipendenze dello Stato e lo stesso personale transitato dagli enti locali, a parità di mansioni e di anzianità maturata.
La normativa in parola ha suscitato comprensibili reazioni, determinando un proliferare di contenziosi conclusi con pronunce di accoglimento delle ragioni del personale ATA - fino alle recentissime e risolutive decisioni favorevoli della Corte di Cassazione (nn. 3224/2005; 3361/2005).
Si è infatti rilevato che rispetto all’intenzione del legislatore di assicurare il mantenimento totale dell’anzianità, una modalità di conservazione della suddetta anzianità che sia quantitativamente riduttiva non appare in alcun modo compatibile con il tessuto letterale della norma ed è anzi totalmente avulsa dal pensiero del legislatore del ’99. Il rispetto della lettera e dell’intenzione legislativa imponevano di tener saldo il dato dell’anzianità totale maturata nell’ente locale, e di applicare la categoria retributiva di pertinenza con riferimento a quelle previste per lo Stato (Corte d’Appello di Milano, 3.2.2004 n. 92). Non solo. Si è evidenziato che l’esplicita indicazione legislativa che impone, attraverso il riconoscimento integrale dell’anzianità pregressa, l’equiparazione dei due regimi retributivi, è vincolante anche per le successive norme regolamentari - e quindi, nella specie, per il successivo accordo di cui al D.M. 5.4.2001; non consente deroghe; e segna i confini dell’intervento demandato alle successive determinazioni ministeriali limitandoli ai “tempi e modalità del trasferimento”. Di tal ché l’Amministrazione non avrebbe potuto violare l’obbligo del riconoscimento, già effettuato dalla legge, dell’intera anzianità pregressa sia ai fini giuridici che a quelli economici (Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, del 27.11.2003 n. 853 e del 11.12.2003 n. 871; Corte d’Appello di Perugia, Sez. Lav., 23.11.2003 n. 488). Si aggiunga come notazione finale che, nonostante le numerose pronunce che accolgono le istanze del personale ATA che riconoscono l’integrale anzianità maturata negli enti locali ai fini giuridici ed economici, il Ministero dell’Istruzione, ad oggi, ha dimostrato una decisa riluttanza ad eseguire le decisioni dei giudici, e ciò per ovvie ragioni economiche: il costo per lo Stato delle ricostruzioni di carriera del personale in parola si aggirerebbe, secondo alcune stime, intorno ai 100 - 150 milioni di euro.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 25 marzo 2005

 

RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’

La Corte di Cassazione, con alcune sentenze (nn. 3224/2005; 3361/2005), sembra aver posto la parola fine all’annoso contenzioso tra il personale ATA e il Ministero dell’Istruzione sul riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell’anzianità prestata nell’ente locale di provenienza, accogliendo le tesi sostenute dai dipendenti ATA.
La Corte ha premesso che il trasferimento del personale ATA verso i ruoli dello Stato disposto ai sensi dell'art. 8, l. n. 124/1999 è soggetto alla disciplina generale in tema di passaggi di personale, e dunque alla previsione dell’'art. 2112 del codice civile - richiamato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001: tale norma garantisce la continuità giuridica ad ogni effetto del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti. Il trasferimento in parola è poi soggetto alla normativa specifica di cui all'art. 8, l. n. 124/1999 -, la quale sancisce testualmente al comma 2: a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. Il comma 4 dell’art. 8 affida la sola definizione di tempi e modalità del passaggio ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il ragionamento seguito dalla Cassazione prosegue chiarendo che il precetto secondo il quale al personale ATA è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l‘anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risulta, per un verso, confermativo della regola generale di cui all'art. 2112 c.c; per l'altro, compiuto in modo tale da escludere che sia stata demandata a fonti secondarie il compito di precisarlo ed integrarlo – salva la concreta operatività dei trasferimenti.
Alla stregua di tali motivazioni, appare evidente, a giudizio della Corte, che gli atti successivamente adottati dall’amministrazione statale non sono coerenti con le predette regole dei rapporti di lavoro, ma ne rappresentano una palese violazione. In particolare, il decreto del Ministero della pubblica istruzione 5 aprile 2001 di recepimento dell'accordo ARAN – sindacati in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, all'art. 3 prevede che il nuovo inquadramento economico non avvenga sulla base dell'anzianità di servizio, ma del cd. "maturato economico", tenendo cioè conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento nell'inquadramento nei ruoli statali, prescindendo dall'anzianità effettiva e dando così vita ad un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità nell’ambito della medesima qualifica.
Al contrario, secondo la Cassazione, da un lato, l’art.8, l. n. 124/1999 non ha inteso derogare al disposto dell’art. 2112 c.c. nella parte in cui stabilisce la continuità giuridica dello stesso rapporto di lavoro e l’applicazione del c.c.n.l. in vigore nel comparto di destinazione; dall’altro, il riconoscimento dell'anzianità pregressa mediante il sistema del cd. “maturato economico” – quale regime derogatorio rispetto agli effetti della continuità dei rapporti di lavoro – avrebbe richiesto specifica abilitazione legislativa, nella fattispecie assolutamente mancante. Pertanto, conclude la Corte, fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione ore dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettoso dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l’attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata. In altri termini, al dipendente ATA già in servizio presso gli enti locati, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l, del rapporto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 25 marzo 2005

 

ADDIO, TAR! LE LITI NEL “RAPPORTO” SONO PASSATE AL PRETORE

Dal 1° luglio 1998 anche il personale della Scuola deve rivolgersi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti. Viene, così, meno la competenza dei TAR in tutta la materia del pubblico impiego, a favore del giudice civile: ciò con evidenti vantaggi in ordine alla celerità del giudizio. Oggetto del trasferimento è il rapporto di lavoro nella sua interezza, dal momento dell’assunzione al trattamento di fine rapporto. Rimangono di competenza del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali, così come resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica. Per il personale della Scuola, però, resta da definire l'operatività delle procedure di impugnazione, già previste dal T.U. di cui al D.Lgs. 297/94 che consentivano spesso di risolvere in via amministrativa un contenzioso quantitativamente poderoso. Il prossimo contratto collettivo nazionale 1998 - 2001 del comparto Scuola dovrà regolamentare le procedure di conciliazione, ove confluiranno le controversie individuali fin qui affrontate in sede stragiudiziale. Quali i vantaggi della riforma? Una auspicata omogeneità dei giudicati tra controversie di lavoro privato e di lavoro pubblico; la maggiore semplicità delle procedure; la opportunità di definire le controversie con l'utilizzo del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Collegio di conciliazione istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro; la possibilità, in alternativa, di avvalersi degli specifici strumenti conciliativi che saranno previsti del prossimo contratto collettivo; quindi varie possibilità concrete per tentare di evitare la causa di lavoro con i conseguenti oneri e le inevitabili lungaggini. Da temere, almeno nella fase iniziale, un intasamento delle preture.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Corriere della Sera” del 23 ottobre 1998, inserto Corriere Scuola.

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