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Previdenza e assistenza

ASILI NIDO: UNA REALTA’ DA RILANCIARE

Sono all’ordine del giorno delle competenti Commissioni parlamentari alcuni disegni di legge in materia di interventi in favore degli asili nido. Tali realtà sono state, difatti, per troppo tempo trascurate da un Legislatore disattento ai problemi dell’infanzia. Tra i progetti di legge più significativi (atti Camera dei Deputati nn. 4383, 2803, 3893) possono osservarsi dei tratti comuni che è opportuno evidenziare.
L’asilo nido viene definito come “servizio educativo e sociale di interesse pubblico”, in modo da promuoverne definitivamente il ruolo fondamentale nell’iter formativo ed educativo del fanciullo. Esso ha lo scopo di offrire ai bambini, “anche stranieri, non residenti o apolidi” fino a tre anni di età, un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo; alle famiglie un servizio di supporto ai loro bisogni, in modo che siano sostenute nei compiti di educazione e che sia facilitato l’accesso al lavoro. L’asilo nido, integrandosi con gli altri servizi rivolti all’infanzia, da una parte assicura la continuità educativa rispetto alla famiglia; dall’altra, svolge un’azione preventiva contro qualunque forma di svantaggio e, in tal senso, favorisce l’inserimento dei bambini portatori di handicaps o socialmente deboli.
Rispetto ai suddetti obiettivi - certamente ambiziosi - rilevanti e diversificati sono i compiti dei diversi soggetti, istituzionali e non, coinvolti. In tal senso, emergono alcune differenze sostanziali tra le diverse proposte attualmente in discussione. Infatti, se da una parte è identica l’attribuzione, al livello centrale, della determinazione dei criteri programmatici, del coordinamento dei piani regionali e dell’emanazione di indirizzi nazionali sul piano educativo, dall’altra, emergono distinzioni nell’attribuzione specifica delle competenze. Così, mentre il p.d.l. n. 4383 affida esplicitamente al Ministero della Pubblica Istruzione le competenze a livello nazionale, diversamente, il p.d.l. n. 2803 si limita ad attribuire allo Stato il compito di ripartire i fondi tra le Regioni. Queste ultime, attraverso l’emanazione di proprie leggi, “fissano i criteri generali per la programmazione, lo sviluppo, la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido, nonché gli standard qualitativi ed organizzativi”. Importante la previsione della tutela dell’accesso al servizio delle fasce sociali meno abbienti. Un ulteriore diversità di prospettiva inerisce i compiti dei Comuni: di gestione tout court (p.d.l. n. 2803), ovvero di promozione e controllo dei nidi, e solo eventualmente gestionali degli stessi (p.d.l. n. 4383). In quest’ultimo caso, gli asili possono essere affidati in gestione anche ad associazioni di genitori o di organismi non profit. Trattandosi di bambini, una particolare attenzione viene giustamente data alla vigilanza igienico - sanitaria sul servizio. Essa è assicurata dalle Aziende sanitarie locali che, in accordo con i Comuni, definiscono i programmi per la prevenzione, l’educazione sanitaria, l’inserimento e la riabilitazione degli handicappati. Infine, ampio spazio è dedicato al personale, che dev’essere dotato delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti connessi alla funzione educativa. Pertanto, viene correttamente richiesto il requisito dell’istruzione di grado universitario per coloro che sono direttamente impegnati in compiti formativi, gli educatori ed il coordinatore. E’ prevista la programmazione di corsi di qualificazione iniziale ed aggiornamento professionale.
I progetti legislativi in questione affrontano in chiave moderna e razionale, la riorganizzazione di un servizio, quello degli asili nido, la cui importanza appare determinante per il migliore avvio di un percorso educativo delle nuove generazioni. L’auspicio può essere soltanto nel senso di una rapida approvazione, perché il progetto di un nido al pari dello standard europeo sia, finalmente, realizzato anche nel nostro Paese.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Vivereoggi” n. 2, marzo 1999.

 

ASSICURAZIONE PER LE CASALINGHE

Fra le novità dell’anno prossimo, di particolare interesse è l’assicurazione delle casalinghe, operativa dal 1° marzo 2001.
La legge istitutiva n. 493 del 3 dicembre 1999, che già sul nascere è stata accompagnata da un vivaci dibattiti, ha avuto nel settembre di quest’anno una prima concreta attuazione con due decreti ministeriali riguardanti le «modalità di attuazione» e la «individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo».
L’assicurazione riguarda tutte le casalinghe di età compresa tra i 18 e i 65 anni che prestano la propria opera all’interno del nucleo familiare e non sono soggette ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono esclusi pertanto i soggetti che svolgono questo lavoro a livello professionale (es. colf) ovvero anche le casalinghe che svolgono altro lavoro soggetto a forme previdenziali obbligatorie.
La previsione legislativa ha il pregio di concentrare la propria attenzione sul lavoro domestico, per tanti anni sottovalutato, prescindendo dal soggetto che lo svolge. L’assicurazione si rivolge dunque anche alle coppie di fatto, alle coppie gay, nonché a soggetti conviventi legati da un vincolo di parentela.
L’importo del premio è di £ 25.000 annue e copre gli infortuni derivanti dalla ‘normale’ attività quotidiana, escludendo gli incidenti mortali, quelli derivanti dal crollo dell’immobile e quelli dovuti a calamità naturali.
Dal primo ottobre l’INAIL ha istituito un numero verde a disposizione dell’utenza per gli opportuni chiarimenti; sul sito internet (www.inail.it) è già a disposizione la modulistica per la preiscrizione – non vincolante né obbligatoria - . È importante però non confondere: la preiscrizione è facoltativa, l’iscrizione, a partire dal primo marzo 2001, sarà obbligatoria. Il mancato pagamento annuale comporterà infatti una sanzione corrispondente all’ammontare del premio; si consideri tuttavia che tale disposizione entrerà in vigore non prima di cinque anni dalla l. 493/99. Per le famiglie che non superano il reddito annuo di diciotto milioni o per il soggetto che non superi quello di nove milioni l’anno, provvede lo Stato.
L’obbligatorietà dell’assicurazione ha destato qualche polemica. Alcune associazioni di consumatori hanno affermato che la/il casalinga/o dovrebbe essere libero di scegliere la società assicuratrice e la formula assicurativa più inerente al profilo personale; si aggiunga che, allo stato, la copertura assicurativa appare limitata in quanto, paradossalmente, non copre proprio gli infortuni più gravi, quelli mortali.
La presidentessa della Federcasalinghe, promotrice tra l’altro della legge, è ottimista ed evidenzia innanzitutto il buon rapporto tra il premio annuale (£. 25.000) e la copertura assicurativa prestata, ricordando, sostanzialmente, che l’assicurazione costituisce un significativo passo avanti rispetto al pregresso status quo.
Effettivamente prima della l. 493/99 la situazione non era per niente rosea. Tra le varie proposte degne di nota erano stati due progetti dell’INPS. La struttura era diversa: l’assicurazione aveva caratteristiche più assistenziali che assicurative. Entrambi i progetti però hanno avuto esito fallimentare.
L’attuale legge, invece, comunque la si pensi, sembra andare avanti: a settembre. come già detto, sono stati approvati due decreti ministeriali e sul sito internet dell’INAIL (o delle Poste Italiane) è possibile già trovare la modulistica e le informazioni necessarie.
L’attuale disciplina appare lacunosa e non sempre appropriata, ma nulla impedisce che questa prima fase normativa venga perfezionata coll’opportuno aiuto delle associazioni dei consumatori e, prima ancora, col prezioso apporto delle casalinghe, protagoniste di primo piano di questo interessante inizio.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Vivereoggi” n. 10, dicembre/gennaio 2000.

 

COPPIE “DI FATTO”

E’ oggetto di dibattito la questione del riconoscimento delle coppie o delle famiglie, se presenti dei figli, cosiddette “di fatto”, fondate sulla mera convivenza, anziché sul vincolo matrimoniale.
Se la convivenza tout court rileva dal punto di vista della filiazione, stante la piena equiparazione dei figli nati all’interno del matrimonio (impropriamente definiti “legittimi”) ed i figli cosiddetti “naturali”, nessuna rilevanza giuridica è riconosciuta alle unioni “di fatto”, nonostante la pluralità di disegni di legge giacenti in Parlamento.
Invero, alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno esteso determinati diritti, connessi allo status di coniuge, anche al “convivente”, ma si tratta di situazioni assolutamente circoscritte. D’altro canto, è impensabile affidare ai giudici la soluzione di un problema di ordine politico.
La questione si pone con evidente problematicità laddove l’unione “di fatto” coinvolga coppie omosessuali, acclarata l’impossibilità di estendere disposizioni dettate per le coppie eterosessuali.
Di fronte al vuoto normativo, che impedisce la conservazione, la trasmissione e la tutela di situazioni giuridiche connesse al rapporto di convivenza, aumenta costantemente il numero delle coppie “di fatto”, anche omosessuali, che scelgono di stipulare “patti di convivenza”.
Si tratta di accordi contrattuali, vincolanti giuridicamente, conclusi in forza dell’autonomia a contrattare riconosciuta dal Codice Civile ad ogni cittadino capace di disporre dei propri diritti. Tramite essi, i conviventi regolamentano preventivamente ogni vicenda afferente il proprio rapporto (uso comune dei beni di ciascuno, residenza, obblighi di assistenza reciproca, scioglimento dell’unione, trasferimento dei diritti disponibili, etc.). Non possono essere regolate, tuttavia, le vicende derivanti dal rapporto con le istituzioni e con i terzi: si pensi ai diritti ed obblighi connessi al rapporto di lavoro (es. congedi per assistere il partner malato) o alla successione in caso di morte (es. reversibilità della pensione).
Attraverso i predetti accordi è dunque possibile regolare soltanto parzialmente il rapporto di convivenza, non essendo prevista alcuna equiparazione giuridica tra le unioni “di fatto” ed il rapporto matrimoniale.
Ciò, tuttavia, non può assolutamente giustificare l’estensione alle coppie “di fatto” dei diritti – doveri derivanti dal coniugio. Non rilevando la mera convivenza, la legge riconosce diritti e facoltà ed impone obblighi ed oneri soltanto alle coppie che formalizzano la loro unione con un “contratto” matrimoniale.
Al di fuori di tale vincolo, quindi, i cittadini sono liberi di svolgere la propria esistenza nel modo ritenuto più opportuno. E’ da respingere, pertanto, ogni intervento legislativo sulla “libertà di convivere”, equivalendo ad una inaccettabile ingerenza dello Stato sulla libertà di ciascuno di regolare i propri rapporti personali come meglio crede. Tuttavia, la modifica ad hoc delle norme vigenti potrebbe risolvere problematiche specifiche (in specie, successione e diritti previdenziali), rispetto a chi – come gli omosessuali od i separati – non potrà mai contrarre matrimonio.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Vivereoggi” n. 3, aprile 2000.

 

LIBERO ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI


Il riconoscimento dei diritti sociali agli stranieri come strumento di integrazione, oltre che prestazione di servizi alla persona. Questo, in estrema sintesi, uno degli obiettivi cardine del Testo Unico in materia di disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero, approvato con il d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. In effetti, consentire agli stranieri in regola con il permesso di soggiorno l’ammissione ai diversi servizi sociali in cui si traduce il Welfare State (assistenza sanitaria, istruzione, accesso al lavoro, abitazione), rende sostanziale l’attuazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.
Concludiamo l’illustrazione delle modalità di accesso ai diversi servizi sociali da parte dei cittadini extracomunitari, la cui trattazione è iniziata nel numero precedente.
Diritto all’istruzione (articoli 38 - 39, T.U. 286/98). I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico. L’effettivo esercizio del diritto allo studio è garantito dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche attraverso appositi corsi per l’apprendimento della lingua italiana. La scuola promuove e favorisce iniziative finalizzate allo scambio interculturale, all’accoglienza e alla tutela della lingua e della cultura d’origine. Inoltre, le istituzioni scolastiche realizzano apposite iniziative culturali, destinate agli stranieri adulti e finalizzate all’apprendimento della lingua italiana e al conseguimento dei titoli di studio. Infine, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano in materia di accesso all’istruzione universitaria e dei relativi interventi per il diritto allo studio. Gli atenei, nell’ambito della loro autonomia, promuovono l’accesso degli stranieri ai corsi universitari, anche attraverso la realizzazione di attività di accoglienza e orientamento.
Diritto all’alloggio (articolo 40, T.U. 286/98). Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali e le realtà del volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno temporaneamente impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze abitative e di sussistenza, anche attraverso l’erogazione di servizi sociali e culturali gratuiti. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri nel più breve tempo possibile. Qualora sussistano situazioni di emergenza, il sindaco può disporre l’accoglienza nei centri anche degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio, fermo restando l’obbligo di allontanamento. Possono essere predisposte altresì apposite strutture di alloggio sociali, pubbliche o private, per il soggiorno a pagamento a prezzo politico. Gli stranieri in regola, infine, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al credito edilizio agevolato.
Diritto all’assistenza sociale (articolo 41, T.U. 286/98). Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze - anche economiche - di assistenza sociale, comprese quelle per i sordomuti, i ciechi, gli invalidi civili e gli indigenti.
Non può sfuggire il particolare rilievo della normativa illustrata, che risponde pienamente alla tradizione di civiltà, di democrazia e di generosità del nostro Paese. L’attuazione di norme così ambiziose, certamente subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie adeguate, è condizione imprescindibile per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri nel nostro Paese.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Vivereoggi” n. 7, settembre 1999.

 

PROVVEDIMENTI PER LE FAMIGLIE

Finalmente, dopo tanto parlare, sono state emanate le disposizioni – D.M. 15 luglio 1999 n. 306, D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305, D.M. 29 luglio 1999 – che consentono la corresponsione dei sostegni economici alle famiglie previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448/98 (Finanziaria ’99). Si tratta di due modalità assistenziali di assoluta importanza, accomunate dall’obiettivo di sostenere la maternità, la prima rivolta alle famiglie disagiate con almeno tre figli minori a carico, la seconda in favore delle neomamme che non usufruiscano di altre prestazioni assistenziali.
Per ottenere tali benefici economici, è necessario presentare l’apposita domanda al Comune di residenza, corredata da una autocertificazione sulla situazione economica della famiglia. Espletati i necessari controlli, la prestazione viene erogata dal Comune e materialmente corrisposta dall’INPS.
Ai fini della concessione del beneficio, il parametro considerato non è il reddito IRPEF – ossia quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi – bensì la situazione economica complessiva del nucleo familiare, derivante dall’applicazione delle tabelle ISE, il cosiddetto “riccometro”.
Forse un po’ macchinoso risulta il procedimento di computo del reddito ai fini ISE: difatti, occorre sommare l’insieme dei redditi percepiti da ciascun componente del nucleo familiare (maggiorato del rendimento annuo del 5% sui valori mobiliari posseduti) con il valore del patrimonio – mobiliare (conti correnti, titoli, azioni) e immobiliare (si considera il valore ai fini ICI e non si computa la prima casa) – secondo una percentuale stabilita dall’ente erogatore del servizio (max 20%), detratta una franchigia di L. 50 milioni.
Il valore ISE si ottiene dividendo il reddito complessivo così calcolato per il coefficiente familiare (1,57 due componenti; 2,04 tre componenti; 2,46 quattro componenti; 2,85 cinque componenti; 0,35 ogni ulteriore componente). Il calcolo del reddito ISE è comunque effettuato dalla PA; il richiedente deve però autocertificare tutti gli elementi utili al computo.
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65, legge n. 448/98).
Con effetto dal 1° gennaio 1998, le famiglie di cittadini italiani residenti, con tre o più figli minorenni a carico (anche quattro componenti, con un solo genitore) possono usufruire di una integrazione economica annuale se risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore ISE di L. 36 milioni rapportato ad una famiglia di cinque componenti. Per i nuclei familiari con diversa composizione, il reddito ISE è rapportato ai parametri previsti dal d.lgs. n. 109/98. La misura dell’assegno è massima – L. 2.600.000, ovvero L. 200.000 mensili per tredici mensilità – se il reddito ISE è inferiore a L. 31 milioni. L’assegno potrà essere comunque concesso in misura ridotta, purché siano rispettati i previsti limiti reddituali.
Assegno di maternità (articolo 66, legge n. 448/98).
Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti – anche non coniugate – che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità per la maternità – dunque, anche casalinghe o disoccupate – è concesso un assegno di L. 200 mila mensili per cinque mensilità. L’assegno spetta qualora il reddito familiare ISE non superi L. 50 milioni con riferimento a famiglie di tre componenti (L. 43,5 milioni per sola madre e figlio). Per nuclei familiari di diversa composizione, il parametro muta secondo le norme in materia. Infine, le lavoratrici madri in possesso dei citati requisiti possono integrare il trattamento di maternità percepito, se inferiore a quello introdotto.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Vivereoggi” n. 8, ottobre 1999

 

UNA SOCIETA’ MULTIETNICA: LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI

Che la nostra società si avvii ad essere multirazziale è ormai un dato acquisito. L’ordinamento deve perciò adeguarsi alla nuova realtà, in modo da offrire risposte immediate ai diversi problemi di ordine sociale e giuridico derivanti dalla presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese. Lo strumento legislativo principale è oggi costituito dal d. lgs. 25.7.1998 n. 286, Testo Unico in materia di disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero, nel cui contesto particolare interesse rivestono le disposizioni di tutela dei diritti e per l’integrazione.
Ai sensi dell’articolo 43, T.U. 286/98, costituisce discriminazione “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose”, in modo che siano compromessi i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Il secondo comma dell’articolo 43 evidenzia alcune situazioni specifiche: le azioni ed omissioni discriminatorie del pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni; il rifiuto di fornire allo straniero beni o servizi offerti al pubblico; il rifiuto di consentire allo straniero l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi socio-assistenziali; l’impedimento dell’esercizio di un’attività economica legittima dello straniero; le azioni od omissioni discriminatorie del datore di lavoro nei confronti del lavoratore straniero. Ai fini della tutela contro atti xenofobi, razzisti o discriminatori, ai cittadini extracomunitari sono equiparati i cittadini italiani, gli apolidi e i cittadini di stati comunitari presenti in Italia.
Contro i comportamenti fin qui descritti, l’articolo 44 introduce un agile strumento di tutela: l’azione civile avanti al pretore. Il ricorso può essere proposto quando “il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio ed adottare i provvedimenti ritenuti idonei a rimuoverne gli effetti. Il procedimento, informato al principio di celerità, si svolge senza particolari formalità: il pretore ha il solo onere di sentire le parti in causa, potendo poi procedere nel modo che ritiene più opportuno. Nei casi di urgenza, il giudice provvede con decreto motivato, assunte - se necessario - sommarie informazioni; contestualmente, fissa la data dell’udienza di comparizione delle parti. Novità rilevanti sono introdotte anche in materia di prove: il ricorrente, difatti, “può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti”. Qualora i comportamenti discriminatori siano di carattere collettivo, il ricorso può essere presentato dalle organizzazioni sindacali.
Infine, il T. U. 286 istituisce presso il Dipartimento degli Affari Sociali la Commissione per le politiche dell’integrazione, con compiti consultivi e propositivi, e predispone il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di integrazione sociale e culturale e alla tutela dei cittadini stranieri.
Non vi è dubbio: si tratta di una normativa avanzata, ispirata ai principi fondamentali di civiltà e uguaglianza, troppo spesso mortificati di fronte a una realtà non estranea all’emarginazione e alla sofferenza.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Vivereoggi” n. 4, maggio 1999.

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