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Procedimento

ANNULLATA LA PROMOZIONE DI QUATTRO DIRETTORI PER PALESE CONFLITTO DI INTERESSI.
 

Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha annullato qualche giorno fa una delibera del 2018 con la quale i precedenti vertici dell’Autorità avevano incautamente promosso quattro direttori aggiunti alla superiore qualifica di direttori.
Il procedimento di nomina, infatti, era stato condotto in palese violazione delle norme sul conflitto di interessi vigenti dal momento che il Direttore Affari Generali e Risorse (DAGR) dell’Autorità, incaricato in base alla disposizioni regolamentari ad indicare i nominativi dei dipendenti per la promozione in parola, proponeva, tra gli altri, anche il proprio, in spregio ai principi costituzionali di imparzialità e terzietà.
Lo Studio Legale Barboni e Associati aveva pertanto proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a tutela di un dipendente dell’Autorità che, rilevando l’illegittimità della procedura per sussistente conflitto di interessi, si era dunque visto scavalcare da colleghi meno anziani e con meno titoli.
Bisogna dare atto che i nuovi vertici dell’ARERA hanno operato correttamente in sede di autotutela rimuovendo la pregressa decisone palesemente illegittima e facendo proprie le censure mosse in sede contenziosa.  
 

Milano, 4 febbraio 2019
 

Avv. Clara Lacalamita

 

COMMISSIONE INCOMPLETA: I GIUDIZI VANNO ANNULLATI

La composizione incompleta della commissione giudicatrice nella correzione degli elaborati concorsuali vizia i provvedimenti di valutazione. Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con due sentenze nn. 477 e 478 depositate il 25.05.2009, con cui ha annullato i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici. Quanto agli effetti sulla sequenza procedimentale interessata dalle citate pronunce, un inciso contenuto in entrambe le sentenze "... almeno relativamente alla situazione della ricorrente ..." sembra limitare l'efficacia del giudicato alla sola posizione degli interessati che hanno proposto ricorso. Invero, ove fossero stati annullati atti generali, quali ad esempio il bando o i provvedimenti relativi alla nomina delle commissioni, l’illegittimità avrebbero travolto l'intera scansione concorsuale. Nella specie, vengono annullate solamente le valutazioni delle prove di concorso dei ricorrenti, con salvezza della rimanente attività valutativa rimasta inoppugnata, ed ormai divenuta definitiva. Detta conclusione è coerente con i principi del diritto amministrativo secondo cui l'efficacia soggettiva della decisione si estrinseca fra le parti in causa, e acquista efficacia erga omnes solo quando gli atti annullati siano atti generali, che come tali non possono esplicare effetti per taluni e non per altri (cfr. per tutte: Cons. Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, 2; Cons. Stato, sez. IV, 23.11.2002, 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989, 910). Per l’effetto, i vincitori del concorso in parola, ormai assunti in servizio con regolare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, non dovrebbero subire pregiudizio dalle sentenze riferite.
La vicenda
I ricorrenti chiedono l'annullamento della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, principalmente per violazione del principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Le due sottocommissioni, presiedute da un unico presidente, avrebbero proceduto contemporaneamente alle operazioni di valutazione degli elaborati sicchè il presidente non poteva materialmente partecipare alle operazioni di entrambe in maniera attiva con la conseguenza che le due sottocommissioni avrebbero operato con la partecipazione di soli due componenti per ciascuna. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (che com’è noto fa le veci del Consiglio di Stato in detta Regione Autonoma), accoglie le ragioni degli istanti annullando i giudizi espressi dalla Commissione limitatamente alla posizione dei medesimi.
Motivi della decisione
Il Collegio osserva che in punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una composizione incompleta in quanto nell'una o nell'altra era assente il Presidente, in violazione delle norme del bando di concorso e ministeriali vigenti in materia. Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.
In materia si giudica che anche in presenza di prove di ampio contenuto e di un numero rilevante di candidati, dev'essere comunque rispettato il principio del collegio perfetto, secondo il quale la commissione di concorso deve adottare ogni determinazione rilevante ai fini della valutazione dei candidati nella sua composizione integrale non già demandandole ai singoli membri, ancorché esperti (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 815); e che anche l’individuazione delle tracce dei temi per le prove scritte e la scelta degli argomenti che saranno oggetto delle prove orali è un'attività che richiede una valutazione ampiamente discrezionale cui è necessario che detta attività venga svolta nell'assoluto rispetto del principio del collegio perfetto.
Pertanto, nella specie, la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.
Nel decidere sulla controversia, il Giudice ha anche modo di affrontare un'altra questioni rilevante, relativa all’onere di notificare il ricorso – a pena di inammissibilità - ad almeno uno dei soggetti inseriti nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a seguito dei provvedimenti di correzione delle prove scritte impugnati. Al riguardo, la Corte rileva che la nozione di controinteressato in senso tecnico, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali, è stato precisato che non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso (C.d.S., 8089/2003; 1308 e 6049/2007).

Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 del 25 sett. – 8 ottobre 2009

 

PENSIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE.

(Illegittimi i recuperi sulle differenze se disposti dopo un lungo termine)

Per effetto della legge sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990, decorso il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio fissato per l'emanazione del provvedimento definitivo di pensione l'amministrazione non può più pretendere di recuperare quanto indebitamente pagato con il trattamento provvisorio. Trascorso quel termine - previsto con finalità acceleratoria e finalizzato alla più rigorosa e ampia tutela patrimoniale del soggetto che cessa dal servizio con diritto a pensione - in capo al pensionato si consolida l'affidamento sulla definitività e correttezza dell'erogazione, e nessuna pretesa restitutoria può essere più legittimamente avanzata nei suoi confronti. Evidentemente, salvo il caso di comportamento doloso dell'interessato. La Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ha ritenuto di risolvere così l'annosa questione relativa alla ripetibilità degli indebiti conseguenti alla trasformazione della pensione degli ex dipendenti pubblici da provvisoria in definitiva, in una recente decisione (1.10.2007 n. 7/QM). Gli effetti di quanto giudicato dalle Sezioni Riunite riguardano solamente quegli indebiti sorti dopo l'entrata in vigore della citata l. n. 241/1990, interessati da giudizi attualmente pendenti presso i giudici contabili e da procedimenti amministrativi in essere, per i quali l'Istituto di previdenza trattiene mensilmente una quota della pensione. In questi casi, venuto meno il diritto dell'amministrazione alla ripetizione delle somme in più erogate a titolo di pensioni provvisorie erroneamente calcolate, gli interessati hanno diritto a trattenere quanto percepito e a vedersi restituire gli importi eventualmente già trattenuti. Più incerta è la posizione dei recuperi già estinti, rispetto ai quali alcuno sostiene che l'avvenuto pagamento da parte del pensionato potrebbe configurare un comportamento concludente di riconoscimento della correttezza dell'indebito opposto dall'amministrazione, senza possibilità di ripetere le somme pur illegittimamente recuperate dall'Erario.

Domenico Barboni

Pubblicato in data 24.1.2008 sul sito www.scuolaoggi.org, rubrica "Diritto e Rovescio".

 

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