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Trattamento di fine servizio

BUONUSCITA IN RITARDO: E’ PACIFICO, VA RIVALUTATA
E’ ormai acquisito che il pagamento tardivo della buonuscita dia luogo al diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria. I giudici amministrativi, però, si sono divisi secondo due diversi orientamenti in relazione ai soggetti obbligati al pagamento. In base al primo, la responsabilità è stata attribuita contestualmente al MIUR ed all’Inpdap, nel caso in cui l’amministrazione scolastica sia stata ritenuta responsabile della tardiva trasmissione della documentazione necessaria, mentre l’ente previdenziale del mancato pagamento della buonuscita entro i termini previsti dalla legge (vedi articolo 26, D.P.R. n. 1032/73). Di conseguenza, Ministero ed Inpdap sono titolari di due obblighi di pagamento parziali e, quindi, di due obbligazioni pecuniarie autonome. Altra posizione giurisprudenziale prevalente ritiene, invece, che i rapporti tra le due amministrazioni non hanno alcuna rilevanza nei confronti del pensionato, rispetto al quale è responsabile unicamente l’Inpdap in quanto soggetto tenuto per legge al pagamento della buonuscita. Pertanto, la corresponsione degli interessi e della rivalutazione è a carico esclusivamente dell’ente previdenziale. Nonostante quest’ultimo orientamento sia ormai consolidato, permangono gli effetti delle sentenze che si basano sul primo indirizzo giurisprudenziale.
Chi non ha ottenuto il pagamento di interessi e rivalutazione, nonostante la sentenza favorevole del TAR, dovrà attendere che il CSA ottemperi alla sentenza e provveda al pagamento del dovuto. Comunque, dovranno essere riconosciuti gli interessi sino al momento del pagamento effettivo.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Corriere della Sera” 30 aprile 1999, inserto Corriere Scuola.

CONTINGENZA (OVVERO VECCHIA BUONUSCITA) SOLTANTO A CHI HA FATTO LA DOMANDA
La legge 29 gennaio 1994 n. 87 ha introdotto, con decorrenza 1° dicembre 1994, il principio del computo dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo della buonuscita. L’articolo 3 della legge ha esteso i benefici previsti “anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984”, subordinando però la loro applicazione alla presentazione di apposita domanda da inoltrarsi “nel termine perentorio del 30 settembre 1994”. Chi non ha presentato a suo tempo nessuna istanza, non ha diritto a tali vantaggi. Siffatta impostazione legislativa ha suscitato notevoli perplessità anche di ordine costituzionale. La legge 87/94 è stata emanata in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle precedenti disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto. In tal senso, quanto previsto dall’articolo 3 - ossia la fissazione di un termine di decorrenza - da un lato, contrasterebbe con la efficacia retroattiva delle sentenze costituzionali, dall’altro, non terrebbe conto delle particolari modalità della cessazione dal servizio degli insegnanti. La Corte, più volte investita della questione, ha però sempre ritenuto legittime le disposizioni della legge in parola, “essendo ragionevole la scelta del legislatore quanto al dato temporale cui ricollegare la decorrenza degli effetti della riforma” (vedi sentenza n. 175/97). Tali decisioni non sembrano soddisfacenti, poiché non dissolvono i dubbi d’incostituzionalità, ma - in ogni caso - è preclusa qualsiasi azione giudiziaria anche perché oramai è intervenuta la prescrizione (quinquennale) del diritto.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Corriere della Sera” 9 aprile 1999, inserto Corriere Scuola.

SENTENZE A SCOPPIO RITARDATO: E’ RIVALUTAZIONE!
Il problema attiene ad una questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza. Dopo qualche tentennamento iniziale, è stato riconosciuto in modo definitivo che, qualora vi sia una tardiva corresponsione dell’indennità di buonuscita per qualsiasi motivo, l’Inpdap debba anche corrispondere le maggiori somme derivanti dall’applicazione del tasso d’interesse legale, oltre a quelle dovute per il danno derivato dalla eventuale diminuzione di valore (vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.1.1998 n. 98; idem, 3.2.1998 n. 143; idem, 16.4.1998 n. 500). La giurisprudenza amministrativa ha, dunque, stabilito che “i crediti a titolo di indennità di buonuscita Inpdap sono produttivi di interessi legali e sono suscettibili di rivalutazione monetaria - indipendentemente dalle cause del ritardo - dalla scadenza del termine di 90 o 105 giorni dalla cessazione del servizio fino alla data di effettivo pagamento”. Ma un aspetto certamente più interessante è dato dal fatto che, per effetto del recente regolamento adottato con il decreto del Ministero del Tesoro 1.9.1998 n. 352, finalmente non è più necessario rivolgersi al giudice per la tutela del diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali su tutti i crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale. Difatti, alla luce del citato regolamento, che recepisce l’indirizzo costante della giurisprudenza, “gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d’ufficio”, nella misura e con i criteri previsti dallo stesso decreto. Si tratta di un principio di civiltà e di equità che, finalmente, pone termine a una notevole mole di contenzioso. Quindi, è sufficiente segnalare con lettera il lamentato ritardo alla sede dell’Inpdap territorialmente competente che senz’altro dovrà provvedere.

Domenico Barboni

 

Pubblicato su “Corriere della Sera” del 20 novembre 1998, inserto Corriere Scuola.

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