Autocertificazione
CITTADINI E D AMMINISTRAZIONE: NON E’ PIU’ GUERRA
Cambia il rapporto dei cittadini con l’amministrazione pubblica. Difatti, sono ormai a regime i principi in tema di semplificazione amministrativa, tra l’altro contenuti nel regolamento approvato con il D.P.R. n. 403/98. Le innovazioni procedurali, preordinate all’eliminazione dei certificati, si sostanziano nell’acquisizione d’ufficio delle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione nell’utilizzazione dei dati contenuti nella carta d’identità o delle copie conformi dei documenti e, soprattutto, nella cd. “autocertificazione”. A ciò si aggiunga l’eliminazione dell’imposta di bollo da diversi atti e documenti (legge 28/99).
In particolare, l’autocertificazione, fondata sulla facoltà di dichiarare sotto la propria responsabilità fatti o requisiti ai sensi della legge 15/68, è istituto tanto innovativo quanto di fatto inutilizzato nelle sue enormi potenzialità sino alla riforma “Bassanini”. La procedura è semplice: il cittadino può sottoscrivere una propria dichiarazione in sostituzione di diversi certificati o al fine di documentare attività o situazioni giuridiche personali. Non occorre l’autenticazione della firma se questa è apposta avanti al funzionario addetto o se l’atto è accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Ma attenzione: chi dichiara il falso incorre in un reato penale! Trattandosi dell’esercizio di un diritto, il funzionario non può rifiutarsi di ricevere la dichiarazione, a pena di sanzioni. Le autocertificazioni hanno durata illimitata se relative a fatti non modificabili; negli altri casi la durata è semestrale: ciononostante, le stesse possono essere utilizzate previa dichiarazione di conferma da parte dell’interessato.
I certificati sostituibili sono diversi: nascita, cittadinanza, residenza, stato di famiglia, godimento dei diritti politici, stato civile, esistenza in vita. Ad essi si aggiunga la possibilità di autodichiarare molteplici situazioni giuridiche o requisiti, fra cui il titolo di studio, la qualità di rappresentante legale, l’iscrizione in albi o elenchi della PA, la posizione rispetto agli obblighi militari, la qualifica professionale, il reddito, lo stato di disoccupazione, la dichiarazione di vivere a carico, la qualità di pensionato, casalinga o studente, il codice fiscale e la partita IVA, l’assenza di condanne penali, i certificati per iscrizioni scolastiche e universitarie e per la Motorizzazione. Al contrario, l’autocertificazione non è ammessa per certificati medici, sanitari o veterinari; per marchi e brevetti ovvero per origine o conformità di prodotti.
Lo snellimento dell’attività amministrativa consegue alla vastità delle funzioni esercitate da numerosi organi e uffici, che si riverbera inevitabilmente su milioni di cittadini. Perché al più presto si pervenga all’effettiva applicazione delle nuove regole, è di fondamentale importanza l’informazione degli utenti: avvalersi delle innovazioni procedurali descritte è un diritto di cui ancora pochi cittadini sono effettivamente consapevoli.
Domenico Barboni
Pubblicato su “Vivereoggi” n. 1, febbraio 2000.