Concorsi
Concorso reclutamento personale docente
Il Consiglio di Stato ordina al M.I.U.R. di adottare le misure dispensative e compensative previste dalla legge 170/2010 nei confronti di un candidato affetto da Disturbo Specifico di Lettura e Scrittura.
(Consiglio di Stato – Sezione Sesta, ordinanza n. 790/2017)
Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni espresse dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, per conto di un ricorrente affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Il TAR del Veneto aveva inizialmente respinto la domanda cautelare proposta avente ad oggetto la sospensione della nota del MIUR – USR per il Veneto con cui era stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, di cui al DDG 106/2016, nella parte in cui non includeva il ricorrente, con tutti gli atti concorsuali presupposti, ivi compreso il bando concorsuale, perché non erano state previste misure dispensative e/o strumenti compensativi idonei in favore dei candidati affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
La questione, sottoposta in secondo grado al vaglio del Consiglio di Stato, verteva sull’erroneità dell’ordinanza del TAR Veneto il quale non riteneva pertinente alla fattispecie concreta la Legge n. 170 del 8.10.2010 richiamata dalla ricorrente, essendo questa, a suo dire, rivolta espressamente solo a “studenti affetti da disturbi di apprendimento in ambito scolastico”, non trovando dunque applicazione al caso di specie.
Gli avvocati Barboni e Nardone hanno contestato le affermazioni del giudice di prime cure stabilendo in primo luogo che le garanzie apprestate dalla legge, tra le quali “eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale” (art.2, h L.170/2010) e il diritto a fruire di “adeguate forme di verifica e di valutazione” (art.5, co IV, L.170/2010), sono applicabili anche al caso di specie, pur non essendo il ricorrente uno studente, ma trovando applicazione, secondo il noto principio d’interpretazione analogica della legge, quanto stabilito dal legislatore.
Inoltre, considerando l’importanza dell’applicazione della predetta legge in sede concorsuale per l’accesso ai pubblici impieghi, gli avvocati hanno altresì segnalato innumerevoli leggi regionali nell’ambito delle quali il principio stabilito dalla l.170/2010 in materia di DSA è stato integrato ed esteso anche all’ambito concorsuale e a coloro che non siano propriamente studenti ma che abbiano ugualmente necessità, essendo affetti dalla stessa patologia, di godere di quelle tutele apprestate dalla legge in qualsiasi situazione. Le norme regionali, infatti, assicurano uguali opportunità alle persone con DSA, assicurando loro, in sede di concorsi pubblici, “l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove” o la possibilità di “sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti”.
L’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che è stata data giusta applicazione alla volontà del legislatore il quale, attraverso gli interventi normativi regionali e nazionali, ha inteso rafforzare e declinare il principio generale che tutela tutti i soggetti affetti da DSA in qualsiasi circostanza, a partire dall’accesso all’impiego, ai percorsi universitari sino all’ingresso del mondo del lavoro che, nella fattispecie in esame, si sostanziava nella partecipazione del ricorrente al concorso docenti.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha dunque ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris, affermando l’applicabilità al caso di specie della legge n.170 del 2010, richiamata peraltro nelle premesse del bando di concorso (e quindi eterointegrata ex lege), nonché del periculum in mora e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti degli atti concorsuali relativi al ricorrente, ordinando all’Amministrazione di disporre per il candidato la ripetizione delle prove scritte con applicazione delle idonee misure compensative ingiustamente ed erroneamente non adottate nella precedente fase concorsuale.
Milano, 26.6.2017
Clara Lacalamita
CONCORSI - TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(Adozione e pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice in sede concorsuale)
Nel quadro del nuovo decreto trasparenza presentato dal Governo - D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – il Legislatore ha apportato una modifica all’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 sui bandi concorsuali; il comma 1 del predetto articolo disponeva in origine quanto segue: “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.” L’art. 18 del D.Lgs. n. 97/2016 ha aggiunto al comma 1, dopo le parole “presso l’amministrazione” la seguente modifica: “nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte”.
Detta modifica consentirebbe dunque ai candidati e partecipanti alle procedure concorsuali di godere di una maggior tutela in ragione di una trasparenza preventiva, ponendosi dunque il linea con la ratio dello stesso decreto trasparenza del Governo volto ad introdurre maggiori ed efficienti strumenti contro la corruzione. Al momento, come noto, l’esercizio del diritto di accesso documentale agli atti, di cui alla l. 241/1990, può essere esercitato solo da chi dimostri di essere titolare di un interesse specifico, concreto e attuale. Con il nuovo decreto trasparenza, invero, detti documenti sarebbero consultabili ab origine on-line da chiunque ne abbia interesse.
Si segnala tuttavia che, rispetto a tale innovazione, è intervenuto in senso contrario il Consiglio di Stato, con parere n. 515/2016 con il quale il Collegio ha ritenuto “di non poter condividere l’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni esaminatrici nella correzione delle tracce delle prove scritte. Tale prescrizione, infatti, rischia di essere fuorviante, creando un precedente in grado di incidere sul potere di ogni commissione di esame di decidere, di volta in volta, quali debbano essere i criteri, con il rischio, altresì, di creare ulteriori motivi di contenzioso in un settore già molto esposto “.
Nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale pare tuttavia proseguire nella direzione avviata dal Governo con il decreto trasparenza del 2013.
Giova in tal senso, sotto il più specifico profilo della preventiva adozione dei criteri di valutazione della commissione esaminatrice, segnalare la pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27.2.2016 n. 1087, in base alla quale detti criteri di valutazione nonchè le modalità delle prove concorsuali, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione risultando dunque illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove. Il principio appena esposto è stato del resto già formulato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14893 del 21.6.2010 nella quale la Corte ha così disposto: “il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa" (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14893/2010).
Si ricordi peraltro che, riguardo la materia trattata nel presente commento, il Governo è già intervenuto con il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA) approvando definitivamente il primo decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi introducendo, in nome della massima trasparenza, il cosiddetto accesso generalizzato. Per esercitare questo diritto non è necessario avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi la richiesta: l’istanza è gratuita e non va motivata. Il diritto di accesso documentale, di cui alla legge 241/1990, è dunque, nella sua recente evoluzione normativa, non più un diritto il cui esercizio soggiace alla sussistenza di determinati presupposti, bensì diviene regola generale cui le amministrazioni non potranno più sottrarsi salvo specificare le ragioni dell’eventuale rifiuto.
Il quadro sino ad ora delineato dovrebbe pertanto rassicurare i partecipanti ad un concorso pubblico i quali potranno dunque denunciare il comportamento dell’Amministrazione sotto il doppio profilo della mancata adozione e della mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione adottati dalla commissione, potendo assumere le opportune tutele giudiziali avverso l’Amministrazione che violi le normative predette.
Milano 2 marzo 2017.
Clara Lacalamita
Commento giurisprudenziale
PENNE DI DIVERSO COLORE NON INVALIDANO LA PROVA
(L’esclusione dal concorso può scattare solo se prevista esplicitamente dal bando)
L’utilizzo di penne di personali di diverso colore (nero e blu) da parte del candidato per la stesura della prova scritta di un pubblico concorso non può essere di per sé qualificato come oggettivo segno di riconoscimento, ostativo alla correzione della prova e perciò causa di esclusione dal concorso, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) o operative (fornitura del materiale da parte della Commissione). Così ha deciso il TAR per la Sardegna, sezione prima, nella sentenza n. 2158/2008.
La vicenda
La ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami indetto dall’Università di Cagliari per l’assunzione a tempo indeterminato su posto di area amministrativa. Dopo aver svolto la prova scritta, la medesima veniva “esclusa” dalla selezione con conseguente omessa valutazione dei suoi elaborati. In particolare la commissione non aveva proceduto alla correzione del compito in quanto ritenuto “riconoscibile”, a causa del fatto che “l’elaborato è stato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna blu”. La candidata adiva il giudice amministrativo impugnando il provvedimento di “esclusione” dal concorso, che aveva comportato la sua non ammissione agli orali, deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici. Il TAR Sardegna ha accolto le ragioni della ricorrente e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo l’obbligo di valutazione degli elaborati scritti della candidata esclusa da parte della commissione. Peraltro, con riguardo a quest’ultimo profilo, il giudice sembra aver sottovaluto il principio di imparzialità in tal modo compromesso: infatti, la commissione alla quale è stato ordinato di procedere alla valutazione della prova scritta conosce la provenienza dello stesso da parte della ricorrente, con conseguente elusione di ogni principio di imparzialità e di anonimato. Forse sarebbe stato più opportuno disporre la correzione dell’elaborato scritto da parte di una commissione in diversa composizione.
Motivi della decisione
In relazione all’omessa valutazione dell’elaborato che ha dato origine alla causa in oggetto, i TAR Sardegna ha ritenuto che, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) o operative (fornitura del materiale da parte della commissione), la specifica situazione analizzata, che consentiva l’utilizzo di penne private nere o blu non poteva portare alla conclusione a cui è giunta la commissione giudicatrice.
Infatti, l’elemento rinvenuto dalla commissione giudicatrice - uso promiscuo delle due penne (blu e nera) - non poteva essere qualificato oggettivo segno di riconoscimento impeditivo alla correzione, né in termini di espressione di volontà di caratterizzare l’elaborato in modo tale che uno o più commissari potessero riconoscere l’elaborato ed attribuirlo alla concorrente ricorrente.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale, certamente non sono assimilabili ipotesi (ben diverse) di scritti elaborati a righe alterne (con penne diverse), con stranezze non giustificabili in alcun modo.
Si è a tale proposito correttamente giudicato “che nell'ambito della partecipazione ad un concorso l'uso della penna rossa costituisce un mezzo inconsueto di stesura di un elaborato (anche in brutta copia), per la cui redazione vengono invero ordinariamente usate penne di colore blu o nero, tale da porsi quale contrassegno distintivo atto a consentire, sia pure in astratto, l'identificazione dell'autore dell'elaborato da parte della Commissione o di taluno dei suoi componenti” (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 12.5.2007, n. 363); ovvero che “Legittimamente in un concorso a pubblico impiego è annullata la prova scritta di un candidato che abbia fatto uso di una penna ad inchiostro di colore diverso da quello delle ad inchiostro nero, fornite dalla commissione” (T.A.R. Liguria Sez. II, 13.11.1993, n. 415).
Nel caso in esame l’accadimento è, invece, anche spiegabile in termini molto più semplici e banali: che la penna utilizzata inizialmente dalla candidata (non fornita dalla commissione) si sia esaurita, con conseguente necessità di continuare il tema con altra penna; e che la ricorrente disponesse solo di un’altra penna nera di diverso colore; tutto ciò senza intenzione di precostitutire alcun segno di riconoscimento.
Il giudice regionale, a conforto della propria decisione, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la <mera possibilità di riconoscimento>, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia «in astratto» ed «oggettivamente» suscettibile di riconoscibilità“ (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 , n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007 , n. 489); “Solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d'esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale” (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 15 luglio 1999 , n. 943).
Peraltro, i dubbi circa possibili finalità di identificazione di elementi o segni utilizzati dai candidati ben possono essere evitati dalle Amministrazioni prevedendo – in anticipo, nel bando concorsuale - disposizioni limitative.
In definitiva, secondo il Tribunale adito il ricorso è fondato, essendo stata compiuta una esclusione per un motivo che non può essere qualificato come oggettivo ed inequivocabile elemento di riconoscimento.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 5 del 4 - 17 marzo 2011
Commento giurisprudenziale
IL RITARDO DEL CANDIDATO NON INVALIDA LA PROVA
(Il ricorrente si era presentato dopo l’inizio della selezione per motivi di salute)
E’ illegittima la previsione del bando che dispone l’esclusione dalla prova orale di un concorrente solo in ragione dell’assenza all’ora di inizio della prova, potendo ritenersi rilevante ai fini dell’esclusione non già l’assenza all’ora fissata per l’inizio della prova, quanto piuttosto l’assenza all’ora in cui il candidato avrebbe dovuto sostenere la prova secondo l’ordine del sorteggio. Così ha giudicato il Tar Lazio, sez. II, con sentenza n. 6339 /2008, non discostandosi dall’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato V, 25 ottobre 1993 n.1104).
La vicenda
Il ricorrente – premesso di aver partecipato ad concorso per titoli ed esami per l’assunzione, e di aver superato le prove scritte - impugnava il provvedimento con il quale il presidente della commissione di concorso lo escludeva dallo svolgimento delle prove orali, per non essersi presentato il giorno e all’ora fissata per l’espletamento della prova, in applicazione del disposto del bando di concorso. Il ricorrente era stato assente per motivi di salute all’orario fissato per l’inizio delle prove orali, ma si era successivamente presentato, nel corso della mattinata e mentre le prove erano ancora in corso di svolgimento, dichiarandosi pronto a sostenere il colloquio orale, ma non era stato ammesso alla prova per determinazione del presidente della commissione. L’Amministrazione - confermata la prospettazione dei fatti di parte ricorrente – ribadiva la legittimità della determinazione assunta dal presidente della commissione in quanto il bando prevedeva che dovesse essere escluso di diritto dal concorso il candidato che non si fosse presentato nel luogo, nel giorno e all’ora stabilita per l’espletamento delle prove.
Il TAR adito ha giudicato il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Motivi della decisione
Il Tribunale Amministrativo del Lazio rileva che dal verbale della commissione di concorso risulta che il concorrente ricorrente è stato escluso dallo svolgimento della prova orale per non essersi presentato all’ora fissata per l’inizio della prova orale, senza giustificazione. Ciò in quanto il bando prevedeva che dovesse essere escluso di diritto dal concorso il candidato che non si fosse presentato nel luogo, nel giorno e all’ora stabilita per l’espletamento delle prove.
Siffatta determinazione, a prescindere persino dall’ulteriore circostanza della avvenuta presentazione del ricorrente per essere ammesso allo svolgimento della prova orale nel corso della mattinata, mentre si stavano ancora svolgendo le prove, è illegittima non potendo la Commissione disporre l’esclusione dalla prova orale di un concorrente solo in ragione dell’assenza all’ora di inizio della prova, in quanto, secondo orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di dover condividere, è rilevante ai fini dell’esclusione non già l’assenza all’ora fissata per l’inizio della prova, quanto piuttosto l’assenza all’ora in cui il candidato avrebbe dovuto sostenere la prova secondo l’ordine del sorteggio (cfr. Cons. Stato V, 25 ottobre 1993 n.1104).
Più precisamente, secondo il Consiglio di Stato In una procedura concorsuale, il ritardo del candidato nel presentarsi alla prova orale rispetto all'ora stabilita non costituisce di per sé rinuncia al concorso, dovendosi ritenere - anche in considerazione del principio teso a favorire la maggior selezione possibile - che l'esclusione del candidato è automatica solo se l'interessato non si presenti prima della chiusura delle operazioni di esame.
La disposizione del bando di concorso, nella parte in cui prescrive l’esclusione dal concorso del candidato che non si presenti all’ora prevista per lo svolgimento di ciascuna prova, deve essere interpretata, per le prove orali, nel senso che assume rilevanza l’assenza all’ora prevista per la prova orale (secondo l’ordine stabilito dalla commissione) per ciascuno dei concorrenti e non all’ora prevista per l’inizio dei colloqui.
La diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con il principio del favore per la partecipazione in maniera del tutto irrazionale, non trovando giustificazione l’esclusione del concorrente assente all’apertura dei colloqui, ma presente al momento previsto per lo svolgimento della sua prova (secondo il criterio stabilito, per es. il sorteggio), né in esigenze di salvaguardia della parità di condizioni fra i concorrenti, né in esigenze di tipo organizzativo apprezzabili.
Dall’esame dei verbali della procedura risulta attestata l’assenza del ricorrente all’ora di inizio della prova orale mentre non risulta alcuna attestazione in ordine alla sua assenza all’ora in cui avrebbe dovuto effettivamente svolgere la prova secondo l’ordine di sorteggio; e che tale orario non potesse coincidere con quello di inizio della prova risulta dal fatto che il ricorrente era l’ultimo dei candidati a dovere sostenere il colloquio orale secondo l’ordine del sorteggio.
Conclusivamente il ricorso viene accolto con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle prove orali. La pronuncia di annullamento viene estesa alla graduatoria finale del concorso, nella parte in cui non contempla il ricorrente fra i vincitori, considerato l’esito della prova orale sostenuta dal ricorrente a seguito di misura cautelare disposta dal Tribunale ed il punteggio conseguito.
A tale proposito, infatti, osserva il giudice che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di esclusione dal concorso di un candidato implica la caducazione degli atti successivi, compresa la graduatoria finale, senza che sussista un onere di impugnativa specifica di tutti gli atti conseguenti ( cfr. fra le altre Cons. Stato V, 10.4.2000 n. 2062), senza, peraltro, che rivestono la posizione di controinteressati in senso tecnico i soggetti che collegano la loro posizione di vantaggio non direttamente dall’atto impugnato ( il provvedimento di esclusione), bensì da atti successivi e conseguenti che restano automaticamente travolti dall’annullamento dell’esclusione (cfr. da ultimo Tar Campania Salerno 6.10.2006 n. 1603).
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 3 del 5 - 18 febbraio 2010
Commento giurisprudenziale
LIMITE DI ETA’: SI CALCOLA TUTTO L’ANNO SUCCESSIVO
(Nei concorsi ha valore l’interpretazione che permette la più ampia partecipazione)
Qualora il bando di concorso preveda come requisito di ammissione un’età anagrafica non superiore ad un certo numero di anni, legittimamente si individua il superamento del limite massimo di età prescritto nell’avvenuto compimento dell’anno successivo. Così decide il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 5.3.2010 n. 1284, dando applicazione al principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa proprio in materia di procedure concorsuali, che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione.
La vicenda
Il ricorrente impugnava l’esclusione da un concorso per l’accesso al pubblico impiego. Il bando prevedeva, tra i requisiti soggettivi di ammissione da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, quello della età “non superiore a 36” anni. Il ricorrente era escluso dalla graduatoria definitiva, perché, a dire dell’amministrazione, alla data predetta, aveva superato il limite massimo di età previsto dal bando. In sostanza, secondo l’amministrazione, la clausola del bando relativa al limite massimo di età andava intesa nel senso che al concorso non potessero essere ammessi quanti, alla data di presentazione della domanda, avessero un’età comunque superiore, anche per un solo giorno, al “compimento” dei 36 anni di età. In particolare, l’amministrazione sosteneva che qualora determinati effetti giuridici siano ricollegati al compimento di una data età, “essi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno considerato”.
L’argomento centrale delle doglianze articolate dalla parte ricorrente muoveva proprio dall’assunto che l’amministrazione avesse erroneamente applicato le clausole del bando, legge speciale della procedura concorsuale.
Il Consiglio di Stato accoglie le ragioni del ricorrente, tenuto conto delle specifico tenore del bando in questione.
Motivi della decisione
A parere del Consiglio di Stato, l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “nel caso in cui il bando di concorso preveda un limite massimo di età per l’assunzione, tale limite si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno”, è in astratto esatta e pienamente condivisibile.
In medesimo giudice ha infatti recentemente ribadito il principio in forza del quale “in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno” (Consiglio Stato , sez. V, 14 settembre 2009 , n. 4478).
Sennonché, questo indirizzo interpretativo si riferisce, essenzialmente, ai casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) “compiuti”.
La regola ermeneutica illustrata dall’amministrazione non può trovare invece sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente “compiuta”.
In tali casi, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.
Del resto, è preferibile una tecnica espressiva, che, per evitare ogni possibile equivoco applicativo, precisi il riferimento ad un determinato numero di anni “compiuti”. Questa più precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la “maggiore età” (e la conseguente capacità di agire) “è fissata al compimento del diciottesimo anno”. Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: “la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età”.
Nella vicenda in esame, il bando non effettua alcun riferimento puntuale al “compimento” del trentaseiesimo anno, ma richiama il diverso concetto dell’età “non superiore a 36 anni”.
Ora, posto che non rilevano, in questo contesto, per computare l’età, le frazioni di anni, calcolate in giorni o in mesi, è evidente che, dopo il trentaseiesimo compleanno, l’interessato ha ancora un’età di 36 anni e la conserva fino al momento in cui “compie” 37 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 37 anni, superiore a quella di 36.
Il principio è affermato, fra le tante pronunce cha hanno affrontato specificamente l’argomento, anche da Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004 , n. 10169.
Del resto, questa lettura risulta pienamente coerente con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune. Nessuno dubita seriamente che una persona abbia 36 anni, fino al compimento del suo 37° compleanno.
Nella vicenda in esame, peraltro, al formulazione del bando di concorso – non contenendo alcun espresso richiamo al compimento dei 36 anni – unita all’atteggiamento non lineare dell’amministrazione, era senz’altro idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 36 e i 37 anni compiuti.
Conseguentemente, nel descritto contesto, l’amministrazione non poteva che fare applicazione del principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa proprio in materia di procedure concorsuali, che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo di età prescritto nell’avvenuto compimento del successivo, alla data ultima di presentazione della domanda concorsuale.
Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 8 del 15 - 28 aprile 2010
La composizione incompleta della commissione giudicatrice nella correzione degli elaborati concorsuali vizia i provvedimenti di valutazione. Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con due sentenze nn. 477 e 478 depositate il 25.05.2009, con cui ha annullato i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici. Quanto agli effetti sulla sequenza procedimentale interessata dalle citate pronunce, un inciso contenuto in entrambe le sentenze "... almeno relativamente alla situazione della ricorrente ..." sembra limitare l'efficacia del giudicato alla sola posizione degli interessati che hanno proposto ricorso. Invero, ove fossero stati annullati atti generali, quali ad esempio il bando o i provvedimenti relativi alla nomina delle commissioni, l’illegittimità avrebbero travolto l'intera scansione concorsuale. Nella specie, vengono annullate solamente le valutazioni delle prove di concorso dei ricorrenti, con salvezza della rimanente attività valutativa rimasta inoppugnata, ed ormai divenuta definitiva. Detta conclusione è coerente con i principi del diritto amministrativo secondo cui l'efficacia soggettiva della decisione si estrinseca fra le parti in causa, e acquista efficacia erga omnes solo quando gli atti annullati siano atti generali, che come tali non possono esplicare effetti per taluni e non per altri (cfr. per tutte: Cons. Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, 2; Cons. Stato, sez. IV, 23.11.2002, 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989, 910). Per l’effetto, i vincitori del concorso in parola, ormai assunti in servizio con regolare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, non dovrebbero subire pregiudizio dalle sentenze riferite.
La vicenda
I ricorrenti chiedono l'annullamento della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, principalmente per violazione del principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Le due sottocommissioni, presiedute da un unico presidente, avrebbero proceduto contemporaneamente alle operazioni di valutazione degli elaborati sicchè il presidente non poteva materialmente partecipare alle operazioni di entrambe in maniera attiva con la conseguenza che le due sottocommissioni avrebbero operato con la partecipazione di soli due componenti per ciascuna. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (che com’è noto fa le veci del Consiglio di Stato in detta Regione Autonoma), accoglie le ragioni degli istanti annullando i giudizi espressi dalla Commissione limitatamente alla posizione dei medesimi.
Motivi della decisione
Il Collegio osserva che in punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una composizione incompleta in quanto nell'una o nell'altra era assente il Presidente, in violazione delle norme del bando di concorso e ministeriali vigenti in materia. Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.
In materia si giudica che anche in presenza di prove di ampio contenuto e di un numero rilevante di candidati, dev'essere comunque rispettato il principio del collegio perfetto, secondo il quale la commissione di concorso deve adottare ogni determinazione rilevante ai fini della valutazione dei candidati nella sua composizione integrale non già demandandole ai singoli membri, ancorché esperti (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 815); e che anche l’individuazione delle tracce dei temi per le prove scritte e la scelta degli argomenti che saranno oggetto delle prove orali è un'attività che richiede una valutazione ampiamente discrezionale cui è necessario che detta attività venga svolta nell'assoluto rispetto del principio del collegio perfetto.
Pertanto, nella specie, la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.
Nel decidere sulla controversia, il Giudice ha anche modo di affrontare un'altra questioni rilevante, relativa all’onere di notificare il ricorso – a pena di inammissibilità - ad almeno uno dei soggetti inseriti nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a seguito dei provvedimenti di correzione delle prove scritte impugnati. Al riguardo, la Corte rileva che la nozione di controinteressato in senso tecnico, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali, è stato precisato che non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso (C.d.S., 8089/2003; 1308 e 6049/2007).
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16, 25 settembre - 8 ottobre 2009
Il servizio prestato presso scuole non statali, anche paritarie, non è utile ai fini dell’ammissione ai concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) della scuola. Così ha giudicato il Tribunale del lavoro di Bari con decisone del 3 aprile 2006 respingendo le censura di illegittimità della previsione del relativo bando concorsuale, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale docente della scuola, per il quale il medesimo servizio – prestato presso scuole paritarie - non solo è ritenuto utile, ma altresì equivalente a quello svolto nelle scuole statali.
La vicenda
Il ricorrente veniva escluso dal concorso per titoli per l’accesso ai ruoli del personale Ata della scuola. Il medesimo adiva pertanto il giudice del lavoro di Bari chiedendo che venisse accertata e disposta la sua inclusione nella graduatoria permanente degli aspiranti al ruolo, previo accertamento e dichiarazione delle idoneità dei titoli posseduti. In particolare, il ricorrente riteneva che l’amministrazione dovesse considerare utile ai fini del concorso in parola anche il servizio prestato presso istituti scolastici non statali; e che la previsione del bando concorsuale, che computava unicamente il servizio effettivo prestato presso scuole statali, fosse illegittima.
Il giudice, dopo aver affrontato la questione – ad oggi tuttora dibattuta in giurisprudenza – della competenza a decidere in materia di procedure concorsuali limitate alla verifica del possesso di determinati requisiti e al conseguente inserimento in graduatoria, decide che le richieste del ricorrente non meritano accoglimento.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bari affronta in via preliminare il problema della spettanza del potere di decidere sulla vertenza sottoposta al suo giudizio.
Invero, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione sarebbero per legge riservate al giudice amministrativo. Tuttavia, da qualche tempo la Cassazione ha ritenuto di configurare come procedura concorsuale – come tale rimessa al giudizio del TAR – esclusivamente quelle caratterizzate dalla valutazione comparativa di candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di vincitori. Pacificamente vi rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall’espletamento di prove in senso stretto; sia i concorsi per soli titoli. Secondo la Cassazione, non concretano, perciò, procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: le assunzioni dirette; le procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserve o iscritti in apposita lista. In questi casi, la valutazione è limitata alla verifica delle capacità del soggetto in termini assoluti, e non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l’accesso all’impiego, anche per soli titoli.
Alla stregua di questa ricostruzione, il giudice del lavoro di Bari conclude che la procedura in oggetto non possa essere definita come concorsuale in quanto prevede l’inserimento in graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, al fine di conferire i posti di lavoro che si renderanno disponibili. L’assenza di prove selettive, di una procedura di valutazione comparativa, e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie fuori dalla materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a dover tutelare le pretese al collocamento in graduatoria.
Risolta la questione preliminare, il Tribunale di Bari osserva che, sotto il profilo sostanziale, la pretesa del ricorrente riguarda l’ammissibilità al concorso per l’accesso ai ruoli del personale Ata anche di quanti – al pari del ricorrente - hanno prestato precedente servizio nei profili del personale predetto presso scuole non statali, e, segnatamente, in quelle scuole non statali divenute paritarie ex l. n. 62/2000. Il ricorrente, in particolare, censura la legittimità della previsione contenuta nel bando che esclude che il servizio prestato dal personale non docente nelle scuole paritarie possa valere per l’ammissione alla procedura disciplinata dal medesimo bando, diversamente da quanto è normalmente stabilito per il servizio di insegnamento. Infatti, a decorrere dal D.L. n. 255/2001, il sevizio prestato dal personale docente presso le scuole paritarie viene ritenuto ad ogni effetto equivalente a quello svolto nelle scuole pubbliche.
Il giudice precisa, al riguardo, che la citata l. n. 62/2000 ha riconosciuto l’equipollenza tra scuole statali e scuole paritarie sotto il profilo della parità del trattamento riservato agli alunni delle une e delle altre: in senso positivo, come riconoscimento legale della carriera scolastica svolta e dei titoli di studio conseguiti; in senso negativo, come divieto di discriminazione sul piano scolastico. Per quanto concerne il personale, il legislatore ha posto particolare attenzione a quello docente - sotto il profilo dei titoli d’insegnamento richiesti, del trattamento contrattuale riservato -, senza riferimento al personale impegnato nelle attività amministrative, tecniche e ausiliarie.
Alla luce di queste considerazioni, secondo il Tribunale di Bari non appare priva di ragionevole giustificazione la scelta ministeriale, di cui al bando del concorso in oggetto, di riservare un trattamento particolare, ai fini dell’accesso ai ruoli Ata, ai soli soggetti che hanno acquisito una professionalità connessa ad un precedente rapporto intercorso con scuole statali. Infine, il giudice – ribadito sinteticamente che una differenziazione di trattamento giuridico ha sempre caratterizzato la posizione del personale docente rispetto a quello impiegato nei servizi tecnici, amministrativi e ausiliari; e che le innovazioni nel frattempo intervenute, relative alla parificazione, hanno interessato la sola attività di docenza - conclude per il rigetto della domanda di ammissione del ricorrente alla procedura di assunzione in oggetto.
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 10, 19 maggio - 1 giugno 2006
Il provvedimento di nomina dei concorrenti idonei per scorrimento della graduatoria non differisce dalla nomina dei vincitori quanto alla sua natura giuridica e alla sua funzione, trattandosi, in entrambi i casi, di provvedimenti di assunzione autonomi dalla procedura concorsuale, che ha il diverso e strumentale fine di selezionare i concorrenti più idonei ad occupare i posti messi a concorso e quindi ad essere nominati per quei posti. Di conseguenza, le controversie aventi ad oggetto pretese alla nomina per scorrimento della graduatoria, esulano dalla materia concorsuale e si collocano al di fuori del potere giurisdizionale del giudice amministrativo per rientrare in quello del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sez. V, in una recente pronuncia (sentenza n. 437/2006), confermando l’orientamento espresso in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione.
La vicenda
Il ricorrente, in posizione utile per la nomina a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa ad un concorso per il conferimento di posti di presso una pubblica amministrazione, si era visto opporre dall’amministrazione il diniego di stipulare il contratto di lavoro. Il medesimo aveva adito il giudice amministrativo domandando l’annullamento di quell’atto negativo, nella specie per difetto di motivazione sotto vari profili.
L’amministrazione si era difesa, principalmente, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, ed eccependo che la controversia in oggetto, riguardando la materia del rapporto di pubblico impiego, doveva essere sottoposta al giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, senza entrare nel merito della questione proposta dal ricorrente, ha accolto l’eccezione dell’amministrazione relativa alla competenza a giudicare sulla controversia, affermando il principio su esposto.
Motivi della decisione
Il giudice adito afferma che la questione sottoposta al suo giudizio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. In base all’art. 63 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 (testo unico del pubblico impiego), infatti, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 63, comma 1), così come le controversie riferite ai rapporti di impiego privato. Il trasferimento della competenza a decidere sui rapporti di pubblico impiego dai TAR ai tribunali in funzione di giudici del lavoro è una conseguenza del processo di privatizzazione dell’impiego presso le amministrazioni pubbliche, iniziato nel 1993. Alla giurisdizione del giudice amministrativo restano ancora devolute le controversie in materia di procedure concorsuali (art. 63, comma 4) – oltre che quelle attinenti al rapporto d’impiego di alcune categorie di personale pubblico, quali militari, magistrati, corpo prefettizio, corpo diplomatico.
Le procedure concorsuali, propedeutiche all’assunzione – sulle quali il TAR è tuttora competente a decidere -, terminano con l’approvazione della graduatoria. Il successivo atto di nomina del vincitore, ovvero più correttamente, il successivo provvedimento di individuazione del destinatario del contratto individuale di lavoro con l’amministrazione, riguarda già il rapporto – e come tale rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro; e ciò sia che l’individuazione riguardi direttamente i vincitori del concorso, sia che concerna gli idonei nominati a seguito del procedimento di scorrimento della relativa graduatoria; come accade nella fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato, sulla quale il medesimo giudice amministrativo declina ogni potere di decidere.
Il Consigli di Stato coglie l’occasione per confutare la tesi contraria - prospettata da diversa giurisprudenza - secondo cui lo scorrimento della graduatoria sarebbe equiparabile, nella sostanza, all’espletamento della procedura concorsuale, perché individua ulteriori vincitori, e quindi rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa. Invero, secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento che individua quali destinatari di contratti di assunzione i concorrenti idonei per scorrimento della graduatoria non differisce dall’individuazione dei vincitori quanto alla sua natura giuridica e alla sua funzione, trattandosi, in entrambi i casi, di provvedimenti di assunzione autonomi e successivi alla procedura concorsuale, che ha il diverso e strumentale fine di eleggere i concorrenti più idonei ad occupare i posti messi a concorso e quindi ad essere individuati quali destinatari di quei posti. La tesi prospettata è condivisa altresì dalla Corte di Cassazione (sentenze 5.3.2003, n. 3252; 29.9.2003, n. 14529): anche per quel giudice, la pretesa alla nomina rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche quando, a monte, vi sia una decisione dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria. A questo proposito, precisa il Collegio, la decisione dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria, quando non sia prevista dal bando l’estensione della nomina ai candidati idonei per l’eventualità della sopravvenienza di ulteriori posti liberi oltre quelli già messi a concorso, è certamente un provvedimento organizzativo che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ugualmente, può ritenersi equipollente alla procedura concorsuale – rimessa al potere decisionale del TAR - l’estensione della possibilità di utilizzare la graduatoria con la nomina di ulteriori candidati risultati idonei, nel caso che lo scorrimento della graduatoria sia previsto dalla legge o sia stabilito dalla stessa amministrazione procedente.
Il provvedimento di nomina, però, in tutti i casi, attiene, anche per quanto concerne il relativo procedimento, alla diversa fattispecie della concreta instaurazione del rapporto di impiego pubblico, integralmente devoluto alla giurisdizione del giudice del lavoro.
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 4, 24 febbraio – 9 marzo 2006
Con decreto del Ministero dell’Istruzione del 22.11.2004 è stato bandito il primo corso concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici in attuazione dell’articolo 29 del testo unico del pubblico impiego: peraltro, le prove scritte per l’ammissione sono programmate per il corrente mese di settembre.
Il bando concorsuale ha previsto una prima selezione per titoli degli iscritti, con uno sbarramento per il successivo accesso al concorso di ammissione nella misura di sette volte i posti messi a concorso. Questo meccanismo di esclusione preventiva ha suscitato dubbi di conformità con il principio dell’accesso attraverso il concorso per esami alla dirigenza in tutte le pubbliche amministrazioni.
Detto principio - già sancito con disposizione costituzionale (cfr. articolo 97) - è ribadito dall’articolo 28 del testo unico del pubblico impiego, e dal successivo regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, che affermano la regola generale secondo cui l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni. Il citato articolo 29, propriamente riferito alla scuola, dichiara che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dall’amministrazione dell’istruzione, svolto in sede regionale.
Si accusa che per effetto delle disposizioni ministeriali del 22.11.2004 i candidati – in possesso dei requisiti d’accesso culturali, professionali e di servizio richiesti ex lege – collocati nelle graduatorie regionali relative alla valutazione dei titoli in coda ad una numero di aspiranti pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo, sono stati esclusi tout court dalla procedura concorsuale, senza alcuna prova d’esame – neppure nelle forme di una di preselezione. In particolare, si denuncia che in tutta Italia le domande di partecipazione sono state circa 35.000, e gli ammessi alle prove concorsuali circa 10.500: dunque, circa 25.000 aspiranti dirigenti scolastici - pari al 70% del totale – sono stati esclusi dal concorso in forza del predetto meccanismo.
Per la maggioranza degli aspiranti al ruolo dirigenziale – precisamente, per il 70% di essi – la procedura si è di fatto ridotta in un concorso per titoli con effetti preclusivi, con totale snaturamento del richiamato principio primario del concorso pubblico per esami, e violazione delle norme su richiamate.
Hanno poi destato polemiche le tabelle – allegate al bando concorsuale - di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, e i punteggi in esse previste, soprattutto per la ragione che la valutazione dei titoli si è rivelata decisiva ai fini dell’esclusione. Si lamenta che vengano apprezzati titoli privi di alcuna specifica attinenza con la funzione istituzionale di dirigente scolastico gli aspiranti saranno chiamati a svolgere; che si assegni una valore troppo differenziato - da 1 a 5 punti – al voto di laurea; che si assegni un punteggio eccessivo (pari a punti 1,50) per ogni anno di servizio prestato con la qualifica di preside incaricato, rispetto a quello (pari a punti 0,40) riconosciuto per il servizio svolto in qualità di docente. Sotto questo profilo si accusa che il favore riconosciuto agli ex presidi incaricati attraverso la supervalutazione del servizio prestato – apprezzato con un punteggio quadruplo rispetto a quello dei docenti - è eccessivo, irragionevole e sperequativo, tantopiù che, nell’ambito di questo primo corso concorso, il 50 per cento dei posti disponibili è stato già riservato – con l’indizione di un apposito concorso - a coloro che avessero effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato.
Infine, si è rilevato un profilo di illegittimità per disparità di trattamento del meccanismo selettivo previsto dal bando in parola: l’applicazione indifferenziata dello sbarramento per titoli ad un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso, ai diversi settori formativi, e alle diverse aree regionali, ha realizzato inique situazioni di disuguaglianza. Per l’effetto, uno stesso punteggio è risultato in alcune regioni, ovvero per alcuni settori formativi della stessa regione, sufficiente per l’ammissione al concorso, e non sufficiente in altre, o per altri settori formativi: la disuguaglianza, proprio in ragione del suo inserimento all’interno di un viziato meccanismo definitivamente preclusivo, ha prodotto effetti soverchianti, nell’ambito di un concorso che è comunque un concorso nazionale – pur se svolto a livello regionale.
Risulta che dopo la pubblicazione delle graduatorie di valutazione dei titoli molti esclusi abbiano avviato contenziosi giudiziari innanzi ai tribunali competenti, finalizzati al conseguimento, nell’immediato, dell’ammissione con riserva alle prove concorsuali.
Domenico Barboni
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 14 del 16 – 29 settembre 2005
AGEVOLATO CHI HA GIA’ L’INCARICO
L’articolo 29 del testo unico del pubblico impiego, che nell’ambito della disciplina dell’accesso alla dirigenza statale si occupa del reclutamento dei dirigenti scolastici, ha stabilito che il primo corso concorso bandito per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti di dirigente scolastico fosse riservato a coloro che – in aggiunta al requisito dei diploma di laurea e di un servizio d’insegnamento di almeno sette anni - avessero ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato. Con decreto del Ministero dell’istruzione 17.12.2002 è stato quindi bandito il corso concorso riservato per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La ragione della riserva prevista dal legislatore è quella di agevolare l’immissione nel ruolo dirigenziale di quei docenti che hanno maturato un’esperienza professionale come preside incaricato almeno triennale, e che da tempo aspirano a rivestire quella stessa funzione in modo definitivo e garantito sotto il profilo giuridico ed economico: l’ultimo concorso per l’accesso ai ruoli del personale direttivo nella scuola risale al 1989.
Il concorso si è ormai concluso, e i vincitori sono stati da poco nominati dirigenti scolastici; ma il suo iter è stato tormentato, interessato da interventi giudiziari e legislativi, che hanno cambiato financo le regole concorsuali
In particolare, gli aspiranti esclusi hanno da subito eccepito l’illegittimità del requisito del triennio di incarico come preside, ottenendo dai giudici amministrativi provvedimenti cautelari di ammissione con riserva al corso concorso. Successivamente, con decreto legge n. 7/2005 - convertito con L. n. 43/2005 – è stata disposta una sanatoria ai sensi della quale gli aspiranti privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che avessero superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al predetto concorso, sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso, e quindi successivamente nominati secondo l'ordine delle graduatorie così ridefinite, assegnando agli interessati i posti rimasti disponibili nell'ambito del contingente di quelli messi a concorso.
Com’era prevedibile, la sanatoria ha suscitato le legittime reazioni di quanti, in possesso di tutti i requisiti, erano stati a suo tempo esclusi dal concorso per mere ragioni numeriche – perdipiù secondo meccanismi di riparto regionale di dubbia efficacia, i quali, tant’è, non hanno permesso infine la copertura di tutti i posti messi a concorso. Più in generale, si è rilevato che l’ammissione nel ruolo di dirigente di aspiranti sforniti dei requisiti di esperienza richiesti dal bando vanifica lo spirito stesso del corso-concorso riservato, teso a favorire – anche nell’intenzione del legislatore - il consolidarsi giuridico ed economico della posizione del personale docente con una lunga esperienza di preside alle spalle. E ugualmente si è obiettato che tale sanatoria danneggia il sistema dell’istruzione, favorendo la posizione a capo degli istituti scolastici di soggetti sforniti di adeguata perizia e conoscenza. Specie considerato che con la riforma dell’autonomia del 1997, il dirigente preposto alle istituzioni scolastiche ha acquisito funzioni e responsabilità molto più rilevanti che in passato, divenendo il titolare della gestione dell'istituzione, legale rappresentante della stessa, e responsabile dell’amministrazione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Ma le polemiche legate a questa prima procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici non sono ancora finite: ad oggi, i neossunti nel ruolo dirigenziale lamentano l’attribuzione di un trattamento economico deteriore dispetto a quello in godimento quali docenti incaricati della funzione di preside, in violazione del noto principio del divieto di riforma in peggio del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Sono pertanto in corso iniziative giudiziarie a tutela di tali legittime pretese economiche.
Domenico Barboni
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 14 del 16 – 29 settembre 2005
L’esclusione da un concorso per l’accesso ai pubblici impieghi di un cittadino extracomunitario non è in contrasto con la normativa che prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Ciò in quanto il principio richiamato viene legittimamente derogato da una specifica disposizione del testo unico sul pubblico impiego là dove afferma che “I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”, senza estendere tale facoltà in favore dei cittadini extracomunitari. Così ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con una recente sentenza (pubblicata il 14.10.2005, n. 4689), peraltro ribadendo un precedente orientamento.
La vicenda
La ricorrente, cittadina nicaraguense in possesso di permesso di soggiorno in Italia, e di diploma di laurea conseguito presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze, aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale. La medesima era stata esclusa “per non essere risultata in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione europea come espressamente richiesto nel bando di concorso”. Censurando tale provvedimento in quanto viziato per violazione di legge ed eccesso di potere ha proposto ricorso al TAR chiedendone il giudiziale annullamento. La ricorrente ha contestato la legittimità della sua esclusione dalla partecipazione al concorso argomentando che la circostanza di non essere cittadina italiana né dell’Unione europea, ma nicaraguense, non può costituire un ostacolo alla sua partecipazione ad un concorso per l’assunzione presso una Pubblica amministrazione alla stregua di una corretta interpretazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 che testualmente recita: “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano”, di talché ella non avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione.
Il Tribunale Amministrativo adito, pur avendo in sede cautelare ordinato l’ammissione con riserva della ricorrente al concorso in questione, nel merito, con decisione definitiva, ha respinto il ricorso. In punto di fatto va rilevato, per completezza nell’esposizione della vicenda, che la ricorrente, a seguito dell’ammissione con riserva al concorso in questione per effetto della decisione cautelare emanata dal Tribunale, ha superato le prove concorsuali posizionandosi al 9° posto della graduatoria finale – quindi in posizione non utile per l’accesso al posto in concorso.
Motivi della decisione
Il TAR adito, nel giudicare che i motivi di censura dedotti dalla ricorrente nei confronti dell’atto di esclusione impugnato non appaiono fondati, ha osservato che se è indubbiamente vero che l’art. 2 del testo unico approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ha introdotto delle norme di garanzia in favore dello straniero munito di regolare permesso di soggiorno affermando, testualmente, che “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano”, è altrettanto vero che detto principio resta fermo salvo che non vi siano convenzioni internazionali, norme dello stesso testo unico o altre disposizioni speciali presenti nell’ordinamento giuridico nazionale che disciplinino particolari settori negando, esplicitamente o implicitamente, al cittadino extracomunitario, in deroga alla “piena uguaglianza”, la possibilità di esercitare un diritto invece riconosciuto ad un cittadino comunitario (in tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 30.12.1998 n. 454). Una siffatta norma derogatoria, in materia di accesso al pubblico impiego è rinvenibile nell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) nella parte in cui mantiene ferma la preclusione al detto accesso per i cittadini extracomunitari affermando che “I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”, senza estendere tale facoltà in favore dei cittadini extracomunitari. La disposizione richiamata, peraltro, non manifesta alcun sintomo di illegittimità costituzionale, dal momento che appare condivisibile la riflessione già emersa in giurisprudenza in virtù della quale se l'evoluzione dell'ordinamento ha portato all'estensione dell'accesso al pubblico impiego ai cittadini comunitari, deve ritenersi una siffatta conclusione affatto incongrua con l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e con la connessa constatazione che l'ordinamento giuridico italiano si inscrive, ora, o si affianca all'ordinamento giuridico dell'Unione, entità sempre più simile ad una formazione politica sovra statuale ovvero ad uno Stato quasi federale. Pertanto non pare esserci spazio per sollevare questioni di legittimità costituzionale in relazione al predetto articolo 38 nella parte in cui mantiene ferma la preclusione al detto accesso per i cittadini extracomunitari. Da tanto il giudice conclude – confermando l’avviso già espresso in materia in precedenti pronunce - che allo straniero vada riconosciuta parità di trattamento col cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, e che quindi legittimamente l’amministrazione resistente ha dato attuazione nei confronti della ricorrente al divieto di accesso dei cittadini extracomunitari all'impiego pubblico tuttora desumibile dall’art. 38, d.lgs. n. 165/2001.
Anna Nardone
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 18, 11- 24 novembre 2005
Legislazione UE
CONCORSI FUORI LEGGE UE
La Corte di giustizia europea – con sentenza 12.5.2005 – ha giudicato che le norme vigenti in Italia in materia di concorsi per l'assunzione dei docenti non tengono in debito conto l'esperienza professionale maturata da cittadini comunitari nella funzione pubblica di altri Stati membri dell'Unione e dunque sono in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea La Corte con questa decisione conclude un’annosa controversia tra Stato Italiano e Unione europea iniziata nel novembre 1999. Nella sue motivazioni, l’organo giudicante comunitario confuta punto per punto gli argomenti dedotti dalla difesa del governo italiano a sostegno dell’infondatezza dell’addebito di inosservanza del principio di libera circolazione dei lavoratori mosso dalla Commissione. In particolare, per quanto riguarda la materialità dell’infrazione addebitata, la Corte ricorda che, secondo la costante interpretazione del principio comunitario richiamato, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti dei cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro. Nel caso di specie, il giudice evidenzia che è innegabile che questa linea interpretativa venga violata dalla Repubblica italiana per quanto riguarda l’accesso dei cittadini comunitari ai concorsi per l’assunzione di personale docente nella scuola pubblica di tale Stato membro. Per quanto riguarda, infatti, l’assunzione di personale docente effettuata sulla base di graduatorie permanenti - le quali riguardano la metà dei posti disponibili per anno scolastico - il governo italiano ha riconosciuto che ai cittadini comunitari viene applicato un trattamento diverso a seconda che l’esperienza professionale presa in considerazione ai fini dell’iscrizione in tali graduatorie sia stata acquisita nel territorio nazionale o in altri Stati membri, giustificando tale disparità con l’assenza di equivalenza tra i contenuti e i programmi dell’insegnamento italiano e quelli dell’insegnamento svolto al di fuori dell’Italia. Ma secondo la giurisprudenza comunitaria, tale argomento è insostenibile e incompatibile con i principi di libertà di accesso agli impieghi pubblici e di libertà di circolazione richiamati, nel senso che un rifiuto assoluto di prendere in considerazione i servizi di insegnamento svolti in altri Stati membri, basato sull’esistenza di differenze tra i programmi d’insegnamento di detti Stati non può essere giustificato. Infatti, non si può negare che un’esperienza di insegnamento specifica, quale quella nel settore dell’insegnamento artistico o nell’insegnamento prestato ai portatori di handicap, può essere acquisita anche in altri Stati. Per quanto riguarda l’assunzione operata sulla base delle graduatorie per il conferimento di supplenze, benché in questo caso il servizio d’insegnamento svolto negli Stati membri venga apprezzato, tale apprezzamento non sembra garantire pienamente la parità di trattamento richiesta dalle norme comunitarie. Infatti, dall’analisi delle disposizioni in materia la Corte rileva un diverso grado di valutazione dell’esperienza professionale a seconda che questa sia stata acquisita nel territorio nazionale o in altri Stati membri: dalle norme italiane emerge infatti che i servizi forniti in scuole degli altri Stati membri sono sempre valutati con l’attribuzione di mezzo punto per mese di insegnamento prestato, con un massimo di tre punti per ciascun anno scolastico; al contrario, le attività d’insegnamento svolte in scuole della Repubblica italiana danno diritto all’attribuzione di due punti per ogni mese di insegnamento fino ad un massimo di dodici punti per ciascun anno scolastico. In tale contesto, conclude la Corte, anche se l’esperienza professionale acquisita da cittadini comunitari fuori del territorio nazionale viene presa in considerazione nell’ambito dell’assunzione operata sulla base delle graduatorie per il conferimento di supplenze, essa non viene sempre valutata allo stesso modo di un’esperienza analoga acquisita nel territorio nazionale, senza che il governo italiano abbia fornito a tal riguardo la minima giustificazione. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il giudice comunitario conclude che la Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica - ai fini della partecipazione di cittadini comunitari ai concorsi per l’assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana - dell’esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento svolte nel territorio nazionale ovvero nel territorio di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi comunitari che ad essa incombono.
Domenico Barboni
Pubblicato su “il Sole 24 Ore Scuola”, 3 giugno 2005.