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Assicurazioni

LA POLIZZA ASSICURATIVA
Secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche – approvato con D.M. 1.2.2001 n. 44 – le scuola, nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale e possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali. E’ il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, a svolgere l'attività negoziale necessaria. Ai sensi del richiamato regolamento, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di Euro 2.000,00, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate: l'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento – salva l’osservanza delle norme dell'Unione Europea in materia di appalti e forniture di beni e servizi. Il regolamento prevede anche forme di pubblicità, informazione e trasparenza dell'attività contrattuale. A tal fine, copia dei contratti e delle convenzioni conclusi, e una relazione sull'attività negoziale svolta, deve essere presentata dal dirigente dell'istituzione scolastica al consiglio di istituto. È assicurato altresì l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge n. 241/1990.
Tra i contratti che l’istituzione scolastica può concludere vi è senz’altro il contratto di assicurazione per la responsabilità civile – tantopiù che recenti decisioni della Corte dei Conti sembrano caldeggiare la stipulazione delle relative polizze da parte delle amministrazioni scolastiche. Com’è noto, l’istituzione scolastica è tenuta per legge a rispondere degli infortuni occorsi agli alunni o procurati dagli stessi a terzi nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti – salva la prova, invero diabolica, di non avere potuto impedire il fatto; e salvo rivalsa dell’amministrazione nei confronti del dirigente ovvero dell’insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Pertanto, è opportuno che tutto il personale, compreso il dirigente scolastico, sia tutelato mediante la stipula di idonee polizze assicurative che coprano adeguatamente le descritte ipotesi di responsabilità. Un problema resta il relativo onere economico che la vigente normativa pone a carico degli assicurati. Da più parti si auspica che i prossimi rinnovi contrattuali affrontino la soluzione di tale questione magari ipotizzando una ripartizione degli oneri finanziari tra l’amministrazione e i beneficiari.
E’ evidente che la scelta della compagnia di assicurazione debba avvenire nel rispetto delle procedure indicate nel regolamento di contabilità richiamato. Va detto però che è sempre più diffusa tra le scuole la prassi di affidarsi ad un broker. Com’è noto, il broker è per legge un mediatore di assicurazione che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in diretta relazione, con imprese di assicurazione alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. Resta il fatto che, alla luce delle norme e principi sull’autonomia e sulla dirigenza scolastica, e di quanto affermato dallo stesso regolamento di contabilità, responsabile della conformità della procedura per la stipula del contratto di assicurazione, nonché degli stessi contenuti del contratto è il dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituto e organo dotato della capacità negoziale. Ecco che allora si richiede al dirigente la massima oculatezza sia nella scelta del broker, sia nella scelta del prodotto assicurativo più vicino alle esigenze dell’istituto rappresentato.
Ugualmente, si impone che la procedura di scelta dalla compagnia assicurativa contraente sia contrassegnata dalla massima trasparenza, e imparzialità; che tutti i partecipanti abbiano, effettivamente, le stesse possibilità di offrire le condizioni più vantaggiose, in gara pari e leale con gli altri concorrenti. Solo così, da un lato, il dirigente avrà realizzato gli interessi dell’istituzione scolastica che rappresenta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia richiesti nella gestione delle risorse a sua disposizione. Dall’altro, la procedura concorsuale per la contrattazione avrà osservato i principi di legalità, buon andamento, trasparenza, e imparzialità, enunciati sia dalla Costituzione, sia dalle leggi statali in tema di procedimento amministrativo, sia infine dalle norme europee.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19, 25 novembre - 8 dicembre 2005

LA SCELTA ATTRAVERSO UN BROKER
Sempre più spesso gli istituti scolastici, nel rispetto di norme e principi in tema di contabilità pubblica, scelgono la compagnia di assicurazione per la copertura della responsabilità civile attraverso una gara, avvalendosi della collaborazione di un broker. In tali casi, nel bando di gara viene inserita la c.d. “clausola broker”, che pone a carico dell’assicuratore aggiudicatario la remunerazione dell’attività precedentemente posta in essere dal broker. Sulla legittimità di tale ricorso al broker nelle gare pubbliche la giurisprudenza si è più volte pronunciata.
Recentemente, il Tribunale Amministrativo d’Appello delle Regione Sicilia ha avuto occasione di ribadirne la piena legittimità, affermando che non vi è alcuna incompatibilità nella presenza del broker in una procedura ad evidenza pubblica indetta da una pubblica amministrazione per la scelta di una compagnia di assicurazione (C.G.A. Reg. Sicilia, 24.10.2005 n. 707). Il giudice rileva che tale affermazione deve ormai considerarsi un principio pacifico ed acquisito, e richiama come dirimente, in proposito, la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, del 24 febbraio 2000, n. 1019.
Il contratto di brokeraggio, nato nella prassi commerciale come contratto innominato, è il rapporto giuridico che si instaura tra l’assicurando (che non si esclude possa essere un’amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo. In forza di tale contratto il broker in primo luogo assiste il cliente – nel nostro caso, l’istituto scolastico - nella determinazione del contenuto della proposta contrattuale che poi sarà sottoposta all’assicuratore; in secondo luogo mette in relazione il cliente con una o più compagnie di assicurazione, con cui non ha vincoli contrattuali (al contrario dell’agente di assicurazione), al fine di agevolare la conclusione di un contratto di assicurazione il più possibile conforme alla proposta che ha concorso ad elaborare; ed infine, ma solo eventualmente, assiste ulteriormente il cliente nella gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale con l’assicuratore.
La giurisprudenza non ha mancato di rilevare come il broker, con la sua esperienza del mercato assicurativo, svolge un’attività senz’altro meritevole di tutela giuridica, assistendo quella che, rispetto a detto mercato, si presenta di norma come la parte debole del rapporto, cioè l’assicurato: che si riconosce essere tale indipendentemente dalla sua veste giuridica e quand’anche si tratti di un’amministrazione pubblica – come nel caso delle scuole. Rispetto a quest’ultima, è evidente l’utilità del servizio che il broker può fornire, per quanto concerne il primo profilo di ausilio nella fase precontrattuale, relativamente all’assistenza nel confezionamento del bando di gara per la scelta, con procedure di evidenza pubblica, dell’assicuratore con cui stipulare il contratto di assicurazione nell’interesse dell’amministrazione scolastica stessa che bandisce la selezione. Per quanto concerne il profilo retributivo, è evidente che - al pari di ogni rapporto imprenditoriale - quello di brokeraggio è un contratto oneroso, in cui solo formalmente la provvigione è posta a carico dell’assicuratore (in ossequio ad una consolidata prassi internazionale), dal momento che il relativo onere economico è invariabilmente e lecitamente trasferito sull’assicurato, per effetto del c.d. caricamento del premio rispetto a quanto sarebbe stato richiesto in assenza di costi precontrattuali.
Va da sé, infine, che trattandosi dell’instaurazione di un rapporto con una pubblica amministrazione tenuta a scegliere i propri contraenti nel rispetto dell’evidenza pubblica, anche il contratto di brokeraggio dovrà essere stipulato all’esito di apposita gara all’uopo predisposta dall’istituto scolastico.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19, 25 novembre - 8 dicembre 2005

INFORTUNISTICA, NUOVE AREE
La disciplina in materia di infortuni sul lavoro – risalente al 1965 – prevede anche una forma di assicurazione obbligatoria INAIL destinata agli alunni delle scuole pubbliche e private. Invero, le fattispecie tutelate erano originariamente limitate ad alcune attività correlate allo studio: in particolare, erano compresi nell'assicurazione gli alunni che effettuavano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgevano esercitazioni di lavoro; gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Quindi, l’attenzione del legislatore era posta su tutte quelle pratiche scolastiche che richiedevano un’attività materiale in qualche modo rischiosa.
Successivamente, a seguito del graduale processo di rinnovamento che ha coinvolto il mondo della didattica, anche l’ambito di applicazione della tutela antinfortunistica rivolta agli alunni delle istituzioni scolastiche si è ampliato fino a ricomprendere nuove forme di esperienze formative attuate con l’ausilio di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc). Tra le più significative tappe di questo percorso di attualizzazione della tutela degli alunni contro gli infortuni, si segnala la Circolare dell’INAIL 17 novembre 2004 n. 79, la quale fa seguito, in particolare, alle novità introdotte dalla riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. n. 59/2004).
La circolare ha per oggetto i criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera a favore degli alunni di scuole pubbliche e private – lezioni diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media per effetto della citata riforma. L’INAIL precisa che questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Come tali, le descritte attività sono ricompresse tra quelle coperte dall’assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ai sensi e per gli effetti della normativa su richiamata. Ne consegue che gli studenti sono assicurati per i sinistri che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche; per quelli che si verifichino nel corso delle esperienze di lavoro; per gli infortuni che avvengano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche. La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona; quella per gli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato. L’INAIL si preoccupa infine di puntualizzare che gli studenti sono assicurati solo per gli eventi che accadano nel corso delle sopra elencate attività, con esclusione di quelli non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l’obbligo assicurativo di legge.
Per le attività non assicurate dall’INAIL, è buona norma che i singoli istituti scolastici provvedano a stipulare apposite polizze assicurative. A questo proposito giova ricordare che l’istituzione scolastica è tenuta per legge a rispondere di tutti i sinistri occorsi agli alunni nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti – e non solo per quelli accaduti nell’espletamento delle esperienze coperte dall’assicurazione obbligatoria INAIL. E’ quindi opportuno che tutto il personale d’istituto, compreso il dirigente scolastico, sia tutelato mediante la stipula di idonee polizze assicurative che coprano adeguatamente le descritte ipotesi di responsabilità. Tantopiù che l’orientamento più recente della giurisprudenza della Corte dei Conti sembra caldeggiare la stipulazione di assicurazione per la responsabilità civile da parte delle amministrazioni scolastiche. Rimane ancora aperto il problema del relativo onere economico, che la vigente normativa pone a carico degli assicurati. Da più parti si auspica che i prossimi rinnovi contrattuali affrontino la soluzione di tale questione magari ipotizzando una ripartizione degli oneri finanziari tra l’amministrazione e i beneficiari. E’ poi evidente che la scelta della compagnia di assicurazione debba avvenire attraverso una procedura trasparente e imparziale. In ogni caso, alla luce delle norme e principi sull’autonomia e sulla dirigenza scolastica, responsabile della conformità della procedura per la stipula del contratto di assicurazione, nonché degli stessi contenuti del contratto è il dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituto e organo dotato della capacità negoziale.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11, 2-15 giugno 2006

PARITA’ DI TUTELA NEI VARI CICLI
Nel processo di graduale estensione dell’ambito della tutela antinfortunistica INAIL a favore degli alunni dalle scuole pubbliche e private, un altro importante passo avanti è rappresentato dalla recente circolare 4 aprile 2006 n. 19, anch’essa in qualche modo legata alle trasformazioni del sistema d’istruzione della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo introdotte dalla riforma del 2004.
La disposizione dell’INAIL ha per oggetto i criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive degli alunni di scuole pubbliche e private. In premessa, la circolare richiama alcuni aspetti basilari della citata riforma della scuola,. In particolare, precisa che in materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l'introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso educativo e formativo unitario. Questo nuovo ciclo e strutturato in due fasi: la scuola primaria (ex scuola elementare), e la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). La circolare chiarisce che i piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità; e che tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dalla vigente disciplina antinfortunistica. Infatti, le fattispecie tutelate nell’ambito dell’assicurazione INAIL erano originariamente quelle sole attività correlate allo studio nelle quali gli alunni effettuavano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o svolgevano esercitazioni di lavoro: in altre parole, l’attenzione era posta unicamente su quelle pratiche scolastiche che richiedevano un’attività materiale in qualche modo rischiosa. Alla luce di questa premessa, e della circostanza che il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, la norma conclude che sotto il profilo della tutela assicurativa non si può distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), in virtù del principio della “ parità di tutela a parità di rischio ”. Per l’effetto - richiamando i contenuti della precedente circolare INAIL n. 79/2004 - la disposizione n. 19/2006 puntualizza che gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli eventi che occorrono durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
Le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi sono le stesse già specificate nella precedente circolare del 2004. In particolare, la copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona; la copertura degli alunni della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato. Infine, la circolare precisa che il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti è dovuto a decorrere dall'anno scolastico in corso (1 novembre 2005 - 31 ottobre 2006), e sarà versato in sede di regolazione; nei casi in cui l'INAIL corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l'assicurazione decorrerà dall'anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11, 2-15 giugno 2006

NESSUN RISARCIMENTO SE IL CASO E’ FORTUITO
Nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso (cd. autolesione), i genitori dell’alunno devono provare che il danno si è verificato nel corso del rapporto tra la scuola e l’allievo – rapporto che si instaura con l’accoglimento della domanda di iscrizione -, mentre alla scuola, per liberarsi dall’obbligo di risarcimento, basta dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da caso fortuito, non imputabile all’insegnante. In questo caso, infatti, non sussiste la presunzione di colpa dell’insegnante per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, che è invece invocabile nelle ipotesi in cui un l’alunno procuri un danno ad un altro alunno o a un terzo. Nella vicenda in oggetto, la Corte di Cassazione giudica provato che la caduta di un’alunna dalla sedia è stata imprevedibile e improvvisa, in ciò ravvisando la situazione tipica di esclusione di responsabilità consistente appunto nel caso fortuito - che si realizza qualora vi sia la dimostrazione che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta; che non è stata omessa l’adozione di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina. La Corte assolve conseguentemente la scuola da qualunque obbligo risarcitorio nei confronti della famiglia dell’alunna (Cass. Civ., sez. III, n. 24456/05).
La vicenda
In genitori esercenti la potestà sul figlio minore avevano adito il giudice per ottenere la condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni per la frattura dei due denti che il minore aveva riportato a seguito della caduta a terra dal banco della scuola elementare, evento che i medesimi genitori attribuivano alla responsabilità della docente per omessa vigilanza. In primo grado, il Tribunale riteneva che l’infortunio occorso al minore si fosse verificato per colpa dell’insegnante, e condannava quindi la scuola a risarcire la famiglia. In appello, i giudici consideravano che doveva essere esclusa la responsabilità per colpa dell’insegnante poiché la caduta dell’alunno dalla sedia non era stata la conseguenza di una sua "condotta vivace", che potesse farla prevedere, né avrebbe potuto essere impedita dall’intervento dell’insegnante stessa data la repentinità con cui si era verificata. I genitori adivano quindi la Corte di Cassazione insistendo per la condanna della scuola. La Cassazione, affermando i principi su esposti, rigetta le domande della famiglia dell’alunna e giudica che risulta acquisita agli atti di causa la prova che nessun addebito di omissione di vigilanza o di altre doverose cautele di sorveglianza può essere rivolto alla condotta dell’insegnante.
Motivi della decisione
La Corte di Cassazione osserva che i genitori dell’alunno, muovendo dal presupposto che la responsabilità degli insegnanti può essere esclusa solo dalla dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, eccepiscono che nella vicenda che ha coinvolto il figlio minore detta prova non era stata fornita, sicché si sarebbe dovuta affermare la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza in quanto l’infortunio si era verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola. Il giudice respinge questa ricostruzione della vicenda richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione in tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso (sentenza n. 9346/2002).
Orbene, secondo questa pronuncia, l’ipotesi di danno procurato dall’alunno a se stesso è diversa da quella di danno cagionato ad altro alunno o a terzi, sotto il profilo del regime della responsabilità dei docenti tenuti alla vigilanza sugli alunni. In quest’ultimo caso, infatti, si applicano le norme relative alla responsabilità extracontrattuale dei maestri e precettori per il fatto degli alunni, fondata sulla presunzione di colpa da omessa vigilanza, superabile solo attraverso la dimostrazione – invero assai difficile – di non aver potuto impedire il fatto. Al contrario, nel caso di cd. autolesione da parte dell’allievo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, dato che, quanto all’istituto scolastico, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al docente dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante ed allievo si instaura un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Questo diverso regime di responsabilità comporta che per ottenere da parte dell’istituto scolastico e dell’insegnante il risarcimento del danno procurato all’alunno per cd. autolesione, mentre i rappresentanti dello studente devono provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da caso fortuito, non imputabile né alla scuola, né all’insegnante. Tanto premesso, la Cassazione conclude che, nella vicenda di cui è causa, è corretto giudicare che la scuola abbia fornito la prova che nessun addebito di omissione di vigilanza o di altre doverose cautele di sorveglianza può essere rivolto all’insegnante, essendo imprevedibile e perciò non prevenibile la improvvisa caduta dalla sedia dell’alunna, in ciò ravvisando la situazione tipica di esclusione di responsabilità consistente nel caso fortuito. Di tal ché va escluso alcun obbligo risarcitorio a carico della scuola.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 11, 2-15 giugno 2006.

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