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Esami e scrutini

Esami di Stato. Allievo DSA.
 

IL TAR DI MILANO AMMETTE CON RISERVA UNO STUDENTE DSA AGLI ESAMI DI MATURITÀ
(Tar Milano, Sezione III, decreto n. 768/2017)
 

A seguito di ricorso presentato da questo studio legale, il Presidente della III sezione del TAR per la Lombardia di Milano, con decreto provvisorio e urgente, ha ammesso con riserva uno studente affetto da DSA (Disturbi specifici di apprendimento) a sostenere gli esami di Stato conclusivi del ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado.
Nella fattispecie allo studente, presentatosi come candidato esterno (c.d. privatista), non sono stati garantiti durante gli esami preliminari gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa (Legge n. 170/2010 e successive linee guida) ed evidenziati nella relazione medica consegnata all’istituto.
In particolare l’allievo necessitava di maggiore tempo a disposizione per effettuare le prove e di strumenti elettronici che alleviassero le difficoltà nella scrittura e nel calcolo.
Nell’ammettere il ricorrente all’esame di Stato, il TAR ha imposto alla Commissione giudicatrice di adottare tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle prove, nel pieno rispetto della normativa DSA e delle specifiche esigenze dell’allievo.
Milano, 30 giugno 2017
Marco Granito

 

Commento giurisprudenziale

IL GIUDIZIO FAVOREVOLE CANCELLA LA BOCCIATURA
(Il ragazzo ammesso con riserva alla classe successiva se ottiene la promozione supera il precedente sbarramento che era stato contestato)

La promozione conseguita dall’alunno ammesso alla classe successiva con riserva da parte del giudice amministrativo (in sede cautelare) supera il giudizio negativo in precedenza espresso dal consiglio di classe, presupponendo la promozione alla classe superiore una valutazione positiva dell’allievo che si fonda su di un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore. Conseguentemente, il giudizio favorevole assorbe gli effetti Della precedente bocciatura, e diviene inattaccabile da parte della sentenza conclusiva del ricorso che eventualmente confermasse la legittimità del giudizio negativo oggetto di iniziale impugnativa - ricorso che diviene pertanto non più procedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Così decide il Tar Emilia Romagna, Parma con sentenza n. 266 del 26 luglio 2011, che conferma una giurisprudenza consolidata in tema di principio c.d. dell’assorbimento (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 438; Sez. VI, 5 marzo 2002 n. 1312).
E’ interessante osservare che il Tar, nella specie, ha dichiarato la “soccombenza virtuale” dell’Amministrazione scolastica, ponendo a suo carico le spese di lite.
La vicenda
I genitori di un alunno bocciato a fine anno proponevano impugnativa contro le relative determinazioni del consiglio di classe al fine di vedere conseguita la promozione in favore del figlio. L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dal Tar attraverso l’ammissione dell’alunno, con riserva, alla classe successiva. Nelle more processuali, al termine del successivo anno scolastico, l’alunno veniva promosso.
Il giudice conclude il giudizio con sentenza che sostanzialmente da atto della piena soddisfazione delle pretese dei ricorrenti per aver ottenuto – in virtù all’ammissione cautelare del figlio alla classe successiva, e della sua promozione a fine anno ad una classe superiore – un provvedimento nuovo, che supera per effetti quello impugnato.
Motivi della decisione
Il collegio valuta decisiva, ai fini della risoluzione della lite, la circostanza che l’alunno in questione è stato medio tempore ammesso ad una classe superiore del corso di studi, alla fine dell’anno scolastico frequentato per ordine cautelare dello stesso Tar.
Come è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza, la promozione conseguita dall’alunno ammesso alla classe successiva con riserva da parte del giudice amministrativo (in sede cautelare) assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal consiglio di classe e determina di conseguenza l’improcedibilità del ricorso avverso l’originario diniego di ammissione, presupponendo la promozione alla classe superiore una
valutazione positiva dell’allievo che si fonda su di un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, onde il giudizio favorevole integra una circostanza esterna e sopravvenuta, capace di assorbire gli effetti di quella precedente (non ammissione), perché soddisfa l’interesse sostanziale fatto valere nel giudizio (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 438; Sez. VI, 5 marzo 2002 n. 1312).
Di qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione applica il principio c.d. dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza con specifico riferimento all’esame di maturità. Secondo detto principio, il superamento degli esami di maturità che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del Giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe e determina il venir meno dell’interesse del ricorrente all'ulteriore prosecuzione del giudizio relativo alla legittimità del provvedimento di non ammissione, assorbito e superato dal successivo provvedimento di superamento dell’esame. “Il giudizio positivo di maturità […] costituisce in definitiva un effetto preclusivo analogo a quello determinato da fatti sopravvenuti satisfattori o impeditivi processualmente della coltivazione dell'interesse sostanziale” (cfr. tra molti Cons. Stato, 31.3.2009 n. 1892). La stessa Corte Costituzionale ha ribadito – pur con specifico riferimento alla norma che ha recepito l’identico principio estendendolo agli esami di abilitazione professionale: “La disposizione impugnata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili – secondo la giurisprudenza amministrativa – gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato. (…) Presupposto per l'applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. È questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice” (Corte costituzionale, sent. n. 9.4.2009 n. 108).

Anna Nardone

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 16 del 30 settembre - 13 ottobre 2011

 

DIPLOMIFICI SOTTO OSSERVAZIONE

(Maggiori controlli anche per tutelare chi opera nella trasparenza)

 La giurisprudenza ha avuto spesso occasione di occuparsi di questioni di revoca della parità disposta nei confronti di istituti scolatici per riscontrata perdita dei requisiti di legge.

Come ricordato, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali accertano la permanenza dei requisiti prescritti mediante periodiche verifiche, e nel caso in cui sia rilevata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invitano la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito, provvedono alla revoca della parità.

Tra le carenze più spesso riscontrate si rilevano l’assenteismo degli allievi; il difetto di titoli di abilitazione da parte dei docenti; la mancanza di risorse strumentali adeguate e conformi agli ordinamenti vigenti.

Sul punto dell’assenteismo, si è pronunciata la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritenendo “legittimo il provvedimento di revoca della parità scolastica disposto nei confronti di un istituto paritario caratterizzato da un assenteismo degli allievi particolarmente diffuso, atteso che l'ordinata ed assidua frequenza delle lezioni costituisce, nell'ordinamento proprio delle scuole secondarie, un aspetto essenziale dell'organizzazione scolastica, la cui carenza non può non influire in modo negativo sull'efficienza dell'azione didattica e, quindi, sul livello del profitto degli studenti iscritti” (Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 486).

Anche i Tar hanno confermato il medesimo orientamento, sulla base della considerazione che “Se è pur vero che fra i requisiti richiesti dalla legge n. 62/2000 per il riconoscimento della parità non vi è quello della frequenza assidua e continua da parte degli alunni, appare però evidente che il legislatore ha ritenuto tale condizione implicita nel concetto stesso di “scuola”, non potendo aspirare alla parità – e quindi a concorrere a formare il sistema nazionale di istruzione –  una realtà educativa che non pone la continua partecipazione alle lezioni quale proprio carattere imprescindibile (si ricordi del resto che, stante l’art. 3 del DPR n. 249/1998, sullo statuto degli studenti della scuola secondaria, questi ultimi hanno il preciso dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni di studio)” (TAR Lombardia, Sez. IV, 22 febbraio 2007 n. 350).

Quanto all’invito a mettersi in regola, che secondo le norme vigenti dovrebbe precedere a pena di illegittimità, l’emanazione del provvedimento di revoca della parità, esiste poi un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione “secondo la quale, in caso di accertamento negativo di uno o più requisiti per la parità scolastica, il dirigente dell'Ufficio scolastico indica gli interventi idonei al tempestivo ripristino dei requisiti mancanti, assegnando un congruo termine, è dettata per le violazioni sanabili, ma non è applicabile per irregolarità quali l'assenza o carenza di iscritti o la scarsa frequenza degli allievi” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, 10 giugno 2010 n. 1092; TAR Puglia Lecce, sez. II, 5 febbraio 2008 , n. 356).

Altro profilo di cui si è occupata la giurisprudenza amministrativa è quello relativo alla norma regolamentare che prevedeva (DM 267/2007) il criterio perentorio del numero di alunni non inferiore ad otto per la formazione delle classi, imposto al gestore che voglia conseguire la parità scolastica ovvero mantenerla. Il TAR Lazio, con sentenza n. 7265 del 21.7.2009, ha giudicato che il requisito del numero di alunni per classe non inferiore ad otto, di cui alla disposizione ministeriale sia un criterio indicativo e derogabile, ove esigenze organizzatorie procedimentali e strumentali alla realizzazione della garanzia dell’intero iter scolastico nella scuola paritaria lo richiedano; ciò per evitare che il medesimo si trasformi in un criterio requisito aggiuntivo, non previsto e non conforme a legge.

 Domenico Barboni

 Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 6 del 18 - 31 marzo 2011

 

Commento giurisprudenziale

BONUS SCRUTINI IN BASE ALLA CARRIERA SCOLASTICA
(Il Tar Liguria accoglie un ricorso sull’attribuzione dei voti durante l’esame di Stato)

Il punteggio integrativo previsto per il voto finale dell’esame di stato, altrimenti detto bonus, deve essere parametrato alla carriera scolastica dei candidati, rispondendo a criteri di razionalità e logicità, perché esso consiste in uno strumento di correzione dello scrutinio complessivo del merito di quei candidati meritevoli che non hanno ottenuto nelle prove di esame quel massimo punteggio pari ai risultati del proprio curriculum. E’ quanto ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Genova, sez. II, con sentenza n. 46 del 9.1.2010.
La vicenda
La ricorrente aveva frequentato i cinque anni del liceo, conseguendo ogni anno la promozione con votazioni elevate, dimostrando particolare predisposizione per gli studi e raggiungendo risultati di eccellenza. Era poi stata ammessa all’esame di Stato conclusivo del corso di studio con un giudizio altamente lusinghiero, sostenendo quindi le prove nella convinzione di poter ragionevolmente aspirare ad ottenere la massima votazione prevista.
In occasione della pubblicazione dei risultati degli esami di Stato apprendeva però di aver conseguito la valutazione di 98/100.
Dalla lettura dei verbali della commissione riscontrava, nell’operato della stessa, vizi di legittimità che comportavano l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello che avrebbe potuto conseguire se la prova si fosse svolta in modo corretto. Ritenendo illegittima la valutazione espressa suoi confronti, nella parte in cui le attribuisce un punteggio inferiore di 2/100 rispetto al massimo, l’istante adiva il TAR ligure chiedendone l’annullamento.
In particolare, la studentessa eccepiva che nell’attribuzione nei suoi confronti del punteggio integrativo previsto dalle norme vigenti la commissione era incorsa in vizi: alla stessa erano stati assegnati 2 punti a titolo di punteggio integrativo; dunque dei 5 punti a disposizione della commissione ne sono stati attribuiti soltanto 2, omettendo, illogicamente, di attribuirne altri 2, che avrebbero consentito il raggiungimento del punteggio massimo di 100.
A tale proposito, da una visita ispettiva svolta presso il Liceo, si rilevava che i criteri per l’assegnazione del punteggio integrativo erano contenuti in un foglio privo di sottoscrizioni e, pertanto, giuridicamente inesistente. L’inesistenza di un valido atto di predeterminazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo comportava, di per sé, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione in ordine all’attribuzione di tale punteggio alla ricorrente.
Di più, la commissione avrebbe dovuto prevedere un criterio preciso e univoco di graduazione del punteggio integrativo da un minimo di 1 ad un massimo di 5 e indicare con quale progressività attribuire rispettivamente 1, 2, 3, 4, 5 punti. Al contrario, i parametri elaborati dalla commissione erano del tutto indeterminati ed arbitrari, in aperta violazione delle disposizioni vigenti.
Il TAR adito accoglie il ricorso, giudicando illegittima la valutazione espressa nei confronti della candidata, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio integrativo.
Motivi della decisione
Con primo rilievo, il giudice osserva che la commissione d’esame deliberava, per ciò che riguarda l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo, di seguire le indicazioni formulate in un documento privo di data e, quel che più conta, privo di qualsiasi sottoscrizione, pertanto giuridicamente inesistente. Ne consegue che l’inesistenza di un valido atto di predeterminazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo comporta, di per sé, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione in ordine all’attribuzione di tale punteggio alla ricorrente.
Per altro verso, il Collegio osserva che le norme ministeriali vigenti impongono alla Commissione di Esame di determinare “i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 70 punti”. La norma in rassegna chiama quindi la commissione di esame a limitare e circoscrivere la propria discrezionalità di giudizio, attraverso la selezione di parametri rispondenti a criteri di razionalità e logicità, conformi alle indicazioni normative. Per quanto sopra, nella selezione dei parametri di scrutinio del “bonus”, la commissione avrebbe dovuto tenere conto di due fattori: la carriera scolastica dei candidati, considerato che il punteggio integrativo può essere attribuito solo al candidato che abbia conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti; la valutazione complessiva delle prove d’esame posto che il punteggio integrativo può essere attribuito solo al candidato che abbia conseguito un risultato complessivo nelle prove d‘esame pari almeno a 70 punti.
La commissione inoltre avrebbe dovuto prevedere un criterio di graduazione del punteggio integrativo da un minimo di 1 ad un massimo di 5 ed indicare con quale progressività attribuire rispettivamente 1, 2, 3, 4 e 5 punti.
Nel caso di specie la commissione d’esame riteneva viceversa di “assegnare da uno a cinque punti sulla base di criteri generici ed indeterminati, e – soprattutto – senza alcuna valutazione della carriera scolastica dei candidati, e senza alcun positivo apprezzamento del credito scolastico, che non ha specifico peso nell’attribuzione del punteggio integrativo, sicché l’assegnazione di quest’ultimo si riduce in una sopravvalutazione della sola prova d’esame a discapito della carriera scolastica del candidato.
E’ evidente, viceversa, che il bonus rappresenta uno strumento di correzione dello scrutinio complessivo del merito di quei candidati che, pur meritevoli, hanno registrato un calo di rendimento nell’esecuzione delle prove d’esame. Per l’effetto, il provvedimento impugnato, nella parte in con cui la commissione attribuiva un punteggio integrativo pari a 2 punti, e non un diverso punteggio fino ad un massimo di 5 punti, come previsto invece dalla disposizione più sopra citata, viene giudicato illegittimo.

Anna Nardone
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 7 dell’1 - 14 aprile 2010

 

DIPLOMATI A COLPI DI RICORSI
(La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimi i titoli ottenuti)

A seguito della reintroduzione dell’istituto dell’ammissione all’esame di stato – da quest’anno particolarmente rigoroso – si ripropone all’attenzione degli interpreti il problema dell’efficacia del titolo conseguito a seguito di ammissione all’esame per provvedimento cautelare del TAR. Sulla questione si è di recente pronunciata anche la Corte Costituzionale, che ha dichiarato legittimo il conseguimento ad ogni effetto del titolo da parte di candidati che abbiano superato le prove d’esame previste, anche se l'ammissione alle medesime sia stata realizzata a seguito di provvedimenti cautelari giurisdizionali (Corte Costituzionale, 9.4.2009 n. 108).
La conclusione si propone di evitare che il superamento delle prove d’esame venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento con il quale un giudice abbia disposto l'ammissione alle prove di esame. Per raggiungere questo scopo, si rendono irreversibili gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste. Si rendono quindi irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato.
Il principio si applica agli esami volti ad accertare l'idoneità dei candidati, dove l'accertamento viene compiuto da un organo imparziale e dotato di adeguate competenze: è necessario che l'accertamento vi sia, mentre non è decisivo che esso abbia luogo nel corso dell'ordinario procedimento di esame o a seguito di un provvedimento giurisdizionale.
Si tratta di una scelta operata dagli interpreti in sede di bilanciamento di interessi contrapposti. Da un lato, vi è l'interesse alla piena e definitiva verifica della legittimità degli atti compiuti dall'amministrazione nel corso del procedimento di esame e, quindi, della correttezza della precedente valutazione, che abbia in ipotesi condotto all'esclusione del candidato. Questo interesse indurrebbe a consentire la prosecuzione del processo fino alla sua naturale conclusione. Dall'altro lato, vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede una carriera universitaria. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, e in ordine ai rapporti instaurati dal candidato all’esito degli studi.
Si è ritenuto di contemperare i diversi interessi rilevanti, accordando una particolare tutela all'affidamento del cittadino. Il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua compressione è giustificata dal fatto che dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice, il principio si fa comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo - e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale - che il candidato consegue l'abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell'idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico.
Presupposto per l'applicazione del principio enunciato è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. È questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento del titolo che viene reso irreversibile. Si è ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo sia superflua e possa andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici.

Domenico Barboni
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 4 del 18 febbraio – 4 marzo 2010

 

COME CAMBIA LA MATURITA’
(Esame di Stato: entra in vigore il “sei” obbligatorio in tutte le materie)

Entra in vigore quest’anno la norma che prevede l’ammissione agli esami di Stato dei soli studenti che, nello scrutinio finale, abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei in tutte le materie e in condotta, escludendo la possibilità di ammissione agli esami con la sola media del sei: la sufficienza deve essere conseguita dallo studente in ogni singola disciplina.
In realtà, le maggiori novità in tema di esame di Stato erano introdotte con la riforma di cui alla legge 1/2007, e riguardavano sostanzialmente tre profili. In primo luogo, era reintrodotto l’istituto dell’ammissione all’esame, deliberata dal consiglio di classe nei confronti degli alunni valutati positivamente in sede di scrutinio finale. Secondariamente, ritornavano le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. In terzo luogo, il punteggio del credito scolastico era portato da 20 a 25, al fine di valorizzare la carriera scolastica dello studente. Solo la modifica relativa alla composizione della commissione d’esame entrava in vigore da subito. Per le altre novità era invece prevista una fase transitoria, fino alla maturità 2009, confermata altresì dal regolamento approvato con DPR 122/2009.
In particolare, dalla sessione 2009 l’ammissione agli esami viene consentita soltanto agli studenti che riportano la media del sei, anche con riferimento al voto di condotta. Con riferimento a quest’ultimo, la valutazione sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato. Fino ad allora l’istituto dell’ammissione – reintrodotto con la legge 1/2007 - aveva un’applicazione parziale, nel senso che in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe decideva sull’ammissione previa valutazione complessiva dello studente che tenesse conto delle conoscenze e delle competenze, delle capacità, degli sforzi, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
Ugualmente dal 2009, il credito scolastico, la dote in punti raccolti nell'ultimo triennio che gli alunni portano agli esami, sale da 20 a 25 punti, ciò al fine di dare maggiore peso al curriculum scolastico. Parallelamente, l'esito del colloquio ha un peso minore nell'economia dell'esame: il punteggio massimo che dalla maturità 2009 le commissioni possono attribuire ai candidati è di 30 punti, anziché 35, con la sufficienza che da 22 punti scende a 20.
Con riguardo ai debiti, dal medesimo anno 2009 nessun maturando può essere ammesso agli esami se non ha superato i debiti formativi contratti negli anni precedenti. Per la verità già durante l'anno precedente, con il ripristino degli esami di riparazione, gli studenti avevano l'obbligo di saldare i debiti prima dell'avvio dell'anno scolastico. Ma in qualche caso si arrivava agli esami senza aver recuperato le lacune degli anni precedenti in qualche disciplina. Dal 2009 l’ammissione richiede immancabilmente il recupero dei debiti.
Altra novità introdotta dal ministro dell'Istruzione nella scorsa sessione d’esame è il ritorno dei voti nei tabelloni finali. In precedenza, per ragioni di riservatezza, l'esito degli esami era pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “diplomato” in caso di esito positivo e “non diplomato” nel caso di esito negativo. Dal 2009, conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, l'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Queste le principali novità, confermate per l’esame di Stato sessione 2010, salvo – s’è detto - il criterio più rigido per l’ammissione.
Altri aspetto sono invece confermati rispetto alla disciplina passata. Il punteggio finale continua ad essere espresso in centesimi, dove 100 è il voto più alto che la Commissione può assegnare, e 60 è quello minimo per superare idoneamente l'esame. Ad ognuna delle tre prove scritte la commissione può attribuire al massimo 15 punti, con la sufficienza fissata a 10 punti, slavo un bonus di 5 punti per coloro che abbiano meritato almeno 15 punti di credito e almeno 70 punti nelle prove d'esame. Restano invariate le regole per i cosiddetti “ottisti”, coloro cioè che accedono direttamente agli esami dal penultimo anno: possono fare il salto gli studenti che ottengono la promozione al penultimo anno con almeno otto decimi in tutte le discipline e che hanno conseguito nei due anni precedenti la promozione con almeno sette decimi in ogni disciplina e nessun debito nei due anni ancora precedenti. Resta anche la possibilità per i privatisti di accedere all’esame di Stato, con obbligo di residenza nel comune dove è ubicata la scuola sede d'esame.

Domenico Barboni

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 4 del 18 febbraio – 4 marzo 2010

 

BOCCIATURE DECISE DAL TAR

Le cifre del contenzioso innanzi ai Tar contro le bocciature si mantengono sempre elevate, anche in ragione dell’incremento del dato dei bocciati - a fine anno e alla maturità - relativo all’a.s. 2008/2009.
I tempi e i costi della giustizia amministrativa non sembrano affatto scoraggiare i genitori che vogliono tutelare i propri figli contro le pretese illegittimità commesse dagli insegnanti, disposti ad affrontare le spese legali e il rischio che il Tar raggiunga una decisione solo dopo diversi anni, quando ormai può valere solo a fini di un eventuale risarcimento economico.
E’ noto peraltro che il potere di controllo del giudice amministrativo sulle deliberazioni assunte dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame si presenta limitato, per l’impossibilità del giudice di entrare nel merito della valutazione. Le considerazioni espresse dall’organo giudicante appartengono, infatti, alla discrezionalità amministrativa, sottratta al giudizio del Tar se non per i palese violazione di parametri normativi e canoni di logica. In particolare, la ponderazione di informazioni di carattere tecnico relative all’alunno – discrezionalità tecnica - implica che l'amministrazione applichi tecniche e conoscenze delle quali il giudice potrebbe avere una conoscenza solo parziale.
In giurisprudenza si precisa che le valutazione dei docenti costituiscono attività che è tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 16 aprile 2007, n. 3680) che non è sindacabile se non sotto il profilo di macroscopici errori e vizi estrinseci (T.A.R. Molise, 19 luglio 2006, n. 610) o in presenza di evidenti illogicità (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 102) o contraddittorietà (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.1.2004, n. 68) e rispetto alla quale quindi, non essendo consentito al Giudice amministrativo di sostituirsi all’organo amministrativo valutatore, il sindacato giudiziale è ammesso “solo nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il tribunale indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservata al succitato organo tecnico” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 novembre 2005, n. 6223; in terminis, T.A.R. Toscana, I, 24.5.2007, n. 797).
Un profilo certamente sindacabile in sede giudiziaria è quello dell’adempimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3, l. n. 241/1990 da parte dell’organo giudicante. Detto obbligo può ritenersi assolto quando la motivazione, pur sommaria, consenta di risalire al percorso logico seguito per giungere al giudizio impugnato. Quanto poi alle ipotesi in cui il giudizio venga espresso attraverso un voto alfanumerico, si rileva che nel caso degli esami di stato o per l’iscrizione agli albi professionali la tesi ormai prevalente è per la sufficienza della valutazione numerica ad assolvere l’obbligo di motivazione, specialmente a fronte di una predeterminazione dei criteri di valutazione rigorosa. A proposito, anche la Corte Costituzionale, con Sentenza 30 gennaio 2009, n. 20 ha assunto che ormai è diritto vivente la sufficienza del solo voto numerico. In particolare ha osservato che la norma che, in base al diritto vivente, non impone alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni da essa assunte in merito alle prove scritte ed orali, non viola il diritto di difesa del candidato, costituzionalmente garantito. Essa riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, conclusivo di detto procedimento. L'aspetto processuale degli strumenti predisposti dall'ordinamento per l'attuazione in giudizio dei diritti non è chiamato in gioco dalla norma, che non preclude il ricorso al giudice amministrativo. La Corte conclude giudicando che la disciplina censurata non è quindi idonea a interferire né con il diritto di difesa né con il principio del contraddittorio.
In ogni casi, quand’anche il giudice accerti la presenza di un vizio nell’esercizio della discrezionalità tecnica, non può sostituirsi alla decisione oggetto di contestazione, ma solo procedere al suo annullamento, rimettendo la questione nuovamente al consiglio di classe o alla commissione – in diversa composizione, se del caso - perché provveda a riformulare il suo giudizio relativo all’allievo in modo legittimo ed emendato dagli errori evidenziati.
Ugualmente, in sede di sospensione cautelare del giudizio impugnato, l’ambito del potere di censura del giudice rimane di uguale ampiezza: di più, ove il giudice ravvisi macroscopiche violazioni di legge, errori di fatto ovvero di coerenza logica nelle valutazioni tecnico-discrezionali compiuti dai docenti, può procedere alla sospensione del giudizio e ordinare in via d’urgenza che l’alunno con riserva frequenti la classe successiva, sostenga l’esame, ovvero si iscriva al corso universitario prescelto. Nei casi di illegittimità meno gravi, il Tar ordina di rinnovare – sempre d’urgenza - le valutazioni compiute.

Domenico Barboni
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 17 del 9-22 ott. 2009

 

QUANDO L’ESAME E’ OBBLIGATORIO
E’ principio costituzionalmente garantito che nel nostro ordinamento l’insegnamento sia libero, e che enti e privati abbiano il diritto di impartire l’istruzione e di costituire scuole e istituti di educazione. Lo Stato si riserva di dettare le norme e i principi generali in tema di istruzione, e si impegna a istituire scuole pubbliche per tutti gli ordini e i gradi, aperte a tutti. Con legge, fissa i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità – le cosiddette scuole paritarie, equiparate in tutto alle scuole statali, in presenza di precisi requisiti di corrispondenza agli ordinamenti generali dell'istruzione - e assicura ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole pubbliche.
Il sistema nazionale di istruzione è quindi attualmente costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie. Accanto a queste permangono le scuole private non paritarie: scuole e corsi non legalmente riconosciuti; scuole legalmente riconosciute; scuole pareggiate. All’interno di questo sistema ispirato al principio di libertà, la sola condizione richiesta dalla Costituzione, a salvaguardia di una certa uniformità formativa, nell’interesse dei singoli e della collettività, è data dall’obbligo di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la conclusione di essi, e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Nell’ambito della massima libertà di scelta degli strumenti di istruzione e formazione, si colloca la cosiddetta istruzione paterna alla quale non è inusuale che le famiglie ricorrano nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in strutture private non paritarie. A tale proposito, recentemente si è discusso – non senza un po’ di confusione - della questione se in questi casi vi sia l’obbligo per gli alunni, al termine di ciascun anno scolastico, di sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione dell’iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema nazionale di istruzione.
Il Ministero dell’Istruzione ha affrontato il problema dapprima con una circolare 20.6.2005 n. 5693, con oggetto istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva, nella quale ha richiamato l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 76/2005, concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. La norma citata, alla cui luce deve, secondo il Ministero, essere esaminato e risolto il problema segnalato, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. La circolare n. 5693 mette in evidenzia una serie di circostanze: che ?i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma devono confermarla anno per anno; che tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente; che la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze uniformi attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati. Da tutti questi elementi si deduce che occorre determinare con attenzione le modalità attraverso le quali effettuare “gli opportuni controlli” previsti dalla legge. Il Ministero, posto che non è seriamente ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori, necessariamente ipotizza che tali controlli debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. E lo strumento di riscontro più semplice ed efficace sembra essere il ricorso ad esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi del Ministero dell’Istruzione, la possibilità di fornire allo studente interessato una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito, coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione, e così uniformemente a quanto accade agli studenti che si avvalgono del sistema nazionale di istruzione, ancor più oggi, attraverso il nuovo strumento del portfolio.

 Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 5,10- 23 marzo 2006

 

MATURITA’ A NUMERO CHIUSO
Com’è noto, a seguito della riforma di cui alla L. 10.3.2000 n. 62, le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale dell’istruzione, nell’ottica di una espansione dell’offerta formativa come obiettivo prioritario della Repubblica e di una generalizzazione della domanda di istruzione. La legge definisce scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Di più, la norma fa obbligo alle scuole paritarie – “svolgendo un servizio pubblico” - di accogliere chiunque chieda di iscriversi; e ribadisce la conseguente libertà degli studenti di iscriversi in una scuola paritaria - libertà costituzionalmente garantita. Per effetto della predetta riforma, anche le scuole paritarie sono diventate sede di esami di Stato sia per i candidati interni, sia per i candidati esterni. c.d. privatisti. A tale proposito, la normativa in materia è rappresentata dalla legge n. 425/1997 di riforma dell’esame di Stato, e dal successivo regolamento approvato con DPR n. 323/1998; e dalle disposizioni ministeriali succedutesi negli anni in tema, per l’appunto, di esami di Stato. Siffatta normativa prevede che ad ogni singola commissione d’esame, costituita quindi anche presso le scuole paritarie, sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati; che i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni e che il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; salva la facoltà - nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione - di costituire commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, su decisione del Direttore Scolastico regionale. Le disposizioni citate aggiungono, ferma restando la richiamata possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, che le domande presentate dai candidati esterni vengano ritenute in eccesso dai dirigenti scolastici degli istituti statali o paritari sulla base di una valutazione operata in concreto rispetto alla ricettività dell’istituto con riferimento al numero di classi terminali, al numero di candidati, alla materiale capienza dei locali, alla presenza di un numero sufficiente di docenti. La previsione relativa alla presenza di candidati privatisti all’esame di Stato è stata recentemente interessata da una singolare modifica ad opera dall’art. 14, c. 5, d.lgs. 17.10.2005 n. 226 – legge di riforma del secondo ciclo di istruzione -, richiamato nella successiva C.M. 18.11.2005 n. 86. In forza di tale innovazione, inderogabilmente, il numero massimo dei candidati esterni non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, e nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. Per effetto di detta disposizione - peraltro ritenuta dall’amministrazione dell’istruzione applicabile già alla sessione d’esami 2005/2006, nonostante la riforma entrerà in vigore solo a decorrere dall’a.s. 2007/2008 – le scuole paritarie non hanno più la facoltà di costituire commissioni d’esame apposite per i candidati esterni, facoltà concessa alle solo scuole statali; sono perciò tenute a respingere le richieste dei candidati privatisti eccedenti il limite numerico fissato, pur quando dispongano in concreto di adeguata capacità ricettiva e di risorse materiali e umane idonee a far fronte a tutte le domande. Com’era prevedibile, gli istituti paritari, per legge equiparati ad ogni effetto equiparati scuole pubbliche, hanno sin da subito lamentato che la nuova previsione comporta per le stesse un’illegittima lesione sotto il profilo economico, un detrimento della libertà di impresa e della concorrenzialità, una violazione dei principi di libertà e uguaglianza; e insieme una compromissione del diritto alla studio e all’equipollenza del trattamento ai danni degli studenti. Da alcune scuole è stata financo posta in dubbia la legittimità costituzionale dell’art. 14, c. 5, d.lgs. 17.10.2005 n. 226 - là dove appunto recita «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.» - in relazione agli artt. 3, 33, 34, 41 della Costituzione.

Domenico Barboni

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 4, 24 febbraio – 9 marzo 2006

IL VOTO NON E’ SUFFICIENTE PER ESSERE BOCCIATI
E’ illegittimo il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato allorché la commissione giudicatrice abbia espresso la propria votazione insufficiente sulle prove scritte soltanto mediante numeri, senza dare conto delle ragioni che l’hanno indotta ad assegnarli, specie se gli elaborati non contengono segni, annotazioni o altro da cui individuare gli specifici argomenti sui quali la commissione potrebbe avere soffermato negativamente la propria attenzione; ed altresì allorché nella stessa commissione abbiano operato indifferentemente commissari supplenti, producendo discontinuità dell’attività valutativa e disparità di trattamento, in assenza di giustificati fattori di diversità. Il TAR Lazio, con decisione del 9 dicembre 2005 torna sul tema controverso e attuale della idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo imposto dalla legge n. 241/1990; il giudice integra il tema con le citate considerazioni critiche relative alla completa sostituibilità dei membri della commissione con i supplenti.
La vicenda
Il ricorrente aveva impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato. Com’è noto l’esame consta di una prima parte rappresentata da tre prove scritte, e di una seconda parte costituita da un colloquio orale su più materie; è ammesso alla prova orale solo il candidato che riporta una votazione media sufficiente negli scritti. Il ricorrente lamentava che la votazione insufficiente al fine della ammissione alla prova orale assegnatagli in conseguenza della correzione delle prove scritte era espressa soltanto mediante numeri cosicché non rendeva evidenti i motivi che avevano indotto la commissione ad assegnarla. Il medesimo ricorrente deduceva poi la violazione della normativa che regola la composizione ordinaria della commissione, sotto il profilo della dubbia costituzionalità della disposizione che autorizza la piena interscambiabilità tra membri effettivi e membri supplenti, così da determinare una sicura e ingiustificata disomogeneità e diversità dell’attività valutativa e del trattamento dei candidati.
Il giudice amministrativo ritiene che le censure mosse dal ricorrente presentino profili di fondatezza e quindi ordina alla commissione d’esame di valutare nuovamente gli elaborati, con modalità tali da risultare non più viziate negli aspetti rilevati dal ricorrente e confermati dal giudice stesso.
Motivi della decisione
Il TAR Lazio ritiene che il ricorso proposto presenti profili di fondatezza con riferimento, innanzi tutto, alla censura con la quale il ricorrente mette in discussione la votazione (insufficiente al fine della ammissione alla prova orale) assegnatagli in esito alla correzione degli elaborati delle prove scritte, nella considerazione che la stessa votazione, espressa soltanto mediante numeri, non evidenzierebbe le ragioni che hanno indotto la commissione a tale assegnazione. Il giudice rileva che effettivamente gli elaborati del ricorrente e il connesso verbale delle operazioni di correzione non contengono espressioni di giudizio dalle quali inferire i voti numerici assegnati, né contengono (gli elaborati) segni, annotazioni o altro da cui individuare gli specifici argomenti sui quali la Commissione potrebbe avere soffermato negativamente la propria attenzione. Il TAR considera che ciò comporta violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 circa l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, come già ritenuto in precedenti sentenze d anche dal Consiglio di Stato (n. 2331 (VI) del 30 aprile 2003 e n. 558 (VI) del 13 febbraio 2004), laddove è affermato, fra l’altro, che l’esclusione della necessità della motivazione non può desumersi dalla natura . . . dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dai giudizi valutativi equivarrebbe ad [eliminare] la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto (testualmente, sent. n. 2331).
Il giudice ritiene altresì che presenti apprezzabili profili di ammissibilità anche la sollevata violazione della normativa che disciplina la composizione ordinaria della commissione, considerato che la previsione secondo cui i membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo non appare immune da sospetti di incostituzionalità in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, producendo la sua applicazione discontinuità dell’attività valutativa e disparità di trattamento, in assenza di giustificati fattori di diversità. A tale proposito, giova ricordare che la commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati; un titolare ed un supplente sono professori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. E’ evidente che ammettere che ogni componente supplente della commissione possa sostituire un qualsiasi membro effettivo della commissione, anche se il supplente sia stato nominato in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta dal componente titolare sostituito fa sì che la stessa commissione possa essere di volta in volta costituita in modo qualitativamente diverso, da soggetti con competenze differenti e metro di giudizio disuguale, con conseguente discontinuità e disparità di trattamento nei confronti dei candidati esaminati.
Sulla scorta di tali premesse il TAR Lazio ritiene giusto accogliere le istanze del ricorrente e ordina alla commissione d’esame di valutare nuovamente gli elaborati, fatto salvo il divieto di ripetere i vizi riscontrati nelle precedenti valutazioni.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 2, 27 gennaio – 9 febbraio 2006

LE PROVE DEI CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni che si presentano per sostenere l’esame di Stato presso le scuole statali e paritarie devono affrontare – per lo più – dapprima gli esami preliminari davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale sono stati assegnati, e quindi le prove dell’esame di Stato davanti a quella stessa commissione.
Gli studenti che intendono sostenere l’esame di Stato come candidati esterni hanno l’onere di presentare la domanda con largo anticipo – entro il 30 novembre – così da potere pianificare il proprio percorso formativo secondo le direttive della scuola dove dovranno sostenere l’esame come candidati esterni. Infatti, dopo la riforma del 2002, l’esame di Stato viene predisposto e gestito dai docenti di ogni singola classe quinta, con forme e contenuti anche molto diversi tra loro, considerata altresì l’autonomia didattica concessa ormai agli istituti scolastici. Sono i docenti che stabiliscono la struttura delle prove – almeno della terza prova e del colloquio pluridisciplinare –, provvedendo ad opportune simulazioni nel corso dell’anno scolastico, e sono i docenti che costituiscono la commissione d’esame. Dunque diventa fondamentale anche per i candidati esterni allineare fin da subito la propria preparazione con quella della classe alla quale saranno abbinati. Anzi, le scuole organizzano incontri con i candidati esterni finalizzati alla presentazione dell’esame di Stato, alle indicazioni didattiche ed anche alla simulazione delle prove d’esame. Le disposizioni vigenti prevedono che ad ogni singola commissione d’esame siano assegnati, di norma, non più di 35 candidati; e che i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali – o paritari – e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Il costo dell’esame varia da 27 euro comprensivo di tasse e spese per il rilascio del diploma, nelle scuole statali; a mille – cinquemila euro nelle scuole paritarie
Quindi, se è vero che la riforma dell’esame di Stato del 2002, con la novità della commissione interna presso scuole statali e paritarie, non ha influito granché sull’esame dei privatisti – comunque estranei alla scuola e ai commissari -, è altrettanto vero che detta previsione agevola di fatto anche i candidati esterni, i quali sin da novembre possono conoscere la commissione innanzi alla quale sosterranno l’esame. In tal modo viene ridimensionato il privilegio dei candidati interni rispetto a quelli esterni, consentendo a anche a questi ultimi non solo di incontrare con anticipo i membri della commissione, ma altresì di conoscere i programmi, e le tipologie di prove che intenderà adottare, anche attraverso vere e proprie simulazioni.
E gli esiti degli esami di Stato dei privatisti negli ultimi anni paiono confermare questo cambiamento in meglio. Sembrano finiti i tempi in cui i candidati esterni sostenevano l’esame senza aver frequentato l’anno scolastico, con risultati perlopiù disastrosi. Infatti, i dati relativi all’andamento dell’esame negli ultimi anni nelle scuole statali e paritarie dimostrano che complessivamente la percentuale dei candidati esterni bocciati è diminuita. Questa tendenza positiva ha portato con sé anche un aumento del numero degli studenti che decidono di sostenere l’esame di Stato come privatisti. In particolare, la massima concentrazione si è avuta nelle scuole paritarie, dove l’incremento è stato vertiginoso: da 348 privatisti iscritti all’esame di Stato nel 2001, si è passati a 10.322 iscritti nel 2005. Di questi, circa la metà del numero complessivo è distribuito nelle scuole paritarie di Campania e Sicilia. A questo proposito, non si può tacere che c’è chi malignamente rileva che queste cifre siano in qualche modo collegate ad una certa, maggiore, benevolenza delle commissioni d’esame operanti presso le scuole paritarie, soprattutto del sud del paese. Al termine della sessione in corso si avrà modo di capire meglio l’evoluzione ulteriore dell’esame riformato.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 13 del 1 – 15 settembre 2005

LA MATURITA’ NELLE PARITARIE
L’ordinanza ministeriale n. 32/2005 ripropone senza modifiche degne di nota la formula dell’esame di Stato introdotta con la riforma Moratti del 2002, che prevede una commissione d’esame interna, formata dai docenti della stessa classe e da un presidente esterno, unico per tutta la scuola. Le commissioni, negli istituti statali e negli istituti paritari, sono formate da un numero di docenti variabile, compreso tra quattro e otto, a seconda degli indirizzi di studio. I docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta ne fanno parte di diritto, mentre gli altri componenti sono designati tra i rimanenti dal consiglio di classe, cercando, per quanto possibile, di assicurare l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere, ove presenti tra le materie dell’ultimo anno. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, la commissione di ogni classe è composta per metà dai docenti designati dal competente consiglio di classe; per metà dai docenti della classe della scuola statale o della scuola paritaria cui è abbinata. Si tratta di una soluzione già sperimentata nelle scorse sessioni, molto apprezzata dagli studenti, per la sua natura meno ansiogena – premiata dagli esiti maggiormente positivi conseguiti dai candidati; dagli insegnanti delle classi, gratificati dall’aver recuperano un ruolo decisivo anche in sede d’esame finale; e senza dubbio meno onerosa per l’erario, considerato che un commissario interno costa allo Stato almeno la metà di uno esterno, senza contare il risparmio in termini di rimborsi spese.
Indifferenti all’innovazione della commissione d’esame interna nelle scuole statali e paritarie sembrano i candidati cosiddetti privatisti, per i quali, essendo esterni all’istituto scolastico, la commissione rimane comunque composta da docenti estranei. In relazione all’esame dei privatisti, le norme ministeriale prevedono una speciale disciplina relativa all’ammissione all’esame di Stato, e all’assegnazione del credito scolastico; lo svolgimento dell’esame vero e proprio, infatti, è disciplinato dalle medesime disposizioni di quello dei candidati interni all’istituto.
Quanto ai requisiti di ammissione, sono ammessi all’esame coloro che compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico; siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame - in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento dell’esame preliminare, inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, rittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di durata almeno quadriennale, e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio, sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Al contrario, i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe nell’ambito dello stesso corso di studio, non devono sostenere l’esame preliminare. L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. L’esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima.
Con riferimento all’assegnazione del credito scolastico, ai candidati esterni è attribuito dalla commissione d’esame ed è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame il giorno della prima prova scritta.

Anna Nardone

Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 13 del 1 – 15 settembre 2005

MATURITA’, PRO E CONTRO
E’ stata da poco pubblicata l’ordinanza ministeriale contenente le istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2003/2004 (O.M. 9.2.2004 n. 21). Dalla lettura delle norme emerge che l’esame ripropone senza modifiche di rilievo la formula elaborata dal ministro Letizia Moratti – con la finanziaria 2002 -, che prevede una commissione interna formata dai docenti di ogni singola classe con un presidente esterno per tutta la scuola, in sostituzione della commissione mista con presidente esterno. Tale soluzione è stata già sperimentata senza grosse polemiche nelle due scorse sessioni. Gli studenti hanno apprezzato la natura meno ansiogena dell’esame sostenuto con la commissione interna; gli insegnanti, salvo qualche perplessità iniziale, hanno recuperano un ruolo decisivo, privati del confronto con i commissari esterni. Neppure i risultati finali delle prime edizioni hanno offerto significativi spunti di discussione. È tuttavia comprensibile che l’inserimento della formula con commissione interna in un contesto normativo preesistente abbia dato vita a qualche incongruenza. Ad esempio, la previsione di un solo presidente per più commissioni d'esame potrebbe creare difficoltà nelle scuole di grandi dimensioni, per la difficoltà di sovrintendere idoneamente alle scelte didattiche e giuridiche delle commissioni. In realtà, è la riforma del 1997 a prestarsi a maggiori considerazioni critiche. A questo proposito, è utile richiamarne i punti salienti. Con la riforma del 1997 l'esame diventa pluridisciplinare e intende accertare la capacità del candidato di stabilire collegamenti tra competenze e conoscenze diverse, oltre alla preparazione nelle singole discipline; l'esame riguarda le materie curriculari dell'ultimo anno scolastico; le prove scritte sono tre, due predisposte dal Ministero – italiano e una materia di indirizzo -, la terza viene predisposta da ogni commissione ed è volta ad accertare la preparazione degli studenti sulle materie dell'ultimo anno di corso; il colloquio verte sulle discipline studiate nell'ultimo anno di corso; il punteggio viene attribuito in centesimi: si supera l'esame con un minimo di 60/100; la commissione esaminatrice di ogni classe è composta – appunto nella versione originale - per metà da docenti della classe stessa e per metà da docenti esterni nominati dal Ministero, e il presidente è esterno; sono ammessi all'esame tutti gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno: sparisce quindi il giudizio di ammissione; compaiono i crediti scolastici e i crediti formativi, che costituiscono un "portafoglio" di punti assegnato dal consiglio di classe che il candidato accumula nell'ultimo triennio e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'esame: punti legati all’impegno e alla media dei voti finali, per il credito scolastico; alle esperienze formative maturate fuori della scuola (esperienze lavorative; corsi di lingue; attività sportive; esperienze artistiche), per il credito formativo; i metodi di valutazione e i criteri di giudizio diventano più oggettivi. Il nuovo esame di Stato, sperimentato per la prima volta nel 1999, ha provocato reazioni controverse. Sull’ammissione d'ufficio di tutti gli studenti ci sono molte critiche, ma neppure mancano i consensi di quanti apprezzano la possibilità offerta a tutti di mettersi alla prova. Molte le osservazioni al sistema dei crediti scolastici: si ritiene che sia esigua e penalizzante la valutazione dei tre anni di percorso scolastico rispetto ai crediti riconosciuti alle prove d'esame. Delle prove d’esame, le più discusse sono la terza prova e il colloquio. La terza prova è quella più avulsa dai metodi usualmente seguiti nelle scuole italiane, dove il sistema dei test e dei questionari è tutt’altro che abituale, così da costringere molti istituti ad attivare una didattica di preparazione a tale tipologia solo in vista dell'esame; il colloquio, anziché essere una discussione multidisciplinare, in grado di spaziare in modo sistematico tra le diverse materie, viene spesso gestito come un insieme di più colloquio monodisciplinari. Quanto ai criteri di valutazione adottati per le prove scritte e per il colloquio, sono molto vari e difformi: griglie con indicatori e punteggi complicatissimi, che spesso non consentono di gestire gli squilibri o di rendere le prove idonee a una valutazione veramente coerente. Infine, anche la fase burocratica conclusiva è messa sotto accusa: troppo complicata per i commissari che non sono preparati né attrezzati, al punto che si suggerisce una presenza istituzionale per l'espletamento degli atti a prevalente connotazione burocratica, o, meglio ancora, una semplificazione sotto il profilo burocratico dell’esame. Alla luce del quadro descritto e dei rilievi critici esaminati, non si può negare che il nuovo esame di Stato sia per molti aspetti migliorabile, e che alla riforma del ministro Moratti vada almeno riconosciuto il merito di aver avviato il processo di miglioramento.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” il 16 aprile 2004.

I PUNTEGGI IN QUINDICESIMI
Per avere un’idea dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa sul contenzioso in materia di esame di Stato, può essere utile una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 948/04, che conferma il rigetto di un ricorso proposto contro il punteggio complessivo d’esame inferiore a quello minimo di 60/100. Il ricorrente ha riproposto innanzi al Consiglio di Stato i molteplici vizi che affliggevano, a suo parere, il procedimento d’esame così come condotto dalla commissione. In particolare ha lamentato che l’assegnazione dei punteggi, a cominciare da quello del credito scolastico, fosse avvenuta in difetto di sufficiente motivazione; che il sistema seguito nella valutazione delle prove scritte non fosse conforme alla normativa in vigore, che parla di voti espressi in quindicesimi e non altrimenti, ed anche nell’attribuzione dei punteggi di valutazione da parte dei soli professori appartenenti all’area disciplinare, e non dell’intera commissione. Ha dedotto gravi insufficienze e irregolarità nei contenuti e nella contestualità della verbalizzazione delle operazioni d’esami, ed altresì gravi vizi formali, financo l’impiego da parte della commissione di strumenti diversi dalla modulistica ministeriale.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza citata, rigetta puntualmente tutte le doglianze del ricorrente, dimostrando un favor, ormai invero consolidato, per la salvezza del procedimento, e una preferenza, nella specie, per le finalità più sostanziali dell’esame, di analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.
Nel dettaglio, il giudice argomenta che l’assegnazione dei punteggi nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle norme vigenti non necessita di motivazione specifica, essendo le ragioni della scelta, alla luce dei criteri indicati nelle stesse norme, espressi dalla valutazione numerica. A tale proposito, è utile ricordare che è orientamento pacifico in giurisprudenza che negli esami e nei concorsi l'attribuzione di un voto numerico esprima già di per sè in maniera adeguata la valutazione della commissione giudicatrice sulle prove sostenute dai singoli candidati, senza necessità che la stessa formuli una motivazione che spieghi le ragioni che hanno indotto la commissione stessa a elaborare il giudizio manifestato con il voto. A ciò s’aggiunga, per completezza, che negli ultimi anni alcuni giudici hanno sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 (norma che, com’è noto, sancisce l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi), nella consolidata interpretazione secondo la quale, appunto, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio relativo agli esami, con riferimento agli art. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione (cfr. ordinanza del T.A.R. Lombardia, Milano, 7.2.2000, n.30).
Il Consiglio di Stato giudica poi che, nell’attribuzione dei voti alle prove scritte, la normativa non impone che la valutazione debba essere espressa direttamente in quindicesimi, essendo la commissione legittimata ad utilizzare “griglie” anche diverse, con successiva conversione in quindicesimi, per la considerazione che non tutti gli insegnanti sono abituati ad esprimere la valutazione in quindicesimi; tantopiù che la conversione in quindicesimi, applicando un rigido criterio matematico, non danneggia l’alunno. Parimenti il giudice valuta come conformi alla legge le attribuzioni dei punteggi alle prove scritte effettuati a maggioranza dei professori appartenenti all’area disciplinare, e poi recepiti e fatti propri dall’intera commissione. Infine, quanto alla verbalizzazione, ritiene irrilevante che il verbale venga redatto su fogli diversi da quelli di dotazione ministeriale, se rechino il timbro della scuola e la firma del presidente, dei commissari e del segretario.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” il 16 aprile 2004

GIUDIZIO PER PUNTEGGIO O CON LA MOTIVAZIONE
Il problema relativo alla possibilità da parte dell’organo amministrativo giudicante di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non può essere risolto in astratto, ma va apprezzato in concreto e con specifico riferimento ai criteri di valutazione di massima adottati dall’organo stesso. Il voto numerico risulta così sufficiente ove i criteri di giudizio siano predeterminati rigidamente, mentre è insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche.
Il Consiglio di Stato (Sez. V, 6.10.2003 n. 5899) interviene nell’annoso, vivace dibattito relativo alla idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione dalla legge n. 241/1990. La questione in esame si pone in ordine alle procedure di gara, d’esame e di concorso. Occorre dare atto, al riguardo, dell’esistenza di una pluralità di indirizzi interpretativi. Secondo un primo orientamento, è necessaria una apposita motivazione per la valutazione delle prove di gara, di concorso ovvero d’esame, attesa l’insufficienza di una mera valutazione numerica; si tratta di orientamento sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, propensa a rimarcare che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il partecipante ad una gara, ad un concorso ovvero ad un esame, in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo. A favore di tale orientamento si è espressa un’autorevole dottrina, secondo cui il partecipante ad una procedura di selezione, qualunque essa sia, ha il diritto di conoscere in quali errori, inesattezze o mancanze, sia incorso o comunque di sapere le ragioni per le quali lo svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente. Su altro fronte, c’è invece l’orientamento, prevalentemente seguito dai giudici amministrativi di seconda istanza, in forza del quale l’onere della motivazione dei giudizi è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sì sintetica, ma non per questo meno eloquente, idonea esternazione della valutazione tecnica compiuta. La prospettiva su riferita, proposta dal Consiglio di Stato nella specie, è intermedia e suggerisce un approccio del problema meno astratto, maggiormente riferito al caso specifico. Occorre altresì ricordare che la tematica in esame, con specifico riferimento alle prove di abilitazione alla professione di avvocato, ha formato oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale: il giudice amministrativo lombardo ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il quale prevede un obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi, nella parte in cui - secondo l’interpretazione datane dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato - non si applicherebbe alla valutazione delle prove scritte previste per concorsi pubblici ed in particolare a quelle previste per l'accesso alla professione di avvocato, essendo stato ritenuto sufficiente che la valutazione delle dette prove sia espressa solo con coefficienti numerici; tuttavia, la Corte Costituzionale, con ordinanza 3 novembre 2000 n. 466, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, perché essa non era in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduceva piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma; la Corte ha ritenuto che ciò non rientrasse nelle proprie attribuzioni.
La vicenda
Il caso che ha occupato il Consiglio di Stato – e dal quale è scaturita la massima su citata - riguardava una procedura di gara, anche se, evidentemente, il principio affermato è estendibile a qualunque procedimento concorsuale, ovvero d’esame. Nel procedimento di cui è causa, le singole voci di valutazione indicavano solo il punteggio massimo attribuibile per ciascuna voce: secondo il giudice d’appello, in quel modo non risultavano predeterminati in maniera sufficientemente rigida e stringente i criteri di giudizio e, pertanto, l’adempimento dell’obbligo motivazionale non poteva ritenersi assolto con il mero punteggio numerico.
La motivazione
Il Consiglio di Stato, nell’affermare il principio esposto - secondo il quale la sufficienza del punteggio numerico non può essere valutata in astratto, bensì in concreto, con specifico riferimento ai criteri di valutazione adottati, che devono essere predeterminati e rigidi - ha ritenuto di aderire ad un indirizzo intermedio tra i due nei quali si dividono dottrina e giurisprudenza. Invero, tale indirizzo era già stato proposto in precedenza dal giudice amministrativo di secondo grado (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331) in riferimento ad un concorso pubblico a posti di ricercatore universitario. In quell’occasione, il Consiglio di Stato aveva affermato l’obbligo di rendere percepibile il percorso logico seguito dall’organo giudicante nell’attribuzione del punteggio, se non proprio attraverso diffuse manifestazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Va considerato, d’altro canto, che l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali, d’esami, o di gara, è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, anche sotto i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita manifestazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio negativo.

Domenico Barboni

Pubblicato su “il sole 24 ore scuola” del 17 settembre 2004.

BOCCIATURA ANNULLATA SENZA PARITA’ DI GIUDIZIO
In presenza di una evidente illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni operate dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, sotto il profilo della mancata attenzione alla possibilità di applicare nei confronti dell’alunno la disciplina sul debito formativo, il giudizio di non promozione va annullato. Il TAR Campania, con sentenza n. 2676/2004, ha così accolto il ricorso promosso avverso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato a seguito di un’applicazione “quanto meno anomala” dell’istituto del debito formativo.
La vicenda
I genitori dell’alunno di un liceo scientifico campano hanno impugnato il giudizio di non promozione assunto dal consiglio di classe nei confronti del figlio deducendo che il consiglio di classe avrebbe deliberato in composizione non perfetta, essendo risultato assente un docente; avrebbe giudicato in contrasto con i criteri predeterminati dal collegio docenti, senza esternare in maniera puntuale e coerente le particolari ragioni della mancata osservanza di quei criteri, e in particolare della mancata ammissione alla classe successiva, sia pure con debiti formativi; avrebbe assunto il provvedimento di ammissione, con attribuzione di debiti formativi, in favore di altri alunni della stessa classe in identiche, se non peggiori condizioni, con violazione del fondamentale principio di eguaglianza e di parità di trattamento, e, più specificamente, di omogeneità nelle decisioni. Il TAR Campania accoglie il gravame ordinando al consiglio di classe di provvedere ad una rinnovata valutazione che si dimostri particolarmente accorta alla possibilità di applicazione della no

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